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ANNEX I Article 11 of this Regulation

I PROGRAMMI TELEVIS

Problemi simili esistono per quanto attiene alle differenze intercorrenti tra i servizi di telecomunicazione ed i programmi televisivi. Diversi atti preparatori nel qualificare i servizi di telecomunicazione delineano le differenze con i programmi televisivi: i primi vengo connotati come strumento in base al quale i servizi vengono distribuiti, senza relazione alcuna con l'oggetto del trasferimento. L'elemento qualificante è l'atto del trasferimento in quanto tale, non il suo contenuto, mentre il contenuto, o meglio il messaggio, è l'elemento qualificante del programma radio-televisivo75.

Da tale impostazione discende però l'inadeguatezza di classificare i servizi televisivi qualora prestati con l'ausilio delle telecomunicazioni, quali

75 Prop. 1996/97:81, pag. 26. In merito alla definizione di servizio di telecomunicazione: “Även överföring av data, ljudradio och TV-program omfattas av definitionen. Det är emellertid endast själva transporten av meddelandet som avses. Meddelandet i sig, exempelvis ett radio- eller TV-program, omfattas inte.”, ovvero “Anche il trasferimento di dati, messaggi sonori radiofonici e programmi televisivi sono coperti dalla definizione. Poichè è solamente l'effettivo mezzo di trasfrerimento del messaggio che assume rilevanza. Il messaggio in se, per esempio radio o programmi televisivi, non è coperto dalla definizione.”

programmi televisivi, fintanto che tali servizi possono essere prestati con altri mezzi ad esempio tramite internet.

La stessa giurisprudenza svedese si è occupata del complesso problema qualificatorio. La Suprema Corte Amministrativa si è pronunciata recentemente in materia, con RÅ 2005 ref. 71, in merito alla distinzione tra servizi di telecomunicazione e servizi di radiodiffusione e televisione e loro diversa tassazione, richiamandosi alla Causa C-89/04 (Mediakabel BV contro

Commissariaat voor de Media)76 della Corte di Giustizia, che trattava un caso

analogo ai fini specifici della territorialità della prestazione dei servizi di comunicazione.

La società oggetto della sentenza, produttrice e distributrice di canali televisivi a pagamento, ha sede principale in Svezia e possiede succursali in altri paesi membri ed in stati terzi, che erogano di riflesso i programmi in questione. Il problema specifico risiede nella tassazione ai fini IVA della attività d'impresa, ovvero se questa debba rientrare nella disposizione prevista dal Cap. 5, 7 paragrafi 10§ e 11§ ML e se quindi debba applicarsi ai servizi in questione il principio della tassazione del paese di destinazione (art. 9, paragrafo 2 della Sesta direttiva), tesi portata avanti dallo Skatterättsnamnden (Organo dell'interpello), oppure se debba applicarsi a tali servizi la tassazione nel paese di origine prevista dal Cap. 5, 8§ del ML (art. 9, paragrafo 1 della Sesta direttiva). Tesi, quest'ultima, sostenuta dallo Skatteverket (Amministrazione finanziaria).

La Suprema Corte Amministrativa ha innanzitutto classificato il tipo di attività e solo dopo questa operazione ha proceduto a stabilire quale regolamentazione in materia di territorialità doveva essere applicata al caso di specie. Come si legge in sentenza, lo Skatterättsnamnden sosteneva che i servizi in questione dovevano farsi rientrare all'interno della regolamentazione della territorialità prevista nel Cap. 5, 7§ ML stabilente il principio di destinazione, affermando come sia in ML sia nella Sesta direttiva manchi una definizione di servizi di trasmissione televisiva. Inoltre, affermava che gli atti preparatori 2002/03:77, pag. 6277, rendono chiaro come per quanto riguarda il

concetto di servizi di trasmissione televisiva sia necessario il richiamo alla Direttiva 89/552/CEE e come gli atti preparatori 1993/94:99, pag. 18078,

76 Sentenza della Corte di Giustizia del 2 giugno 2005 (cit.).

77 Prop. (2002/03:77), pag. 63: “(...) I fråga om vad som avses med TV-sändningar, kan lämpligen ledning hämtas i direktiv 89/552/EG(...)”, ovvero “(...) Riguardo a cosa deve intendersi per servizio di trasmissione televisiva , questo può essere interpretato con la guida di quanto affermato all'inteno della Direttiva 89/552/Ce (...)”

78 Prop. (1993/94:99) pag. 180: “8 § är tillämplig endast på sådana tjänster som inte är uppräknade i de föregående paragraferna. 7 § innehåller en uppräkning av tjänster.(...) Den här behandlade 7 §, kommer därmed att få ett vidsträckt tillämpningsområde i förhållande till 8 §.”, ovvero “Il paragrafo 8§ è applicabile solo per a quei servizi che non sono specificaente enumerati

abbiano affermato come sia necessario conferire al Cap. 5, 7§ ML l'interpretazione più ampia possibile, anche in considerazione del fatto che l'attività posta in essere riguarda comunque un'attività di commercio elettronico tra società e quindi di conseguenza per tali tipologie di servizi si rende comunque applicabile l'art. 9, paragrafo 2 lett. e) della Sesta direttiva.

Anche la dottrina79 ha accolto con favore la tesi espressa dallo

Skatterättsnamnden, prediligendo un'interpretazione più in sintonia con gli

ultimi documenti comunitari: la Commissione europea, COM (2003) 822 e COM (2005) 334, ha affermato come la norma del principio del paese di destinazione debba diventare la regola centrale80.

Lo Skatteverket ha appellato tale decisione, sostenendo la tesi che tale tipologia di servizi doveva essere invece ricompresa all'interno della regolamentazione prevista dal Cap. 5, 8§ ML stabilente il principio di origine, trattandosi di programmi televisivi per specifici abbonati non rientranti quindi né nella definizione data al paragrafo 10 né nella definizione data al paragrafo 11 del Cap. 5, 7§ del Ml. Non essendo specificamente ricompresa, doveva essere applicata la regola principale prevista dal Cap. 5, 8§ ML.

La Suprema Corte ha rigettato questa interpretazione, affermando che per tale tipologia di servizi debba applicarsi la regola contenuta nel Cap. 5, 7§ del ML e corrispondente all'art. 9,2 lett. e) della Sesta Direttiva, prevedente il principio di destinazione, sulla base del fatto che la società in questione è registrata presso Radio och TV-verket (Autorità per la radio e televisione) la quale registra tutte le attività del settore in base alla Legge (1996:844). A maggior ragione, l'autorità statale che controlla il contenuto dei programmi televisivi e radiofonici controlla anche l'attività della società in questione: questa circostanza prova che l'attività posta in essere dalla società in questione chiaramente si inserisce in una attività di radio-televisione.

Le definizioni sono insomma in costante evoluzione e precisazione da parte della prassi, della legislazione e della giurisprudenza all'interno del contesto nazionale svedese. Come diremo successivamente, le regole della territorialità di tali servizi sono sensibilmente diverse tra di loro. Da qui l'importanza, si ribadisce, di una corretta classificazione ed individuazione del servizio

all'interno del paragrafo 7§, il quale contene una elencazione dei servizi. (...)”. Il paragrafo 7§ deve quindi trovare un'applicazione molto estensiva in rapporto al paragrafo8§.

79 Kleerup, J., E Mervärdeskatt, SkatteNytt, n.6, 2006, pag. 5. 80 Kleerup, J., 2006, op.cit., pag.5 e segg.

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