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Le modifiche apportate dalla riforma costituzionale del

PARTE QUINTA

1. la polizia amministrativa locale (art.117, 2°comma, lett.h))

4.3 Le modifiche apportate dalla riforma costituzionale del

La riforma costituzionale opera secondo queste 3 linee direttrici:

1. espunge dall'articolo 118 tutti i riferimenti relativi alle Province (nel 1°, 2° e ultimo comma), manentendo al 1°e 4°comma la sussidiarietà verticale e orizzontale;

2. rispetto al coordinamento fra Stato e Regioni, disciplinato con legge dello Stato, mantenendo invariate le previsioni riguardo alle lettere b) e h), in riferimento alla tutela dei beni culturali aggiunge la tutela dei beni paesaggistici;

3. l'introduzione di un nuovo comma che diventa il 2°comma dell'articolo 118, facente riferimento alle modalità di esercizio delle funzioni amministrative.

Sull'ultimo terzo punto, viene stabilito che "le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'amministrazione, secondo criteri di efficienza e

reponsabilità degli amministratori".

Questa nuova affermazione concerne l'esercizio delle funzioni amministrative tout court. Dunque queste riguardano l'azione amministrativa a tutti i livelli di governo (Stato, Regioni, Città metropolitane, Comuni).

4.3.1 La semplificazione

La semplificazione dell'attività amministrativa è diventata un tema dirimente per la politica legislativa a partire dagli anni Novanta.

Sugli aspetti vertenti la semplificazione normativa, a titolo esemplificativo ci si riferisce agli interventi di delegificazione e ai testi unici.

L'aspetto attinente l'innovazione portata dall'articolo in questione riguarda la sfera amministrativa.

210Cfr. La Costituzione in movimento- la riforma costituzionale fra speranze e timori, Adriana Apostoli, Mario Gorlani, Silvio Troilo, Giappichelli Editore, p.424.

211Cfr. La Costituzione in movimento- la riforma costituzionale fra speranze e timori, Adriana Apostoli, Mario Gorlani, Silvio Troilo, Giappichelli Editore, p.424.

In primo luogo, è possibile citare la previsione presente nella legge 59 del 1997, con riguardo all'obbligo in capo al Governo di presentare a cadenza annuale, un disegno di legge di

delegificazione e semplificazione.

Altre misure sono state condotte dalla legislazione successiva, con gli obiettivi di razionalizzare il sistema amministrativo e contenere la spesa pubblica (legge 114/2014 e 124/2015).

Un ruolo di primo piano è stato quello dato dalla legge 241 del 1990 comprendente una serie di istituti atti al raggiungimento della semplificazione amministrativa, come la conferenza dei servizi, gli accordi fra pubbliche amministrazioni e il silenzio assenso.

Se quest'ultima legge e i successivi provvedimenti hanno recepito in normativa di rango primario, i principi di semplificazione, trasparenza e l'efficienza, la riforma costituzionale grazie all'introdotto 2 comma dell'art.118, ha conferito un valore costituzionale a questi, in relazione alla rilevanza che hanno assunto nell'esercizio dell'attività amministrativa.

4.3.2 La trasparenza

Da tempo sia la dottrina che la giurisprudenza hanno ritenuto implicito nel nostro ordinamento il principio della trasparenza dell'azione amministrativa, in legislazione ordinaria la legge 15 del 2005, che ha modificato l'art.1, 1°comma della legge 241 del 1990, apportando una menzione espressa e una codificazione del principio della trasparenza.

Provvedimento successivo, sempre nel medesimo ambito, è avvenuto per mezzo del d.lgs 33/2013, il cui scopo prioritario verteva sulla trasparenza amministrativa, concepita come accesso alle informazioni riguardo l'organizzazione degli apparati amministrativi, grazie alla pubblicazione di una serie di dati e informazioni sui siti internet e istituzionali212.

La concreta realizzazione del principio di trasparenza amministrativa ha condotto la legislazione all'introduzione di una serie di strumenti, come:

1. il protocollo informatico 2. la firma digitale

3. gli Uffici relazioni con il pubblico (URP) 4. Gli Sportelli Unici213

L'esito della riforma costituzionale mira a dare rilevanza costituzionale al principio di trasparenza, collocandolo appunto nel 2°comma dell'articolo 118, assurgendo a principio cardine del rapporto fra amministrazione e cittadini; questo va letto in correlazione agli altri principi di semplificazione,

trasparenza, efficienza e responsabilità.

Il principio della trasparenza introdotto dalla riforma in Costituzione, assume una duplice valenza : - da un lato, come previsto dall'art.97, è uno dei requisiti sui cui si basa l'organizzazione degli uffici

pubblici, diposta per legge, in modo da assicurare oltreché al buon andamento e l'imparizalità, la

trasparenza dell'amministrazione;

- nel 2°comma dell'articolo 118 inserito dalla riforma, opera in relazione all'esercizio delle funzioni

212Cfr. La Costituzione in movimento- la riforma costituzionale fra speranze e timori, Adriana Apostoli, Mario Gorlani, Silvio Troilo, Giappichelli Editore, p.428

213Cfr. La Costituzione in movimento- la riforma costituzionale fra speranze e timori, Adriana Apostoli, Mario Gorlani, Silvio Troilo, Giappichelli Editore, p.429

amministrative in maniera da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'amministrazione.

4.3.3 L'efficienza

Il concetto di efficienza si è affermato a partire dagli anni '50 come effettivo perseguimento del

risultato prefissato, nell'ambito della disciplina del pubblico impiego.

Tale criterio è assurto a ruolo di parametro sulla base del quale poter valutare l'attività amministrativa.

Con i provvedimenti legislativi più recenti, ad esempio la c.d Riforma Brunetta del 2009, l'amministrazione è stata inquadrata in un'ottica aziendalistica e l'apparato amministrativo viene valutato in termini di soddisfazione degli interessi alla cui realizzazione viene proposto.

Uno degli strumenti più efficaci che concretizza l'efficienza dentro l'amministrazione viene ritenuto quello della responsabilizzazione dei funzionari, in una duplice veste:

- verso l'esterno;

- verso l'interno, nel caso di danno provocato all'amministrazione di appartenenza;

4.3.4 La responsabilità degli amministratori

Le funzioni amministrative dovranno, secondo la ratio della riforma, essere esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'amministrazione, secondo crieri di efficienza e responsabilità degli amministratori.

L'utilizzo del termine "amministratori" utilizzato nel testo costituzionale, con riguardo alla responsabilità, al livello di legislazione ordinaria viene utilizzato per fare riferimento:

- agli "amministratori locali214" o regionali, intendendo i componenti degli organi di governo degli

enti locali e regionali;

- gli amministratori di società, aziende ed enti;

Raramente tale terminologia viene utilizzata con riferimento a soggetti propri del livello statale. Questa disposizione sembra far riferimento quindi sia alle reponsabilità degli organi politici sia alle reponsabilità degli amministratori215.