• Non ci sono risultati.

ANNEX I Article 11 of this Regulation

S ERVIZI DI TELEVISIONE

Per quanto attiene ai servizi di televisione la situazione non è diversa: anche questo tipo di servizio non è stato qualificato all'interno del Dpr. n. 633/72. Per trovare una definizione dobbiamo quindi indagare altri settori dell'ordinamento.

117 Art. 12, (3) lett. q) del Regolamento 1777/2005/CE. [EN] “(q) telephone services provided through the Internet (...)”. 118 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia (G. U. n. 301 del 30/12/03) tabella di classificazione delle attività economiche -

ATECOFIN 2004 – con decorrenza 1° gennaio 2004 deve essere utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate

La Legge 3 maggio 2004, n. 112119, contenente Norme di principio in materia

di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione 120, fornisce al comma 2 lettere a) ed e) le definizioni di

1. programmi televisivi;

2. di «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato».

Programmi televisivi sono “l’insieme, predisposto da un fornitore, dei

contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo”. Fornitore di servizi interattivi associati o di

servizi di accesso condizionato è invece “il soggetto che fornisce, attraverso

l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi”.

Preme osservare come nella Legge Gasparri121 siano riscontrabili due

incongruenze che la mettono in conflitto con la normativa comunitaria. Come visto in precedenza, la Commissione europea122 aveva affermato il principio in

base al quale, qualora un servizio di televisione o radio-programma venga trasmesso sia attraverso Internet sia attraverso tradizionali reti radiofoniche e televisive, si tratta di trasmissione radio-televisiva tassata in base al penultimo paragrafo dell'art. 9, paragrafo 2 lett. e) della Sesta Direttiva, mentre qualora lo stesso programma sia trasmesso esclusivamente via Internet o altra rete elettronica (informatica, telematica) deve essere definito come servizio fornito elettronicamente e quindi tassato in accordo con l'ultimo paragrafo dell'art. 9, paragrafo 2 lett. e).

119 S.O. n. 82 alla Gazz. Uff. n. 104 del 5 maggio 2004 120 Legge anche nota come Legge Gasparri.

121 I principi contenuti nella Legge Gasparri sono stati poi riassunti nel Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione, informato anch'esso al principio della convergenza tra radiotelevisione, comunicazioni elettroniche e internet, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento Ordinario n.150

Se confrontiamo la definizione data dal Comitato IVA con la definizione data dalla Legge Gasparri si può vedere come esista totale discordanza tra definizione nazionale e comunitaria. La legge italiana definisce i programmi televisivi e radiofonici come

“(...) l’insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo (...)”.

In buona sostanza la Legge Gasparri non opera alcuna distinzione tra programmazioni televisive trasmesse soltanto attraverso Internet o altre reti informatiche e quelle trasmesse sia attraverso Internet sia attraverso le tradizionali reti radio-tv. Questa mancata distinzione ha pesanti riflessi sulla tassazione IVA: la dizione con ogni mezzo neutralizza ogni differenza che la normativa comunitaria (come esplicitata dal Comitato IVA) ha voluto porre tra i servizi di cui al penultimo trattino dell'art. 9, paragrafo 2 lett e) della Sesta Direttiva e quelli stabiliti per l'ultimo trattino dell'art. 9, paragrafo 2 lett. e) ai fini di una diversa modalità di tassazione. Non solo, ma questa forza attrattiva ottiene inoltre l'effetto di estendere parzialmente l'aliquota ridotta applicabile ai servizi di radio-televisione anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Anche la seconda delle due definizioni, ovvero quella di fornitore di servizi

interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, non è interamente

armonizzata. Come abbiamo detto, la Corte di Giustizia, Causa C-89/04, si è pronunciata in merito alla distinzione tra servizi di trasmissione televisiva, inclusi i servizi di near-video on-demand, e servizi della società dell'informazione, inclusi i servizi a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale. La distinzione posta tra le due tipologie è netta, dicotomica.

Nella definizione di cui alla lettera e) della Legge Gasparri, invece, abbiamo nuovamente un'unica dizione, quella di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, che richiama a sé sia i servizi al pubblico ad accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi sia i servizi della società dell’informazione di cui alle Direttive 98/34/CE e 98/48/CE. Ancora, anche questa errata definizione ha ampie ricadute sul piano della tassazione ai fini IVA, in nuovamente la distinzione creata a livello comunitario ai fini delle diverse modalità di tassazione viene neutralizzata, non sussistendo più alcuna differenziazione tra la tassazione dei servizi di cui al penultimo trattino dell'art. 9, paragrafo 2 lett e) della Sesta Direttiva e quelli stabiliti per l'ultimo trattino dell'art. 9, paragrafo 2 lett. e). Similmente, abbiamo anche in questo caso

un'attrazione che tende ad estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta dei servizi radio-televisivi ad una parte dei servizi prestati attraverso mezzi elettronici.

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza 19 luglio 2005 n. 3846123 ha

sottolineato questa anomalia. Il testo dell'ordinanza richiama l'analisi della Legge Gasparri effettuata dalla European Commission for Democracy through

law, la cosiddetta Venice Commission124, la quale, con opinione del

13/6/2005125, si è soffermata analiticamente sull’impianto della legislazione ed

in particolare sull’utilizzo del SIC126 (Sistema Integrato di Comunicazione),

ricordando come la Commissione europea in un numero rilevante di casi antitrust che riguardavano il settore dei media ha operato distinzioni differenziando i mercati sia sulla base della diversità delle aspettative reddituali sia sulla base della tipologia di servizi resi dagli operatori. Nelle parole della Commissione127:

“Distinction between markets for digital interactive services available via televisions and those available via personal computers. Both the demand-substitutability test and differences in the characteristics of interactive services available via television sets and via personal computers lead to the conclusion that they are at this stage separate product markets. A small permanent

123 Cfr. Causa C-380/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Stato con ordinanza 19/04/2005 nel procedimento Centro Europa 7 Srl contro Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione Generale Autorizzazioni e Concessioni Ministero delle Comunicazioni , Gazzetta ufficiale n. C 010 del 14/01/2006 pag. 9 -10. [EN] Case C-380/05: Reference for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato by order of that court of 19 April 2005 in Centro Europa 7 Srl v Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione Generale Autorizzazioni e Concessioni Ministero delle Comunicazioni, Official Journal C 010 , 14/01/2006 P. 9 – 10; [SV] Mål C-380/05: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Consiglio di Stato av den 19 april 2005 i målet mellan, å ena sidan, Centro Europa 7 Srl och, å andra sidan, Ministero delle Comunicazioni, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni och Direzione Generale Autorizzazioni e Concessioni Ministero delle Comunicazioni, Europeiska unionens officiella tidning nr C 010 , 14/01/2006 s. 9 – 10.

124 La Commissione di Venezia, è un organismo consultivo del Consiglio d'Europa, essa opera in ambito costituzionale. In particolare la Commissione fornisce consigli ed assistenza ai Paesi membri che ne fanno richiesta, in merito alla redazione, revisione, interpretazione e attuazione delle costituzioni e degli altri testi legislativi indispensabili al funzionamento delle istituzioni democratiche. Ulteriori informazioni all'indirizzo: http://www.venice.coe.int/

125 Consiglio di Venezia Opinion no. 309/2004 del 13/06/2005. Testo integrale disponibile all'indirizzo http://209.85.135.104/search?q=cache:O6UDzG46D_QJ:www.venice.coe.int/docs/2005/CDL-AD(2005)017- e.asp+venice+commission+%2B+pay+tv&hl=it&gl=it&ct=clnk&cd=4&client=firefox-a

126 La definizione di Sic è contenuta nel Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione), art. 2 lett. i) sistema integrato delle comunicazioni” il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;

127 Commissione Europea (2000), Case No. COMP/ JV.37-BskyB/ Kirch Pay TV. Regulation (EEC) No. 4064/ 89 Merger Procedure 21/03/2000. Testo integrale all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/jv37_en.pdf. Per approfondimenti sulla divesa composizione dei mercati in relazione ai vari servizi, vedasi Commissione Europea (2003). Case No. COMP/ M.2876-

increase in the price of such services available via television is unlikely to be constrained by the existence of services available on personal computers. While television sets are ubiquitous, far fewer households have a personal computer; fewer still have a modem. Moreover, the relatively high cost of personal computers means that the switching cost for end-users would be high. Digital interactive services delivered to television can also be distinguished from services delivered to personal computers by the fact that interactivity can be integrated into traditional broadcast entertainment channels”.

L'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato è sfociata nella Causa C-380/05, tuttora pendente davanti alla Corte di Giustizia, presso cui è stata promossa una domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Stato con ordinanza 19/04/2005 nel procedimento Centro Europa 7 Srl contro Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione Generale Autorizzazioni e Concessioni Ministero delle Comunicazioni.

Ad oggi, la normativa italiana che definisce i servizi di televisione non appare armonizzata con le definizioni di televisione, telecomunicazioni e servizi tramite mezzi elettronici che sono state rese a livello comunitario, sotto un duplice profilo.

Il primo aspetto riguarda prettamente una lacuna legislativa all'interno del nostro ordinamento tributario mancante di una definizione, sic et simpliciter, di servizio di televisione a causa di una carenza di recepimento delle disposizioni comunitarie; secondariamente quindi, per definire i servizi di televisione si rende necessario riferirsi alla normativa generale e quindi alla Legge Gasparri, la cui compatibilità con l'ordinamento comunitario è attualmente al vaglio della Corte di Giustizia.

LA TERRITORIALITÀ DELLA PRESTAZIONE

Outline

Documenti correlati