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Il ruolo storicamente marginale del Common Law rispetto allo Statutory Law nella disciplina dei reati sessuali nell´ordinamento penale

Sez I: Collocazione sistematica dei reati sessuali negli ordinamenti penali tedesco portoghese, francese e inglese

2.1.3. Il ruolo storicamente marginale del Common Law rispetto allo Statutory Law nella disciplina dei reati sessuali nell´ordinamento penale

inglese

Una disamina dei profili concernenti la collocazione sistematica dei reati sessuali nell´ordinamento penale inglese deve necessariamente prendere l´avvio dall´analisi dei rapporti tra Common Law e Statutory Law quali fonti del diritto penale sessuale. All´uopo, il diritto penale sessuale riflette – probabilmente meglio di ogni altro settore penalistico – l´evoluzione in atto nel sistema criminale di oltremanica, ove si assiste ad una sempre più accentuata marginalizzazione del ruolo rivestito dalla fonte giurisprudenziale a vantaggio della fonte legislativa. Ciò vale soprattutto in riferimento alla disciplina dei singoli reati (´parte speciale´ del diritto penale), rivestendo invece il

Common Law un ruolo ancora preminente in relazione a quelle norme che noi includiamo nella ´parte generale´ del diritto penale181.

Sin da subito si può rilevare come, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, il legislatore inglese si sia fortemente impegnato nell´assicurare una copertura ´statutoria´ al maggior numero possibile di incriminazione concernenti la sfera sessuale dell´individuo. Ciò é verosimilmente dovuto, in primo luogo, alla innegabile ´convenzionalità´ di alcuni settori del diritto penale sessuale, nei quali spetta a chi emana le norme (e il Parlamento in tal senso offre probabilmente più garanzie della Magistratura) stabilire il confine tra ciò che é lecito sessualmente e ciò che non lo é: al riguardo si considerino le scelte concernenti l´età al di sotto della quale le interrelazioni

181 PALAZZO-PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, II ed., Torino, 2005, p. 186, ove si evidenzia

che “nonostante il crescente contributo della statute law, ampie porzioni del diritto penale inglese rimangono, tuttavia, ancor oggi disciplinate dal common law. Per quanto riguarda la parte speciale, basti citare l´assenza di una definizione legislativa dei reati di omicidio, di aggressione, come pure di talune forme di conspiracy. Nella parte generale poi, l´intervento della fonte legislativa è ancora veramente marginale: dolo, colpa, imputabilità, suitas, molte scriminanti e scusanti, quasi per intero il concorso di persone nel reato, sono solo alcuni degli istituti interamente governati dal diritto consuetudinario e giurisprudenziali”. Sul punto cfr. CADOPPI, Introduzione allo studio del diritto penale comparato, II ed., Padova, 2004, p. 153 ss.; SYDOW, Palrlamentssuprematie und Rule of Law: britische

Verfassungsreformen im Spannungsfeld von Westminster Parliament, Common-Law-Gerichten und europäischen Einflüssen, Tübingen, 2005; SERVIDIO DELABRE, Common law: introduction to the

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sessuali consensuali costituiscono illecito penale per il partner del minorenne182. In aggiunta a ciò si deve considerare la ´fluidità´ e le conseguenti difficoltà di tipizzare le offese alla sfera sessuale dell´individuo, in considerazione dei risvolti psicologici – oltre che medico-anatomici – che caratterizzano la sessualità umana: caratteri che verosimilmente sconsigliano ogni intervento di judicial law making in materia.

Adottando una prospettiva storicamente orientata, si possono individuare quattro fasi nell´evoluzione del diritto penale inglese. In una prima fase, dagli albori del Common

Law all´epoca vittoriana (come data si può adottare il 1861, anno in cui l´Offences

Against the Person Act introduce il reato di Indecent Assault), assistiamo ad un dominio pressocchè totale delle corti britanniche nella tipizzazione e sanzione dei fattispecie criminose attinenti la sessualità.

Successivamente, in epoca vittoriana e fino al 1956, si assiste, con il già citato

Offences Against the Person Act 1861, e poi con il Criminal Law Amendment Act 1885 ed infine con il Punishment of Incest Act 1908, ad un massiccio intervento della fonte statutoria parlamentare nel diritto penale sessuale. Tale intervento, peraltro, si caratterizzava per il fatto di non esautorare completamente il ruolo del judicial law

making, il quale persisteva nella disciplina di importanti reati sessuali, tra i quali spiccava certamente la centrale fattispecie criminosa di stupro (rape)183.

La terza fase ha inizio nel 1956, con il Sexual Offences Act 1956, e si protrae fino al 2003. Con il provvedimento legislativo in questione, costituito da circa 50 articoli e contemplante oltre 200 ipotesi criminose, lo Statutory Law si poneva quale fonte primaria e pressocchè unica del diritto penale sessuale inglese, sebbene sotto il profilo politico criminale l´intervento del 1956 costituisse una riforma soltanto apparente, dando

182 Al riguardo, se certamente fa parte del diritto penale ´naturale´ il compimento di atti sessuali con un

bambino di 10 anni, in quanto il disvalore della condotta corrispondente è facilmente percepibile dai destinatari della norma penale anche senza che essi ne abbiano cognizione, un discorso diverso vale invece per interrelazioni sessuali con adolescenti di 15 o 16 anni. Al riguardo infatti, la soglia di età dell´´intangibilità sessuale´ varia nella stessa Unione Europea da paese a paese. Essa ad esempio è di 13 anni in Spagna, di 14 in Italia e Germania, di 15 in Danimarca, Francia e Svezia e di 17 in Irlanda. Per l´Inghilterra il discorso è maggiormente complesso, e si rimanda all´uopo infra Cap. II, Sez. VI, § 2.6.4.1. anticipando sin da ora che vi è comunque una intangibilità assoluta del minore di anni 13.

183 Definito dalla giurisprudenza dell´epoca ancora come “illegittima conoscenza carnale di una donna in

assenza del suo consenso mediante violenza, intimidazione o inganno” (LAWS/LEES, The Sexual

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vita più che altro ad un ´consolidamento´ legislativo di reati già previsti o dai precedenti

Statutes, o dal Common Law all´epoca ancora vigente184.

In questo periodo il diritto penale sessuale inglese appariva caratterizzato da una sensibile discrasia tra i nuovi valori e principi concernenti parità tra uomo e donna, tutela dell´ orientamento sessuale e riconoscimento più ampio della libertà sessuale da un parte, e la disciplina penale sessuale vigente dall´altra, disciplina che in buona parte rifletteva l´arcaico e maschilistico sistema di valori del 1800. Si devono però attendere gli anni ´90 per l´introduzione di importanti innovazioni nella disciplina dei reati sessuali185, mentre solo nel 2003 il Parlamento britannico procede ad una radicale e meditata riforma del diritto penale sessuale d´oltremanica, approvando il già menzionato

Sexual Offences Act 2003.

Allo stato attuale, dunque, la fonte principale e pressocchè unica del diritto penale sessuale inglese è data dal Sexual Offences Act 2003. Sotto un profilo sistematico viene subito in rilievo la notevole mole del provvedimento legislativo in questione, costituito da ben 143 articoli (denominati sections e raggruppati sotto partizioni, che potremmo denominare capitoli, di reati omogenei) e da 7 allegati (schedules).

Le ipotesi criminose vengono ivi elencate (sforzandosi il legislatore di adottare un ordine logico-sistematico piuttosto che meramente alfabetico come in altri statutes) nella Parte I, agli artt. 1-71. In tale Parte I i 44 articoli iniziali contemplano principalmente ipotesi criminose appartenti al diritto penale sessuale in senso stretto (aggressioni sessuali, abusi sessuali, atti sessuali con minorenni ecc.), mentre i successivi artt. 45-71 disciplinano in prevalenza fattispecie inerenti al diritto penale sessuale in senso lato (atti esibizionistici, sfruttamento della prostituzione, incesto ecc.).

In conclusione, la considerazione dei profili sistematici della disciplina penale sessuale del Sexual Offences Act 2003 fa emergere la tendenza del legislatore di oltre manica a tipizzare il maggior numero possibile di illeciti penali sessuali, seguendo una impostazione spesso eccessivamente casistica, ma al contempo il suo sforzo di procedere

184 STEVENSON/DAVIES/GUNN, Blackstone´s Guide to The Sexual Offences Act 2003, cit., p. 2, ove si

sottolinea come il Sexual Offences Act del 1956 fosse “prevalentemente un provvedimento legislativo di consolidazione, approvato a seguito di un dibattito parlamentare molto ridotto, e le cui previsioni principali concernevano delitti sessuali, come in particolare lo stupro (rape) e l´aggressione indecente (indecent assault) (...) che costituivano nient´altro che semplici riproduzioni di previsioni normative già esistenti introdotte nel XIX° secolo”.

185 Si fa riferimento ai Sexual Offences Act 1993, Sex Offenders Act 1997, e Sexual Offences (Amendment)

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ad una distinzione chiara e ad una collocazione sistematica logica e trasparente delle varie fattispecie criminose, onde limitare il più possibile le problematiche applicative tipiche della legislazione di stampo casistico.

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Sez. II: Profili storici e tratti fondamentali dei reati sessuali negli

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