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Lavoro autonomo e principi concorrenziali: un difficile rapporto

Sezione II: Il ruolo dell’Unione Europea: prospettive future

5. Lavoro autonomo e principi concorrenziali: un difficile rapporto

Sin dal Trattato di Roma del 1957, ai lavoratori autonomi era stata negata la possibilità di stipulare contratti collettivi. Nei confronti di tale categoria di lavoratori, essendo equiparati - ai sensi del diritto europeo - come imprese529, trovava, infatti, applicazione l’art. 85 TCEE. Questo disponeva l’incompatibilità degli accordi tra imprese che potessero “pregiudicare il

commercio tra Stati membri” e che avessero “per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune”. Tra le pratiche vietate vi erano quelle mirate a fissare

direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o vendita530, limitare la produzione, ripartire i mercati o subordinare la conclusione di contratti all’accettazione di prestazioni supplementari non direttamente collegate alla natura del contratto.

L’esclusione degli autonomi dalla stipula di contratti collettivi è ad oggi disciplinata dall’art. 101 TFUE, senza che alcuna modifica sia stata apportata alla materia nelle diverse revisioni dei Trattati. Anzi, negli anni, diversi contratti collettivi tra lavoratori autonomi, impegnati a fissare compensi minimi, tariffe obbligatorie o creare cartelli, sono stati dichiarati nulli dalla Corte di Giustizia Europea531. D’altronde, come già trattato in precedenza, uno dei principi

lavoratori autonomi, che ad oggi sono esclusi da ogni possibile stipula di contratti collettivi, in quanto contrari all’art. 101 TFUE. Per maggiori informazioni sull’impegno dell’ETUC a supporto dei lavoratori autonomi si rimanda a Fulton L., Trade Unions Protecting Self-

Employed Workers, ETUC, Bruxelles, 2018. Perciò, non sconvolge la dura reazione del

Segretario Generale dell’ETUC, che in una comunicazione alla stampa, ha contestato la Commissione Europea a causa della decisione di iniziare una consultazione sulla possibilità di garantire l’esclusione dei contratti collettivi stipulati dai gig-workers dall’art. 101 TFUE, in quanto la durata del dibattito consultivo avrebbe avuto l’effetto negativo posticipare ogni azione positiva nei confronti di questi lavoratori: https://www.etuc.org/en/pressrelease/commission- delays-action-collective-bargaining-self-employed

529 Supra, Cap. 1, para 4.2.2. Nello specifico si rimanda a Corte di Giustizia Europea, 14

dicembre 2006, C-217/06, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio

v. Compañía Española de Petróleos SA, in Racc., 2006, pag. 784.

530 Definito dall’AG Wahl, nelle sue conclusioni generali alla pronuncia FNV Kunsten

Informatie en Media v. Staat der Nederlanden, come il più importante aspetto nella concorrenza

tra imprese avendo, difatti, il primo posto nella “lista nera” dell’art. 101 TFUE. Si veda Conclusioni dell’Avvocato Generale Nils Wahl, 11 settembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten

Informatie en Media v. Staat der Nederlanden, in Racc., 2014, pag. 2215, para. 36.

531 Corte di Giustizia Europea, 18 giugno 1998, C-35/99 Commissione delle Comunità europee

188 cardine dell’Unione era, ed è tuttora, quello di garantire una leale concorrenza tra Stati ed imprese, dunque, azioni e atti che potrebbero mettere questo obiettivo a repentaglio sono da ritenersi contra legem. Al contrario, come disposto dalla sentenza Albany532 e ribadito da una consolidata

giurisprudenza533, l’art. 101 TFUE, primo comma, non trova applicazione per i

contratti collettivi stipulati tra parti sociali, come quelli tra organizzazioni datoriali e lavoratori subordinati. Questo in ragione del fatto che gli effetti restrittivi della concorrenza sono bilanciati da obiettivi di politica sociale e questi ultimi sarebbero “gravemente compromessi se le parti sociali fossero

soggette all’art. 85, primo comma” (oggi art. 101 TFUE).

Come anticipato, però, tale esclusione, chiamata anche “eccezione

Albany”534, non trova alcuna applicazione nel caso dei lavoratori autonomi, anche nei casi in cui, tramite gli effetti dell’accordo collettivo, si possa realizzare un miglioramento della situazione economico-sociale di questi lavoratori. Difatti, non esiste alcuna norma derivante dai Trattati che “incoraggi i prestatori autonomi […] a stipulare accordi collettivi” per “migliorare le proprie condizioni di occupazione e di lavoro”, come evidenziato dalla Corte di Giustizia Europea nella ben nota sentenza FNV Kunsten.

giugno 2013, Schenker & Co Ag et al. V. Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt, in

Racc., 2013, pag. 404.

532 Corte di Giustizia Europea, 21 settembre 1999, C-67/96, Albany International BV v. Stichting

Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, in Racc., 1999, pag. 5751.

533 Corte di Giustizia Europea, 21 settembre 1999, Cause riunite C-115/97 – C-117/97,

Brentjens' Handelsonderneming BV v. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, in Racc., 1999, pag. 6025; Corte di Giustizia Europea, 21 settembre 1999, C-

219/97, Maatschappij Drijvende Bokken BV v. Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en

Havenbedrijven.in Racc., 1999, pag. 6121; Corte di Giustizia Europea, 3 marzo 2011, C-437/09, AG2R Prévoyance v. Beaudout Père et Fils SARL, in Racc., 2011, pag. 112.

534 Alla c.d. “eccezione Albany” fa continuo riferimento l’AG Wahl nelle sue conclusioni

generali alla pronuncia FNV Kunsten Informatie en Media v. Staat der Nederlanden, ribandendo, secondo lui, il principio per il quale tale esclusione non sia applicabile “alle disposizioni contrattuali stipulate per conto e nell’interesse dei lavoratori autonomi”. Questo deriverebbe dalla precisa elencazione dei casi in cui si attiverebbe tale esclusione, cioè quando sia conclusa dopo trattative tra le parti sociali e per contribuire a migliorare le “condizioni d’impiego e di lavoro dei lavoratori subordinati”; caso non assimilabile a quello descritto, come si vedrà in seguito, nella sentenza FNV Kunsten. Si veda Conclusioni dell’Avvocato Generale Nils Wahl, 11 settembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media v. Staat der

189 Questa pronuncia, di cui la dottrina si è ampiamente occupata535, è da ritenersi storica per quanto concerne la contrattazione collettiva tra lavoratori autonomi ed imprese, pur sancendone il divieto ai sensi dell’art. 101 TFUE. La sentenza aveva ad oggetto un contratto collettivo, dichiarato nullo dall’ente antitrust olandese, stipulato dall’associazione dei datori musicali del settore musica (orchestre nello specifico), dal sindacato dei lavoratori d’orchestra e dalla FNV (Confederazione sindacale olandese). Il contratto collettivo imponeva “tariffe minime non soltanto per i supplenti assunti nell’ambito di un

contratto di lavoro [subordinati] ma anche per i supplenti che [esercitavano] la loro attività in forza di un contratto d’opera”, quindi, come lavoratori

autonomi. Proprio quest’ultima disposizione era contestata dall’ente olandese, in quanto la fissazione di tariffe minime era da ritenersi in contrasto con il primo comma dell’allora art. 81 TCE (oggi art. 101 TFUE), in quanto un’associazione di lavoratori autonomi, come FNV, che stipula un contratto collettivo a nome e per conto di lavoratori autonomi536 è da ritenersi una associazione di imprese. Se sotto tale aspetto la pronuncia non si distacca dalla precedente sentenza

Pavlov, disponendo, dunque, la nullità di tale accordo, rimangono, comunque,

alcuni punti che appare necessario affrontare.

La sentenza tratta con grande attenzione la situazione dei “falsi lavoratori autonomi” – bogus self-employed -, riconosciuti in quei lavoratori fittiziamente qualificati come autonomi ma caratterizzati da dipendenza sostanziale dal datore di lavoro, esclusività della prestazione, obbligo di seguirne le indicazioni per orario e luogo di lavoro, integrazione nell’impresa e mancanza di rischi economici. Situazioni che, secondo la Corte, possono soltanto essere risolte dal giudice nazionale e che non escludono che, in caso di qualificazione soltanto fittizia come autonomo, questo individuo possa essere, comunque, riconosciuto come “lavoratore” ai sensi del diritto dell’Unione, con l’applicazione di tutte le tutele che ne derivano, tra cui l’esclusione dal campo di applicazione dell’art. 101 TFUE. Come riportato dai giudici nella sentenza

535 Biasi M., ‘We will all laught at gilded butterflies’. The shadow of antitrust law on the

collective negotiation of fair fees for self-employed workers, in European Labour Law Journal,

9, 2018, pag. 354; Daskalova V., Regulating the New Self-Employed in the Uber Economy:

What Role for EU Competition Law?, in TILEC Discussion Paper No. 28, 2017, pag. 1.

190 FNV Kunsten, l’eventuale esenzione dal diritto antitrust europeo comporterebbe l’applicazione del contratto collettivo contribuendo “direttamente al miglioramento delle condizioni di occupazione e di lavoro”537

di questi lavoratori.

Non essendo questo il luogo per affrontare il tema del falso lavoro autonomo, risulta lampante, però, il riferimento ad alcuni degli indici applicabili anche al lavoro autonomo dipendente, anticipato nei paragrafi precedenti. Anche quest’ultimo, infatti, è caratterizzato da una forte integrazione nell’impresa con cui collabora in maniera esclusiva, sia dal punto di vista di coordinamento della prestazione, sia economicamente, in quanto da essa deriva la maggior parte dei propri compensi, se non la totalità. Quindi, pur non essendo qualificabile come falso autonomo, questo risulterebbe essere, comunque, in una posizione precaria e forse anche abusiva da parte del committente, forte della sua posizione contrattuale, a cui soltanto la contrattazione collettiva potrebbe porvi rimedio. D’altronde, nel caso dei lavoratori subordinati, la possibilità di stipulare accordi collettivi è stata esclusa dall’ambito soggettivo dell’art. 101 TFUE proprio per motivi legati al miglioramento delle condizioni di lavoro e di impiego, riconoscendo una asimmetria contrattuale tra le due parti in causa, quindi, alcuni dubbi permangono sulla motivazione per il quale ciò non sia estendibile a questa categoria intermedia di lavoratori. Far derivare tale privazione soltanto dall’equiparazione di questi lavoratori alle imprese, con tutto ciò che ne consegue, sembrerebbe essere castrante, anche se giuridicamente in linea con la differente base giuridica a cui far riferimento nel caso dei lavoratori subordinati ed in quello degli autonomi; i primi menzionati dalle disposizioni sulla politica dell’occupazione (artt. 145-150) e sulla politica sociale (art. 151 TFUE e soprattutto art. 155 TFUE), mentre i secondi, in quanto imprese nell’ambito del diritto concorrenziale, rientranti all’interno del campo di applicazione dell’art. 173 TFUE, XVII titolo incentrato sulla politica industriale. Proprio la diversa politica a cui fanno riferimento le due categorie di lavoratori presupporrebbe l’impossibilità di far stipulare ai lavoratori

537 Corte di Giustizia Europea, 4 dicembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media

191 autonomi accordi collettivi quando questi mirano a fissare tariffe minimi o prevedere costi di entrata nel mercato, dato che il terzo comma dell’art. 173 TFUE sancisce che tale articolo non sia da ritenersi una valida base giuridica per “l’introduzione da parte dell’Unione di qualsivoglia misura che possa

generare distorsioni di concorrenza”; disposizione non menzionata, invece,

negli articoli in materia di politica occupazionale o sociale come notato dall’AG Wahl nella sentenza FNV Kunsten538.

Stando così le cose appare chiaro che non sembra esserci alcuna possibilità di estendere la contrattazione collettiva ai lavoratori autonomi, neanche prevedendo una categoria intermedia che condivide con i subordinati alcune caratteristiche. Eppure, va notato che, nelle conclusioni generali che hanno anticipato la pronuncia della Corte sul caso FNV Kunsten, l’AG Wahl abbia, comunque, evidenziato l’esistenza di alcuni lavoratori autonomi che si trovano in una posizione analoga a quella tipicamente esistente tra un lavoratore subordinato ed il suo datore di lavoro, riconoscendone la “pochissima

indipendenza in termini di quando, dove e come svolgono i compiti assegnati”

e il debole potere negoziale in termini di compenso e condizioni lavorative. Secondo l’AG Wahl, a questi lavoratori, che lui indica come quelli “economicamente dipendenti da un solo cliente (o da un cliente principale)” - ma che nella trattazione sono assimilabili al lavoratore autonomo dipendente -, si potrebbero garantire gli effetti dei contratti collettivi nella stessa modalità per cui sono estesi ai subordinati e ai “falsi lavoratori autonomi”. L’AG, infatti, sostiene che si potrebbe “forse argomentare che le disposizioni di un contratto

collettivo stipulate per conto e nell’interesse di lavoratori autonomi dovrebbero rientrare nell’eccezione Albany quando vengono applicate a lavoratori autonomi che si trovano in una situazione comparabile a quella dei subordinati”. Una situazione possibile ma che lo stesso AG reputa insostenibile

e che mostra, quindi, le tensioni che le istanze dei lavoratori autonomi in materia di contrattazione collettiva devono tutt’ora superare, pur essendoci alcune aperture da parte della Commissione Europea. Conscia, quest’ultima, che i

538 Conclusioni dell’Avvocato Generale Nils Wahl, 11 settembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten

192 limiti posti alla contrattazione collettiva per il lavoro autonomo, visti alla luce delle mutazioni odierne del mercato del lavoro, sembrano essere più un “veicolo di ingiustizia sociale”539 che un giusto mezzo per non minare la concorrenza nel

mercato.

6. Segue. Ipotesi di contrattazione collettiva per i lavoratori autonomi

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