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Il carattere residuale della nozione di lavoratore autonomo

Sezione II: Lavoro autonomo nel diritto dell’Unione Europea

4. Il carattere residuale della nozione di lavoratore autonomo

Sebbene la nozione di autonomo possa risultare non necessaria ai sensi del diritto del lavoro europeo - dato che quasi tutti gli istituti protettivi da esso garantiti valgono solo per i lavoratori dipendenti - questa è stata utilizzata, appunto, per distinguere tutti quei lavoratori che non ricadevano nell’alveo del lavoro subordinato e dunque al di fuori dell’ambito di applicazione di tali tutele178. Questo passaggio ripercorre quanto fatto dal Legislatore Italiano nel caso del prestatore d’opera ai sensi dell’art. 2222 Cod. Civ., riconoscendo, nella mancanza di etero-direzione, quel carattere residuale alla nozione di autonomo,

177 Garilli A., Il contratto di lavoro e il rapporto di impiego privato nella teoria di Lodovico

Barassi, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 3, 2001, pag. 375. Per

approfondire il contratto di lavoro derivante dalle fonti giustiniane e la sua evoluzione si rimanda a Barassi L., Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Società Editrice Libraria, Milano, 1915.

178 Difatti, la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza Becu, aveva affermato che i lavoratori

subordinati, essendo integrati all’interno dell’unità produttiva nella quale svolgono la propria prestazione (nel caso di specie lavoratori portuali) non sono da ritenere imprese ai sensi del diritto alla concorrenza. Ad essi si applicano le tutele derivanti dal diritto del lavoro e non, quindi, né il diritto commerciale né il diritto alla concorrenza. Corte di Giustizia Europea 16 settembre 1999, C-22/98, Becu e a., in Racc., 1999, pag. 419.

55 differenziandolo dal lavoro subordinato ed estendendo soltanto a quest’ultimo le tutele del diritto del lavoro nazionale.

Una posizione che ritroviamo anche nelle pronunce della Corte di Giustizia Europea e nei documenti del Legislatore Europeo, sebbene quest’ultimo abbia avuto sinora poche occasioni per ritrarre, dal punto di vista giuridico, un lavoratore “non salariato”179; situazione presentatasi soltanto in

alcune direttive dedicate anche agli autonomi e perlopiù nel campo del divieto di discriminazione (occupandosi, quindi, non solo del prestatore d’opera ma anche degli imprenditori).

Nella direttiva 86/613/EC del Consiglio, espressamente indirizzata all’applicazione del principio di equo trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, il lavoratore autonomo è stato definito come “chiunque eserciti, nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale,

un'attività lucrativa per proprio conto, compresi i conduttori di aziende agricole e i liberi professionisti”180; definizione poi ripresa nella direttiva 2010/41/UE sempre sulla parità di trattamento181. Il legislatore qui richiama il criterio di attività economica, citato poc’anzi, ed il concetto di “proprio conto”, cioè la caratteristica per la quale una prestazione sia svolta in piena autonomia e senza alcuna dipendenza da alcun datore di lavoro, in termini di ordini o di controllo. Da qui si ricava quel carattere residuale proprio della nozione di lavoro autonomo, cioè l’assenza di subordinazione, unico criterio utile nel dirimere la questione tra chi possa essere definito un lavoratore dipendente e chi un autonomo ai sensi del Diritto dell’Unione Europea. La subordinazione

179 Come analizzato da alcuni autori, il problema su come distinguere un autonomo genuino

(“genuine undertaking”) da un lavoratore è stato ciò che ha condotto la Corte di Giustizia ad elaborare dei criteri che potessero essere utili a tale differenziazione: in materia di libertà di stabilimento, di non discriminazione e per il già citato diritto alla concorrenza. Per una concettualizzazione della nozione di impresa/undertaking, valutando anche gli aspetti più recenti legati al mercato digitale e alle nuove piattaforme, si rimanda a Daskalova V.,

Regulating the New Self-Employed in the Uber Economy: What Role for EU Competition Law?,

in TILEC Discussion Paper No. 2017-028. Consultabile nel sito SSRN: https://ssrn.com/abstract=3009120 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3009120.

180 Direttiva n. 86/613/CEE del Consiglio relativa all'applicazione del principio della parità di

trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità.

181 Direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010

sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio.

56 risulta essere l’unico discrimine in quanto sia la remunerazione, sotto forma di compenso o onorario, che lo svolgimento di una prestazione lavorativa – entrambi criteri derivanti dalla nozione di worker – sono rintracciabili anche nel lavoro autonomo, dunque inutili per differenziare quest’ultimo dal lavoro subordinato.

Questo carattere residuale è supportato anche dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza FNV Kunsten, nella quale i Giudici hanno rilevato che i lavoratori autonomi – facendo anche un’opera di collazione di alcune proprie affermazioni in passate pronunce in materia182 - sono coloro che “offrono i loro

servizi dietro corrispettivo in un determinato mercato e che esercitano la loro attività come operatori economici indipendenti rispetto ai loro committenti”183. Sempre nella sentenza in parola, l’Avvocato Generale Wahl aveva distinto i lavoratori dipendenti e autonomi proprio sulla base del criterio della subordinazione, definendo i primi come coloro sottoposti alla direzione e alle istruzioni da parte del datore di lavoro oltre che ai suoi poteri autoritativi e di controllo; mentre i secondi, pur seguendo le istruzioni dei propri clienti, risultavano indipendenti dai propri committenti, i quali non avevano alcun potere di sorveglianza su di loro184. Lo stesso AG Wahl aveva sottolineato, riprendendo la nota sentenza Jany185, che “una delle caratteristiche

fondamentali di qualsiasi rapporto di impiego è la subordinazione del lavoratore al suo datore di lavoro”186 e che data “l’assenza di un rapporto di

subordinazione, il lavoratore autonomo ha una maggiore indipendenza nello scegliere il tipo di lavoro e i compiti da svolgere, come svolgere tale lavoro o tali compiti, il suo orario e il luogo di lavoro, così come il suo personale”. La

costruzione di questa affermazione è di interesse ai sensi della trattazione. Qui,

182 Corte di Giustizia Europea, 28 febbraio 2013, C-1/12, Ordem dos Técnicos Oficiais de

Contas v. Autoridade da Concorrência, in Racc., pag. 127, para 36-37; Corte di Giustizia

Europea, 14 dicembre 2006, C-217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones

de Servicio v Compañía Española de Petróleos SA., in Racc., pag. 11987, para 45.

183 Corte di Giustizia Europea, 4 dicembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media

v. Staat der Nederlanden, in Racc., pag. 2411, para 27.

184 Conclusioni Avvocato Generale Nils Wahl, presentate l’11 settembre 2014, C/413/13, FNV

Kunsten Informatie en Media v. Staat der Nederlanden, in Racc., 2014, pag. 2215, para. 44.

185 Su Jany si veda Luciani M., Il lavoro autonomo della prostituta, in Quaderni Costituzionali,

2002, pagg. 392 – 402.

186 Corte di Giustizia Europea, 20 novembre 2000, C-268/99, Aldona Malgorzata Jany e altri

57 l’AG Wahl ha riportato i criteri, utili per definire un lavoratore subordinato e supplementari rispetto a quelli derivanti da Lawrie-Blum, che la Corte aveva enunciato nelle proprie sentenze sul tema. In Agegate187, Asscher188 e

Haralambidis189, la valutazione se il rapporto di lavoro fosse o meno dipendente, e quindi autonomo in caso di risposta negativa, doveva basarsi sull’accertamento – caso per caso – degli elementi tipici di un rapporto di lavoro al di fuori di quello subordinato: partecipazione ai rischi di impresa, la libera scelta del proprio orario di lavoro, libertà di assumere i propri collaboratori e proprietà delle azioni dell’impresa per la quale si svolge la prestazione. In caso di risposta negativa a questi criteri, come per esempio la possibilità di scegliere il proprio orario di lavoro, non vi è il riconoscimento come worker ma bensì quello di lavoratore autonomo.

La mancanza di etero-direzione e la maggior indipendenza e flessibilità sono “insite nello status di lavoratore autonomo”190 e l’accertamento di quest’ultimo, ai sensi del Diritto dell’Unione Europea, non può prescindere dalla valutazione di questi criteri. D’altronde, come già anticipato, l’interesse dei Giudici della Corte è soltanto quello di accertare lo status di lavoratore subordinato per poter applicare, in caso di controversia, le direttive ad esso indirizzate come, per esempio, la Direttiva 89/391/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori o la Direttiva 93/104/CE sugli aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro191.

A supporto del carattere residuale della definizione di lavoratore autonomo può essere ripreso quanto pronunciato dalla Corte di Giustizia Europea in Nadin, in materia di libertà di stabilimento, qualificando come autonoma “l’attività che una persona esercita senza vincolo di

187 Corte di Giustizia 14 dicembre 1989, C-3/87, The Queen v. Ministry of Agriculture, Fisheries

and Food, in Racc. 1989, p. 4459, Para 36.

188 Corte di Giustizia Europea 27 giugno 1996, Asscher v. Staatssecretaris van Financiën, in

Racc., p. 3121, para. 26.

189 Corte di Giustizia 10 settembre 2014, C-270/13, Haralambidis v. Casilli, in Racc., 2014, p.

2185, para. 32.

190 Conclusioni Avvocato Generale Nils Wahl, presentate l’11 settembre 2014, C/413/13, FNV

Kunsten Informatie en Media v. Staat der Nederlanden, in Racc., 2014, pag. 2215, para. 47.

191 Direttiva 93/104/CE del consiglio, del 23 giugno 1989, concernente taluni aspetti

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subordinazione”192; avvallando la posizione per la quale, ai sensi del Diritto del lavoro europeo, la nozione di autonomo sia accessoria a quella di worker e sia utile solo per indicare colui che non è lavoratore subordinato.

5. La crescita del lavoro autonomo involontario e dei lavoratori autonomi

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