• Non ci sono risultati.

Il giudizio preventivo di legittimità costituzionale

PARTE SECONDA Il procedimento legislativo

5.6 Il giudizio preventivo di legittimità costituzionale

Si tratta di uno strumento nuovo introdotto dalla riforma costituzionale, all'art.13 della riforma che appone modificazioni all'articolo 73.

In base all'inciso introdotto, viene stabilito che le leggi che riguardano l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposto a un giudizio preventivo di legittimità costituzionale, prima della promulgazione della legge, ad opera della Corte costituzionale.

Come viene previsto che ciò avvenga? Viene disposto che a far data di 10 giorni della approvazione della legge, termine prima del quale questa non può comunque essere promulgata, può essere

presentato ricorso. I ricorrenti in base alla norma possono essere 2: 1. 1/4 dei componenti della Camera dei deputati (158 deputati) 2. 1/3 dei senatori (34 senatori)

Una volta presentato il ricorso, la Corte è tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni e fino a questa data la legge non può essere promulgata. Qualora dovesse avvenire una dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

Questa nuova procedura di giudizio preventivo di legittimità costituzionale deve essere coordinata con l'articolo 134 della Costituzione, disponente gli ambiti di giudizio della Corte costituzionale160.

Un'ulteriore disposizione prevista nell'art.39 della riforma, riguarda le leggi elettorali di Camera e Senato approvate nel corso della stessa legislatura di entrata in vigore della legge costituzionale. Infatti non tutte le disposizioni sono in vigenza al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, ve ne sono tuttavia una parte che divengono applicative già a partire dall'entrata in vigore (vedremo in seguito di quali si tratta). Fra di queste, nell'articolo 39,comma 11, figura il giudizio preventivo della Corte sulle leggi elettorali dei due rami del Parlamento. Infatti viene disposto che sia le leggi di Camera e Senato, promulgate nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità costituzionale.

Questo nuovo istituto tiene in considerazione l'esperienza dei sistemi bicamerali europei, dove è consentito a una minoranza parlamentare la facoltà di ricorrere alla Corte costituzionale al fine di verificare la legittimità delle leggi approvate. Per esempio in Francia, questo modalità di ricorso è di tipologia preventiva, viene presentata prima della promulgazione della legge con annesso effettivo sospensivo della sua promulgazione in attesa della decisione della Corte. In Germania e Spagna, tale ricorso assume carattere successivo.

Qual è la ratio di questa disposizione? Benché inserita all'interno di un disegno di legge avente come scopo primario quello del superamento del bicameralismo paritario, la previsione di questo processo nulla ha a che fare con esso. La sua origine deve essere tratta dal panorama delle leggi elettorali e in modo particolare della legge 270 del 2005, il già menzionato Porcellum che, ricordandolo nuovamente, è stato dichiarato incostituzionale nella sentenza n.1 del 2014. In tali frangenti, una parte significativa del dibattito politico successivo alla pubblicazione della sentenza, 160 L'attuale articolo 134 dispone le funzioni della Corte costituzionale. Esse sono :

1. i giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: la Corte controlla su richiesta di qualsiasi giudice che le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato o della Regione siano conformi alla Costituzione.

2. giudizio di legittimità costituzionale in via principale: riguarda un controllo, effettuato su ricorso dello Stato (il soggetto in questione è il Governo) o di una Regione (la Giunta) che le leggi o gli atti aventi forza di legge dello Stato e della Regione siano conformi alla Costituzione.

3. i conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato: si tratta di un controllo, ad opera di un potere dello Stato, al fine di verificare che un altro potere dello Stato non ne usurpi le competenze o interferisca in forma illegittima nel suo ambito di competenze.

4. confltti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni : il controllo è qui volto a verificare che un atto dello Stato o di una Regione non usurpi le competenze o interferisca in forma illegittima.

5. Giudizio sulle accuse mosse contro il Presidente della Repubblica: previsione prevista dall'articolo 90 della Costituzione.

Si aggiungono poi a questi poteri, previsti in Costituzione, quello dell'art.33 della legge 352 del 1970 per la decisione della Corte sul giudizio di amissibilità per i referendum abrogativi.

A queste funzioni andrebbe aggiunta quella di giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato.

rimarcò l'incongruenza di una legge approvata nel 2005 ma dichiarata incostituzionale solo nel 2014, dopo essere stata applicata in 3 tornate elettorali : 2006, 2008, 2013. La soluzione individuata sta nel consentire a che la Corte si possa pronunciare prima che eventuali leggi elettorali siano applicate e dichiarate incostituzionali successivamente.

Il giudizio preventivo di legittimità costituzionale è stato introdotto nell'esame al Senato. Inizialmente vedeva un quorum differente per i deputati, dovevano essere 1/3 e inoltre dovevano essere individuati gli specifici profili di incostituzionalità.

Nel seguito dell'esame parlmentare condotto alla Camera si è inciso sul quorum per la presentazione del ricorso: da più gruppi è stata avanzata l'ipotesi di ridurre il quorum, così è avvenuta riducendolo a 1/4 dei componenti (passando da 210 a 158 deputati). Si è mantenuto invece inalterato il quorum previsto per 1/4 dei senatori, in ragione del minore numero dei componenti.

La previsione invece presente per l'indicazione dei profili di incostituzionalità è stata soppressa. Il ricorso al giudizio preventivo effettuato dalla Corte avverebbe sia sulle leggi elettorali di Camera e Senato, le quali in base all'assetto istituzionale delineato dalla riforma Renzi-Boschi avrebbero due procedimenti differenti.

In ottemperanza al ridisegnato articolo 70 infatti:

1. la legge elettorale della Camera dei deputati sarebbe a procedimento monocamerale partecipato, come previsto dall'art.70 comma 3;

2. Invece la legge elettorale del Senato rientrerebbe nell'elaborato elenco della materie a procedimento bicamerale, previsto nel 1°comma dell'articolo 70.

Un elemento non rimane chiarito e su questo dovrà esser fatta maggior chiarezza in sede applicativa: l'espressione "leggi che disciplinano l'elezione" (di Camera e Senato) oltre che includere la formula elettorale (la formula elettorale con cui i voti vengono trasformati in seggi), concerne o meno anche la legislazione di contorno161 (ovvero la disciplina dei rimborsi elettorali, la

data delle elezioni, la par condicio)? Rimane evidente come su questo punto la parola decisiva spetti alla Corte con un suo pronunciamento.

La novità maggiore di questo strumento risiede nel suo carattere preventivo, destinato ad applicarsi prima dell'entrata in vigore della legge, con l'effetto che la sentenza della Corte rientra in una tipologia differente rispetto a quelle attualmente vigenti, poiché avente a oggetto una legge non in vigore.

La legge elettorale, non presente in costituzione, pertanto disciplinata mediante legge ordinaria, è una legge del tutto particolare. Infatti è una legge costituzionalmente necessaria. Non può essere che in una determinata fase per qualche motivo vengano a mancare le leggi discplinanti l'elezione degli organi costituzionali.

Oltreché innovativa, questa previsione, per il suo carattere preventivo, interroga i presupposti del sistema di giustizia costituzionale italiano. Infatti, a livello di giudizi costituzionali una similare procedura la si è vista con la legge costituzionale del 2001 la quale ha previsto un controllo di costituzionalità preventivo sulle leggi delle Regioni che adottano gli Statuti. In base a quanto previsto dall'art.123 della Costituzione, il quale disciplina gli Stauti regionali e le modalità di approvazione degli stessi, viene previsto che il Governo possa promuovere una questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali innanzi la Corte entro 30 giorni dalla loro 161 La dizione "sistema di elezione" presente nell'art.122, riguardante il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità degli organismi regionali, è stata oggetto di differenti disamine dalla Corte costituzionale. Nella sentenza 151 del 2012 è stata ritenuta onnicomprensiva di tutti gli aspetti del fenomeno elettorale: riferendosi non solo ai meccanismi di traduzione dei seggi, ma anche alla disciplina del procedimento elettorale e ciò che attiene allo svolgimento delle elezioni nel senso più ampio. Con sistema di elezione, viene incluso pertanto la normativa riguardante le campagne elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali e il rimborso delle spese sostenute dai movimenti e partiti politici per le campagne elettorali.

pubblicazione. Prima della riforma costituzionale del 2001, vigeva un controllo di tipo preventivo sulle leggi regionali: con la riforma questo giudizio da preventivo è stato trasformato in successivo162.

Ulteriore novità concerne il fatto che si è innanzi un ricorso di tipo diretto, il quale può essere promosso da parte di una minoranza parlamentare. Come visto in precedenza (si veda la nota 121 a p.78) la Corte attualmente può essere adita o da un giudice durante un processo oppure viene chiamata a giudicare da parte delle Regioni o dello Stato su questioni concernenti i rispettivi ambiti di competenza.

La norma lascia aperte alcune questioni sulle quali solo la giurisprudenza costituzionale con i suoi sviluppi potrà dare risposte definitive.

Per esempio: allorquando la Corte esprime il suo giudizio, questo dovrà essere limitato alle così dette doglianze del ricorso presentato dai parlamentari oppure potrà estendere il perimetro rispetto a queste? Questo interrogativo non è di poco conto perché se la logica del giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali consiste nel salvaguardare la legge elettorale da future e eventuali dichiarazioni di incostituzionalità, è doveroso pensare che la Corte effettui un controllo che sia il più ampio possibile.

Infine: ove mai dovesse occorrere una dichiarazione di non fondatezza sul giudizio preventivo, questo determinerebbe l'impossibilità da parte dei giudici di sollevare in via incidentale la questione sulla legge elettorale in un momento successivo? Nell'ordinamento attuale, dopo un giudizio in via principale della Corte, non è precluso che venga effettuato un controllo in via incidentale. Qualora il giudizio preventivo della Corte fosse di infondatezza, questo non eliminerebbe la possibilità di effettuare un controllo successivo promosso in sede incidentale, visto che il controllo preventivo, pur essendo un giudizio avviene in forma astratta e trova il suo limite maggiore nel non avere esperienza dell'applicazione concreta della legge, elemento invece contrassegnante il giudizio in via incidentale. Su questo aspetto, può essere utile il secondo comma dell'art.134, dove si esplicita come "la Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che

disciplinano l'elezione di Camera e Senato", l'utilizzo infatti della parola "altresì" potrebbe lasciare

aperta la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale in via incidentale dopo l'entrata in vigore della legge.

Per concludere, c'è un aspetto su cui porre l'attenzione, ovvero il termine temporale assegnato alla Corte per pronunciarsi, fissato in 30 giorni. Questo criterio temporale muove dall'intento di dare un giudizio rapido e prioritario rispetto ad ogni altro tipo di incombenza. La domanda che lecitamente può sorgere riguarda il cosa accade se la Corte non si pronuncia nel termine prefissato? Prima dei 30 giorni, la legge non può essere promulgata, pertanto interpretando il criterio cronologico in maniera rigorosa, a partire dal trentunesimo giorno, senza la pronuncia della Corte, il Presidente della Repubblica avrebbe tutti gli strumenri per procedere alla promulgazione. La definizione dei 30 giorni costituirebbe pertanto un'indicazione del procedimento da seguire per la Corte, il quale dovrebbe essere differente rispetto a quello applicato per i giudizi di costituzionalità delle leggi. L'esigenza di celerità, data dal termine temporale, imporebbero dunque l'adozione di procedimenti il più essenziali possibili, questo onde evitare lo sforamento dei 30 giorni entro cui pronunciarsi. Essendo che si tratta di una materia molto delicata e connessa a implicazioni politiche molto forti, il ruolo a cui sarebbe chiamata a decidere la Corte sarebbe a ridosso di una scelta politica assai delicata, producendo in tal modo implicazioni in merito alla posizione dell'organo di giustizia costituzionale.

Oltre tale nuovo strumento, per ciò che attiene alla promulgazione della leggi da parte del Presidente della Repubblica, tale previsione resta immodificata, come previsto nel 1°comma dell'articolo 73.

Viene invece modificata l'anticipazione della promulgazione della legge da parte del Parlamento: nel caso venga dichiarata l'urgenza, da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei 162 Cfr. Emanuele Rossi, Una Costituzione Migliore,pp.127-128

componenti, la legge viene promulgata nel termine indicata da questa.