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L E OPERAZIONI ECONOMICHE EFFETTUATE DALLO STATO DI IDENTIFICAZIONE

IVA E SERVIZI DI COMUNICAZIONE: I MOTIVI DEL CAMBIAMENTO

L E OPERAZIONI ECONOMICHE EFFETTUATE DALLO STATO DI IDENTIFICAZIONE

Il regime particolare si ricollega alle disposizioni del Regolamento n. 792/2002/CE163 che ha modificato temporaneamente il Regolamento n.

218/92/CEE164. Attraverso il Regolamento n. 792/2002/CE è stato disposto un

ampliamento dell'ambito applicativo del sistema comune per lo scambio di informazioni sulle transazioni intracomunitarie di cui all’art. 6 del Regolamento 218/92/CEE165, prevedendo un implementazione delle procedure per lo

scambio tramite mezzi elettronici di dati relativi all’applicazione dell’IVA sulle transazioni intracomunitarie e sui servizi prestati tramite mezzi elettronici. Le Amministrazioni fiscali devono assicurare la possibilità, per l'operatore di servizi prestati tramite mezzi elettronici di verificare, per via telematica, la validità del numero di identificazione IVA fornito dal committente. Il Regolamento n. 792/2002/CE prevede inoltre che le procedure di scambio di

161 Così stabilisce l'art. 1, punto B, n. 9 della Direttiva. [EN] “The non-established taxable person shall keep records of the transactions covered by this special scheme in sufficient detail to enable the tax administration of the Member State of consumption to determine that the value added tax return referred to in paragraph 5 is correct. These records should be made available electronically on request to the Member State of identification and to the Member State of consumption. These records shall be maintained for a period of 10 years from the end of the year when the transaction was carried out”; [SV] “De icke-etablerade skattskyldiga personerna skall föra så detaljerade räkenskaper över de transaktioner som omfattas av denna särskilda ordning att konsumtionsmedlemsstatens skatteförvaltning kan avgöra om den mervärdesskattedeklaration som avses i punkt 5 är korrekt. Dessa räkenskaper skall på begäran göras tillgängliga på elektronisk väg för registreringsmedlemsstaten och för konsumtionsmedlemsstaten. Räkenskaperna skall bevaras i tio år efter utgången av det år då transaktionen genomfördes”. 162 Rosa, L., la tassazione ai fini IVA del commercio elettronico, in Bollettino Tributario, n. 20, 2002, pag. 1465.

163 Regolamento (CE) n. 792/2002 del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di commercio elettronico. GU L 128 del 15.5.2002, pagg. 1–3 .[EN] Council Regulation (EC) No 792/2002 of 7 May 2002 amending temporarily Regulation (EEC) No 218/92 on administrative cooperation in the field of indirect taxation (VAT) as regards additional measures regarding electronic commerce. OJ L 128, 15.5.2002, p. 1–3; [SV] Rådets förordning (EG) nr 792/2002 av den 7 maj 2002 om ändring för en begränsad tid av förordning (EEG) nr 218/92 om administrativt samarbete inom området för indirekt beskattning (mervärdesskatt) när det gäller ytterligare åtgärder för elektronisk handel. EGT L 128, 15.5.2002, s. 1–3.

164 Regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA). GU L 24 dell' 1.2.1992, pagg. 1–5. [EN] Council Regulation (EEC) No 218/92 of 27 January 1992 on administrative cooperation in the field of indirect taxation (VAT). OJ L 24, 1.2.1992, p. 1–5; [SV] Rådets förordning (EEG) nr 218/92 av den 27 januari 1992 om administrativt samarbete inom området för indirekt beskattning

(mervärdesskatt).bEGT L 24, 1.2.1992, s. 1–5. 165 Garbarini, C., op. cit., 2003, pag. 497.

informazioni tramite mezzi elettronici siano applicabili anche per le operazioni di commercio elettronico diretto. Inoltre gli operatori che prestano servizi tramite mezzi elettronici potranno effettuare per via telematica le varie formalità previste dal regime particolare dalla Direttiva 2002/38/CE166.

Tale Regolamento è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2003. Dal 1 gennaio 2004 è in vigore il nuovo Regolamento del Consiglio d'Europa n. 1798/2003 del 7 ottobre 2003167. Tale normativa ha agito su due livelli: da una

parte sono state integrate alcune previsioni del Regolamento n. 218/92 provvedendo nel contempo alla sua totale abrogazione, mentre dall'altra parte è stata dettata una disciplina autonoma per il particolare regime previsto dall'art. 26-quater della Direttiva168. Senza volere entrare nel merito e nell'analisi delle

disposizioni relative alla cooperazione amministrativa degli Stati in materia d'Imposta sul Valore Aggiunto, in quanto l'argomento esula dal tema di questa ricerca, si tratterà l'argomento in maniera da fare risaltare i punti critici delle disposizioni per relazionarle alle problematiche specifiche dei servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Gli artt. 28 e segg. del Regolamento n. 1798/2003/CE dettano disposizioni in merito al regime particolare di cui all'art. 26 quater. In particolare viene disposto che le informazioni dell'operatore economico devono essere presentate sotto forma elettronica allo Stato di identificazione. Mentre quest'ultimo deve trasmetterle sempre per via elettronica, alle competenti autorità degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui l'informazione è pervenuta dal soggetto passivo non stabilito. Inoltre sempre con le stesse modalità dovranno essere comunicate tutte le successive variazioni, compresa la eventuale esclusione del soggetto passivo non stabilito dal registro di identificazione. Dovranno essere comunicate anche le informazioni che consentano di collegare i pagamenti alle relative dichiarazioni trimestrali. Lo Stato di identificazione, nel caso di versamento dell'imposta, deve provvedere affinché il pagamento sia ripartito agli Stati membri in proporzione all'imposta dovuta per ciascuno di essi, provvedendo nel contempo ad informare per via elettronica le autorità competenti degli Stati membri di consumo. Questi, a loro volta, devono notificare per via elettronica alle competenti autorità degli Stati

166 Garbarini, C., op. cit., 2003, pag. 490.

167 Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92. GU L 264 del 15.10.2003, pagg. 1–11. [EN] Council Regulation (EC) No 1798/2003 of 7 October 2003 on administrative cooperation in the field of value added tax and repealing Regulation (EEC) No 218/92. OJ L 264, 15.10.2003, p. 1–11; [SV] Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92. EUT L 264, 15.10.2003, s. 1–11.

168 Successivamente, con il Regolamento n. 1925/2004/CE, sono state fissate alcune modalità attuative con cui gestire tali scambi. Cfr. Tagliafierro, F., Tagliafierro, L., Le nuove disposizioni comunitarie per la lotta alla frode Iva, ne il fisco n. 11, marzo 2005, pag. 1600.

membri i pertinenti numeri di conto bancario per l'accredito dei pagamenti effettuati169. La dottrina170. ha presentato delle ulteriori critiche in merito

all'operatività del Regolamento n. 1798/2003/CE in quanto il soggetto passivo non stabilito che effettua delle operazioni a soggetti che non siano soggetti passivi senza prima effettuare la procedura di identificazione, il meccanismo predisposto non raggiunge il suo obiettivo. La finalità del Regolamento viene raggiunta soltanto in presenza almeno dell'adempimento iniziale, per cui nelle ipotesi più gravi, manca lo strumento necessario per la individuazione delle truffe fiscali 171.

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