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Gli atti di penetrazione sessuale nel diritto vivente francese: la differenziazione tra Viol e Autres aggressions sexuelles

modificata dalla riforma del

2.3.3.1. Gli atti di penetrazione sessuale nel diritto vivente francese: la differenziazione tra Viol e Autres aggressions sexuelles

La legislazione penale francese in materia sessuale è caratterizzata da una suddivisione in due grandi fasce delle interrelazioni sessuali penalmente rilevanti, in quanto – come si vedrà a breve nel prosieguio dell’ analisi321 – l’ introduzione del delitto

320 Si tratta dei c.d. “atti sessuali repentini o a sorpresa”, sui quali vi è stato un ampio dibattito dottrinale e

giurisprudenziale nell’ ordinamento italiano. Per approfondimenti sul punto v. supra Cap. I, Sez. III, §§ 1.8.2. e 1.9. e la dottrina ivi citata in nota.

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di “Molestie sessuali” (“Harcèlement sexuel”, art. 227-33 c.p.fr.) non ha in realtà comportato la creazione di una terza fascia di atti sessuali incriminati qualitativamente differenzianti dalla seconda.

Il criterio sulla base del quale la codificazione transalpina differenzia gli atti sessuali punibili è dato dalla sussistenza o meno di una penetrazione sessuale (pénétration

sexuelle). Ciò in quanto la fattispecie incrimatrice di stupro è applicabile solo ed esclusivamente a “tout acte de pénétration sexuelle” secondo il disposto dell’ art. 222-23 c.p.fr., mentre il delitto di aggressione sessuale di cui all’art. 222-27 è applicabile ad ogni interrelazione sessuale di diversa natura ottenuta con violenza, minaccia ecc., senza peraltro che quest’ultima norma fornisca alcuna definizione delle condotte di natura sessuale sanzionate. Sotto il profilo applicativo, il ricondurre un’attività sessuale nell’ alveo dello “Stupro” anziché delle “Altre aggressioni sessuali” comporta rilevanti conseguenze: la pena massima prevista è di anni quindici di reclusione invece di cinque per le ipotesi “base” di cui all’ art. 222-23 c.p.fr., mentre per le dodice ipotesi aggravate di cui all’ art. 222-24, la sanzione massima detentiva contemplata è venti anni di detenzione in luogo dei sette previste per i casi aggravati dell’ ipotesi criminosa ‘minore’ elencati dall’ art. 222-28 c.p.fr.322.

Prima di procedere all’approfondimento della ricostruzione dottrinale e, soprattutto, pretoria del concetto di “penetrazione sessuale” nell’ ordinamento penale francese, è bene premettere che, in materia d’interpretazione della legge penale, il Code pénal espressamente dispone, all’ art. 111-4, che “La legge penale è d’interpretazione stretta”323. Tale previsione assume particolare rilevanza nella determinazione dei concetti inerenti alle attività sessuali, posto che le possibilità teoriche di espanderne oltre modo la

322 Per approfondimenti sul crimine di “Viol” di cui all’ art. 222-23 del codice penale francese v.

ANGEVIN, Viol d´autrui ou viol de la loi?, in Dr. Pén., 1998, chron. 7; LARGUIER/CONTE, Droit

pénal spécial, 13. ed., Paris, 2005, p. 251 ss.; PRADEL/DANTI-JUAN, Droit pénal spécial: droit

commun, droit des affaires, 3. ed., Paris, 2004, p. 516 ss.; RASSAT, Droit pénal spécial: infractions de

set contre le particuliers, 5. ed., Paris, 2006, p. 559 ss.; ID., Aggressions sexuelles, in Juris Classeur,fasc. 20, 2008, p. 8 ss.; VÉRON, Droit pénal spécial, 11. ed., Paris, 2006, p. 66 ss.

323 Al riguardo occorre segnalare le riflessioni di PAPA/PALAZZO, Lezioni di diritto penale comparato,

II. ed., Torino, 2005, p. 105, ove si afferma in particolare che “al di là della retorica da cui è talora accompagnato, il canone dell’ interpretazione restrittiva si risolva spesso in null’altro che nel tradizionale divieto di analogia”.

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portata applicativa per finalità di tutela sono ben maggiori rispetti ad altri settori del diritto penale324.

In relazione all’ esegesi dottrinale e giurisprudenziale del concetto di “atto di penetrazione sessuale” si possono rilevare una tipologia di atti la cui natura ‘sessualmente penetrativa’ ai sensi dell’ art. 222-23 c.p.fr. non è mai stata messa in discussione, ed una seconda categoria di condotte sessualmente rilevanti sulla cui riconduzione agli atti penetrativi si sono registrati significativi contrasti.

Con riferimento alla prima categoria, non vi sono dubbi che commette il crimine di “Stupro” (art. 222-23 c.p.fr.) – in presenza delle richieste modalità costrittive – in primo luogo chi penetra la vagina o l’ano della vittima con l’organo sessuale maschile o con un dito, un bastone o qualunque altro oggetto325, ed in secondo colui che penetra la bocca della persona offesa con il proprio pene326.

Per quanto concerne i casi dubbi, nei quali a dire il vero la giurisprudenza ha quasi sempre proceduto ad applicare la più mite fattispecie dell’art. 222-27, escludendone la natura ‘penetrativa’ di cui all’art. 222-23, la sussistenza dei contrasti dottrinali e giurisprudenziali deriva dal fatto che lo “Stupro”, per come è formulato nel codice francese, richiede che la penetrazione sia “sessuale” e “commessa sull’altrui persona”. Si pongono quindi dei problemi, in relazione al canone dell’ interpretazione stretta della legge penale (art. 111-4 c.p.fr., cui si è poco sopra accennato), a ricondurre alla presente fattispecie a) ipotesi in cui nella penetrazione non sia coinvolto nessun organo sessuale propriamente detto (ano, pene e vagina) e b) casi in cui la vittima non subisca alcuna penetrazione del proprio corpo.

Con riferimento alla prima categoria, in una recentissima pronuncia la Suprema Corte penale francese ha escluso che costituisca “Stupro”, ravvisandovi una ipotesi di “Altra aggressione sessuale”, la condotta di un medico il quale aveva costretto alcune

324 Si consideri ad esempio la tendenza ‘pansessuale’ mostrata da parte della dottrina e della

giurisprudenza italiana nell’esegesi del concetto di “atti sessuali” di cui all’ art. 609-bis c.p. Sul punto v.

supra Cap. I, Sez. II, §§ 1.4.2.1. ss.

325 In giurisprudenza, ex multis, Cass. crim., 8 gennaio 1991, in JurisData, n° 1991-000851; Cass. crim.,

27 aprile 1994, in Bull. crim., 1994, n° 157. In dottrina PRADEL/DANTI-JUAN, Droit pénal spécial:

droit commun, droit des affaires, 3. ed., Paris, 2004, p. 522; RASSAT, Aggressions sexuelles, in Juris

Classeur, fasc. 20, 2008, p. 9; VÉRON, Droit pénal spécial, 11. ed., Paris, 2006,p. 66.

326 Tra le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità v. Cass. crim., 22 maggio 1996, in Bull.

crim., 1996, n° 212; Cass. crim., 22 gennaio 2000, in Bull. crim., 2000, n° 24. In Letteratura PRADEL/DANTI-JUAN, Droit pénal spécial: droit commun, droit des affaires, 3. ed., cit., p. 522; RASSAT, Aggressions sexuelles, in Juris Classeur, cit., p. 10; VÉRON, Droit pénal spécial, 11. ed.,cit., 2006,p. 66.

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pazienti a introdurre nella propria bocca un oggetto di forma fallica ricoperto da un preservativo327. La ragione di ciò è stata rinvenuta nel fatto che nel caso di specie difettava una “penetrazione sessuale”, in quanto non era coinvolto alcun organo sessuale in senso proprio, atteso che la bocca è organo destinato ‘normalmente’ ad espletare altre funzioni. Parte della dottrina ha invece criticato tali conclusioni, asserendo che in tali ipotesi la natura sessuale della penetrazione potrebbe essere affermata sulla base dell’assunto che, sebbene l’orfizio orale non abbia di per sé natura ‘sessuale’, la stessa possa essere recuperata considerando l’inequivoca destinazione di oggetti come quello fatto introdurre nel caso di specie328.

Per quanto pertiene alla seconda tipologia di condotte sessuale il cui inserimento nella fascia di maggiore gravità ‘sessuale’ è contrastato, ovvero le ipotesi in cui la vittima non subisca una penetrazione sessuale del proprio corpo, viene in rilievo primariamente il caso di fellatio imposta alla persona offesa, ove cioè a questa venga imposto di penetrare la bocca dell’ agente con il proprio pene. Al riguardo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità aveva inizialmente sancito la riconducibilità di tali condotte al crimine di “Viol” di cui all’art. 222-23 c.p.fr.329, ricevendo immediatamente le critiche della dottrina maggioritaria la quale sosteneva la mancanza, in tali ipotesi, di qualunque penetrazione del corpo della vittima da parte dell’autore, e dunque la violazione del canone di interpretazione stretta di cui al più volte menzionato art. 111-4 c.p.fr.330. Sulla questione è infine intervenuta nuovamente la Cour de Cassation, la quale ha aderito alle riflessioni della dottrina maggioritaria qualificando la fellatio praticata sul soggetto passivo come semplice aggressione sessuale diversa dallo stupro ai sensi dell’ art. 222-27 c.p.fr.331.

L’ulteriore tipologia di atti sessuali sui quali sono insorti dei contrasti – in realtà solo ‘teorici’ – sulla possibile inclusione nella fascia di maggiore gravità sessuale, è data dai casi di imposizione a soggetti maschili di procedere alla penetrazione anale o vaginale del soggetto agente. Al riguardo, malgrado il legislatore francese del 1980, definendo le

327 Cass. crim., 21 febbraio 2007, in JCP G, 2007, IV, p. 1691. 328 Così RASSAT, Aggressions sexuelles, in Juris Classeur, cit., p. 10. 329 Cass. crim., 16 dicembre 1997, in Bull. crim., 1997, n° 429.

330 MAYAUD, Le viol sur soi-même, nouvaeau cas d´interpretation “contra legem et... contra rationem,

in D. chron., 1998, p. 122 ss.; NIVOSE, Observations à propos de Cass. crim., 16 décembre 1997, in JCP G, 1998, II, p. 1074 ss.

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condotte di stupro mediante la formula “ogni penetrazione sessuale”, volesse ricomprendere anche le condotte di costrizione di soggetti maschili a penetrare i soggetti attivi (ed in particolare le donne, in un ottica di completa parità tra i sessi), il successivo riferimento alla “commissione sull’altrui persona” di cui all’ art. 222-23 c.p.fr. ha impedito che nella prassi ciò potesse verificarsi332. Ed infatti la Suprema Corte di Parigi ha statuito, in una sentenza del 1998, che non commette stupro, ma solo una aggressione sessuale ai sensi dell’ art. 222-27 c.p.fr., la matrigna che imponga al proprio figliastro di congiungersi carnalmente con la stessa333.

332 RASSAT, Aggressions sexuelles, in Juris Classeur, cit., p. 9. 333 Cass. crim., 21 ottobre 1998, in Bull. crim., 1998, n° 274.

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2.3.3.2. La soglia minima delle condotte sessualmente rilevanti ai sensi

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