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3. Il concordato preventivo

3.6 L’informativa economico – contabile nel concordato: veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano di risanamento

3.6.2 Natura della relazione

3.6.2.2 Fattibilità del piano

A differenza degli accertamenti sulla veridicità dei dati aziendali, che si fondano su una attività di inventariazione, di accertamento e di classificazione di valori di natura tipicamente storica, con la prognosi di fattibilità, il professionista è chiamato a verificare se il piano come proposto dall’imprenditore sia attuabile, e se da questa attuabilità consegue la possibilità per il debitore di adempiere alle obbligazioni dedotte nella proposta652: ad un giudizio statico si aggiunge uno di carattere dinamico, che si sostanzia in una valutazione sulle prospettive formulate dall’imprenditore in crisi nel piano che accompagna la domanda di ammissione alla procedura.

In dottrina, è stata segnalata la circostanza secondo la quale, si consente, in questo modo, al tribunale, anche in presenza di proposte concordatarie articolate e complesse, di disporre di uno strumento istruttorio che risolve sotto questo aspetto il problema di esprimere una valutazione in ordine alla loro accoglibilità in termini di attendibilità del piano predisposto dall’imprenditore per conseguire il soddisfacimento concorsuale del ceto creditorio653.

In questa linea di pensiero si pongono anche coloro654 i quali ritengono che, sulla base di una esposizione completa, coerente, motivata, sì da consentire un monito delle conclusioni coerenti con le premesse poste in modo documentato e ragionato, la relazione sulla fattibilità del piano debba illustrare il percorso di ristrutturazione o di soddisfazione dei creditori fornendo adeguata indicazione delle risorse finanziarie ed economiche, congruenti con il

648V. MICHELOTTI, La relazione del professionista, cit., 969. 649 PAJARDI -PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 829.

650In questo senso, GALLETTI, Sub art. 160, cit., 2330; MENZONETTO, Sub art. 161, cit., 2338. 651Ancora, GALLETTI, Sub art. 160, cit., 2330.

652 In questo senso, FABIANI, Diritto fallimentare, 623; conformemente, PAJARDI -PALUCHOWSKI, Manuale, cit., 830;

SCARAFONI, La riforma del concordato preventivo, cit., 832; fra i giudici, Trib. Milano, 9 febbraio 2007, cit., 1218; Trib. Bologna, 17 novembre 2005, in Giur. mer., 2006, I, 658, secondo il quale la fattibilità del progetto di concordato preventivo si risolve, quindi, nel necessario riconoscimento della sua piena coerenza - almeno quale prognosi seria e documentata - sia rispetto alle condizioni inderogabili previste dalla legge, sia con riferimento alle clausole della specifica proposta formulata dall’imprenditore.

653 MENZONETTO, Sub art. 161, cit., 2342.

654Cfr. ZOCCA, La relazione del professionista e sue responsabilità, cit., 347, il quale scrive che la relazione del

professionista non può limitarsi ad attestare genericamente la fattibilità del piano, ma deve contenere la motivazione sostanziale ed oggettiva dell’attestazione; né l’indicazione di fattibilità può essere soltanto apoditticamente affermata, senza alcuna illustrazione argomentata delle ragioni, ricavate dall’esame dei vari elementi della proposta, pur tenuto conto dell’ottica prognostica che permea la stessa attestazione.

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fabbisogno stimato, in funzione di un’esaustiva ed argomentata informazione dei creditori in vista della loro votazione655.

Parametri principali dell’attestazione di fattibilità saranno: la finalizzazione coerente rispetto alle premesse dichiarate dall’imprenditore; la perseguibilità degli obiettivi dichiarati nel piano; la coerenza dei programmi industriali e finanziari rispetto alle risorse disponibili ed a quelle di cui viene prospettata l’acquisibilità mediante interventi esterni; l’identificazione delle condizioni esterne e delle circostanze interne all’impresa, la cui variabilità possa costringere ad interventi correttivi nella esecuzione dei programmi formulati inizialmente.

Se il piano ha uno scopo squisitamente liquidatorio, l’attestazione del professionista avrà ad oggetto l’illustrazione secondo la quale, non sussistendo limiti legali che avessero a limitare la vendibilità dei beni, il piano si presenterà fattibile656: a ciò va aggiunta la disamina sulla concreta esistenza e disponibilità del patrimonio, sulla valutazione dei beni o dell’azienda basata su criteri obiettivi di realizzo, sull’effettiva esigibilità dei crediti, sulla sufficienza ed effettività delle garanzie, sulla preventiva compatibilità delle spese preventivate con la misura di soddisfacimento dei creditori prevista dal piano657.

Se, al contrario, il piano abbia una impostazione dinamica, secondo una parte della dottrina, andrà verificato se il programma di risanamento sia compatibile con le dinamiche del settore di appartenenza e con la qualità e quantità delle risorse già disponibili e di quelle prevedibili658: in questo senso, dovrà descrivere il piano di risanamento, valutare i flussi di cassa attesi e le previsioni di redditi, distinguendo in base ai periodi di attuazione del piano659. Inoltre, sempre a proposito di piano di risanamento, è stato ritenuto insufficiente un suo apprezzamento riferito solo al momento di rilascio della relazione attestativa, in quanto (giustamente) non potrebbe prescindersi dal suo monitoraggio nel tempo660. Di riflesso, quindi, è stato sostenuto che l’attestazione sulla fattibilità dovrebbe contenere diversi steps, con incombenti di revisione periodica del piano anche da parte dello stesso professionista, con la relativa previsione del compenso661.

In caso di concordato con suddivisione in classi, non potendo il professionista sindacare la fattibilità del piano sotto il profilo dell’omogeneità di posizione giuridica, lo spazio di un possibile intervento è stato individuato nel parametro della omogeneità tra interessi economici dei creditori appartenenti alla medesima classe, al fine di esprimere un giudizio sulla funzionalità del criterio scelto per la suddivisione rispetto alla realizzazione degli obiettivi indicati nel piano662.

655V. PATTI, Quale professionista, cit., 1072. 656Cfr. Trib. Palermo, 17 febbraio 2006, cit., 570.

657Cfr. PERUGINI, Il “professionista” nel concordato preventivo, in Fall., 2009, 901; inoltre, MICHELOTTI, La relazione del

professionista, cit., 971, segnala che, oltre alla accurata verifica delle poste dell’attivo, i controlli del professionista

devono essere mirati anche alla corretta valutazione di eventuali contratti di acquisto di azienda, assai spesso condizionati sospensivamente al passaggio in giudicato del decreto di omologazione: in tali casi, occorre valutare attentamente la solvibilità dell’impresa acquirente e delle eventuali garanzie promesse per assicurare il regolare pagamento del prezzo convenuto.

658In questo senso, PATTI, Quale professionista, cit., 1072; in giurisprudenza, v., Trib. Pescara, 20 ottobre 2005, cit.,

657.

659Cfr. MICHELOTTI, La relazione del professionista, cit., 971.

660 In tema si cfr. le Linee-guida di best practice, indicate da Università degli Studi di Firenze, CNDCEC e Assonime

su Il finanziamento delle imprese in crisi, cit..

661 ZOCCA, La relazione del professionista e sue responsabilità, cit., 349. 662Così, MENZONETTO, Sub art. 161, cit., 2343.

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In definitiva può dirsi che, per giungere alla dichiarazione di fattibilità, il professionista debba svolgere un vero e proprio controllo di merito del piano, una due diligence su informazioni prospettiche dell’impresa in crisi, motivato e coerente con le premesse indicate nel piano663.

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