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IVA E SERVIZI DI COMUNICAZIONE: I MOTIVI DEL CAMBIAMENTO

G LI ORIENTAMENTI EMERSI IN SEDE OCSE

La prima conferenza in materia di problematiche fiscali legate al commercio elettronico organizzata dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) si tenne a Turku, Finlandia, nel novembre 199718: fu

occasione per le prime analisi sui riflessi economici l'e-commerce poteva avere sulle amministrazioni fiscali. La Conferenza evidenziò tre tipologie di problemi:

lack of any user control as to the location of activity, no means of identification of users, reduced use of information reporting and withholding institutions.

Il Comitato per gli Affari Fiscali19 sostenne l'importanza di una stretta

collaborazione tra i vari governi, la necessità di fissare principi comuni e generalmente accettati per la tassazione del commercio elettronico anche al fine

l'Unione europea è un organismo sovranazionale dotato di poteri propri, che raggruppa 15 Paesi dell'Europa occidentale [ndr. attualmente 27 Paesi], l'OCSE ha un ambito geografico ben più ampio, comprendendo i 28 Stati maggiormente industrializzati, in particolare, oltre ai 15 dell'Unione europea, gli Stati Uniti e il Giappone. L'OCSE, per quanto sia una voce autorevole del panorama mondiale, è però un organismo internazionale di natura consultiva, le cui raccomandazioni non hanno forza vincolante per gli Stati membri. Ai sensi dell'art. 93 del Trattato CE (versione consolidata, post Amsterdam), il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, può adottare disposizioni per armonizzare le legislazioni in materia di imposte indirette. Non ha invece analoghi poteri in materia di imposte dirette; questi ultimi tributi rientrano nella competenza degli Stati membri (...)”.

16 Valente, P., Roccatagliata, F., op. cit., 2001.

17 Beneteau, J., La fiscalitè de l'internet. Documento disponibile all'indirizzo http://www.financespubliques.com 18 OCSE (1997), Electronic commerce: the challenges to tax authorities and taxpayers, 1997

di garantire una neutralità fiscale, la necessità di studiare con particolare attenzione “the place of supply” e la fissazione del luogo di tassazione nel paese del consumo. Raccomandò inoltre una chiara distinzione tra beni e servizi ai fini della tassazione delle transazioni elettroniche, l'adattamento delle forme tradizionali di imposizione e la rimozione delle barriere che sono di ostacolo al commercio elettronico. Sottolineò l'importanza di un approccio internazionale e coordinato tra i governi al fine di creare un ambiente trasparente e stabile per lo sviluppo del commercio elettronico20. Un altro importante passaggio avviene

nell'ottobre 1998, alla Conferenza Ministeriale di Ottawa21. Dalla Conferenza

emerse una visione del commercio elettronico quale strumento nuovo per lo sviluppo e la crescita economica, e l'idea di una responsabilità nazionale nell'agevolarne lo sviluppo promuovendo la cooperazione internazionale.

La Conferenza sottolineò la necessità di attivare un coordinamento internazionale22 tra le varie giurisdizioni interessate e produsse il Rapporto

Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions, approvato dal

Comitato degli Affari fiscali il 30 giugno 1998, con il quale i rappresentanti degli Stati membri manifestarono ampio consenso alle linee guida elaborate dall'OCSE. Il documento, al paragrafo 6, fissa cinque principi cardine: neutralità, efficienza, certezza e semplicità, equità e flessibilità23. In particolare

il principio della neutralità richiedeva che un sistema fiscale non applichi metodologie di tassazione diverse tra forme di commercio tradizionale e forme di commercio elettronico: l'economia deve essere guidata da scelte economiche piuttosto che da scelte di opportunità fiscale. Il secondo principio, quello di efficienza, evidenziava il ruolo delle nuove tecnologie nel consentire alle Amministrazioni finanziarie di raggiungere i loro scopi con una riduzione dei costi e con la possibilità offrire un servizio migliore. Il terzo principio, quello di certezza e semplicità, richiedeva che le regole applicabili in questo particolare settore siano stabili e di facile interpretazione per permettere ai contribuenti di determinare le conseguenze fiscali della loro attività economica. Il quarto principio, quello di equità, richiedeva la determinazione di un prelievo fiscale

20 Jenkins, P., Vat and Electronic Commerce: The Challenges and Opportunities, in Vat Monitor, Vol. 10, 1999, pag. 3. 21 OCSE (1998), Electronic Commerce: a discussion paper on taxation issues, Ottawa.

22 Hinnekens, L., International Taxation of Electronic Commerce: An Emerging Framework, in Intertax n. 27, 1999, pagg. 440, 444.

23 OCSE (1998), Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions, Ottawa. [EN] 1. Neutrality: Taxation should seek to be neutral and equitable between new forms of electronic commerce and between conventional and electronic forms of

commerce.Business decisions should be motivated by economic rather than tax considerations. Taxpayers in similar situations carrying out similar transactions should be subject to similar levels of taxation; 2. Efficiency: Compliance costs for taxpayers and administrative costs for the tax authorities should be minimized as far as possible; 3. Certainty and Simplicity:The tax rules should be clear and simple to understand so that taxpayers can anticipate the tax consequences in advance of a transaction, including when, where and how the tax is to be levied; 4. Efficiency and Fairness: Taxation should produce the right amount of tax at the right time. The potential for evasion and avoidance should be minimized and counter-acting measures should be proportionate to the risks involved; and 5. Flexibility: The systems for taxation should be flexible and dynamic to ensure that they keep pace with technological and commercial developments.

tale da garantire una giusta tassazione che limitasse i fenomeni elusivi e le frodi, e che evitasse rischi di doppie imposizioni. Infine, il principio di flessibilità si rivolgeva alla legislazioni tributarie dei vari stati, alle quali spetta il compito di seguire l’evoluzione del fenomeno in maniera dinamica in armonia con gli sviluppi tecnologici.

La dottrina24 ha osservato come sebbene i cinque principi siano

incontrovertibili, la loro attuazione pratica si riveli complicata. Come osservato anche dal CFA, la loro implementazione as is conduce ad una situazione di conflitto tra gli stati, ed in generale sia l'interpretazione che l'implementazione, a causa dei differenti approcci e delle diverse impostazioni nazionali, possono rendere gli obiettivi proposti più o meno attraenti da conseguire.

Comunque, gli obbiettivi dell'OCSE erano quelli di raggiungere un consenso internazionale nel trattamento fiscale del commercio elettronico tra Stati terzi, Paesi membri e rappresentanti del sistema di commercio mondiale25. La

Conferenza di Ottawa gettò di fatto le basi per un consenso internazionale sul trattamento fiscale del commercio elettronico26.

Una parte considerevole della Conferenza fu dedicata alla problematiche della tassazione indiretta, considerate più immediate ed urgenti rispetto a quelle della tassazione diretta27. Per quanto riguarda la tassazione sui consumi

il rapporto ribadiva le stesse conclusioni28 espresse dalla Commissione europea

nella Comunicazione COM(1998) 374 def., ovvero il divieto di introdurre nuove forme di imposizione e la classificazione dell'operazione di commercio elettronico quale prestazione di servizi. Nel 1999, alla Conferenza di Parigi29,

venne evidenziato il ruolo cruciale di una azione globale nel settore della tassazione del commercio elettronico, e venne ribadito il principio della neutralità fiscale: Internet in sostanza doveva diventare una “tax neutral zone and not a tax free zone” ed il “cyberspace should not become the tax haven of the new millennium”30. Le regole, nell'interesse comune dei governi dei vari

paesi, delle imprese e dei consumatori, dovevano essere chiare, prevedibili e neutrali.

24 Hinnekens, L., op. cit., 1999, pag. 441.

25 Gyöngyi Végh, P., OECD Facing the Challenges of Electronic Commerce (Indirect Taxation), in European Taxation, n. 5, 2001, pag. 199, 200.

26 Owens, J., Taxation and E-Commerce: Progress Report, in Intertax , 2000, issue n. 1, pag. 11.

27 Jenkins, P., Vat and Electronic Commerce: The Challenges and Opportunities, in Vat Monitor, Vol. 10, 1999, pag. 3. 28 Marè, M., Sperotto, S., La tassazione del commercio elettronico nei Paesi dell'OCSE: i criteri e gli effetti sui sistemi fiscali,

maggio 2002. Università degli studi di Tuscia, Facoltà di Economia. Documento disponibile all'indirizzo http://www.economia.unitus.it/mare/ecommerce1.pdf

29 OCSE, Workshop on: Defining and Measuring Electronic Commerce, Parigi, 1999 30 Marè, M., Sperotto, S., op. cit., 2002.

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