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La differenziazione sanzionatoria tra stupro e altri atti sessuali coercitivi malgrado la loro unificazione nel nuovo § 177 Strafgesetzbuch

Sez III: La problematica della selezione e differenziazione delle condotte sessualmente rilevant

2.3.1.2. La differenziazione sanzionatoria tra stupro e altri atti sessuali coercitivi malgrado la loro unificazione nel nuovo § 177 Strafgesetzbuch

273 GÖSSEL, Das neue Sexualsfrafrecht, cit., p. 19; LACKNER/KÜHL, § 184f StGB, in Lackner/Kühl,

Strafgesetzbuch Kommentar, cit., Rn. 6; LENCKNER, § 184f, StGB, in Schönke/Schröder/Lenckner

Strafgesetzbuch Kommentar, cit., Rn 16.

274 BGH, in NStZ, 1992, p. 432 ss.; 275 BGHSt 18, p. 169;

Verso un nuovo diritto penale sessuale

Una volta vagliato l´assunto inerente la selezione delle condotte sessualmente rilevanti nell´ordinamento tedesco, al cui esito si è pervenuti alla conclusione che si ha ivi una tendenzialmente espunzione delle molestie sessuali dal novero degli atti sessuali rilevanti ex § 184f., occorre adesso disaminare la connessa problematica della differenziazione interna tra tali “Sexuelle Handlungen”. Come si è già visto276, invero, una delle fondamentali tematiche inerenti al diritto penale sessuale è – accanto a quella inerente la soglia minima che una condotta umana deve oltrepassare per assumere rilevanza quale reato sessuale – quella degli strumenti normativi adottati (o non adottati, come sostanzialmente in Italia) per discriminare adeguatamente le interrelazioni sessuali illecite.

Nell´ordinamento tedesco, nel quale le molestie sessuali non assumono rilevanza nè mediante una fattispecie autonoma, nè mediante la riconduzione al concetto di ´atti sessuali´, come surriferito, il problema si pone unicamente in riferimento allo stupro e agli altri atti sessuali.

Storicamente, sin da prima dell´entrata in vigore della 4. Strafrechtreformgesetz del 27 novembre 1973, che ha sostituito l´antiquata nozione di “atti lascivi” con la più adeguata locuzione “atti sessuali” (v. § precedente), le principali fattispecie incriminatrici del diritto penale sessuale tedesco, riguardanti aggressioni sessuali ´dirette´, erano lo “Stupro” di cui al previgente § 177 StGB (“Vergewaltigung”), e la “Costrizione sessuale” ex § 178 StGB previgente (“Sexuelle Nötigung).

La distinzione era chiara e si basava sulla ontologica diversa caratterizzazione offensiva tra condotte penetrative e non penetrative, sebbene il reato di stupro fosse tipizzato in maniera eccessivamente ´restrittiva´, in conseguenza di alcuni fondamentali contrassegni della fattispecie formulati in ossequio a vecchie concezioni e stereotipi della sessualità277.

276 V. infra, Premessa e considerazioni generali, § C.

277 Sulla esegesi e portata applicativa die §§ 177 e 178 Strafgestzbuch prima della riforma ´unificante´ del

1997, v. TRÖNDLE, § 177, in Tröndle/Schwarz/Dreher, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 47. Auflage, 1995, München, rn. 1 ss.; LACKNER/KÜHL, §§ 177 StGB, in Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch

Kommentar, 21. Auflage, München, 1995, rn 1 ss.; LENCKNER, § 177 StGB, in Schönke/Schröder,

Strafgesetbuch Kommentar, 24. Aufl., München, 1994, Rn 1 ss.; SICK, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht

Verso un nuovo diritto penale sessuale

In primis, quale soggetto passivo della violenza carnale era unicamente menzionata la donna, espungendo pertanto dal ´mirino incriminatore´ dell´incriminazione in esame tutte quelle condotte di natura penetrativa a danno di uomini (segnatamente quelle di natura omosessuale), e la – per quanto ontologicamente molto improbabile – determinazione costrittiva dell´uomo da parte della donna a penetrarla carnalmente. In coerenza con tale opzione concernente il soggetto passivo, il legislatore tedesco ante

reforma aveva d´altro canto incentrato il reato di stupro sulla costrizione della donna a subire un “coito vaginale (“Beischlaf”), per cui il BGH si trovava costretto a limitare l´applicazione della norma ai soli casi di penetrazione vaginale dell´organo sessuale maschile, con esclusione della penetrazione anale, orale, e delle condotte penetrative a mezzo di oggetti278. Un´ ulteriore inaccettabile limitazione dell´orizzonte applicativo del reato di stupro, esteso ad opera del § 178 StGB anche ai casi di “coercizione sessuale”, era l´anacronistico e maschilistico aggettivo “extra-matrimoniale” (“außerehelichen”) accostato a entrambi le tipologie di interrelazioni sessuali sanzionate dalle due norme suddette. Si aveva di conseguenza una intollerabile esclusione dalla tutela penale sessuale a danno delle mogli vittime di aggressioni sessuali ad opera dei mariti, per cui lo stupro dalle stesse subito veniva ad essere punito come “Violenza privata” (“Nötigung”) ai sensi del § 240 StGB, con una pena detentiva enormemente inferiore (cinque anni nel massimo rispetto ai quindici dello stupro)279.

A seguito delle numerose sollecitazioni per una riforma della sudescritta iniqua situazione legislativa in materia di aggressioni sessuali ´dirette, rivolte in unanime coro dai penalisti tedeschi, il legislatore teutonico ha finalmente operato una radicale modifica

278 Cfr. KIELER, Tatbestandsprobleme der sexuellen Nötigung, Vergewaltigung sowie des sexuellen

Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen, Berlin, 2003, p. 26 ss.; LACKNER/KÜHL, §§ 177 StGB, in Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch Kommentar, 21. Auflage, München, 1995, rn 6; TRÖNDLE, § 177, in Tröndle/Schwarz/Dreher, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 47. Auflage, 1995, München, rn. 5.

279 In argomento v. HANISCH, Vergewaltigung in der Ehe: e. Beitr. zur gegenwärtigen Diskussion e.

Änderung d. § 177 StGB unter Berücks. d. Strafbarkeit de lege lata u. empir. Gesichtspunkte, Bochum, 1988; HELMKEN, Vergewaltigung in der Ehe: plädoyer für eine strafrechtlichen Schutz der Ehefrau, Heidelberg, 1979; MITSCH, Die Strafbarkeit der Ehegattenvergewaltigung im geltenden Recht, in JA, 1989, p. 484 ss.; PAETOW, Vergewaltigung in der Ehe: eine strafrechtsvergleichende Untersuchung

unter besonderer Berücksichtigung des Rechts der Vereinigten Staaten von Amerika, Freiburg im Breisgau, 1987; SCHÜNEMANN, Die Missachtung der sexuellen Selbstbestimmung des Ehepartners als

kriminalpolitisches Problem, in GA, 1996, p. 307 ss.; SHAW, Entwicklung und Reform zur Vergewaltigung

in der Ehe gemäß 3 177 StGB: der Kampf um Anerkennung aus rechtshistorischer und

rechtsphilosophischer Sicht, Frankfurt am Main, 2005; WETZEL, Die Neuregelung der §§ 177 - 179 StGB

unter besonderer Berücksichtigung des ehelichen Bereichs und ausländischer Rechtsordnungen, Frankfurt am Main, 1998.

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dei delitti di “stupro” e “coercizione sessuale” con la 33. Strafänderungsgesetz del 1. luglio 1997, cui ha fatto poi seguito – colmando alcune ´lacune´ della legge del 1997 – l´emanazione della 6. Strafreformgesetz del 26 gennaio 1998, che ha apportato ulteriori innovazioni280.

La principale innovazione apportata (in questo caso dalla novella del 1997) è stata senz´altro l´unificazione delle due incriminazioni di “Stupro” (§ 177 StGB previgente) e “Costrizione sessuale” (§ 178 StGB previgente) nella nuova fattispecie criminosa di “Stupro; Coercizione sessuale” (“Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung”) di cui all´attuale § 177 StGB.

Come emerge già dalla rubrica del reato, che cita entrambe le tipologie di interrelazione sessuale in esame, la riforma legislativa del 1997 non ha inteso cancellare la differenziazione tra due fasce di atti sessuali caratterizzati già in astratto da diversi livelli di potenzialità lesiva. Essa ha piuttosto voluto configurare una fattispecie di aggressione sessuale unica sotto il profilo sistematico e simbolico, ma al suo interno connotata da diverse ipotesi attenuate o aggravate, tra cui segnatamente quella delle condotte penetrative (o di analoga valenza offensiva sotto il profilo sessuale).

Lo stupro è difatti contemplato, quale Regelbeispiel (caso esemplificativo di atto sessuale aggravato)281, nel nr. 1 dell´Abs. II del § 177 StGB, ove si stabilisce una pena minima doppia (due anni anzichè uno), per i casi di costrizione sessuale di particolare gravità, tra i quali viene citato espressamente quello in cui “l´autore si congiunga carnalmente con la vittima, compia o faccia compiere su di sè analoghi atti sessuali, tali

280 Sui principali profili concerni gli importanti provvedimenti legislativi menzionati v, ex plurimis,

DESSECKER, Veränderung im Sexualstrafrecht, in NStZ, 1998, p. 2 ss.; FISCHER, Vor § 174, in Fischer/Schwarz/Dreher, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 55. Auflage, cit.; FROMMEL, Vor § 174, in Kindhäuser/Neumann/Päffgen, Nomos Kommentar StGB, 3. Auflage, cit.; HERMANN-KOLB, Die

Systematik der sexuellen Gewalt- und Missbrauchdelikte nach den Refomen 1997, 1998 und 2004, Muenchen, 2005, p. 13 ss.; HÖRNLE, Die wichtigste Änderungen des Besonderen Teils des StGB durch

das 6. Gesetz zur Reform des Strafrechts,in Jura, 1998, p. 169 ss.; KRESS, Das sechste Gesetz zur Reform

des Strafrechts, in NJW, 1998, p. 633 ss.; LENCKNER, Das 33. Strafrechtänderungsgesetz – Das Ende

einer langen Geschichte, in NJW, 1997, p. 2801 ss.; RENZIKOWSKI, Das Sexualstrafrecht nach dem 6.

Strafrechtsreformgesetz, in NStZ, 1999, p. 377 ss.

281 Sulle problematiche inerenti la Regelbeispieltechnik, mediante la quale si orienta il giudice

nell’applicazione di cornici edittali differenziate per casi concreti caratterizzati da un diverso disvalore di condotta o di evento rispetto alle fattispecie base, e la loro funzione di ‘criteri di commisurazione della pena’ (‘Strafzumessungsregeln’, cosi’ RENZIKOWSKI, Das Sexualstrafrecht, cit., p. 378), v. nella letteratura italiana PAPA/PALAZZO, Lezioni di diritto penale comparato, 2a edizione, Torino, 2005, p. 69, in quella tedesca, ex plurimis, EISELE, Die Regelbeispielsmethode im Strafrecht, Tuebingen, 2004, FASSIN, Strazumessung im Urteilstenor: Regelbeispiele besonders und minder schwerer Fälle, Aachen, 1995.

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da umiliarla in maniera particolarmente intensa e consistenti, segnatamente, in una penetrazione del corpo della vittima (stupro)”.

Le interrelazioni sessuali precedentemente incriminate ai sensi dell´autonomo reato “Stupro”, dunque, sono adesso qualificate quali casi di particolare gravità del delitto di “Costrizione sessuale; Stupro” e, stante l´autonomia delle fattispecie aggravate nell´ordinamento tedesco282, soggette ´di regola´ ad una cornice edittale distinta rispetto agli altri “atti sessuali” di cui al comma primo: tra l´altro il legislatore, non casualmente, ha riprodotto il medesimo compasso sanzionatorio (da due a quindici anni di reclusione) previsto in precedenza dall´autonomo reato di “stupro”. Non è casuale l´affermazione che la discriminazione sanzionatoria è ´di regola´, cioè tendenziale: è lo stesso testo del § 177 Abs. II StGB che si esprime in tal senso. Configurandosi infatti lo stupro quale

Regelbeispiel, cioè caso esemplificativo di una fattispecie aggravata riferita a ipotesi tipizzate unicamente in funzione della loro “particolare gravità”, teoricamente l´organo giudicante potrebbe, in presenza di particolari circostanze, non applicare la cornice edittale aggravate a talune ipotesi di stupro (quali segnatamente – ad avviso di alcuni Autori283 – quelle tra coniugi in precedenza non punibili). Tale opzione tecnico- legislativa ha dato la stura a numerose critiche in dottrina, in quanto si è evidenziata la totale insussistenza di qualsiasi fondamento razionale alla base della stessa, ed altresì l´incoerenza e contraddittorietà della stessa se confrontata con le scelte di tipizzazione adottate in sede di modifica dei delitti di cui ai §§ 176a Abs. II nr. 1 e 179 Abs. V nr. 1, in relazione ai quali le condotte di stupro sono state configurate come fattispecie autonoma aggravata284.

Al di là del permanere di livelli sanzionatori tendenzialmente immutati, nondimeno, le innovazioni rispetto al passato sono state nette sotto il profilo della differenziazione tra le condotte sessualmente rilevanti.

Anzitutto, come già suaccennato, si è eliminata l´obsoleta e intollerabile limitazione esegetica riguardante gli stupri e le costrizioni sessuali tra coniugi, per cui il marito

282 Sul punto, tra i tanti, EISELE, Die Regelbeispielsmethode im Strafrecht: zugleich ein Beitrag zur Lehre

vom Tatbestand, cit.; FASSIN, Strazumessung im Urteilstenor: Regelbeispiele besonders und minder

schwerer Fälle, Aachen, 1995; GRAMSCH, Strafrahmenkonkurrenz: probleme des Zusammentreffens von

minder und besonders schweren Fällen, Aachen, 1999.

283 GÖSSEL, Das neue Sexualsfrafrecht, cit., p. 46.

284 Così in particolare RENZIKOWSKI, Das Sexualstrafrecht nach dem 6. Strafrechtsreformgesetz, in

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finalmente sarà anch´egli punibile per “Costrizione sessuale; Stupro” ai sensi del § 177 StGB, e non si dovrà ricorrere alla più mite fattispecie di “Violenza privata” (§ 240 StGB, con pena massima tre volte inferiore)285. Secondo parte della dottrina, tra l´altro, l´estensione ai coniugi della portata applicativa dello stupro è stata una delle motivazioni principali che hanno spinto il legislatore del 1997 a riunire i due reati, precedentamente separate, di “Sexuelle Nötigung” e “Vergewaltigung”, configurando quest´ultimo come

Regelbeispiel dei casi di particolare gravità286.

Altra rilevante novità legislativa innestata nel nuovo § 177 Abs. II nr. 1 è l´ampliamento del concetto di stupro, in relazione al quale si sono accostate, ai casi di penetrazione vaginale con l´organo sessuale maschile, tutta una serie di altre tipologie di condotte sessuali edittalmente individuate con la formula “atti tali da umiliare la vittima in maniera particolarmente intensa e consistenti, segnatamente, in una penetrazione del corpo del soggetto passivo (stupro)”287. In tale previsione si è codificata una nozione di stupro comprendente tutte le forme di penetrazione sessuale della vittima (di cui a breve

285 Tale minorata tutela della libertà sessuale delle persone coniugate – come già evidenziato – era il

residuo di una concezione maschilistica e obsoleta dei reati sessuali quali reati contro la moralità pubblica, ma ciò nonostante l’incriminazione dello stupro intramatrimoniale ha rappresentato sicuramente la novità più dibattuta e controversa della riforma, su cui si sono concentrati i media facendo passare in secondo piano le altre più significative novità. La discussione, comunque, non verteva sulla sacrosanta necessità di incriminare anche le aggressioni sessuali poste in essere dai coniugi, sulla quale vi era unanime consenso, bensì sull’opportunità di introdurre una serie di meccanismi tali da consentire la prosecuzione del rapporto matrimoniale nei casi in cui ciò fosse possibile. In particolare si proposero la perseguibilità a querela

(Antragsklausel), l’attribuzione al coniuge parte offesa di un potere di opposizione al procedimento penale

(Widerspruchsklausel) e l’opportunità di bloccare il processo nei casi di riconciliazione

(Versoehnungsklausel). Al riguardo v. HELMKEN, Eheliche Vergewaltigung, in ZRP, 1993, p. 459; WOLTERS/HORN, § 177, in Rudolphi/Horn/Guenther, SK – StGB, 67. Lieferung, Muenchen, 2006, Rn 1.

286 In tal senso GÖSSEL, Das neue Sexualsfrafrecht, cit., p. 46, nel quadro di un approccio critico

all´unificazione, sottolinea come “una delle più pesanti accuse che si possono muovere al legislatore (del 1997), è che egli non si è particolarmente rallegrato dell´inclusione dei coniugi tra i soggetto attivi dello stupro, cercando di ottenere, attraverso la trasformazione dello stupro in ´esempio di norma´(Regelbeispiel´) la possibilità che uno stupro tra coniugi quanto meno non sia necessariamente valutato come ´caso di particolare gravità´, applicandosi all´uopo l´Abs. 5 (nds. che prevede una pena minima inferiore a due anni), norma che consente l´irrogazione di una pena sospesa condizionalmente (nds. in Germania la sospensione condizionale della pena è applicabile solo sotto la soglia dei due anni di pena detentiva). Ciò sebbene il legislatore stesso, nei lavori preparatori, riconosca espressamente non esservi alcuna ragione ´per la discriminazione penalistica delle lesioni della libertà di autodeterminazione sessuale delle donne a seconda del contesto matrimoniale od extra-matrimoniale”.

287 Copiosa è la letteratura sull´argomento: ex multis v. FOLKERS, Ausgewählte Probleme bei sexueller

Nötigung und Vergewaltigung aus der Sicht der Praxis, Baden Baden, 2004, p. 91 ss.; FROMMEL, § 177

StGB, in Kindhäuser/Neumann/Päffgen, Nomos Kommentar StGB, 3. Auflage, Baden Baden, 2006, Rn. 10; HERMANN-KOLB, Die Systematik der sexuellen Gewalt- und Missbrauchdelikte nach den Reformen

1997, 1998 und 2004, Frankfurt am Main, 2005, p. 63 ss.; KIELER, Tatbestandsprobleme der sexuellen

Nötigung, Vergewaltigung sowie des sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen, Berlin, 2003, p. 37 ss.; LACKNER/KÜHL, § 177 StGB, in Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch Kommentar, 26. Auflage, München, 2007, Rn 11; WOLTERN, § 177 StGB, in Rudolphi/Horn/Guenther/Samson, SK – StGB, 68. Lieferung, Muenchen, 2007, Rn. 25c ss.

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si specificheranno le varie manifestazioni casistiche), ed altresì l´equiparazione sanzionatoria, rispetti stupro, di ulteriori fattispecie concrete di atti sessuali accomunati a questo dall´idoneità astratta a cagionare anch´essi un´ accentuata degradazione personale del soggetto passive.

In riferimento al primo aspetto, cioè l´inclusione nel concetto di stupro di tutte le varie forme di penetrazione di natura sessuale, si è finalmente dato accoglimento alle univoche conclusioni di numerose ricerche mediche e psicologiche, le quali hanno acclarato che, sotto il profilo delle sofferenze arrecate alla vittima, non sussistono particolari differenziazioni, in astratto, tra le varie modalità di penetrazione sessuale288.

Una volta esaminata la disciplina legislativa e le sue peculiarità con riguardo alla tematica degli atti sessuali di maggiore gravità (stupro e condotte equiparate ex § 177 Abs. II nr. 1 StGB), è bene procedere ad una panoramica delle svariate tipologie di interrelazione sessuale che dottrina e giurisprudenza hanno concretamente ricondotto nel novero di quelle di maggiore gravità, ai fini di un´inasprimento sanzionatorio rispetto alle altre genericamente contemplate dal § 177 Abs. I StGB.

Iniziando dagli “atti di penetrazione sessuale” (cioè quelli ricompresi nell´ampliato concetto di stupro), si è attribuita tale qualificazione, oltre che naturalmente alla penetrazione vaginale con l´organo sessuale maschile, ai rapporti anali289 ed orali290, implicanti l´introduzione del pene nei succitati orfizi della vittima. Si è altresì affermato, con opinione dominante in dottrina, che sono ricompresi nel novero delle condotte penetrative sessualmente rilevanti anche le fattispecie concrete in cui la vittima viene penetrata nelle sue cavità anali o vaginali, da “oggetti compatti” (“feste Gegenstände”),

288

FROMMEL, § 177 StGB, in Kindhäuser/Neumann/Päffgen, Nomos Kommentar StGB, 3. Auflage, Baden Baden, 2004, Rn. 10; SICK, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht und Vergewaltigungsbegriff, Berlin, 1993, p. 228; STEINHILPER, Definitions- und Entscheidungsprozesse bei sexuell motivierten

Gewaltdelikten: eine empirische Untersuchung der Strafverfolgung bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung, Konstanz, 1986, p. 345.

289 In giurisprudenza v. BGH, in NJW, 2000, p. 672; in dottrina unanime consenso al riguardo, in

particolare v. LAUBENTHAL, Sexualstraftaten, cit., p. 55; LENCKNER-PERRON § 177, StGB, in Schönke/Schröder/Lenckner Strafgesetzbuch Kommentar, 26. Aufl., München, 2004, Rn. 20; WOLTERS/HORN, § 177 StGB, in Rudolphi/Horn/Guenther/ Samson, SK – StGB, 68. Lieferung, Muenchen, 2007, Rn. 26.

290 In giurisprudenza v. OLG Hamm, in NStZ-RR, 2001, p. 270 ss.; letteratura anche in questo caso

compatta nel sostenere tale inclusione, v. ad esempio FOLKERS, Ausgewählte Probleme bei sexueller

Nötigung und Vergewaltigung aus der Sicht der Praxis, Baden Baden, 2004, p. 84; LAUBENTHAL,

Sexualstraftaten, cit., p. 55; LENCKNER-PERRON § 177, StGB, in Schönke/Schröder/Lenckner

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quali ad esempio vibratori od oggetti metallici291. Sono invece insorti dei contrasti dottrinali in relazione all´ipotesi dell´introduzione di un vibratore nella bocca della vittima292, ed a quella dell´introduzione di dita o altre parti del corpo dell´agente nella vagina o nell´ano del soggetto passivo293. Si tende al contrario generalmente ad escludere che l´introduzione orale di dita, bottiglie o cucchiai integri gli estremi della penetrazione sessualmente rilevante quale caso di particolare gravità ex § 177 Abs. II nr. 1 StGB294.

Passando ai casi di atti sessuali non rientranti nella nozione di stupro, ma allo stesso equiparati a livello sanzionatorio in considerazione del loro carattere gravamente umiliante per la vittima ai sensi del § 177 Abs. II nr. 1 StGB, gli stessi sono praticamente assenti dalla prassi giurisprudenziale. Evidentemente i magistrati tedeschi hanno preferito evitare di estendere oltre modo, nella prassi applicativa, la categoria degli “atti sessuali di particolare gravità”. In dottrina si sono invece individuate una serie di ipotesi non penetrative ricadenti nella previsione aggravata sunnominata: limitandosi alle principali si sono menzionate le condotte di eiaculazione sul viso del soggetto passivo, di costrizione dello stesso a ingoiare lo sperma dell´agente, di accecamento della vittima a mezzo di una benda e di fecal-erotismo295.

2.3.2.1. La nozione di atto sessuale di rilievo nel Código penal lusitano

291 WOLTERS/HORN, § 177 StGB, in Rudolphi/Horn/Guenther/ Samson, SK – StGB, cit., Rn. 26;

FOLKERS, Ausgewählte Probleme bei sexueller Nötigung und Vergewaltigung aus der Sicht der Praxis, cit., p. 85, la quale elenca, quali possibili strumenti rientranti nella categoria anche le banane, le candele, le bottiglie d´acqua, i bastoni e le zucchine.

292 A favore della ricomprensione tra gli atti sessuali pentrativi FOLKERS, Ausgewählte Probleme bei

sexueller Nötigung und Vergewaltigung aus der Sicht der Praxis, cit., p. 87; FROMMEL, § 177 StGB, in Kindhäuser/Neumann/Päffgen, Nomos Kommentar StGB, 3. Auflage, cit., Rn. 63; contra WOLTERS/HORN, § 177 StGB, in Rudolphi/Horn/Guenther/ Samson, SK – StGB, cit., Rn. 26.

293 Dottrina e giurisprudenza maggioritarie favorevoli. In giurisprudenza favorevoli BGH, in NStZ, 2001,

p. 598; BGH, in NStZ-RR, 2001, p. 356, contrarie BGH, in NStZ-RR, 1999, p. 354,;BGH, in NJW, 2000, p. 672; in dottrina favorevoli LAUBENTHAL, Sexualstraftaten., cit., p. 55 ss.; FROMMEL, § 177 StGB, in Kindhäuser/Neumann/Päffgen, Nomos Kommentar StGB, 3. Auflage, cit., Rn. 63; RENZIKOWSKI, Das

Sexualstrafrecht nach dem 6. Strafrechtsreformgesetz, cit., p. 368; contra FOLKERS, Ausgewählte

Probleme bei sexueller Nötigung und Vergewaltigung aus der Sicht der Praxis, cit., p. 88 ss., la quale evidenzia come le suddette condotte, in particolare nel caso di penetrazione del dito, si pongano come atti prodromici alle condotte penetrative vere e proprie, dalle quali si distinguono nettamente sotto il profilo offensivo.

294 FOLKERS, Ausgewählte Probleme bei sexueller Nötigung und Vergewaltigung aus der Sicht der

Praxis, cit., p. 88; HARBECK, Probleme des Einheitstatbestandes sexueller Nötigung/ Vergewaltigung, Baden Baden, 2001, p. 45.

295 WOLTERS/HORN, § 177 StGB, in Rudolphi/Horn/Guenther/ Samson, SK – StGB, cit., Rn. 26;

FOLKERS, Ausgewählte Probleme bei sexueller Nötigung und Vergewaltigung aus der Sicht der Praxis, cit., p. 92, la quale propone altresì i casi di costrizione della vittima a mettersi in posizioni umilianti (a quattro zampe, ecc.) e di compimento degli atti sessuali con il soggetto passivo completamente nudo in luoghi aperti nei quali lo stesso potrebbe essere visto in tale imbarazzante stato da altre persone.

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