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Il Governo Letta e l'avvio del processo di riforme istituzional

Ricevuto l'incarico dal Presidente della Repubblica, dopo aver presentato la lista dei ministri e prestato giuramento nella mani del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 93, il Governo otteneva dapprima la fiducia alla Camera, il 29 Aprile con 453 sì,153 no e 17 astenuti. Immediatamente il giorno dopo veniva votata la fiducia al Senato con 233 voti a favore, 59 contrari e 18 astenuti, entrando pertanto ufficialmente in carica.

Durante la presentazione del programma alle Camere, il Presidente del Consiglio, esponendo le direttrici dell'azione governativa, delineava i contorni entro i quali si sarebbero dovuto iscrivere le modifiche alla legge elettorale e le riforme isituzionali.

Riguardo ad esse, con una logica sottesa alla sottrazione di queste da una fisiologica contrapposizione fra i partiti, augurava la creazione di una Convenzione, la quale avrebbe visto al suo interno personalità differenti rispetto ai parlamentari. Questa avrebbe potuto avviare i suoi lavori, a partire dai risultati dell'attività parlamentari delle precedenti legislature e sopratutto alla luce dei lavori portati a termine dal gruppo dei saggi di Napolitano.

Procedendo di pari passo con la cronologia, già nel mese di maggio le Camere avviavano il percorso

53Cfr.http://www.huffingtonpost.it/2013/04/22/napolitano-bis-e-il-giorno-del-giuramento_n_3131523.html

54Nello stesso giorno si tenne una direzione del PD, dentro la quale oltreché essere formalizzate le dimissioni del segretario Pierluigi Bersani (l'11 maggio veniva eletto Guglielmo Epifani segretario pro-tempore del PD), veniva approvato a larghissima maggioranza un documento dove veniva offerto pieno sostegno al tentativo di Napolitano di formare un governo, aprendo di fatto le porte al governo di larghe intese col centro-destra.

delle riforme istituzionali, grazie alle mozioni55 con le quali impegnavano il Governo a presentare

un disegno di legge costituzionale che istituisse una procedura a carattere straordinario per l'approvazione di riforme istituzionali. Ciò grazie a un procedimento derogatorio rispetto a quello previsto dall'art.138 dell Costituzione; tenendo conto poi dell'intenzione del Governo di fare affidamento a una Commissione di esperti ed estendendo poi successivamente il dibattito sulle riforme alle componenti della società civile, grazie a una procedura di consultazione pubblica56.

In seguito all'approvazione di queste mozioni, venne presentato un disegno di legge costituzionale (n.1359, A.S 813) che, come già ribadito derogava al procedimento delineato dall'art.138, seguiva il modello delle leggi costituzionali del 1993 e del 1997.

Il disegno di legge concerneva l'istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali

e elettorali57, in un testo di 9 articoli. Il comitato sarebbe stato composto da 20 deputati e 20

senatori, nominati dai Presidenti delle due Camere fra i componenti delle Commissioni Affari Costituzionali. Il Comitato avrebbe esaminato i progetti di revisione costituzionale, riguardanti : il Titolo I, II, III, V della Parte II della Costituzione, nonché i progetti di riforma del sistema elettorale.

Nel disegno di legge veniva inoltre espressa una precisa tempistica per la conclusione dei lavori: dall'entrata in vigore della legge (la quale avveniva immediatamente il giorno successivo alla pubblicazione delle legge in Gazzetta Ufficiale) i lavori del Comitato si sarebbero dovuti concludere entro 18 mesi (art.4, comma 1). La scansione temporale dei lavori veniva così ripartita:

1. entro 6 mesi dalla sua prima seduta, il Comitato avrebbe dovuto trasmettere ai Presidenti delle Camere i progetti di legge esaminati, corredati da relazioni e eventuali relazioni di minoranza;

2. in sede di prima deliberazione, l'Assemblea della Camera che procedeva per prima all'iscrizione del progetto di legge costituzionale all'ordine dei lavori , doveva concluderne l'esame entro 3 mesi;

3. il progetto di legge veniva così trasmesso all'altro ramo del Parlamento, dove anche qui doveva essere conclusa l'approvazione entro 3 mesi;

4. i termini poi per le successive deliberazioni, venivano fissati d'intesa coi presidenti delle due Camere.

Per quanto concerne l'aspetto derogatorio all'art.138, esso poteva essere poi osservato per altri due elementi:

1. la previsione per la quale i progetti di legge di revisione venivano adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni (procedura identica a quella del 138) con un intervallo non minore di 45 giorni (rispetto ai 3 mesi previsti dal dettame costituzionale) a maggioranza assoluta dei componenti di ambedue le Camere nella seconda votazione; 2. la sottoposizione a referendum della legge anche con i 2/3 in sede di seconda deliberazione.

55 Si trattava delle mozioni n.1-56 e n.1-47, ambedue di contenuto identico, approvate dalla Camera il 29 maggio 2013 con le quali il Governo venivan impegnato a presentare un disegno di legge costituzionale entro giugno 2013, grazie a una procedura in deroga all'art.138. Nelle mozioni, si prendeva altresì atto dell'intenzione del Governo di avvalersi di una commissione di esperti, finalizzata all'approfondimento delle diverse ipotesi di revisione costituzionale. 56Cfr. Saulle Panizza,La revisione Costituzionale nella XVII legislatura,p.20, La Costituzione e la sua revisione 57 Interessante notare come questo disegno di legge, istituente un comitato bicamerale per le riforme, utilizzasse la parola comitato e non commissione (magari forse per semplice pudore o pura scaramanzia? visti i precedenti poco gloriosi delle passate bicamerali).

Rimaneva invece inviariata la previsione per cui la legge veniva promulgata se in sede di referendum confermativo era approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi58.

La procedura di disamina dei disegni di legge costituzionale si sarebbe applicata solo ai progetti assegnati al Comitato; per la modifica della legge o delle leggi costituzionali, si sarebbe applicato invece la procedura prevista dalla Costituzione.

Per la durata del Comitato si prevedeva una relazione connessa alla pubblicazione della legge

costituzionale, approvata ai sensi del procedimento del disegno di legge costituzionale in causa,

infatti una volta che ciò avveniva il comitato cessava di esistere; altro elemento di cessazione del comitato avveniva in caso di scioglimento anticipato delle Camere (art.7).

Contestualmente alla presentazione di questo disegno di legge costituzionale, il Governo procedeva alla nomina di una Comissione parlamentare per le riforme costituzionali l'11 giugno del 2013, la quale concludeva i suoi lavori il 18 settembre 2013 inviando una relazione alle Camere.

La Commisione era composta da 35 membri e presieduta dal Ministro per le riforme costituzionali, Gaetano Quagliariello: questa avrebbe dovuto indicare al Parlamento la strada da seguire per le riforme.

Il Governo predispose poi successivamente una Consultazione pubblica sulle riforme Costituzionali che venne aperta dall'8 luglio all'8 ottobre. In 5 minuti vi era la possibilità di compilare un questionario e fonire indicazioni; con ulteriori 20 minuti di tempo c'era la possibilità di redigere un ulteriore questionario di approfondimento. Al termine di questa procedura messa in campo dal Governo ai fini di consultazione pubblica, venivano resi pubblici i risultati, compilati da oltre 200.000 utenti. A seguito di questa consultazione on-line, doveva seguire un'ulteriore fase della consultazione, dove i risultati si sarebbero sposati in una discussione pubblica, per approfondire i temi trattati telematicamente nelle scuole,università ed enti territoriali59.

Riguardo alle proposte elaborate dalla Commissione parlamentare, per quanto concerne il Parlamento, si esprimeva all'unanimità per l'abolizione del bicameralismo paritario ma dava parere favorevole anche a un monocameralismo, unificando le due Camere. I senatori sarebbero stati eletti indirettamente in base alla rappresentanza degli enti territoriali (regioni e comuni), eliminando la possibilità per costoro di votare la fiducia al Governo60; veniva previsto per il Senato l'esercizio di

funzioni di controllo, in particolare la valutazione delle politiche pubbliche. Per quanto attiene alla modalità di elezione dei senatori, le posizioni furono difformi: per taluni i senatori dovevano essere eletti direttamente dai cittadini, secondo altri dai Consigli regionali61.

Sul tema della riduzione del numero dei parlamentari, la Camera avrebbe avuto una popolazione di 480 deputati, il Senato un numero non inferiore a 150 ma inferiore a 200.

Sul procedimento legislativo, questo era maggioritariamente in capo alla Camera, fatta eccezione per il procedimento bicamerale che veniva mantenuto per le leggi costituzionali, le leggi

sull'ordinamento e sulle funzioni di Regioni e autonomie locali e su tutti quei rapporti con lo Stato, a

condizione che non prevedessero un coinvolgimento fra Parlamento e Governo.

Sul Governo,veniva previsto che questo potesse essere sfiduciato solo mediante una mozione di

sfiducia costruttiva,indicante il suo successore.

Infine, per ciò che atteneva al sistema elettorale, venivano rilevate 3 possibili soluzioni: 1. una razionalizzazione della forma di governo parlamentare

2. un semi-presidenzialismo alla francese

58 Su questo punto, la legge costituzionale n.1/1997, prevedeva in deroga all'art.138 che la legge sottoposta a referendum veniva promulgata se approvata non solo dalla maggioranza dei voti validamente espressi ma dalla maggioranza degli aventi diritto.

59Cfr. Saulle Panizza,La revisione Costituzionale nella XVII legislatura,p.22, La Costituzione e la sua revisione 60Cfr.http://www.camera.it/leg17/561?appro=le_iniziative_di_riforma_costituzionale_nella_xvii_legislatura 61Cfr.Emanuele Rossi, Una Costituzione migliore?p.20.

3. una forma di governo combinatoria di queste due soluzioni che potesse condurre al governo parlamentare del Primo Ministro62.

L'iter del disegno di legge costituzionale presentato dal Governo, vide una prima lettura del Senato l'11 luglio del 2013 e una seconda lettura della Camera il 10 settembre 201363. Il disegno di legge

venne poi approvato in seconda deliberazione da parte del Senato il 23 ottobre del 2013, con 218 voti a favore, un numero superiore alla maggioranza dei 2/3.

Tuttavia con la caduta del Governo Letta e la sostituzione a capo del Governo del neo-segretario del PD Matteo Renzi,il disegno di legge è stato abbandonato, sebbene sia tutt'ancora ancora all'ordine del giorno della Commissione Affari Costituzionali della Camera (A.C 1359).