• Non ci sono risultati.

Sez I: Progressi effett

1.2. L’inasprimento della risposta sanzionatoria

Un aspetto sicuramente positivo della riforma dei delitti sessuali operata con la l. 66/1996 é l´innalzamento dei minimi e/o dei massimi edittali relativamente a gran parte delle condotte sessuali penalmente rilevanti ai sensi sia della disciplina previgente, sia della normativa vigente.

In tal senso occorre evidenziare che il rapporto tra l´area occupata dalle nuove incriminazioni sessuali e quella occupata dalle incriminazioni vigenti fino al 1996 puó essere graficamente rappresentato con due cerchi intersecantisi, in relazione ai quali sussiste una zona ´comune´ (rappresentata dalle condotte penalmente rilevanti sia prima che dopo la riforma) e da due zone non comuni, e pertinenti l´una al cerchio ´pre- riforma´ e l´altra al cerchio ´post-riforma´. Tali zone non comuni racchiudono rispettivamente le condotte penalmente rilevanti ai sensi della sola disciplina anteriore (e in relazione alle quali é evidentemente intervenuta una abolitio criminis), e le condotte penalmente illecite unicamente sulla base di quella attuale33.

Le modifiche sotto il profilo sanzionatorio della novella legislativa del 1996 vanno dunque valutate unicamente con riferimento a quelle interrelazioni sessuali che hanno mantenuto la stigma di illiceità penale di cui erano dotate anche in forza della normativa precedente.

Seguendo lo schema dei nuovi reati sessuali, e dunque la sistematica dei nuovi artt. 609-bis ss. del codice penale, viene in evidenza il corposo incremento del minimo edittale della fattispecie di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) rispetto a quella previgente di violenza carnale (art. 519 c.p.): dai tre anni contemplati dall´art. 519 si é

33 A titolo esemplificativo si considerino ad esempio i rapporti sessuali con persone malate di mente o con

persone detenuto qualora il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale che ne ha la custodia non caratterizzati da alcuna forma di abuso da parte dell´agente, i quali erano incriminati per ció sulla base della disciplina penale ante reforma ai sensi rispettivamente degli art. 519 comma 2° e 520 comma 1° c.p., e che invece attualmente sono pienamente leciti qualora non ricorrano gli estremi della costrizione violenza, minacciosa o abusiva o dell´induzione abusiva di cui all´art. 609-bis c.p. Quale esempio di condotta lecita anteriormente e penalmente rilevante posteriormente all´entrata in vigore degli artt. 609-bis ss. c.p., si considerino gli atti sessuali compiuti da persona rivestita di autoritá sul soggetto passivo mediante costrizione abusiva, che precedentemente ricadevano sotto le scure del Magistero penale unicamente in presenza degli stringenti requisiti dell´art. 520 c.p. (sebbene, come si vedrà successivamente infra Cap. I Sez. II § 1.4.3., la svista legislativa consistente nell´avere subordinato la sussistenza del delitto di atti sessuali con abuso di autoritá alla costrizione della vittima anziché all´induzione – o meglio ancora al mero compimento o patimento degli stessi – ha condannato tale previsione a una quasi totale disapplicazione nella prassi giudiziaria).

Verso un nuovo diritto penale sessuale

passati ai cinque anni previsti dall´art. 609-bis comma 1°. Occorre peró considerare che per gli atti di libidine il limite minimo, ai sensi dell´art. 521 c.p., era di anni due, mentre attualmente per i casi di minore gravità – che sebbene astrattamente si differenzino dagli atti di libidine, coincidono in gran parte con essi nella prassi giurisprudenziale – il minimo é di anni uno e mesi otto di reclusione (art. 609-bis comma 3° c.p.).

Si puó dunque affermare che, tendenzialmente, il legislatore del 1996 ha operato un sensibile inasprimento della risposta sanzionatoria per quanto concerne le interrelazioni sessuali illecite di maggiore gravitá, mentre ha proceduto ad una leggera mitigazione punitiva per quanto concerne quelle di minore gravitá. Questo anche tenendo presente come nel diritto vivente giurisprudenziale assumano maggiore rilevanza i minimi edittali piuttosto che i massimi (che nel raffronto tra art. 519 e 609-bis c.p. comma 1° sono rimasti invariati), posto che i magistrati giudicanti molto raramente irrogano in concreto pene corrispondente ai massimi edittali, o comunque facenti parte del “settore superiore” (o semi-compasso superiore) della cornice edittale, mentre quasi sempre applicano sanzioni corrispondenti ai minimi, o di poco superiori ad essi34.

La leggera diminuzione dei minimi edittali per gli atti sessuali di minore gravità – ribadendo che la giurisprudenza successiva al 1996 ha applicato la ‘superattenuante’ dell´art. 609-bis comma 3° c.p. quasi esclusivamente a condotte che precedentemente erano ricondotte alla fattispecie di atti di libidine violenti – appare peraltro del tutto giustificata in considerazione della mancata introduzione di una autonoma fattispecie incriminatrice (di molestie sessuali o analoga) volta alla repressione delle condotte di intrusione sessuale maggiormente ‘blande’35.

Sempre con riferimento alle condotte rientranti nel delitto centrale di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p., va certamente elogiata la scelta del legislatore di introdurre con la l. 66/1996, una serie di aggravanti speciali elencate nell´art. 609-ter c.p., le quali comportanto un aumento di pena di un quinto (nei casi contemplati dall´art. 609-ter comma 1° c.p.) e di due quinti (nel caso di cui all´art. 609-ter comma 2° c.p., cioé

34 Per settore superiore o semi-compasso superiore della cornice edittale si intende la porzione di pena che

si estende dalla misura intermedia tra il minimo e il massimo edittale (ad esempio nel caso della violenza sessuale di cui all´art. 609-bis c.p., che prevede una pena da 5 a 10 anni di reclusione, tale misura corrisponde a 7 anni e 6 mesi di reclusione) al massimo edittale (nel caso di specie si tratta del semi- compasso edittale compreso tra un minimo di 7 anni e 6 mesi e un massimo di 10 anni di reclusione).

35 A riguardo si rimanda all´autonoma trattazione della tematica, svolta in relazione alla disciplina vigente

infra Cap. I, Sez. III § 1.9., mentre in un ottica de iure condendo, con particolare riferimento alla nuova fattispecie di ‘molestie sessuali’ di cui all’art. 609-octies prog., v. infra Cap. III, Sez. II, § 3.2.2.3.

Verso un nuovo diritto penale sessuale

qualora la vittima abbia un etá inferiore agli anni dieci). Tale inasprimento sanzionatorio é peraltro in gran parte vanificato dalla prassi giurisprudenziale che tende a neutralizzare tali inasprimenti sanzionatori avvalendosi della facoltá di dichiarare prevalenti o equivalenti le circostanze attenuanti (spesso costituite dalle sole ´generiche´ di cui all´art. 62-bis c.p.), prevista dall´art. 69 c.p.: numerosi progetti di legge recenti hanno pertanto all´uopo previsto la statuizione di un divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti (diverse da quelle della minore etá o della minima partecipazione nel concorso di persone) concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all´art. 609-ter c.p.36.

Per quanto concerne gli atti sessuali con minorenne – ribadita la correttezza della loro enucleazione in una fattispecie autonoma rispetto alla violenza sessuale da parte del legislatore della riforma (art. 609-quater c.p.) – valgono le stesse considerazioni relative agli inasprimenti sanzionatori relativi alla violenza sessuale, ed in particolare all´innalzamento del minimo edittale da tre a cinque anni di reclusione.

Non puó, infine, essere tralasciato il rilevante indurimento del trattamento sanzionatorio riservato ai responsabili del compimento di atti sessuali costrittivi o abusivi nel caso in cui questi siano posti essere da due o piú persone riunite. In tal caso si passa dai tre anni del minimo edittale dell´art. 519 c.p. ai sei anni della nuova fattispecie autonoma di violenza sessuale di gruppo disciplinata dal nuovo art. 609-octies c.p., cosicché l´inasprimento delle pene per questa tipologia particolarmente grave di aggressione sessuale non puó piú essere neutralizzato sistematicamente mediante il ricorso all´istituto del bilanciamento delle circostanze di cui all´art. 69 c.p. Al riguardo occorre d’altro canto rimarcare la distonia sistematica e la palese lesione del principio di proporzionalitá della pena derivante dal mancato inserimento, nell´art. 609-octies c.p., di una circostanza attenuante per gli atti sessuali ´blandi´ sul modello di quella prevista dagli artt. 609-bis e 609-quater c.p.37

36 Si consideri, ad esempio, il disegno di legge 2169 del 2006 presentato dal governo Prodi II (reperibile

sul sito del parlamento italiano, www.parlamento.it), il quale prevedeva, all´art. 12, l´introduzione di un nuovo art. 609-duodecies, intitolato “Computo delle circostanze”, il quale disponeva che, in presenza delle circostanze aggravanti in questione, “(…)le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette aggravanti e le diminuzioni di pena si operano sulla pena risultante dall´aumento conseguente alle medesime circostanze aggravanti”.

Verso un nuovo diritto penale sessuale

Outline

Documenti correlati