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LA TERRITORIALITÀ DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZ

S ERVIZI RESTANT

Per questi servizi, definiti in negativo, la prestazione si considera avvenuta al'interno del paese se la prestazione è provieniente da un paese terzo e viene acquistata da chi non essendo soggetto passivo è comunque stabilito, residente o domiciliato in Svezia. A livello comunitario, la tassazione dei servizi (tutti gli altri servizi ora menzionati al punto 3) è stabilita in base al prinicipio del paese di origine. Gli Stati membri però possono considerare la prestazione come avvenuta all'interno del paese qualora vogliano evitare fenomeni di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione della concorrenza, quando l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego abbiano luogo all'interno del paese, in accordo con il dettato dell'art. 9, 3 lett. b)161.

161 Art. 9, 3 e art. 9, 3 lett. b) Al fine di evitare casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le prestazioni di servizi di cui al paragrafo 2, lettera e ), e le locazioni di beni mobili materiali, considerare : b ) il luogo di prestazione dei servizi situato al di fuori della Comunità a norma del presente articolo come se fosse situato all ' interno del paese quando l ' effettiva utilizzazione e l ' effettivo impiego hanno luogo all' interno del paese. [EN] Art. 9, 3 end art. 9, 3 lett. b) In order to avoid double taxation, non-taxation or the distortion of competition the Member States may, with regard to the supply of services referred to in 2 (e) and the hiring out of movable tangible property consider: (b) the place of supply of services, which under this Article would be situated outside the Community, as being within the territory of the country where the effective use and enjoyment of the services take place within the territory of the country; [SV] Art. 9.3 och art. 9,3 b) För att undvika dubbelbeskattning, utebliven beskattning eller konkurrenssnedvridning kan medlemsstaterna med hänsyn till sådant tillhandahållande av tjänster som avses i 2 e och uthyrning av lös materiell egendom betrakta: b) platsen för tillhandahållande av tjänster som enligt denna artikel skulle ligga utanför gemenskapen såsom liggande inom landets territorium, om den egentliga användningen och utnyttjandet av tjänsterna äger rum inom landets territorium.

La Svezia ha sicuramente utilizzato la scelta opzionale consentita dalla normativa comunitaria, ma è sicuramente andata oltre rispetto a quanto permesso dalla Direttiva162: la previsione europea che fa riferimento alla

residenza ed al domicilio del destinatario della prestazione (art. 9, paragrafo 2 lett. f)163) può essere individuata solo per i servizi prestati tramite mezzi

elettronici, così come disciplinati all'art. 9, paragrafo 2 lettera f), e non invece per tutti i servizi di cui all' art. 9, paragrafo 2 lett.e)164. L'articolo che invece

doveva applicarsi al caso specifico era l'art. 9, paragrafo 3 lett. b), disposizione che riguarda tutte le prestazioni di servizio contemplate nell'art. 9, paragrafo 2 lett. e)165. Tale disposizione richiama quale criterio di localizzazione quello

dell'effettivo utilizzo ed impiego all'interno del paese.

Riassumendo: la Svezia per questi servizi (rimanenti) ha sostituito il requisito della effettiva utilizzazione e effettivo impiego all'interno del paese con quello della residenza (specifico invece a livello comunitario per i servizi prestati tramite mezzi elettronici).

Leggendo i lavori preparatori (Prop. 2002/03:77166) che precedettero

l'attuazione della Direttiva 2002/38/CE, e volendo andare a rintracciare lavori preparatori ancora più vecchi (Prop.1996/97:81167), si può vedere come questa

volontà di tassare in base al criterio della residenza sia un tratto fortemente voluto. Negli atti si legge chiaramente questa volontà di tassare questi servizi

162 Westberg, B., op. cit., 2003, paragrafo 5

163 Art. 9, paragrafo 2 lett. f). Il luogo in cui sono prestati i servizi di cui alla lettera e), ultimo trattino, qualora la prestazione sia effettuata a favore di persone che non siano soggetti passivi e siano stabilite, domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, da parte di un soggetto passivo che abbia fissato la sede della propria attività economica o abbia costituito un centro di attività stabile da cui il servizio è prestato al di fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o centro, sia domiciliato o abitualmente residente al di fuori della Comunità, è il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita, domiciliata o abitualmente residente. [EN] Art. 9,2 f) the place where services referred to in the last indent of subparagraph (e) are supplied when performed for non-taxable persons who are established, have their permanent address or usually reside in a Member State, by a taxable person who has established his business or has a fixed establishment from which the service is supplied outside the Community or, in the absence of such a place of business or fixed establishment, has his permanent address or usually resides outside the Community, shall be the place where the non-taxable person is established, has his permanent address or usually resides; [SV] Art. 9,2 f Platsen för tillhandahållande av de tjänster som avses i punkt e sista strecksatsen när de tillhandahålls en icke-skattskyldig person som är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i en medlemsstat av en skattskyldig person som har etablerat sin rörelse eller har ett fast driftställe från vilket tjänsterna tillhandahålls utanför gemenskapen eller, i avsaknad av en sådan plats för verksamheten eller fast driftställe, är bosatt eller stadigvarande vistas utanför gemenskapen, skall vara den plats där den icke skattskyldige personen är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas. 164 Westberg, B., op. cit., 2003, paragrafo 5

165 Westberg, B., op. cit., 2003, paragrafo 5

166 Prop. 2002/03: 77 Regole IVA per il comercio elettronico e per la radio-televisione, pag. 30; la tesi espressa in tale documento è tratta dalla Guida per l'IVA 2003, National Tax Board 553, 14 edizione, pag. 278; National Tax Board lettera 980519, Dnr 4743-98/900, paragrafo 2.3.2.2 Commercio elettronico ed altre vendite a distanza (Il punto sulla tassazione ed altre questioni sull'IVA). Disponibile all'indirizzo: http://www.skatteverket.se/rattsinfo/skrivelser/98/skrivelser19980519a.html Musica on- line, National Tax Board lettera 991216, dnr. 10940-99/120, p. 4. [SV] Prop. 2002/03:77 Mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt för radio- och TV-sändningar, s. 30; motsvarande synpunkt återfinns i bl.a. Handledning för mervärdesskatt 2003, RSV 553, utgåva 14, s. 278; Elektronisk handel och annan postorderförsäljning (punktskatte- och momsfrågor), RSV skrivelse 980519, dnr. 4743-98/900, p. 2.3.3.2; Musik on-line, RSV skrivelse 991216, dnr. 10940-99/120, p. 4.

nel paese dove il destinatario è residente, e la Prop. 2002/03:77 suggerisce per essi una presunzione legale di utilizzo ed impiego qualora il destinatario sia residente in Svezia. Nel primo dei due documenti si legge

“Enligt 5 kap. 7 § första stycket 2 ML presumeras nämligen Sverige vara det land där den egentliga användningen och utnyttjandet sker om köparen är bosatt här (...)”

ovvero

“In base al Cap. 5, 7§ primo paragrafo 2 ML può essere presunto che la Svezia è il paese dove avviene l'effettivo utilizzo e impiego qualora il consumatore sia ivi residente (...)”

La dottrina ha osservato inoltre come sebbene un tale ragionamento possa apparire logico in quanto l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego all'interno del paese possono apparire più probabili in Svezia qualora il consumatore sia residente in Svezia rispetto a quanto possa accadere qualora il consumatore abbia la residenza altrove, ciò non toglie comunque che il dettato dell'art. 9, 3 lett. b) della Sesta Direttiva fa espressa menzione di un criterio differente. Non residenza ma effettivo utilizzo ed impiego. Lo stesso autore168 afferma che un

ragionamento basato sulla maggiore probabilità dell'utilizzo risulta troppo fragile per considerare la normativa nazionale come allineata con la Sesta Direttiva, sollevando anche perplessità sulla circostanza che il Consiglio non abbia criticato l'insufficiente armonizzazione sul punto della normativa svedese con quella europea.

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