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Il doppio incarico dei senatori e la composizione dei grupp

PARTE PRIMA Il nuovo Senato

3. verifica di impatto regolatorio (VIR 89 );

4.0 Il doppio incarico dei senatori e la composizione dei grupp

Il requisito necessario per essere senatore sarà quello di essere: 1. Consigliere regionale

2. Sindaco

Questo significa che i futuri senatori avranno un doppio incarico, quello di consigliere regionale o sindaco del proprio comune, esercitato contestualmente a quello che ricopriranno in Senato.

Da questo pertanto è possibile presuporre che le modalità del calendario dei lavori debbano adeguarsi alla doppia attività che i senatori svolgeranno, questo tenendo conto di quanto viene introdotto all'interno dell'art.64 dove si stabilisce che "i membri del Parlamento hanno il dovere di

partecipare alle sedute dell'assemblea e ai lavori delle Commissoni". Tale formula può sembrare di

primo impatto curioso, poiché il dovere di partecipare alle sedute del Parlamento o delle commissioni dovrebbe essere implicito per chi è parlamentare e comunque per chiunque rivesta delle funzioni pubbliche , pertanto a detta di alcuni non dovrebbe essere inserito in Costituzione101.

Tuttavia in tale formulazione c'è un non detto, in quella che può sembrare una previsione alquanto bizzarra, con riferimento particolare ai senatori: costoro dovranno partecipare ai lavori dell'aula, in base a un obbligo sancito costituzionalmente; nel caso debbano scegliere a quale funzione dare la precedenza, dovranno favorire prima il lavori del Senato rispetto a quelli del loro comune o consiglio regionale. Pertanto proprio grazie al calendario del lavori, ribadito sopra, potranno dedicarsi al loro doppio incarico di senatore-consigliere o senatore-sindaco, per il quale sono stati eletti dai cittadini.

Relativamente al nuovo assetto istituzionale del Senato, sarà altrettanto importante capire come saranno organizzati i gruppi parlamentari.

Attualmente sono necessari:

1. 10 senatori per formare un gruppo parlamentare a Palazzo Madama102

2. 20 ne occorrono alla Camera dei deputati103104.

Oltre ai gruppi parlamentari classici, è prevista la presenza di uno particolare: il gruppo misto. Esso rappresenta quel gruppo in cui sono inseriti quei deputati o senatori che non appartengono ad alcun gruppo oppure quelle formazioni politiche che non hanno un numero sufficiente di parlamentari per formare un gruppo autonomo. Il gruppo misto si divide al suo interno in

componenti politiche (alla Camera devono essere 3, al Senato ne bastano 1) alle quali è concesso

un tempo durante le dichiarazioni di voto in aula. Rispetto ai criteri numerici necessari per la formazione dei gruppi parlamentari, nella fattispecie 10 senatori per formare un gruppo al Senato, vista la riduzione dei membri di quest'ultimi da 315 a 100, è presumibile che la disposizione regolamentare che fissa la soglia numerica per la costituzione dei gruppi sia soggetta a modifiche. In base alla conformazione del Senato a base regionale dovrà essere definito il criterio col quale si individua la maggioranza e minoranza, attualmente nella forma di governo parlamentare la differenza che occorrre fra maggioranza e opposizione è data da chi vota la fiducia al Governo: è maggioranza chi dà un voto favorevole, colui che esprime un voto contrario è minoranza, quindi opposizione. Questo significato non potrà più essere valido nel Senato disegnato dalla riforma poiché esso non darà più la fiducia al Governo. La soluzione di primo impatto non è così semplice poiché anche basandoci su una distinsione fra maggioranza e opposizione dettata da criteri numerici, sarebbe decisivo il criterio di composizione dei gruppi parlamentari, il quale potrebbe essere di tipo politico o di carattere territoriale (relativamente al concetto di maggioranza potrebbe essere definita tale quella forza che ha la maggioranza più uno dei senatori, mentre gli altri sarebbero di conseguenza minoranza; tuttavia se nessuno in Senato arriva alla maggioranza assoluta, per maggioranza si dovrebbe intendere allora quella relativa ?).

Per sciogliere questo interrogativo è determinante il criterio che verrà scelto per la composizione dei gruppi parlamentari. Se venisse seguita la strada della composizione dei gruppi per natura

politica (quindi i senatori costituiscono gruppi sulla base del partito di appartenenza al livello

territoriale) il Senato assumerebbe la valenza di una camera politica ambigua, in quanto costituirebbe l'espressione di una composizione determinata da criteri non solo politici, con l'effetto di parificare la posizione dei rappresentanti regionali a rappresentanti dei partiti di appartenenza. Questo comporterebbe conseguenze rilevanti, nel caso in cui il Senato avesse una maggioranza politica differente da quella della Camera, costituendo un ruolo di opposizione rispetto alla Camera elettiva, titolare del rapporto di fiducia governativa.

In base a queste considerazioni, l'utilizzo di criteri politici per formare i gruppi parlamentari senatoriali potrebbe vanificare il valore attribuito al Senato, chiamato a essere rappresentativo delle istituzioni territoriali.

Un criterio invece di rappresentanza territoriale potrebbe invece vedera la costituzione dei gruppi in base alle Regioni di provenienza : Nord/Centro/Sud.

102Cfr.https://www.senato.it/1044?articolo=1004&sezione=144

103Cfr.http://leg16.camera.it/438?shadow_regolamento_capi=928&shadow_regolamento_articoli_titolo=Articolo %2014

104Rispetto al requisito numerico necessario per formare un gruppo, sono consentite delle deroghe. Infatti alla Camera dei deputati è concesso fare un gruppo parlamentare pur non raggiungendo i 20 deputati richiesti, a condizione che : il gruppo rappresenti una forza politica che abbia presentato in almeno 20 circoscrizioni , con lo stesso contrassegno, proprie liste di candidati che abbiano ottenuto almeno un seggio in uno dei collegi e abbiano conseguito sul piano nazionale almeno 300.000 voti. Cfr.Luigi Gianniti, Nicola Lupo, Corso di diritto parlamentare, p.114.

Al Senato invece tale deroga viene permessa per quel gruppo rappresentatitivo di una forza politica che abbia presentato una lista di candidati, sempre con lo stesso simbolo, in almeno 15 regioni con un elezione in almeno 3 di esse; la soglia numerica per il Senato può qui scendere sotto i 10 senatori ma non può essere inferiore ai 5. Cfr.Luigi Gianniti, Nicola Lupo, Corso di diritto parlamentare, p.114.

Infine un'altra soluzione risiederebbe nella tipologia di carica ricoperta dai futuri senatori, consiglieri regionali, Sindaci. Pertanto la geografia dei gruppi sarebbe data da un gruppo formato dai consiglieri regionali, un'altro dai sindaci e infine uno con la presenza dei senatori a vita e di nomina presidenziale.

Tali soluzioni saranno demandate al regolamento del Senato e costituiranno un elemento necessario visto che in base a come ridefinito il nuovo articolo 70, vi sono dei casi, seppure circostanziati e definiti, entro i quali il parere dei senatori è dirimente tanto quello della Camera ai fini dell'iter legis.

Un elemento resta importante: il Senato sarà un organo soggetto a rinnovo permanente e non contemporaneo dei suoi membri, i quali varieranno relativamente al rinnovo dei Consigli regionali ogni 5 anni. Pertanto potrebbe accadere che in concidenza col rinnovo di questi, si modifichino i rapporti di maggioranza e opposizione nel nuovo Senato.

Da ciò può derivare una considerazione: i senatori saranno consiglieri regionali, ma espressione comunque di un partito politico nazionale rappresentato a livello territoriale, il quale potrebbe essere alla Camera dei Deputati maggioranza e di conseguenza governare. Tuttavia nel corso della legislatura, con la previsione che il Senato si rinnoverà tante volte quanti sono i consigli regionali chiamati al voto, il rinnovo dei membri del Senato potrebbe assurgere in qualche modo a un segnale circa l'apprezzamento o meno della loro politica a livello regionale. Pertanto il rinnovo fungerebbe da termometro circa gli umori dell'elettorato regionale nei confronti di quel partito che è maggioranza alla Camera: a distanza magari di qualche tempo dal suo insediamento, quello stesso partito potrebbe vedere ridimensionato il suo peso al Senato rispetto all'inizio della legislatura e pertanto trarne consuegenze circa il cambiamento dell'indirizzo delle proprie politiche. Il variare degli equilibri di questa seconda camera, in linea di massima non creerebbe tuttavia un potere di veto del Senato (eccetto per le materie indicate nel 1°comma dell'art.70), in base allo spirito della riforma che intende superare l'assetto istituzionale impostato sul bicameralismo perfetto.

Rimarrà importante capire, sulla base di questa considerazione, come i futuri senatori interpreteranno il loro ruolo :

1. in chiave politica legata al partito che rappresentano territorialmente

2. in chiave di rappresentanza territoriale, portando in Senato le istanze dei territori che rappresentano

Questo potrebbe essere più semplice nei confronti dei senatori sindaci, maggiormente legati alle istanze territoriali e eventualmente meno politicizzati, sopratutto quando questi siano primi cittadini di comuni di dimensioni modeste e siano stati eletti da liste civiche slegate da partiti politici.

Resta comunque il fatto che dirimente sarà la qualità dei consiglieri regionali e sindaci che verranno mandati in Senato, pertanto molto sarà sempre demandato ai partiti e alla loro capacità di selezionare e formare adeguatamente la classe dirigente.