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La presentazione dell’accordo complessivo: fattispecie a formazione progressiva ?

2. L’accordo di ristrutturazione dei debit

2.3 Il nuovo art 182 bis alla luce della manovra economica e del decreto sviluppo n 83 del 2012, convertito in legge con l 134 del 2012: la strumentalità cautelare come

2.3.4 La presentazione dell’accordo complessivo: fattispecie a formazione progressiva ?

In seguito alla valutazione positiva del tribunale, come detto, comincia a decorrere il temine di sessanta giorni entro il quale l’accordo definitivo e la relazione devono essere depositati.

Dalla chiara formulazione della norma non paiono esservi dubbi sull’indisponibilità del termine massimo per il deposito dell’accordo, termine che, per parte della dottrina, il tribunale può sicuramente ridurre357, salva una adeguata motivazione358.

Se entro detto termine non viene depositato l’accordo completo, il decreto di inibitoria perde efficacia359, e ciò lo si evince dalla natura cautelare a strumentalità piena del procedimento delineato dall’art. 182 bis, sesto comma, l.f.: gli effetti protettivi del divieto interinale verranno meno con efficacia ex tunc.

353I cui legittimati sono da individuarsi nei creditori estranei soccombenti nella prima fase; cfr. MASI, op. cit., 1365. 354 Rispetto al quale la legittimazione dovrebbe competere senz’altro all’imprenditore; così, letteralmente, TRENTINI,

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit.; AMBROSINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 1171; DIDONE,op. cit.,

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355 Eppure in dottrina si ode un’autorevole voce contraria: il rapporto di strumentalità si lascia apprezzare non

rispetto al provvedimento di omologa, bensì rispetto all’accordo con i creditori e, poiché a godere di assicurazione in via cautelare possono solamente gli effetti di altro provvedimento giurisdizionale, non si parlerebbe di tutela cautelare; v., in termini, MONTANARI, op. cit., 143.

356 A conferma della natura cautelare di siffatto procedimento, cfr. Trib. di Novara, 2 maggio 2011, in Fall., 2011,

1220, a giudizio del quale esso è organizzato intorno agli artt. 669 sexies, octies e terdecies c.p.c., ed inquadra il termine di sessanta giorni per il deposito degli accordi nella nozione di “termine di efficacia, non dissimilmente da quello previsto negli

artt. 669 octies, primo comma, e novies, che prevedono un termine perentorio fino a sessanta giorni per l’inizio della causa di merito, pena la perdita di efficacia del titolo cautelare”.

357 In questo senso, NARDECCHIA, Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, cit., 711. 358 Così,VALENSISE,Sub art. 182 bis, cit., 2289.

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Una particolarità si rinviene nella astratta possibilità di una richiesta di dilazione dei sessanta giorni e nell’ipotesi di deposito tardivo. Nel primo caso, la prima giurisprudenza formatasi in materia ha correttamente ritenuto inammissibile l’istanza di dilazione, in considerazione del fatto che il mancato rispetto del termine produce l’inefficacia del divieto360: la cautela, difatti, perde la sua ragion d’essere in conseguenza del mancato rispetto della norma che impone il deposito del ‘pacchetto completo’.

Il deposito tardivo, secondo alcuni, non determinerebbe l’inammissibilità dell’accordo, ma farebbe venir meno, ab origine, l’effetto protettivo ricollegato al deposito dell’istanza di sospensione361.

In particolare, a proposito di mancato o ritardato deposito dell’accordo, una parte degli studiosi ha ammesso che la moratoria venga meno ex tunc e che non occorra un provvedimento caducatorio del Tribunale, potendo dar atto della circostanza il giudice dell’esecuzione, eventualmente adito dal debitore in sede di opposizione362.

Delle ultime righe vanno spese in ordine al caso in cui al deposito dell’accordo definitivo non sopravvenga la successiva omologazione: in questo caso, secondo la giurisprudenza, si determinerebbe la caducazione «sempre ex tunc di entrambi gli effetti preclusivi»363.

Dal che ne conseguirebbe che gli effetti del divieto dovrebbero considerarsi effetti dell’omologa retrodatati al deposito dell’istanza di protezione anticipata ovvero dell’accordo concluso, mai verificatisi per effetto di mancata omologa.

Tuttavia, in questa sede, si preferisce aderire a quella parte della dottrina che ritiene che gli effetti protettivi (iniziali o finali) del patrimonio del debitore vadano ricollegati non già all’omologa, bensì al deposito nel registro delle imprese dell’istanza di anticipazione364. Ciò perché lo scopo della norma non è quello di tutelare un accordo solo se omologato, ma di mettere il debitore nelle condizioni di ottenere l’omologazione al riparo dalle azioni dei creditori.

Se, quindi, ben si giustifica la caducazione ex tunc degli effetti protettivi anticipati in caso di mancato deposito, tale soluzione non convince in caso di successiva mancata omologa dell’accordo medesimo. Tale conclusione, che prima della riforma del 2012 trovava conforto nel nono comma dell’art. 182 bis, il quale stabiliva che le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma avrebbero avuto applicazione in seguito al deposito dell’accordo di ristrutturazione nel termine stabilito con il decreto sull’istanza di anticipazione della cautela, sommessamente, può dirsi confermata, non fosse altro perché, non intervenendo l’omologazione, cessa il regime speciale previsto dalla norma.

A ben guardare, il modello edificato dal legislatore per la concessione della protezione anticipata rievoca una fattispecie a formazione progressiva, che trova il suo prius generatore nella pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e che termina nel deposito

360 In questo senso, Trib. Novara, 2 maggio 2011, cit., 1120.

361 NARDECCHIA, Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, cit., 711.

362 AMBROSINI, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate, cit., 643; nello stesso senso FABIANI, L’ulteriore up – grade,

cit., 903; DIDONE, op. cit., 29, a parere del quale l’art. 669 novies c.p.c. non è applicabile perché il decreto che dispone l’anticipazione degli effetti protettivi della domanda di omologazione degli accordi contiene già in sé il termine di efficacia.

363 Cfr., Trib. Novara, 1° febbraio 2011, cit., 703: ciò perché il doppio divieto sarebbe operativo solo nella

prospettiva della successiva omologazione dell’accordo, per cui, non seguendo alla domanda il decreto di omologa, nessun effetto residua.

364 Così, NARDECCHIA, Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, cit., 711, il quale ritiene che l’omologa

non costituisce il termine di riferimento finale dell’effetto protettivo, dato che esso si esaurisce, comunque ed in ogni caso, in un determinato lasso di tempo che può non coincidere con i tempi della decisione del tribunale.

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dell’accordo definitivo, intermediato dal deposito degli atti in tribunale, la fissazione di un’udienza e la concessione del termine per il suddetto deposito.

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