Sez I: Progressi effett
1.3. L’incriminazione autonoma delle aggressioni sessuali di gruppo
Una delle novità della riforma dei reati sessuali del 1996, da salutare con grande soddisfazione e costituente uno dei progressi maggiori sotto il profilo della protezione legislativa delle vittime di aggressioni o abusi sessuali, é certamente l´introduzione, nel codice penale, del delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto e punito dall´art. 609- octies c.p.38
Attraverso tale fattispecie criminosa il legislatore ha enucleato, dall´insieme delle condotte concorsuali nel delitto di violenza sessuale di cui all´art. 609-bis c.p. (cui la previsione dell´art. 609-octies rimanda per quanto concerne la definizione della condotta tipica), alcune condotte ritenute dotate di uno spiccato disvalore, tale da legittimare la loro sottrazione alla disciplina comune di cui agli artt. 110 ss. c.p., e la loro autonoma incriminazione con un cornice edittale piú consistente. In precedenza, invece, alcuna variazione sanzionatoria era prevista in relazione alle aggressioni sessuali di gruppo, potendosi unicamente applicare, in tali casi, l´aggravante comune di cui all´art. 61 n. 5 c.p., consistente nell´ approfittare “di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”, peraltro soggetta al ‘famigerato’ bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p.39.
In particolare il criterio distintivo e caratterizzante la nuova fattispecie plurisoggettiva é stato individuato nella partecipazione di piú persone riunite al compimento di atti sessuali dotati delle connotazioni costrittive o induttive di cui al delitto di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. In presenza di tali presupposti, i concorrenti (necessari o esterni) nel delitto di violenza sessuale di gruppo sono soggetti
38 Tra l´altro il fenomeno dello stupro di gruppo storicamente é stato sovente preso in considerazione dai
legislatori penali ai fini di un inasprimento sanzionatorio, anche se spesso piú per considerazioni inerenti l´immoralitá o la caratterizzazione ´contro natura´ del tipo di aggressione sessuale in esame che non per finalitá di rafforzata tutela della vittima. In tal senso giá alcuni codici del settecento e ottocento prevedevano aggravamenti di pena per le aggressioni sessuali di gruppo, mentre il codice penale italiano del 1889 (c.d. codice Zanardelli) prevedeva una circostanza aggravante ne caso di “simultaneo concorso” di piú persone nella violenza o negli atti di libidine violenti (cosí DONINI, Commento all´art. 609-octies
c.p., in Commentario delle norme contro la violenza sessuale, cit., p. 764., per un approfondimento storico v. TUOZZI, I delitti contro il buon costume e l´ordine delle famiglie, in Enc. Pessina, vol IX, Milano, 1909, p. 198 ss.). Nulla invece disponeva, in relazione alle condotte di aggressione sessuale di gruppo, il codice Rocco del 1930 prima della novella legislativa del 1996.
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ad una pena superiore di un quinto (da sei a dodici anni di reclusione) sia nel minimo che nel massimo edittale rispetto a quella prevista per la violenza sessuale “monosoggettiva”.
Il maggior rigore nella repressione degli atti sessuali illeciti commessi a danno della vittima da parte di piú persone riunite é certamente giustificato da varie considerazioni.
In primo luogo é rilevante il dato pre-giuridico che spesso l´annientamento della resistenza della vittima al compimento di atti sessuali particolarmente intrusivi (come ad esempio lo stupro vero e proprio) é reso possibile solo dalla presenza di almeno due persone, delle quali una o piú si occupino di neutralizzare l´opposizione del soggetto passivo mentre i restanti concorrenti realizzino l´interrelazione sessuale vera e propria. La fenomenologia statistica del grave reato in questione vede spesso verificarsi un avvicendamento tra i vari concorrenti nei diversi ruoli, e in vari casi si ha la presenza, (soprattutto nei gruppi di minorenni) di ulteriori soggetti ‘deboli’ o ‘succubi’ che si limitano ad assistere ed incitare i membri ‘forti’, i quali soli procedono al compimento delle condotte sopraindicate. In tal senso la severa risposta sanzionatoria alle aggressioni di gruppo assume la fondamentale funzione generalpreventiva di istituire un argine al fenomeno delle aggressioni sessuali in generale.
Ricollegandosi a quanto appena esposto, la situazione di minorata difesa in cui il soggetto passivo si trova di fronte ad una aggressione “fisicamente” plurisoggettiva appare quindi il primo fattore da prendere in considerazione nella ricostruzione della
ratio legis della nuova fattispecie incriminatrice. Il delitto di cui all´art. 609-octies c.p., in altri termini, appare innanzitutto rivolto a contrastare adeguatamente un particolare tipo di aggressione dotato, nella stragrande maggioranza dei casi, della potenzialitá di cagionare una piú sicura e grave offesa al bene giuridico di categoria, cioé la libertá di autodeterminazione sessuale40.
L´aggressione sessuale di gruppo, oltre che per le minori possibilitá di resistenza di chi la subisce, si caratterizza inoltre per la maggiore umiliazione inflitta alla vittima, e per la piú intensa privazione che subisce la libertá sessuale di questa, libertà che viene ad essere piú intensamente violata in quanto l´intrusione nella sfera piú intima della persona é maggiormente approndita, in quanto si é degradati ad oggetto dello sfogo sessuale di piú persone, con una reificazione sotto alcuni profili paragonabile, in scala minore, a
40 Cfr. BALBI, Violenza sessuale, in Enc. giur., Aggiornamento VII, Roma, 1999, p. 19; DE
FRANCESCO, Commento all´art. 9 della legge 15.2.1996, n. 66. Norme contro la violenza sessuale, in
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quella che si riscontra nelle fattispecie incriminatrici della schiavitú e della servitú (Delitti contro la personalitá individuale, artt. 600 ss. c.p.)41. In aggiunta a ció si consideri che la presenza di piú persone riunite in occasione del compimento di atti sessuali espone la vittima degli stessi – oltre che alla piú sicura perfezione e al maggiore approfondimento dell´offesa alla libertá sessuale – anche al pericolo di subire altri reati. Trattasi segnatamente dei delitti di lesioni, rapina e – come anche recenti casi giudiziari dimostrano – financo omicidio, in quanto la presenza di piú persone rafforza e disinibisce le reciproche volontá criminose dei partecipanti42.
Ricapitolando, dunque, vi possono essere almeno tre fondamentali rationes a giustificare l´autonoma previsione della fattispecie incriminatrice aggravato di cui all´art. 609-octies: la prima consistente nella minorata difesa della vittima, la seconda nella maggiore gravitá dell´offesa alla libertá sessuale e la terza nel pericolo di ulteriori violenze a danno del soggetto passivo.
Appare oltre tutto chiaro come tali argomentazioni, ed in particolare la terza, appaiano riferirsi soprattutto ai casi di aggressione sessuale costrittiva mediante minaccia o violenza, atteso che i casi di abuso sessuale, costrittivo o induttivo, si caratterizzano per meccanismi di conformazione della volontá in cui prevale la prevaricazione ´psicologica´ o comunque fraudolenta43, tali da non presentare necessariamente quel differenziale negativo di disvalore presupposto dall´art. 609-octies c.p. nei casi di aggressione sessuale
41 In senso analogo DONINI, Commento art. 609-octies c.p., cit., p. 765; MANTOVANI, Diritto penale.
Parte speciale I, cit., p. 389, il quale sottolinea come in tali casi si abbia una maggiore offensivitá riconnessa ad una maggiore degradazione personale della vittima “(…) ravvisata nella ´reificazione´ ed annullamento delle prerogative individuali della vittima, insiti nel venire meno dello stesso ´archetipo´ originario di una relazione intersoggettiva (per quanto non consensuale) a sfondo pur sempre sessuale; e nella perdita di significato della stessa ´identità´, individualitá specifica, del soggetto, occasionalmente prescelto come ´strumento´ fungibile per dare collettivamente sfogo ad un atteggiamento aggressivo e ad un culto della violenza, segnatamente sulla donna, discordanti con l´atto sessuale posto in essere e, perció, ancora piú umiliante per la vittima.
42 Si fa riferimento, in particolare, al doloroso caso di Desirèe Piovanelli, studentessa quattordicenne del
bresciano, violentata e uccisa da un adulto in concorso con due minorenni, in relazione al quale la Suprema Corte di Cassazione é intervenuta con l´importante sentenza n. 6775 del 22 febbraio 2005 (reperibile, con nota di VIOLA, su http://www.altalex.com/index.php?idnot=8049 ), nella quale ha sancito una serie di importanti principi relativamente ai rapporti tra omicidio e violenza sessuale di gruppo, rimarcando fondamentalmente i differenti beni giuridici tutelati e dunque l´impossibilitá dell´assorbimento del delitto sessuale da parte dell´altro.
43 Ció si manifesta con particolare evidenza in relazione ai casi di induzione mediante sostituzione di
persona, che in questi casi potrebbe applicarsi solo a soggetti passivi con l´abitudine di porre in essere interrelazioni sessuali con almeno due partner.
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di gruppo44. Tale elemento fornisce peraltro una prima indicazione sulla incongruitá della scelta del legislatore del 1996 di accomunare in una unica fattispecie, con pena identica, aggressioni sessuali costrittive e abusive.
44 Una simile opinione, relativamente peró alla sola ipotesi di atti sessuali con abuso di autorità, si
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