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I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE , RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE RESI A SOGGETTI NON PASSIVI PROVENIENTI DA UN PAESE TERZO

LA TERRITORIALITÀ DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZ

I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE , RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE RESI A SOGGETTI NON PASSIVI PROVENIENTI DA UN PAESE TERZO

Con riguardo ai servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione resi a persone che non siano soggetti passivi stabilite, domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto passivo che abbia fissato la sede della propria attività economica o abbia costituito un centro di attività stabile da cui il servizio è prestato al di fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o centro, sia domiciliato o abitualmente residente al di fuori della Comunità, gli Stati membri sono obbligati ad applicare l'art. 9,

33 Terra, B., Kajus J., A Guide to European Vat Directives, IBFD, Voce: The services mentioned in Article 9(2)(e). Accesso del 11 gennaio 2007.

34 Terra, B., European indirect tax law,VAT and other indirect taxes, 2003, pag 424, nota 331. Disponibile all'indirizzo http://www.tax.nl/en/index.html

35 Monti, A., La Direttiva sul Regime IVA Applicabile al Commercio Elettronico, in Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 2003, n. 1, pag. 167.

paragrafo 3, in virtù della disposizione obbligatoria che si rinviene all'interno dell'art. 9, paragrafo 436.

In questo caso quindi se il luogo della prestazione è situato all'esterno della Comunità, gli Stati membri considerano il luogo della prestazione come se fosse situato all'interno del territorio del paese qualora ci sia un effettivo utilizzo ed impiego sul suolo nazionale. Questo, si ribadisce, in virtù della previsione obbligatoria contenuta nell'art. 9, paragrafo 4 della Sesta Direttiva. L'art. 9, paragrafo 3, richiamato espressamente dal successivo paragrafo 4, ha la funzione specifica di evitare fenomeni di doppia imposizione, non imposizione o di distorsione della concorrenza e permette agli Stati di modificare il luogo della prestazione in relazione ai servizi elencati nell'art. 9, paragrafo 2 lettera e) solo tra Stati membri e stati terzi: tra Stati membri continua a trovare applicazione l'art. 9, paragrafo 1 e 237. Pertanto, nel caso di servizi di

telecomunicazione e di radiodiffusione e televisione prestati a un soggetto non passivo stabilito all'interno della Comunità da parte di un soggetto passivo stabilito fuori dalla Comunità, gli Stati membri devono applicare il paragrafo 3 lettera b).

L'art. 9, paragrafo 4 contiene una disposizione obbligatoria per gli Stati membri, che devono considerare il luogo della prestazione dei servizi di telecomunicazione all'interno del territorio del paese quando il servizio è prestato ad un soggetto non passivo da parte di un soggetto passivo non stabilito all'interno della Comunità, quando l'effettivo utilizzo e impiego abbiano luogo all'interno del paese. La Direttiva 2002/38/CE ha aggiunto alla disposizione all'art. 9, paragrafo 4, anche i servizi di radiodiffusione e radiotelevisione. Come conseguenza tali servizi38, qualora prestati da un

prestatore extra comunitario ad un soggetto non passivo comunitario, sono imponibili all'interno della Comunità quando l'effettivo utilizzo e impiego hanno luogo all'interno del paese39.

In modo schematico:

 nel caso di un prestatore comunitario che fornisca un servizio di

telecomunicazione, di radiodiffusione e di radiotelevisione o televisione ad un soggetto passivo comunitario, l'IVA sarà applicata nello stato del

36 Terra, B., op. cit., 2003, pag 417. 37 Terra, B., op. cit., 2003, pag 419.

38 Servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e radiotelevisione 39 Terra, B., op. cit., 2003, pag. 424.

destinatario della prestazione secondo il principio di destinazione, art. 9, paragrafo 240;

 nel caso di un prestatore comunitario che fornisca un servizio di

telecomunicazione, di radiodiffusione e di radiotelevisione o televisione ad un soggetto che non riveste la qualifica di soggetto passivo comunitario l'IVA sarà dovuta nel paese dove è stabilito il prestatore comunitario, secondo il principio di origine, art. 9, paragrafo 141;

 nel caso di prestatore comunitario che fornisca un servizio di

telecomunicazione di radiodiffusione e di radiotelevisione televisione ad un qualsiasi soggetto stabilito al di fuori della Comunità non ci sarà alcuna applicazione dell'IVA42;

 nel caso di prestatore non comunitario che fornisca servizi di

telecomunicazione, di radiodiffusione e di radiotelevisione televisione ad un soggetto non comunitario non ci sarà applicazione dell'IVA43. Qualora

il destinatario della prestazione sia qualificabile quale soggetto passivo in un paese comunitario si avrà invece applicazione dell'IVA nel paese del destinatario della prestazione44;

 nel caso di prestatore non comunitario e destinatario non soggetto

passivo, gli Stati membri possono considerare il luogo della prestazione come se fosse situato all'interno del paese qualora l'effettivo utilizzo ed impiego avviene all'interno del paese ed applicare quindi la relativa imposta IVA45.

Lo schema necessita però di una puntualizzazione: l'art. 9, paragrafo 3 lettera b) della Sesta Direttiva stabilisce che ai fini di evitare casi di doppia imposizione, non imposizione o di distorsione della concorrenza gli Stati membri possono considerare per quanto riguarda le prestazioni dei servizi elencati nell'art. 9, paragrafo 2 lettera e) il luogo della prestazione dei servizi situato al di fuori della Comunità come se fosse situato all'interno del paese quando l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego hanno luogo all'interno del

40 Van der Paardt, R. N. G., Telecommunication and VAT, in Ec Tax Review, 2002, n. 1, pag.11. 41 Van der Paardt, R. N. G., op. cit., 2002, pag.11.

42 Van der Paardt, R. N. G., op. cit., 2002, pag.11. 43 Van der Paardt, R. N. G., op. cit., 2002, pag.11. 44 Van der Paardt, R. N. G., op. cit., 2002, n. 1, pag.11. 45 Art. 9, paragrafo 3 e 9, paragrafo 4 della Sesta Direttiva.

paese46. Alcuni autori47 hanno effettuato ulteriori distinzioni, affermando come

questa previsione sia stata interpretata come applicabile soltanto ai destinatari soggetti non passivi, ma come in effetti essa non contenga in sé alcuna limitazione48, potendo essere applicata, ove ci siano i rischi sopra evidenziati,

sia ai destinatari che non siano soggetti passivi sia ai destinatari che siano soggetti passivi, ma anche a prestatori comunitari come extra comunitari qualora sussista il requisito dell'effettiva utilizzazione e dell'effettivo impiego all'interno del paese. Ad esempio, è possibile che il luogo della tassazione sia in suolo olandese qualora un prestatore tedesco fornisca un servizio di telecomunicazione ad un soggetto non passivo che pur domiciliato negli Stati Uniti stia viaggiando in Europa nel momento della prestazione e stia utilizzando il servizio in Olanda49.

Ancora: nel caso di un operatore non comunitario che presti uno di questi servizi ad un soggetto comunitario, la prestazione può ritenersi avvenuta all'interno di uno Stato membro qualora il servizio sia lì utilizzato. Se il destinatario è un soggetto passivo o un soggetto esente si rende applicabile il sistema di reverse charge, ma qualora si tratti di soggetto non passivo sarà l'operatore non comunitario che dovrà registrarsi ai fini dell'IVA nello stato dove presta il servizio per applicare la relativa IVA su tale servizio. Qualora poi i servizi di telecomunicazione e radiodiffusione e di radiotelevisione siano prestati a persone che non siano soggetti passivi ma che siano stabilite, domiciliate o abitualmente residenti in uno stato membro da parte di un soggetto passivo non comunitario, gli Stati membri devono applicare l'art. 9, paragrafo 3 lettera b), in virtù della disposizione di rinvio contenuta nell'art. 9, paragrafo 4 della Sesta Direttiva50.

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