237V. supra Cap. II, Sez. I, § 2.1.2.
Verso un nuovo diritto penale sessuale
Si é già trattato, sotto il profilo dei rapporti tra Common Law e Statutory Law e della collocazione sistematica del reati sessuali, dell´evoluzione storica del diritto penale sessuale inglese (supra Cap. II, Sez. I, § 2.1.3.). I dati fondamentali emersi da tale disamina sono la sostanziale arcaicità e inadeguatezza della disciplina penale sessuale vigente fino al 2003, basata principalmente sul Sexual Offences Act 1956 (e sulle limitate modifiche allo stesso successivamente introdotte), cioè su uno strumento legislativo che in gran parte ´consolidava´, cioè riportava con limitate modifiche, fattispecie criminose pensate e formulate nella seconda metà del XIX° secolo. La normativa previgente in materia sessuale, invero, s´incentrava su ipotesi criminose in gran parte tipizzate con soggetto attivo di sesso maschile e soggetto passivo di sesso femminile, cui si aggiungevano discriminatorie previsioni che riservavano alle interrelazioni sessuali omosessuali un trattamente considerevolmente deteriore rispetto a quelle eterosessuali. Erano inoltre frequenti gli illeciti penali incentrati su nozioni di carattere prettamente moralistico, e spesso obsolete, come quelle di buggery (sodomia) o di gross indecency238.
La disciplina riformata del Sexual Offences Act 2003, attualmente vigente – come già rilevato – rimedia a gran parte dei difetti e delle lacune di tutela connotanti la previgente legislazione, ma si caratterizza anche per una considerevole, e probabilmente eccessiva, estensione dell´intervento penale in materia sessuale: si consideri all´uopo il numero dei reati annoverati, superiore a 80.
Prima di entrare, nelle successive Sezioni, nello specifico dei singoli aspetti (problematica delle interrelazioni sessuali incriminate, del consenso ecc.) caratterizzanti il corpus normativo in questione, è bene delinearne i tratti fondamentali, onde poterne trarre una valutazione globale d´insieme.
Il Sexual Offences Act 2003 (d´ora in avanti SOA 2003), come già visto, consta di 143 sections (letteralmente sezioni, corrispondenti ai nostri articoli), suddivisi in tre parti e raggruppati in capitoli includenti previsioni omogenee (ad es. reati sessuali contro i minori, reati commessi mediante abuso di autorità ecc.).
238 In tal senso CARD, Sexual Offences: the new law, Bristol, 2004, p. 4, il quale evidenzia altresì come,
nella normativa penale sessuale anteriore al 2003 “i reati sessuali non erano stati disciplinati seguendo una logica sistematica; norme collocate in raggruppamenti diversi offrivano differenti livelli di tutela in relazione a fattispecie concrete caratterizzate dalle medesime esigenze di tutela. La disciplina normativa (del SOA 1956), inoltre, riuniva in sè frammentariamente norme di differenti statutes precedenti, senza una meditata e coerente analisi di carattere politico-criminale alle sue spalle (nota 7: I reati consolidati dal SOA 1956 derivavano da leggi del 1861, 1885, 1889, 1912, 1913, 1922, 1929 e 1933. Le origini di alcune delle fattispecie contemplate nella legislazione del 1861 risalivano al medioevo)”.
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In questa sede si esporranno i tratti fondamentali delle disposizioni contenute nella parte I, in gran parte concernenti aggressioni sessuali, abusi sessuali e attività sessuali consensuali con minorenni, tralasciando le norme della parte II e della parte III, contenenti per lo più la disciplina dettagliati di notifications e orders, cioè di misure di prevenzione / sicurezza destinate ai criminali sessuali al fine di impedire la commissione o reiterazione di reati sessuali239.
Le principali fattispecie incriminatrici concernenti aggressioni sessuali dirette sono disciplinate nei primi articoli del SOA 2003, ed in particolare, ai fini dello studio comparatistico che si sta svolgendo, assumono particolare rilevanza i primi quattro articoli, contemplanti i reati di “Stupro” (Rape, sec. 1), “Aggressione mediante penetrazione” (Assault by penetration, sec. 2), “Aggressione sessuale” (Sexual Assault,
sec. 3) e “Determinazione non consensuale di una persona al compimento di atti sessuali”
(Causing a person to engage in sexual activity without consent, sec. 4). Attraverso tali ipotesi criminose il legislatore inglese consacra la totale preminenza accordata al consenso del soggetto passivo quale cardine e ratio della illiceità penale delle interrelazioni sessuali con soggetti consapevoli della valenza psico-fisica degli atti che compiono o subiscono, mentre relativamente alla fattispecie di stupro è da salutare con favore l´estensione dello stesso anche alle penetrazioni orali disposta dalla novella del 2003.
Le disposizioni di cui alle sections 5, 6, 7 e 8, unificati nel capitolo intitolato “Stupro e altri reati sessuali contro minori di anni 13”, introducono reati strutturalmente analoghi, sotto il profilo della condotta criminosa, a quelli sopraelencati di cui ai primi quattro articoli, che si distinguono per il soggetto passivo (e per l´elemento soggettivo, considerando attinente ad esso l´erronea supposizione del consenso della vittima). Ci si trova, invero, dinnanzi ad interrelazioni sessuali con minori di anni tredici, in relazione alle quali il legislatore inglese prescinde completamente dalla sussistenza o meno di un
239 Nel suo complesso, quindi, il SOA 2003 si caratterizza per essere uno strumento legislativo di contrasto
globale alla criminalità sessuale, nel quale, oltre ad un ampio novero di fattispecie incriminatrici dirette a contrastare praticamente ogni possibile tipologia di aggressione od abuso sessuale, si introducono concreti strumenti diretti al controllo e alla sorveglianza di soggetti ´sessualmente´ pericolosi – ed in particolare i condannati per reati sessuali – ed alla prevenzione di situazioni ´sessualmente critiche´, quali contatti tra pedofili condannati e minorenni. Per approfondimenti sull´argomento v. LEES-LAWS, The sexual
offences of referencer: a pratictioner´s guide to indictments and sentencing, cit., p. 247 ss.; ROOK- WARD, Rook & Ward on sexual offences: law and practice, cit., p. 655 ss.; STEVENSON-DAVIES- GUNN, Blackstone´s Guide to The Sexual Offences Act 2003, cit., p. 175 ss.
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consenso, per cui non troverà applicazione la defence (scusante o scriminante secondo le nostre categorie giuridiche) dell´erronea ragionevole supposizione del consenso della persona offesa.
Sempre attinenti alla tutela dei minori sono i successivi artt. da 9 a 15, inclusi tra i “reati sessuali contro i minori”, ma che innalzano la soglia di ´protezione sessuale´ dagli anni tredici agli anni sedici, prevedendo però al contempo alcune peculiarità nella disciplina delle interrelazioni sessuali con minori di età superiore agli anni tredici. Mentre infatti la tutela degli infratredicenni da approcci sessuali altrui è assoluta, non essendo prevista la possibilità di addurre errori sull´età degli stessi ai fini dell´ottenimento di una defence analoga a quella dell´erronea supposizione del consenso nei reati contro gli adulti, per i minorenni di età superiore tale possibilità è invece contemplata. Precisamente quasi tutte le fattispecie incriminatrici di natura sessuale a danno di minori degli anni sedici (ma di età superiore agli anni tredici) prevedono quale requisito strutturale negativo la mancanza dell´erronea convinzione ragionevole dell´autore che la vittima sia ultrasedicenne. E’ richiesta poi, in aggiunta, la maggiore età (anni diciotto compiuti) del soggetto attivo240.
Con riferimento a tali incriminazioni poste a presidio dei minori di anni sedici, emergono due importanti peculiarità di carattere generale della disciplina d´oltremanica. In primo luogo, occorre evidenziare come, sotto la denominazione di “reati sessuali contro i minori”, siano state accomunate ipotesi di atti sessuali con minori, quali la sec.
9, “Atti sessuali con minorenne” (Sexual activity with a child), ed ipotesi di atti sessuali
di fronte a minori, quali la sec. 12, “Determinazione di minorenne alla visione di atti
sessuali” (Causing a child to watch a sexual act) . Sono state pertanto accostate, a fattispecie criminose di diritto penale sessuale ´in senso stretto´, aventi cioè quale oggetto precipuo di tutela la libertà o intangibilità sessuale della persona, incriminazioni rientranti nel diritto penale sessuale ´in senso lato´, cioè inerenti alla sfera sessuale del soggetto, ma offensive di un bene giuridico differente dai precedenti, ed in questo caso specifico il regolare sviluppo psico-fisico dei minori sotto il profilo sessuale241.
240 La tematica sarà affontata in modo maggiormente dettagliato infra, Cap. II, Sez. VI, § 2.6.4.2. A
proposito dei Child Sex Offences v. CARD, Sexual offences: the new law,cit., p. 63 ss.; ROOK-WARD,
Rook & Ward on sexual offences: law and practice, cit., p. 115 ss.; STEVENSON-DAVIES-GUNN,
Blackstone´s Guide to The Sexual Offences Act 2003, cit., p. 35 ss.
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Un ulteriore profilo su cui soffermarsi, poi, è il marcato arretramento della soglia della punibilità, che mostra l´intento del legislatore inglese di estendere il più possibile – soprattutto in caso di vittime minorenni – le maglie del diritto penale sessuale, onde poter consentire agli organi di polizia di intervenire prima che vengano commessi i fatti più gravi (stupro e analoghi). All´uopo è sommamente rilevante il reato di “Incontro di minore a seguito di adescamento sessuale ecc.” (Meeting a child following sexual
grooming etc.) di cui alla section 15 SOA 2003242. Tale reato è strutturalmente incentrato su elementi di matrice soggettiva, quali soprattutto la finalità di commettere reati sessuali a danno del minore, mentre sotto il profilo oggettivo è sufficiente altresì “viaggiare con l´intenzione di incontrare il minore in una qualsiasi parte del mondo”. Chiaramente una tale incriminazione dimostra la particolare sensibilità del legislatore britannico per la protezione dei minori, e la presa d´atto delle nuove e devastanti possibilità offensive offerte dalle nuove tecnologie, ma allo stesso tempo suscita talune perplessità in ordine alla sua tipizzazione ´soggettivamente orientata´.
Le sections 16-24 e 30-44 sono rivolte tutte alla tutela nei confronti di aggressioni sessuali ´indirette´ / abusi sessuali, anche se si rinviene in esse la medesima commistione – già rilevata per i reati a tutela dei minori – tra aggressioni sessuali (seppure indirette) e vere e proprie ed ipotesi di esibizionismo o comunque non contemplanti atti sessuali direttamente compiuti o subiti dalla vittima. Nello specifico, le secs. 16-24, accomunate nel capitolo dedicato ai reati sessuali commessi mediante abuso di autorità (Abuse of
position of trust), incriminano talune ipotesi di atti sessuali commessi con, da, o in presenza di minori di anni 18 ad opera di soggetti investiti della cura, assistenza ecc- degli stessi in tutta una serie di luoghi o situazioni dettagliatamente descritte dalle secs.
21 e 22 SOA 2003 (ospedali, cliniche private, comunità ecc.): trattasi altresì di ipotesi di
242 Si consideri peraltro che la parola grooming, che nel suo significato tradizionale si riferisce , soprattutto
agli animali, indicando la cura degli stessi, è stata, parallelamente alla parola stalking (letteralmente “fare la posta”, precipuamente nel linguaggio della caccia, in contesto penalistico indica invece atti persecutori e/o molestie insistenti) , estrapolata dal suo contesto originario per essere utilizzata quale contrassegno di peculiari condotte lesive della sfera individuale della persona. In particolare il significato preciso di
grooming è “adescamento di un minore su internet con finalità sessuali” (http://pons.eu), e tale vocabolo è significativo della grande evoluzione che, parallelamente, le lingue e i fenomeni criminali stanno vivendo in conseguenza del diffondersi di nuove tecnologie: si pensi anche alla parola hacker (pirateria informatica), utilizzata anche nella lingua italiana, spesso nella variante “hackeraggio”, o phishing (moderna tipologia di frode informatica caratterizzata dall´ottenimento fraudolento dell´accesso a conti bancari on line e dalla conseguente sottrazione illecita di danaro ecc.).
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atti sessuali con minorenni ‘abusivi’ e ‘qualificati’243. Le secs. 30-44, raggruppate sotto tre differenti capitoli, sono tutte connotate dalla finalità di offrire la più estesa tutela penale possibile alla libertà sessuale (ma anche alla sfera psichica sotto profili attinenti alla sessualità) dei soggetti affetti da disturbi mentali (persons with mental disorder)244.
Gli articoli 25-29, inseriti tra i “Reati sessuali familiari a danno di minori” (Familial
child sex offences), prevedono fattispecie di reato aventi ad oggetto atti sessuali con, da o in presenza di minorenni legati da determinati vincoli di parentela con l´agente, operando invero una certa confusione tra ipotesi di incesto ed ipotesi di aggressioni sessuali aggravate dalla relazione di parentela.
Le secs. 44-72 hanno ad oggetto per lo più reati attinenti alla sfera sessuale ma non aggressioni sessuali in senso proprio, in maggioranza attinenti la pornografia e la prostituzione (soprattutto minorili), il traffico di esseri umani, il voyerismo e l´incesto tra adulti245. Una particolare attenzione va rivolta alle incriminazioni di cui agli artt. 61 (“Somministrazione di sostanze con finalità sessuali”), 62 (“Commissione di un reato finalizzato alla realizzazione di un reato sessuale”) e 63 (“Violazione di domicilio finalizzata alla commissione di reati sessuali”), raggruppati nel capitolo intitolato “Reati preparatori” (Preparatory offences). Tali incriminazioni, in relazione alle quali è inutile menzionare le difficoltà probatorie di accertare l´intento sessuale delle condotte tipizzate, forniscono ulteriore conferma della pervasività del diritto penale sessuale inglese. Di tal guisa, infatti, si giunge a punire – con pene durissime, fino ad anni 10 di reclusione – reati caratterizzati da un´offesa “reale” a beni giuridici del tutto distinti (ad esempio
243 V. al riguardo, in questa dissertazione, supra Premessa e considerazioni generali, § B.
244 . CARD, Sexual offences: the new law,cit., p. 5, rileva al riguardo come “le sections 30-44 disciplinano
incriminazioni che riflettono quelle previste dalle secs. 16-24, al fine di disporre una più intensa protezione da abusi sessuali a vantaggio di soggetti con disturbi mentali la cui libertà di scelta viene ad essere preclusa dal principio, od in alternativa aggirata mediante induzione, minaccia o inganno, o da ultimo violata ad opera di persone incaricate della cura od assistenza degli stessi”.
245 Con riferimento alla rilevanza penale dell´incesto, STEVENSON-DAVIES-GUNN, Blackstone´s
Guide to The Sexual Offences Act 2003, cit., p. 6, sottolinea come, col SOA 2003, “per la prima volta dal 1956 la regolamentazione penalistica delle relazioni incestuose è stata globalmente riformata. Probabilmente la più importante innovazione, in tale contesto, è la separazione dei reati concernenti i minori in famiglia e i reati inerenti le interrelazioni sessuali incestuose tra adulti. La categoria soggettiva delle persone che possono essere soggetti attivi di un reato sessuale contro i minori in famiglia è stata grandemente estesa in modo da riflettere l´evoluzione struttura delle famiglie moderne. Infatti, i reati a danno di minori possono anche essere commessi da persone che non sono coinvolte nell´assistenza o cura dei medesimi. Per tali reati, si considera minore colui che è di età inferiore agli anni 18, rispecchiandosi così a livello legislativo l´intento di rafforzare la protezione penalistica dei soggetti più vulnerabili. Il SOA 2003 introduce poi nuove incriminazioni aventi ad oggetto atti sessuali commessi tra persone adulte tra loro legate da vincoli di parentela, ed anche in tale ambito estende il novero di coloro che possono assumere la qualifica di soggetto attivo del reato”.
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l´integrità fisica o libertà morale della persona nella somministrazione di sostanze con finalità sessuali di cui alla sec. 61) e da un´offesa del tutto “potenziale” – al limite un pericolo – al bene giuridico inerente la sessualità della vittima.
In conclusione di questa panoramica della disciplina dei reati sessuali nel SOA 2003, un cenno va inevitabilmente fatto alle disposizioni “supplementari e generali”
(Supplementary and general, secs 73-79) con le quali si chiude la Parte I dello Statute. Trattasi per lo più di norme definitorie o a cavallo tra diritto sostanziale e processuale (sotto il profilo probatorio): tra di esse spiccano le secs. 75 e 76, le quali specificano tutta una serie di elementi probatori tali da far presumere o meno, in modo relativo e talvolta assoluto, la mancanza del consenso della vittima all´interrelazione sessuale e l´irrilevanza della eventuale convinzione dell´agente sulla sussistenza dello stesso, e la sec. 78
(´Sexual´), che indica i requisiti che una pentrazione od un atto deve avere per assumere nature “sessuale”246.
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