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Segue Ipotesi di contrattazione collettiva per i lavoratori autonomi dipendenti e lavoratori delle piattaforme

Sezione II: Il ruolo dell’Unione Europea: prospettive future

6. Segue Ipotesi di contrattazione collettiva per i lavoratori autonomi dipendenti e lavoratori delle piattaforme

Sebbene la pronuncia FNV Kunsten sia abbastanza netta nel non concedere l’esclusione dei contratti collettivi stipulati tra autonomi dal campo di applicazione dell’art. 101 TFUE, negli ultimi anni, l’ETUC si è ampiamente spesa per rendere possibile il godimento di diritti sindacali e negoziali per questi lavoratori, o almeno parte di essi. Per l’ETUC una soluzione a questo problema esisterebbe e dipenderebbe soltanto dall’interpretazione che si vuole dare all’art. 101 TFUE. Secondo il Segretario Generale Visentini, attraverso una nuova interpretazione o una revisione dei Trattati, l’Unione Europea dovrebbe escludere dal diritto concorrenziale europeo tutti i contratti collettivi, in quanto i “sindacati non sono cartelli illegali e la regolazione del salario e dei compensi non è da ritenere fissazione del prezzo”540. Estendendo l’esclusione ad ogni contratto collettivo, tramite l’intervento della Corte di Giustizia, quindi, si proteggerebbero dalla valutazione di illegalità anche quelli stipulati in nome e per conto di lavoratori autonomi, come gruppo eterogeneo o come sottogruppo nel caso di quelli autonomi dipendenti. Una proposta che, nell’ottica dell’ETUC, si intersecherebbe con altre fonti di diritto internazionale le quali, diversamente dal diritto concorrenziale europeo, vanno proprio nella direzione di garantire il diritto alla contrattazione collettiva per gli autonomi. Difatti, l’ETUC reputa l’art. 101 TFUE in contrapposizione con le Convenzioni stipulate all’interno dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, con la

539 Biasi M., op. cit., 2018, pag. 372.

540 Comunicazione da parte dell’ETUC in risposta alla comunicazione della Commissaria

Vestager: si rimanda a https://www.etuc.org/en/pressrelease/commission-delays-action- collective-bargaining-self-employed.

193 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e con la Carta sociale europea541.

Per quanto concerne le Convenzioni OIL, l’ETUC fa riferimento alla Convenzione n. 98 del 1949 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, riconosciuto tra i “core labour standards”, che non esclude dal suo campo di applicazione i lavoratori autonomi in quanto utilizza un generico “lavoratori”542. Infatti, l’art. 4 di questa convenzione sembra essere indirizzato

anche a questi lavoratori con l’obiettivo di “incoraggiare e promuovere lo

sviluppo e l’uso più vasti di procedimenti di negoziazione volontaria di convenzioni collettive”. L’inclusione nel campo di applicazione di questa

convenzione, per quanto riguarda i lavoratori autonomi in generale, è da rintracciare in alcune precisazioni richieste da parte dei diversi Stati appartenenti all’OIL, al “Committee of Experts”, detto anche CEACR. Questo sia su richiesta del Senegal543 che della Tunisia544, ha precisato che quanto previsto dalla Convenzione n. 98 sul diritto alla contrattazione collettiva debba essere garantito anche ai lavoratori autonomi, evidenziandone, inoltre, la continua restrizione di tali diritti nei loro confronti545. Nella stessa misura si applica, agli autonomi, la Convenzione OIL n. 155 del 1981 sulla promozione della contrattazione collettiva, in quanto basata su una miglior applicazione dell’art. 4 della Convenzione n. 98 di cui sopra.

541 ETUC, Towards new protection for self-employed workers in Europe, 2016. Per un

approfondimento si rimanda al link: https://www.etuc.org/en/document/towards-new- protection-self-employed-workers-europe

542 Come riportato da Trebilcock, “il termine ‘lavoratori’ va interpretato in maniera estensiva

per quanto concerne l’ambito di applicazione soggettivo della Convenzione. 98”. Inoltre, è da

applicarsi “a tutti i lavoratori indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro e durata”. Questo è in linea con la Convenzione n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale e gli unici a cui non andrebbe applicato sono i lavoratori del settore pubblico. Per un preciso approfondimento si rimanda a Trebilcock A., ILO Convention 87 Freedom of

Association and Protection of the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) and Convention 154 – Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154), in

Ales E., Bell M., Deinert O., Robin-Olivier S. (eds), International and European Labour Law, 2018, pagg. 1492-1513, nello specifico pag. 1503.

543 CEACR, Senegal-CEACR, richiesta diretta, 2011. 544 CEACR, Tunisia-CEACR, richiesta Diretta, 2011.

545 Organizzazione Internazionale del Lavoro, Giving globalization a human face. General

Survey on the fundamental Conventions concerning rights at work in light of the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, Ginevra, 2012, pagg. 85-86.

194 Oltre a queste due convenzioni, l’ETUC, per supportare la propria campagna a favore dei lavoratori autonomi, fa riferimento anche alla Carta sociale europea, un Trattato redatto nel 1961, e rivisto nel 1991, dagli Stati membri del Consiglio d’Europa; un documento esterno, comunque, ai Trattati dell’Unione Europea. Questa Carta, infatti, prevede all’art. 6 il diritto alla negoziazione collettiva, ricalcando parzialmente il testo della Convenzione OIL n. 98. Sulla base di questo articolo che il Comitato Europeo per i diritti sociali ha risolto un recente contenzioso (n. 123/2016) tra l’Irish Congress of Trade

Unions (ICTU) e la Repubblica di Irlanda546, che è da ritenersi un passaggio fondamentale per la possibile rimodulazione del diritto alla contrattazione nei confronti dei lavoratori autonomi547. Per poter inquadrare bene la risposta del Comitato Europeo per i diritti sociali è necessario riassumere brevemente il caso di specie. L’ICTU contestava, dinanzi al Comitato, la decisione dell’ente antitrust irlandese di ritenere illecito un accordo collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali di attori, giornalisti e musicisti per la fissazione di un compenso minimo. La rappresentanza sindacale irlandese precisava che l’art. 6 della Carta sociale europea, soprattutto per quanto concerne il secondo comma, non faceva esplicito riferimento alla situazione dei lavoratori autonomi né aveva un comma ad hoc per questi, come rintracciabile nell’art. 19, decimo comma. Dunque, dalla lettura dell’art. 6 non vi era alcun riferimento ad un’esclusione dei lavoratori autonomi, così come evidenziato dal Comitato Europeo per i diritti sociali548. Inoltre, il Comitato, sottolineando che “il mondo del lavoro è

in continuo mutamento”549 con una proliferazione di nuove tipologie lavorative, che mirano ad evitare contratti di lavoro subordinato, ha colto l’occasione per evidenziare la necessità di tenere conto di tutto questo quando ci si occupa del campo di applicazione dell’art. 6 della Carta Sociale europea. Soprattutto

546 European Committee of Social Rights, 12 settembre 2018, Complaint n. 123/2016, Irish

Congress of Trade Unions (ICTU) v. Repubblica di Irlanda.

547 Situazione su cui anche il Committee on the Application of Standards dell’Organizzazione

Internazionale del Lavoro ha posto la sua attenzione. Si veda il Report del Committee on the Application of Standards, presentato alla 105° Conferenza Internazionale del Lavoro, II parte, 2016, pagg. 99-107.

548 European Committee of Social Rights, 12 settembre 2018, Complaint n. 123/2016, Irish

Congress of Trade Unions (ICTU) v. Repubblica di Irlanda, para. 36.

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