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A RBITRATO E CONCILIAZIONE NELLA RECENTE REGOLAMENTAZIONE CONTRATTUALE

L A REGOLAMENTAZIONE DEL CONFLITTO IPOTESI DI UNA NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA E PROBLEMI DI QUALIFICAZIONE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

3 V ECCHI PROBLEMI E NUOVE FRONTIERE PER LA QUALIFICAZIONE DELLO SCIOPERO E DEL CONFLITTO

3.3 Q UALE PROSPETTIVA PER LE PROCEDURE ARBITRALI E CONCILIATIVE ?

3.3.2 A RBITRATO E CONCILIAZIONE NELLA RECENTE REGOLAMENTAZIONE CONTRATTUALE

Nell’ambito dei settori non interessati dalla l. 146/90 ss.mm., la prevenzione del conflitto è stata affidata alle clausole di tregua sindacale. A riguardo possono richiamarsi l’Accordo Intersind – Asap del 1962, che ha attribuito alle Commissioni interne il compito di tentare una conciliazione delle controversie collettive ed individuali legate all’applicazione dei contratti; il protocollo IRI del 1984-86, che ha istituito i Comitati consultivi paritetici al fine di prevenire e risolvere, in sede negoziale, i conflitti collettivi a livello nazionale308; l’Accordo interconfederale

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Ripresa testualmente la relazione di accompagnamento al disegno di legge 1473/2009. 305

Nonostante la denunciata avversione della cultura sindacale e giuridica italiana, ne valorizzava lo strumento già MAGNANI, La disciplina dello sciopero nei s.p.e. alla prova dei fatti, RIDL, 2005, 73.

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V. in proposito l’art. 1, lett. g). Nella relazione d’accompagnamento al disegno si sostiene che

“l’evoluzione in chiave partecipativa del sistema di relazioni industriali rende, pertanto, opportuna una revisione della attuale disciplina delle prerogative sindacali in materia di esercizio del diritto di sciopero in funzione di prevenzione del conflitto e della libertà di circolazione delle persone che risulta essere uno dei profili di maggiore criticità e ineffettività della attuale regolamentazione”.

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Espressione mutuata da GRANDI, ult. op. cit, 276. 308

Riguardo alle esperienze degli anni ‘80 SCIARRA, Il conflitto fra gruppi nei servizi pubblici essenziali,

LD, 1988, 670 sostiene che “la messa a punto degli strumenti nuovi si pone la finalità di favorire e consolidare il consenso, in alternativa al conflitto”.

126 Confindustria 25/1/1990 dedicato, fra l’altro, alle procedure per la prevenzione del conflitto; il protocollo del luglio 1993 e le intese separata del 2009 e congiunta del 2011, nei termini già trattati309.

L’esame della prassi contrattuale nazionale, tuttavia, non dà dimostrazione di utilizzare, riguardo alla prevenzione del conflitto, la medesima accortezza310 prestata al tema in questione da parte degli ordinamenti svizzero311, anglosassone312 e spagnolo313, ove la soluzione dei conflitti sindacali viene affidata ad uffici di conciliazione e arbitrato. Nel contempo, l’arretratezza ( se di questo deve parlarsi) dei nostri «primitivi strumenti di regolazione del conflitto collettivo»314, al di là degli scarsi effetti concreti sinora registrati, va letta in un’ottica più generale, secondo quanto indicato, come auspicio, dalla Carta sociale europea del 1961315 e dalla Carta comunitaria dei diritti fondamentali dell’Unione europea316

.

A tenere in mente un diverso modo di comporre i conflitti tra le parti collettive è, più che l’accordo interconfederale del 2011, che si pone in linea di continuità con l’esperienza delle clausole di tregua sindacale, seppur nei termini appena precisati nel paragrafo precedente, proprio l’accordo quadro sugli assetti contrattuali del gennaio 2009. L’intesa appena richiamata si pone, oltre che in linea con quanto

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Per la ricostruzione storica fino al 2000 BAVARO, ult. op. cit., 2000, 114-115. Per i protocolli d’intesa

del gruppo Iri del 18/12/1984 e del 16/7/1986 con le confederazioni maggiormente rappresentative, si richiama diffusamente PEDRAZZOLI, Sull’introduzione per via contrattuale di comitati consultivi paritetici

nel gruppo IRI, RIDL, 1985, I, 217.

310Ciò non esclude del tutto il ricorso da parte degli accordi collettivi all’esperimento di procedure conciliative e arbitrali. Tra i tanti, gli accordi interconfederali 24/2/1945, 18/10/1950 su cui Ghezzi, 1963, 168 s. Per una ricostruzione di tale profilo negli anni seguenti CORAZZA, Il nuovo conflitto collettivo, cit., 41-44. Vedi in proposito anche la ricostruzione di LISO, Osservazioni sul contratto dei metalmeccanici

privati e clausole di pace, RGL, 1976, I, 355 s.

311

Su cui SANTONI, La libertà e il diritto di sciopero in LUNARDON (a cura di), Conflitto, concertazione,

partecipazione, Padova, 2011, 31. In Svizzera sono presenti appositi uffici di conciliazione e arbitrato

istituiti a vari livelli territoriali, con l’obbligo per le parti di attenersi alle regole di correttezza e buona fede durante la fase propedeutica allo sciopero e di osservare un dovere di pace sindacale, ora codificato a livello di principio fondamentale nella Costituzione federale svizzera del 18/4/1999. Per una analisi comparata dei sistemi giuridici europei, nonché per l’individuazione delle differenze strutturali di ciascun sistema sindacale TREU, Regolazione degli scioperi e modello sociale europeo in Scritti in onore di Giuseppe

Suppiej, Padova, 2005, 1068 s. Per una prospettiva comparata sugli strumenti di mediazione del conflitto di

lavoro, pur se non recentissima, BELLARDI, Mediazione tecnica e mediazione politica dei conflitti di lavoro in CELLA (a cura di), Il conflitto. La trasformazione. La prevenzione. Il controllo, Bologna, 87 s.

312

Su cui diffusamente VENEZIANI, Stato e autonomia collettiva, Bari, 1992, 367. 313

Su cui recentemente, funditus, GRANADOS ROMERA, La solucion de conflictos colectivos laborales:

especial referencia a los sistemas autonomos, Valencia, 2009.

314

Così sostiene CORAZZA, ult. op. cit., 142. L’A. considera le clausole di tregua insufficienti (da sole) a comporre i conflitti fra gruppi.

315

All’art. 6, par. 3 della Carta viene sancito che “le parti si impegnano a favorire l’istituzione e

l’utilizzazione di adeguate procedure di conciliazione ed arbitrato volontario per la soluzione delle vertenze di lavoro”.

316

V. in proposito l’art. 13, seconda parte: “onde favorire la composizione delle vertenze di lavoro, occorre

incoraggiare, conformemente alle prassi nazionali, l’istituzione e l’impiego, ai livelli appropriati, di procedure di conciliazione, mediazione e arbitrato”. In commento a tal disposizione ORLANDINI, Sciopero

127 definito ed auspicato dalle fonti internazionali, con l’implementazione di misure preventive e conciliative cui affidare l’amministrazione e la gestione del conflitto317. Al p. 12 dell’accordo le parti assumono l’impegno di avvalersi degli strumenti di conciliazione e arbitrato al fine di dirimere le controversie nascenti a causa delle procedure di coordinamento tra i diversi livelli di contrattazione.

Si tengono estranei, seppur parzialmente a questa ricognizione invece i riferimenti in tema di conciliazione propri degli accordi FIAT. Più che compositiva d’interessi contrapposti, l’istituzione d’una apposita Commissione, negli accordi FIAT, sembra “camuffare” un intento di matrice sanzionatoria, rendendo applicabile la clausola di responsabilità a seguito di un procedimento peraltro non presidiato da soggetti terzi, ma affidato alle rappresentanze paritetiche dell’impresa e di parte sindacale. Tali considerazioni sembrano peraltro trovare conferma proprio nelle vicende contrattuali che hanno portato al contratto collettivo unico il 13 dicembre 2011. In tale occasione, in modifica rispetto al passato, dopo una procedura di raffreddamento tesa a prevenire o risolvere il conflitto non composto in seno alle Commissioni previste nel contratto (che a rigor di logica non sembrerebbero possedere i requisiti per riuscire nella mission deflattiva)318, si consuma dapprima un “esame congiunto” tra direzione aziendale e rappresentanze dei lavoratori, e nell’eventuale caso d’infruttuoso esito, si consultano le rappresentanze territoriali sindacali firmatarie dell’intesa. Se il motivo di potenziale conflitto non trova soluzione, tenta l’ultima chance la Commissione paritetica di conciliazione. Il meccanismo appena descritto pare in sostanza recuperare al gup iniziale previsto dagli accordi di Pomigliano e Mirafiori e avvicinarsi molto (ma non del tutto per le specificità già in precedenza illustrate sugli accordi Fiat a proposito dell’esigibilità degli impegni assunti) alle procedure di raffreddamento e conciliazione previste nell’ambito della l. 146/90.

Nonostante i buoni proposti e le apprezzabili aperture in chiave contrattuale, non risultano ad oggi esperimenti in materia. Stante la provvisorietà di queste osservazioni e la recente approvazione delle intese contrattuali, se tali strumenti deflattivi resteranno solo delle clausole di stile sparse nelle intese contrattuali o invece troveranno un decollo nel sistema delle relazioni industriali italiane, non è al

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Alla luce delle occasioni offerte dalla recente contrattazione contrattuale pare significativa l’espressione utilizzata da CORAZZA, Il nuovo conflitto collettivo, cit., 173. L’A., nel contributo, nel presentare i nuovi

tratti impressi dagli accordi collettivi, parla di “rilancio dello strumento arbitrale”. 318

L’elenco delle Commissioni previsto nell’accordo lascerebbe molte riserve rispetto alla riuscita dell’intento compositivo. In assenza di specificazione alcune, ad alimentare il più forte dubbio verrebbe anzitutto incontro la Commissione pari opportunità a livello di società.

128 momento dato saperlo. Sarà un monitoraggio costante a fornire le risposte. Per ora ciò che può cogliersi, indipendentemente dalla denuncia che è stata lanciata, quanto all’inidoneità delle regole tecniche prodotte negli accordi, è una dichiarazione d’intenti tra le parti, vale a dire un indirizzo (almeno per ora) meramente politico dei soggetti sindacali alla questione dei meccanismi di composizione dei conflitti319.

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