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3. Il concordato preventivo

3.5 Il piano nel nuovo concordato preventivo: flessibilità del contenuto

3.5.1 La domanda di concordato “in bianco”

Ripulito dall’ennesimo intervento riformatore del 2012, l’art. 160, sesto comma, l.f., presenta una novità di grande impatto per la disciplina delle soluzioni negoziali della crisi di impresa; alle numerose prospettive che la stessa norma elenca, il legislatore del 2012 aggiunge e permette al debitore di depositare una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni; nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma.

Dunque, solo l’atto con il quale si chiede al giudice di omologare una proposta che ancora non si conosce già permette la produzione degli effetti di cui all’art. 168 l.f., a cui vanno aggiunte tutte le nuove ipotesi relative alla prededucibilità ex art. 182 quinquies.

Null’altro.

La letteratura è già ampia549, così come la giurisprudenza550, e ciò è, con molta probabilità, conseguenza delle aspettative che si sono create intorno a questo nuovo istituto: il fine dichiarato era quello di far penetrare nel nostro ordinamento un modello di procedimento concorsuale largamente ispirato al sistema nordamericano del Chapter 11, con l’effetto di aprire una fase di osservazione pre – procedura nella quale un ruolo importante sarebbe assunto dal giudice551.

Dalla domanda prenotativa derivano, come detto, tutti gli effetti protettivi di cui all’art. 168 l.f., così come restano sospese, sino all’omologazione, tutte le regole societarie in tema di conservazione del capitale sociale, di cui al nuovo art. 182 sexies l.f..

548 AMBROSINI, Contenuti e fattibilità del piano di concordato preventivo alla luce della riforma del 2012, cit., 4.

549 In tema, v. FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 10; ID. La domanda “prenotativa”, cit., 3184; BOTTAI, Revisione della legge

fallimentare per favorire la continuità aziendale, cit., 925; AMBROSINI, Contenuti e fattibilità del piano di concordato preventivo alla

luce della riforma del 2012, cit., 3; VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziari, cit., 42.

550 V. nota n. 440.

551 Così FABIANI, La domanda “prenotativa”, cit., 3184, per il quale il legislatore stabilisce una scissione tra il profilo

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La stessa può essere depositata anche nelle more di una istruttoria prefallimentare: in tal caso, il termine per presentare piano e proposta è fissato in sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Tuttavia, è stato detto in dottrina come, di fronte alla richiesta di esercizio dei poteri autorizzativi previsti dalla norma in commento, la domanda, da bianca, potrebbe riprendere un leggero colorito552. La norma, difatti, al comma settimo, stabilisce che, dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni; nello stesso periodo, e a decorrere dallo stesso termine, il debitore può, altresì, compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ed i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 l.f..

In primis, per la prima volta viene colmata la lacuna esistente tra la fase antecedente il

deposito della domanda e la fase successiva all’apertura della procedura553; in secondo luogo, a norma dell’art. 186 bis, il debitore può chiedere di essere autorizzato ad effettuare pagamenti a favore di creditori concorsuali, quando nel concordato “in continuità” un attestatore dichiari che il pagamento sia funzionale ad un miglior trattamento per tutti i creditori; in terzo luogo, le stesse autorizzazioni si pongono come condicio sine qua non dell’attribuzione della nuova prededucibilità ex art. 182 quinquies l.f..

Ebbene, anche una domanda di concordato “in bianco” permette la produzione di siffatto comparto normativo, alla stregua di una domanda completa; ma è altrettanto vero, però, che il giudice, ad esempio, chiamato a decidere su una richiesta di autorizzazione ex art. 186 bis, mai potrà determinarsi “a scatola vuota”, dovendo necessariamente sviluppare il proprio convincimento sulla base di un piano documentale, di talché la domanda, da bianca, acquisirà dei toni grigi554.

E lo stesso discorso vale per la situazione in cui il debitore voglia avvantaggiarsi dell’ennesima novità che il legislatore del 2012 gli concede: in virtù dell’art. 169 bis l.f. “il

debitore, nel ricorso di cui all'articolo 161, può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72 ter e 80 primo comma”555.

552 FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 11.

553 In questo senso v. VELLA, L’accrescimento dei controlli giudiziali, cit., 26; secondo LAMANNA, La legge fallimentare dopo il

“decreto sviluppo”, cit., passim, questa norma confermerebbe la possibilità, per il giudice in sede di ammissione, di

verificare la fattibilità del piano concordatario, proprio in relazione alla necessità di autorizzare atti di ordinaria amministrazione coerenti con la proposta concordataria.

554 FABIANI, Riflessioni precoci, cit., 11.

555 Una conferma giurisprudenziale della necessità di “colorare” la domanda di concordato in bianco si rinviene in

Trib. Monza, 13 gennaio 2013, in Il Caso.it, II, 8351/2013, per il quale la richiesta di scioglimento o sospensione dei contratti in corso di esecuzione contenuta nella domanda di concordato in “bianco” deve essere accompagnata da una disclosure circa il tipo di concordato proposto (se liquidatorio o in continuità), al fine di consentire al tribunale il vaglio della sussistenza dei presupposti per lo scioglimento o la sospensione, i quali comportano benefici per il debitore e sacrifici per la controparte contrattuale.

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La violazione delle prescrizioni informative è causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 162 l.f., della domanda; lo stesso provvedimento verrà pronunciato nell’ipotesi in cui, nel termine fissato dal giudice, non segua il deposito del piano o della proposta, con il risultato che, secondo una parte della dottrina, gli effetti protettivi anticipati verranno meno ex tunc556. Lo stesso regime è previsto nell’ipotesi di sopravvenuta inesistenza dei requisiti legittimanti l’ammissione, ovverossia quando, a norma del nuovo nono comma dell’art. 161, nei due anni precedenti, il medesimo debitore abbia presentato altra domanda, ai sensi del medesimo comma, alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti557.

In questa sede, si ribadiscono le conclusioni già formulate in ordine al commento del procedimento cautelare previsto dall’art. 182 bis, sesto comma: chi scrive nutre il forte timore che questo strumento, anziché secondo canali virtuosi e tali da far emergere anticipatamente e tempestivamente la crisi, possa diventare oggetto di abusi e distorsioni in spregio ai fini istituzionali per cui la norma è stata concepita.

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