• Non ci sono risultati.

I mezzi di costrizione sessuale ´tradizionali´ della normativa penale sessuale tedesca: violenza e minaccia grave nel diritto vivente d´oltralpe L’

Sez IV: Il ruolo del consenso e la tipizzazione dei mezzi di aggressione sessuale.

2.4.1.1. I mezzi di costrizione sessuale ´tradizionali´ della normativa penale sessuale tedesca: violenza e minaccia grave nel diritto vivente d´oltralpe L’

incriminazione residuale delle aggressioni sessuali ‘dirette’ ex § 240 Abs.

IV StGB

Una volta tracciato un quadro generale della disciplina penale sessuale tedesca369, ed esaminati i margini di penalizzazione delle interrelazioni sessuali e le modalità di diffenziazione sanzionatoria all´interno delle stesse370, è necessario adesso approfondire la dottrina, e soprattutto la giurisprudenza, inerenti la violenza e la minaccia quali mezzi di imposizione ´tradizionali´ (fino al ‘97 gli unici previsti) delle predette attività sessuali ex § 177 Abs. 1 Nr. 1 e 2 StGB. Soltanto l´approfondimento dell´effettiva portata applicativa delle suddette modalità coercitive (e della terza introdotta nel 1997, di cui si tratterà nel paragrafo successivo), potrà permettere di valutare l´ampiezza del novero degli atti sessuali non consensuali – ovviamente rilevanti ex § 184f StGB – sfuggenti alle maglie del Magistero penale in Germania, e in ultima istanza l’ effettiva rilevanza attribuita al consenso della vittima nella disciplina delle aggressioni sessuali (in questo caso ´dirette´).

In prima battuta, occorre tenere presente il dettato legislativo delle norma incriminatrice di riferimento, cioè il § 177 StGB, “Costrizione sessuale; Stupro” (“Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung”).

Il primo comma della sunnominata previsione, ai numeri 1 e 2, sancisce che “Chiunque mediante violenza o minaccia di un pericolo attuale per la vita o l´integrità fisica costringe un´ altra persona a subire atti sessuali dall´autore o da un terzo, o a

369 V. supra Cap. II, Sez. II, § 2.2.1.2.

Verso un nuovo diritto penale sessuale

compiere atti sessuali sull´autore o su un terzo, é punito con la reclusione non inferiore ad anni 1”.

La maggioranza delle pronunce del tribunale tedesco di ultima istanza in materia penale, il Bundesgerichtshof (BGH), concernenti la disposizione di “Costrizione sessuale; Stupro” hanno ad oggetto – così come già visto per la Suprema Corte italiana371 – aggressioni sessuali commesse mediante violenza372.

Per violenza ai sensi del § 177 Abs. I Nr. 1 StGB, nella giurisprudenza di legittimità dell’Alta Corte tedesca, si è inteso l’impiego di forza fisica – avente un influsso diretto sul corpo della vittima e da quest’ultima avvertito come coartazione fisica – legato da un nesso eziologico/strumentale con il successivo o contemporaneo compimento di atti sessuali373.

L’accoglimento di una tale nozione di violenza costrittiva, di cui si coglie immediatamente la netta differenziazione rispetto a quella adottata dalla Cassazione italiana sin dagli anni ’90, coincidente con “qualunque condotta diretta a coartare l’altrui volontà di non compiere o subire atti sessuali”374, ha implicato una restrizione del novero delle condotte sessualmente ‘violente’ sotto molteplici profili375.

Innanzitutto non costituiscono violenza condotte di natura verbale o meramente ingannatoria quali “molestie, importunamenti, impertinenze e anche la mera conduzione, mediante raggiro, della vittima in un posto contro la sua volontà”376.

371 V. supra, Cap. I, Sez. III, § 1.8.2.

372 In questa sede, per esigenze di semplificazione e di chiarezza, s’intende per ‘violenza’ la violenza fisica

(Gewalt ex § 177 Abs. I nr. 1 StGB ), mentre per designare la violenza psichica si utilizza il termine ‘minaccia’ (Drohung ex § 177 StGB Abs. I nr. 2).

373 V., ex plurimis, BGH, 1 luglio 1981 – 3 StR 151/81, in NJW, 1981, p. 2204; BGH, 25 aprile 1991 – 4

StR 110/91, in NStZ, 1991, p. 431 e, con nota di SICK, in JR, 1993, p. 164; BGH, 13 aprile 1999 – 4 StR 101/99, in NStZ, 1999, p. 506.

374 Cass., sez. III, 30 marzo 2000, n. 1405, Delle Donne, in Giust. pen., 2000, p. 685.A riguardo

PALUMBIERI, Violenza sessuale, cit., p. 66, nota che, negli anni recenti, “la giurisprudenza ha svalutato ulteriormente il requisito della ‘esplicazione della forza fisica’, giungendo ad individuare la violenza in qualsiasi comportamento dell’agente che limiti la libera determinazione della persona offesa nella sfera sessuale, facendo quindi coincidere la violenza con la coartazione dell’altrui volontà”. Per approfondire la tematica, nel diritto italiano, tra gli altri, BERTOLINO, Libertà sessuale e tutela penale, Milano, 1993, p. 95; DE SIMONE, Violenza (dir. pen.), in Enc. dir., XLVI, 1993, p. 887.

375 Sia consentito in questa sede un rinvio a MACRÌ,Costrizione ‘ambientale’ agli atti sessuali: la tutela

del dissenso tra legalità ed esigenze repressive in un raffronto tra codice penale italiano e StGB tedesco, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, n. 4, p. 1499 ss., le cui risultanze ermeneutiche in materia di modalità costrittive di cui al § 177 StGB si ripropongono quasi integralmente nel presente scritto.

376 BGH, 9 marzo 1990 – 3 StR 58/90, in NStZ, 1990, p. 335; in dottrina, ex plurimis, HERMANN KOLB,

Die Systematik der sexuellen Gewalt- und Missbrauchdelikte nach den Reformen 1997, 1998 und 2004,

Verso un nuovo diritto penale sessuale

In secondo luogo si è escluso che dia luogo a violenza ai sensi del § 177 Abs. I n. 1 l’utilizzo di violenza reale (Gewalt gegen Sachen), salvo i casi in cui la violenza diretta contro le cose non si riverberi direttamente sul corpo della persona aggredita, come si verifica, ad esempio, nel danneggiamento della sedia a rotelle di una persona paralizzata377.

Il BGH, sulla base anche di una interpretazione sistematica che tiene conto del fatto che la minaccia costrittiva è limitata ai casi più gravi378, per quanto non richieda un massiccio impiego di forza fisica379, ha peraltro affermato che occorre un influsso

corporeo di una certa rilevanza380, sulla cui misura minima non è stato peraltro fissato alcuna parametro uniforme381. Si è comunque escluso che costituisca violenza una ‘mera spinta sul divano’.382

E’ peraltro sotto il profilo della strumentalità della violenza rispetto al compimento degli atti sessuali che il BGH ha espresso gli orientamenti restrittivi maggiormente interessanti ai fini della tematica, in questa sede centrale, della ‘costrizione ambientale’.

In prima battuta, infatti, la Suprema Corte tedesca ha escluso che costituiscano costrizione sessuale violenta ai sensi del § 177 Abs. I n. 1 aggressioni repentine o a sorpresa (ueberraschende Sexualangriffe). La giurisprudenza ha affermato, al riguardo383,

Auflage, Muenchen, 2006, Rn. 5; RENZIKOWSKI, § 177 StGB, in Joecks, Münchener Kommentar zum

Strafgesetzbuch, München, 2005, Rn. 23.

377 FOLKERS, Ausgewaehlte Probleme bei sexueller Noetigung und Vergewaltigung aus der Sicht der

Praxis, München, 2004, p. 32, la quale deduce dal fatto che la minaccia, di cui al n. 2 del § 177 Abs. I, è limitata a quella implicante ‘un pericolo attuale per la vita o l’incolumità’ della persona, l’interpretazione della violenza di cui al n. 1 quale violenza contro la persona. Concordano sulla limitazione suddetta, tra gli altri, LACKNER/KÜHL, § 177 StGB, in Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch Kommentar, 25. Auflage, München, 2004, Rn. 4; FISCHER, § 177 StGB, in Fischer/Schwarz/Dreher, Strafgesetzbuch und

Nebengesetze, 54. Auflage, München, 2006, Rn. 9;

378 V. nota precedente.

379 WOLTERS/HORN, § 177 StGB, in Rudolphi/Horn/Guenther/Samson, SK – StGB, 68. Lieferung,

Muenchen, 2007, Rn.10;

380 BGH, 13 aprile 1999 – 4 StR 101/99, cit..

381 FOLKERS, Ausgewaehlte Probleme bei sexueller Noetigung und Vergewaltigung aus der Sicht der

Praxis, cit., p. 43. L’Autrice in questione rimarca come, in alcuni casi limite, l’assenza di un criterio uniforme abbia comportato differenti qualificazioni giuridiche della stessa condotta. In particolare la condotta consistente nello spingere a lato le mani della vittima per consentire il contatto corporeo sessualmente rilevante è stata qualificata violenta da BGH, 15 ottobre 1987 – 4 StR 420/87, in BGHSt 35

76, Hdb StA-Meiler, B/3, p. 267, Rn. 9, e in senso opposto (condotta non violenta) da BGH, 9 marzo 1990 – 3 StR 58/90, cit.

382 BGH, 28 febbraio 1991 – 4 StR 553/90, in BGHR, StGB, § 177, Abs. 1, Gewalt, 8.

383 BGH, 2 giugno 1982 – 2 StR 669/81, in NJW, 1982, p. 2264, e con nota di LENCKNER in JR, 1983, p.

159; BGH, 22 aprile 1997 – 4 StR 140/97, in NStZ, 1998, p. 133. In dottrina condividono tale orientamento, ex multis, FISCHER, § 177 StGB, in Fischer/Schwarz/Dreher, Strafgesetzbuch und

Nebengesetze, 54. Auflage, cit., Rn. 14; LENCKNER, § 177 StGB, in Schoenke/Schroeder,

Verso un nuovo diritto penale sessuale

che in tali casi la vittima non abbia il tempo di maturare un effettivo dissenso, e pertanto la repentina aggressione non possa configurarsi come una violenza tale da sopraffare una contraria volontà: il nesso di strumentalità tra violenza e atti sessuali difetta in quanto la violenza coincide col patimento stesso dell’atto da parte della vittima, non essendo più violenza-mezzo bensì violenza-fine384.

L’insieme di casi, affrontati dal BGH, che toccano maggiormente da vicino la tematica della ‘costrizione ambientale’ sono però quelli di c.d. Fortwirken einer

frueheren Gewaltanwendung , ovvero i casi nei quali la vittima non oppone resistenza all’approccio sessuale in quanto intimidita e/o impaurita da precedenti violenze fisiche subite.

In tal senso la giurisprudenza tedesca tende a restringere gli spazi di applicazione della violenza, ma anche della minaccia, richiedendo una serie di stringenti condizioni per riconoscere un efficacia costrittiva a precedenti violenze. E’ utile, al riguardo, distinguere due costellazioni di casi. La prima è data da quei casi in cui la vittima che non resiste ha subito precedenti violenze (normalmente reiterate) con finalità sessuale dallo stesso autore, mentre nella seconda rientrano le fattispecie concrete in cui l’autore approfitta dello stato di prostrazione ed intimidazione derivante da precedenti violenze di terzi o anche perpetrate da lui medesimo, ma con altre finalità (ad esempio per rapina)385.

Per quanto concerne i casi in cui l’agente abbia usato in precedenza violenza contro la vittima con finalità sessuali, ed approfitti dello stato d’intimidazione della stessa per un nuovo approccio sessuale non connotato da violenza fisica, dopo aver affermato che non costituisce violenza il mero avvalersi della paura di nuove violenze386, il BGH ha

Kommentar zum Strafgesetzbuch, cit., Rn. 29, il quale sostiene che in tali casi si riscontra una vis absoluta finalizzata ad impedire una possibile resistenza, a patto che vi sia un effettivo impiego di forza fisica

(Koerperkraft) di cui non viene, peraltro, chiarita la dimensione strumentale/eziologica.

384 Si tenga presente, a tal riguardo, l’orientamento diametralmente opposto della Corte di Cassazione

italiana, che qualifica pacificamente ‘violenti’ gli atti sessuali a sopresa: tra le più recenti, v. Cass., Sez. III, 1 febbraio 2006, n. 6340, G., in CED Cass. Pen., 233315. Critica tale orientamento la dottrina maggioritaria, v. AMBROSINI, Le nuove norme sulla violenza sessuale, Torino, 1997, p. 17; CADOPPI,

Commento art. 609-bis c.p.,in Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, IV ed., a cura di Cadoppi, Padova, 2006, p. 439 ss.; PALUMBIERI, Violenza sessuale, in I reati contro la

persona. III. Reati contro la libertà sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori a cura di Cadoppi, Milano, 2006, p. 67.

385 Una ripartizione simile si trova in RENZIKOWSKI, § 177 StGB, in Joecks, Münchener Kommentar

zum Strafgesetzbuch , cit., Rn. 30, il quale peraltro distingue i casi di precedenti violenze subite da terzi o dallo stesso agente ma con altre finalità.

Verso un nuovo diritto penale sessuale

adottato un criterio contestuale-temporale387. Si è infatti sostenuto che l’effetto costrittivo ‘diretto’ della violenza fisica cessa col decorso di un lasso temporale la cui effettiva entità viene fatta dipendere dal tipo di contesto in cui avviene l’approccio sessuale. In un contesto familiare caratterizzato da maltrattamenti e violenze continuate si è ‘prolungato’ l’effetto costrittivo fino a molte ore388, mentre in altri contesti si è ritenuto che anche il trascorrere di una sola ora faccia caducare l’effetto costrittivo389.

Per quanto concerne i casi di compimento di atti sessuali non voluti mediante sfruttamento dell’effetto intimidativo e fiaccante della violenza precedentemente posta in essere da terzi (salvo casi di concorso), o dallo stesso autore con finalità non sessuali, la giurisprudenza prevalente tende a negare il nesso finalistico necessario tra condotta costrittiva violenta e condotta ‘sessuale’390, non attribuendo alcun peso all’eventuale mutamento del dolo nel caso di violenza inizialmente posta in essere con altre finalità391.

Dalla disamina appena svolta sui principali tratti caratterizzanti la giurisprudenza del BGH sulla costrizione sessuale violenta ai sensi del § 177 Abs. I nr. 1 StGB emerge, soprattutto con riferimento ai casi di sfruttamento dell’effetto intimidativo di precedenti violenze, la necessità di approfondire gli ambiti applicativi della violenza psichica –

rectius minaccia – di cui al n. 2 della stessa norma. E’ chiaro, infatti, che ove non vi sia un’ estrinsecazione di forza fisica finalizzata alla sopraffazione sessuale, l’effettiva tutela del dissenso sessuale in Germania – escludendo per ora la considerazione della terza modalità di costrizione sessuale introdotta nel 1997 – dipende dal concreto ambito applicativo della ‘minaccia con pericolo attuale per la vita o l’incolumità fisica’392 quale mezzo di costrizione sessuale.

387 Per approfondire v. KIELER,Tatbestandsprobleme der sexuellen Nötigung, Vergewaltigung sowie des

sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen, Berlin, 2003, p. 142, e, per una critica particolarmente incisiva degli orientamenti giurisprudenziali, MILDERBERGER, Schutzlos, hilflos,

widerstandunfähig, Muenster, 1998, p. 37.

388 Tra le tante BGH, 26 febbraio 1986 – 2StR 76/86, in NStZ, 1996, p. 409; BGH, 24 settembre 1997 –

2StR 422/97, in NStZ-RR, 1998, p.105.

389 BGH, 15 marzo 1984 – 1StR 72/84, in NJW, 1984, p. 1632.

390 Ex plurimis BGH, 15 marzo 1984 – 1StR 72/84, cit.; BGH 11 luglio 1985 – 4StR 307/85, in NJW,

1986, p. 77 e con nota di KELLER, in JR, 1986, p. 343.

391 FISCHER, § 177 StGB, in Fischer/Schwarz/Dreher, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 54. Auflage,

cit., Rn. 16; LAUBENTHAL, Sexualstraftaten: die Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Berlin, 2000, Rn. 128; LENCKNER, § 177 StGB, in Schoenke/Schroeder, Strafgesetzbuch, 27. Auflage, cit., Rn. 6; RENZIKOWSKI, § 177 StGB, in Joecks, Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, cit., Rn. 32.

Verso un nuovo diritto penale sessuale

In tal senso – rimandando per una trattazione esaustiva del tema alla copiosa e autorevole letteratura al riguardo393 – occorre approfondire due fondamentali tratti caratterizzanti l’applicazione, nel diritto vivente tedesco, della costrizione sessuale mediante minaccia.

Primariamente occorre rimarcare che il BGH ha interpretato il concetto di ‘pericolo attuale per l’incolumità fisica’ – cui è subordinata la rilevanza della minaccia ex § 177 Abs. I nr. 2 StGB – in senso restrittivo, espungendo dalla tipicità della fattispecie casi in cui si minaccia una lesione di lieve entità394, come ad esempio il ‘prendere la vittima a

schiaffi’395, casi in cui, al contrario, l’avveramento della minaccia darebbe luogo a costrizione sessuale violenta rilevante ex § 177 Abs. I nr. 1396.

E’ peraltro la problematica della ‘minaccia concludente’ (konkludente Drohung) che assume spesso rilevanza cruciale nei casi limite, in quanto in casi di intimidazione della vittima derivante da costrizione ambientale – o comunque da violenze pregresse – è proprio questa forma di minaccia a venire in rilievo, posta la già menzionata limitata applicabilità, in tale contesto, della costrizione mediante violenza fisica.

Per minaccia concludente s’intende, infatti, la prospettazione di un male – nell’ordinamento tedesco quanto meno la lesione rilevante dell’incolumità fisica – ingiusto, e dipendente dalla volontà dell’agente, non attraverso la comunicazione verbale, bensì mediante un comportamento univocamente espressivo (concludente appunto). Esempi paradigmatici sono le rapine compiute – senza proferire parole minacciose – mediante ostensione o puntamento contro la vittima di armi da sparo o da taglio.

393 Tra gli altri FISCHER, § 177 StGB, in Fischer/Schwarz/Dreher, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 54.

Auflage, cit., Rn. 18; KIELER, Tatbestandsprobleme der sexuellen Nötigung, Vergewaltigung sowie des

sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen, cit., p. 143; LAUBENTHAL, Sexualstraftaten, cit., Rn. 136; RENZIKOWSKI, § 177 StGB, in Joecks, Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, cit., Rn. 34; SICK, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht und Vergewaltigungsbegriff, Berlin, 1993, p. 201;

WOLTERS/HORN, § 177 StGB, in Rudolphi/Horn/Guenther/Samson, SK – StGB, 68. Lieferung, cit., Rn. 9.

394 Tra le più recenti v. BGH, 17 ottobre 2000 – 1 StR 270/00, in NStZ, 2001, p. 246; BGH, 8 maggio 2001

– 4 StR 58/01, in StV, 2001, p. 679.

395 BGH, 13 dicembre 1990 – 4 StR 505/90, in NstE, § 177 StGB, Nr. 24.

396 Così RENZIKOWSKI, § 177 StGB, in Joecks, Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, cit., Rn.

36. Particolarmente critici, a riguardo, HARBECK, Probleme des Einheitstatbestandes sexueller

Noetigung / Vergewaltigung, Baden Baden, 2001, p. 111; SICK, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht und

Vergewaltigungsbegriff, cit., p. 201, la quale rimarca anche la mancata considerazione del c.d.

‘Eskalationsgefahr’, cioè del pericolo (frequentemente concretizzantesi) che le lesioni lievi – segnatamente in caso di mancata sottomissione all’approccio sessuale – degenerino in lesioni ben più gravi dell’incolumità fisica.

Verso un nuovo diritto penale sessuale

Alcuni autorevoli esponenti della dottrina tedesca hanno pertanto prospettato un’applicazione concreta estensiva della figura della minaccia concludente quale possibile rimedio alla restrittiva interpretazione del requisito della violenza costrittiva di cui al § 177 Abs. I nr. 1 StGB, così da assicurare una tutela più incisiva della libertà sessuale in contesti caratterizzati da influssi intimiditivi e coartanti particolarmente intensi397.

La giurisprudenza non ha però accolto tale orientamento, delimitando il ricorso alla figura in questione, nel caso di minaccia concludente di reiterazione di precedenti violenze, alla presenza di due tassativi presupposti. Da un lato occorre che l’approccio sessuale dell’agente si connetta in modo univoco e certo alla precedente aggressione violenta398, e dall’altro che lo stesso autore mostri chiaramente attraverso la sua condotta (cioè attraverso i comportamenti – verbali e non – espressivi della sua pretesa sessuale399), valutata con parametri oggettivi, il suo chiaro intendimento di usare violenza fisica nei confronti della vittima in caso di resistenza della stessa400.

E’ chiaro, quindi, come sostanzialmente la stragrande maggioranza delle aggressioni sessuali poste in essere in contesti di intimidazione ambientale o di violenze reiterate (spesso ricorrenti nelle relazioni familiari o sentimentali) sfuggano all’applicazione della minaccia (concludente) ex § 177 Abs. I nr. 2 StGB, in quanto normalmente il nesso strumentale tra violenze (precedenti) e approccio sessuale (attuale) si sostanzia in un’ efficacia terrorizzante di natura prettamente psicologico-soggettiva. In tali casi, dunque, in assenza di violenze fisiche attuali o di minacce gravi espresse, sarà difficile rintracciare nella condotta del soggetto quei presupposti oggettivi richiesti dalla giurisprudenza del BGH per ravvisare una minaccia concludente: si avrà molto spesso un mero approfittamento dell’atteggiamento remissivo della vittima, insufficiente ai fini dell’incriminazione ex § 177 Abs. I nr. 1 e 2 401.

397 In tal senso HELMKEN, Vergewaltigungsreform und kein Ende?, in ZRP, 1995, p. 302; LENCKNER,

Das 33. Strafrechtänderungsgesetz – Das Ende einer langen Geschichte, in NJW, 1997, p. 2801; SCHROEDER, Die Revolution des Sexualstrafrechts 1992 – 1998,in JZ, 1999, p. 827.

398 Recentemente BGH, 10 ottobre 2002 – 2 StR 153/02, in NStZ, 2003, p. 424.

399 FOLKERS, Ausgewählte Probleme bei sexueller Nötigung und Vergewaltigung aus der Sicht der

Praxis, cit., p. 46.

400 Così BGH, 7 novembre 2002 – 3 StR 274/02, in NStZ, 2003, p. 424.

401 KIELER, Tatbestandsprobleme der sexuellen Nötigung, Vergewaltigung sowie des sexuellen

Verso un nuovo diritto penale sessuale

Da ultimo, per comprendere realmente l’ambito di tutela della libertà sessuale da condotte coartanti violente o minacciose nel diritto penale tedesco vivente, è necessario prendere in considerazione il reato denominato ‘Costrizione’, cioè il § 240 Abs. I StGB, aggravato ex Abs. IV nr. 1 qualora oggetto della costrizione sia il compimento di atti sessuali.

La fattispecie incriminatrice di cui al § 240, la quale è finalizzata a proteggere la libertà di autodeterminazione dell’individuo402, prevede infatti, tra i casi di costrizione di speciale gravità previsti dall’ Abs. IV403, la costrizione a compiere atti sessuali. Per

quanto concerne l’ambito di applicazione generale della fattispecie incriminatrice ex § 240 StGB, esso è delineato dall’ Abs. I, il quale incrimina la condotta consistente nel costringere taluno a compiere, subire od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia di un male rilevante.

La fondamentale differenza col § 177 StGB è che nel § 240 StGB la minaccia si estende anche oltre la prospettazione di lesioni all’integrità fisica, e sotto il profilo sanzionatorio la pena massima prevista è 5 anni di reclusione nel caso aggravato di costrizione ad atti sessuali di cui all’Abs. IV, contro i 15 anni di cui al § 177. Si ha quindi una norma di ‘chiusura’ del diritto penale sessuale tedesco, che sanziona più lievemente – in via residuale e in ossequio alle esigenze di differenziazione del diritto penale – parte delle aggressioni sessuali404 prive dei requisiti costrittivi caratterizzanti il delitto di “Costrizione sessuale; Stupro”405.

402 ’Freiheit der Willensentschliessung und Willensbetätigung’, così ESER, § 240 StGB, in

Schoenke/Schroeder, Strafgesetzbuch, 27. Auflage, Muenchen, 2006, Rn. 1; FISCHER, § 240 StGB, in Troendle/Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 54. Auflage, München, 2006, Rn. 2;. LACKNER/KÜHL, § 240 StGB, in Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch Kommentar, 26. Auflage, München, 2007, Rn. 1. Nel codice penale italiano tale bene giuridico è tutelato nella sez. III (‘Dei delitti contro la libertà morale’, artt. 610 ss c.p.) del Capo III (‘Dei delitti contro la libertà individuale’) del Titolo XII (‘Dei delitti contro la persona), in particolare mediante la fattispecie incriminatrice di ‘violenza privata’ ex art. 610 c.p., la cui sfera applicativa è in gran parte coincidente con quella di cui al § 240 StGB.

403 Il legislatore tedesco si è avvalso anche qui della tecnica dei c.d. Regelbeispiel, di cui si è già trattato

supra, Cap. II, Sez. III, § 2.3.1.2.

404 Si consideri che fino al 1997 il § 240 StGB era l’unica previsione in grado di garantire una risposta

sanzionatoria di una certa consistenza alle aggressioni sessuali tra coniugi.

405 A tal proposito v. FISCHER, § 240 StGB, in Troendle/Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 54.

Verso un nuovo diritto penale sessuale

2.4.1.2. La nuova modalità costrittiva, c.d. ´Ausnutzungsvariante´, tra

Outline

Documenti correlati