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D ISPOSIZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E CLAUSOLE DI TREGUA

L A REGOLAMENTAZIONE DEL CONFLITTO IPOTESI DI UNA NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA E PROBLEMI DI QUALIFICAZIONE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

3 V ECCHI PROBLEMI E NUOVE FRONTIERE PER LA QUALIFICAZIONE DELLO SCIOPERO E DEL CONFLITTO

3.2 D ISPOSIZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E CLAUSOLE DI TREGUA

L’ermetismo dell’art. 40 Cost. ha lasciato aperta anche la questione della disponibilità in sede collettiva del diritto di sciopero272.

S’impone in tal senso una riflessione sull’intrinseca idoneità del diritto di sciopero a porsi in termini di indisponibilità assoluta oppure più semplicemente in una prospettiva di intransigibilità o irrinunciabilità – nel qual caso residua un margine di disponibilità273. Per far ciò occorre partire dal chiedersi se le clausole di tregua sindacale comportano una disposizione del diritto di cui all’art. 40 cost274

.

268

Su cui PILATI, ult. op. cit, 75 s. e riferimenti ivi richiamati. 269

Sembra riprendere testualmente quanto prodotto dalla Terza commissione la Costituzione spagnola del 1978. L’ordinamento giuridico spagnolo accoglie esplicitamente la tesi della titolarità individuale a esercizio collettiva. si parla in tal senso di derecho de huelga en cuanto perticiente a un grupo social. Su ciò, tra i tanti, VIDA SORIA –MONEREO PEREZ –MOLINA NAVARRETE –MORENO VIDA, Manual de derecho

sindacal, Granada, 2011, 320 s.

270

Non si dimentichi peraltro che l’attuale formulazione dell’art. 40 Cost. ricopia pedissequamente il testo adottato nella Costituzione francese che privilegia un’impostazione individuale della titolarità dello sciopero. Così VENEZIANI, Stato e autonomia collettiva, Bari, 1986.

271

Parla di sostanziale ripresa del testo elaborato dalla Terza Commissione CARINCI, Il diritto di sciopero:

la nouvelle vague, cit., 444.

272

Sul dibattito sorto MAGNANI, Contrattazione collettiva e governo del conflitto, DLRI, 1990, 687 s. e

PASCUCCI, La regolamentazione autonoma del diritto di sciopero nella dottrina italiana, RTDPC, 1990, 185 s.

273

In proposito GIUGNI, La conciliazione collettiva dei conflitti giuridici di lavoro, Dir. ec., 1959, 852.

274

Nel dibattito sulla validità delle clausole di tregua, oltre ai riferimenti bibliografici di seguito più compiutamente specificati, si sono avversati sostenitori di tale strumento e giuristi convinti per contro della nullità della clausola in oggetto. Tra i sostenitori della validità della clausola di tregua in quanto pattuizione meritevole di tutela si annoverano, tra i più, MENGONI, Limiti giuridici del diritto di sciopero, RGL, 1949, I, 246 s.; PERA, Lo sciopero civilmente illecito a seguito della sua regolamentazione nel contratto

collettivo, FI, 1955, 1241; SIMI, Il diritto di sciopero, Milano, 1956. Tra coloro che hanno concluso per la nullità della clausola in quanto atto di disposizione da parte del sindacato di un diritto indisponibile attribuito dalla Costituzione al singolo lavoratore v. CALAMANDREI, Significato costituzionale del diritto

119 In via generale è stato sottolineato che il diritto di sciopero non può costituire oggetto di disposizione del singolo lavoratore, pena la nullità della parte del contratto individuale di lavoro che richiama una rinuncia o una limitazione del diritto del lavoratore. Diversamente sul fronte collettivo, se lo sciopero è in funzione del contratto collettivo, è evidente la conseguenza logica secondo cui è nella disponibilità del movimento sindacale accettare delle limitazioni o delle regolamentazioni sui modi e i tempi del possibile ricorso allo sciopero nell’ambito della contrattazione collettiva275. A tali fini va aggiunta invero qualche puntualizzazione rispetto alla tipologia delle clausole di tregua alle quali fare ricorso. Tra esse occorre tenere distinte clausole di tregua assolute, relative e procedimentali. Diversamente dalle prime, certamente, le restanti due non determinano una rinunzia dello sciopero per mano del sindacato: nel caso delle clausole relative limiti all’esercizio del diritto di sciopero provengono da un numero chiuso di materie esplicitate nel contratto collettivo e da un tempo ristretto di vigenza/validità commisurato alla durata del contratto nel quale esse vengono inserite; nell’ipotesi in cui si faccia ricorso alle clausole procedimentali altro non si compie se non l’avvio di pratiche conciliative o arbitrali per comporre il conflitto sorto276. A fronte di ciò, sta al giurista l’impegno di determinare, di volta in volta, la legittimità o meno di una data clausola di tregua. Soltanto una totale abdicazione del diritto di sciopero ad opera delle parti collettive potrebbe rendere incompatibile rispetto al quadro costituzionale il potere esercitato dal sindacato stipulante la clausola di tregua.

Operata questa breve ricognizione, l’adesione alla tesi della titolarità individuale dello sciopero ed alla natura giuridica del diritto di sciopero consente di declinare la disponibilità del diritto in termini assai rigorosi277. Se vero è che lo sciopero è diritto del lavoratore, se ne deduce che l’efficacia delle clausole di pace o

licenziamenti dell’industria, RGL, 1956, II, 73; NATOLI, La c.d. Friedenspflicht e il diritto italiano del

lavoro, RGL, 1961, I, 319 e FERRUCCI, Autonomia sindacale e autoregolamentazione del diritto di

sciopero, RGL, I, 1966, 17. A metà strada s’è collocatoGIUGNI, Introduzione allo studio dell’autonomia

collettiva, Milano, 1960, 132-139: “nell’ordinamento intersindacale la minaccia dello sciopero costituisce oltre che il deterrente contro la violazione di norme dello stesso ordinamento da parte degli imprenditori , soprattutto il motore della creazione contrattuale di nuovo diritto”; era dunque lo sciopero stesso ad auto

legittimarsi quando l’accordo si era realizzato, “ma esso può svolgere questa funzione fondamentale solo in

quanto l’ordinamento che esso contribuisce a creare e a far funzionare attribuisca valore alla clausola di tregua”. Per una rassegna dei diversi orientamenti raggiunti in tema di liceità delle clausole di tregua

PASCUCCI, La regolamentazione autonoma del diritto di sciopero in D’ANTONA, Letture di diritto

sindacale, cit., spec. 502 s.

275

Su queste posizioni PERA, Sulle clausole di pace sindacale, RDL, I, 1964, 291 s.

276

Sul punto CORAZZA, Il nuovo conflitto collettivo. Clausole di tregua, conciliazione e arbitrato nel

declino dello sciopero, Milano, 2012, 108.

277

In argomento, in generale, recentemente TULLINI, Indisponibilità dei diritti dei lavoratori: dalla tecnica

120 tregua sindacale debba produrre conseguenze solo in capo ai soggetti stipulanti278, ovvero i sindacati firmatari del contratto che le enuncia279. Sulla base di quanto premesso, nessun effetto giuridico viene a prodursi nella sfera del lavoratore giacché quest’ultimo non può disporre la rinuncia o la modifica del proprio diritto individuale di astensione dal lavoro280. Da qui, dunque, la riconduzione delle clausole di tregua entro la parte obbligatoria del contratto collettivo281 e la rilevanza dell’eventuale condotta scorretta del lavoratore soltanto sul piano endo - associativo282.

Diversamente viene ad articolarsi il discorso se si accetta la ricostruzione della titolarità collettiva giacchè ciò impone di concludere che le clausole di tregua sono produttive di effetti non solo nei confronti del sindacato che le ha stipulate ma anche nei confronti dei singoli lavoratori ad esso iscritti, rispetto ai quali viene ad imputarsi una responsabilità individuale, sul piano contrattuale e disciplinare, nel caso di violazione della clausola in oggetto.

Riportando questi discorsi, che chiaramente, per ragioni di economia del lavoro, portano con sé l’incompletezza d’una tematica sulla quale è ben più corposa l’elaborazione dottrinale, nelle vicende occorse in tempi recenti, pare opportuno aggiornare il dibattito segnalando una riscoperta della questione relativa alla

278

Indicava una serie di difficoltà estensiva della clausola di tregua per i non iscritti ad alcun sindacato firmatario SIMI, Il diritto di sciopero, Milano, 1956.

279

In questi termini, diffusamente, GHEZZI, Il dovere di pace sindacale, RTDPC, 1961, 457 s; La

responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali (La parte obbligatoria del contratto collettivo),

Milano, 1963; dello stesso A., Autonomia collettiva, diritto di sciopero e clausole di tregua (variazioni

critiche e metodologiche), RTDPC, 1967, 149 s.; GIUGNI MANCINI, Movimento sindacale e

contrattazione collettiva in FLM (a cura di), Potere sindacale e ordinamento giuridico, Bari, 1973, 104.

Diversamente F.SANTORO PASSARELLI, Pax, factum, pacta servanda sunt (a proposito delle cosiddette

clausole di tregua sindacale, MGL, 1971, 374 sosteneva l’illogicità di tali conclusioni giacchè “se vero è che i sindacati agiscono non solo per sé ma anche per gli aderenti, deve pur ammettersi che gli aderenti siano tenuti al rispetto del contratto collettivo così come avviene per le condizioni di lavoro”. Nello stesso

solco si pone VALLEBONA, Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Torino, 2007, 14 quando sostiene

che “non è condivisibile l’idea, abbastanza diffusa, che i sindacati non possano disporre del diritto di

sciopero dei loro aderenti e dei lavoratori che si sottopongono volontariamente al contratto collettivo contenente la clausola di tregua. I lavoratori ricompresi nell’ambito di efficacia soggettiva di tale contratto collettivo hanno tutti accettato, mediante mandato o rinvio, che per quel periodo le condizioni di lavoro siano quelle e non altre, sicché ben possono essere vincolati anche dalla consequenziale esclusione dello sciopero”. Ciò in richiamo di Cass. 10/2/1971, n. 357, MGL, 1971, 371.

280

In proposito GHEZZI, La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali, Milano, 1963, 173 s. è

ben attento rispetto alla distinzione tra sopprimere un diritto soggettivo e disciplinarne negozialmente le condizioni e le modalità dell’esercizio. A tali fini, non risulta determinante la giurisprudenza in proposito giacchè “le rarissime cause relative alla violazione dell’obbligo di tregua, di cui i giudici, con forzature

interpretative, hanno talvolta escluso l’esistenza, così evitando di affrontare il problema dell’individuazione dei soggetti vincolati e del tipo di sanzioni applicabili”. Così VALLEBONA, Lo sciopero

nei servizi pubblici essenziali, cit., 15.

281

Dopo GHEZZI, ult. op. cit., ROCCELLA, Parte obbligatoria del contratto collettivo e diritti sindacali,

RGL, 1977, 417, s.

282

Parla di sanzione disciplinare nei confronti dell’organizzazione sindacale d’appartenenza SCOGNAMIGLIO, La disciplina negoziale del diritto di sciopero, RDL, 1972, I, 351. Oltre ai contributi bibliografici indicati nelle note precedenti v., tra i tanti, TOSI, Contrattazione collettiva e controllo del

121 disponibilità del diritto di sciopero, anzitutto ad opera della clausola di responsabilità e di quella integrativa individuale, introdotte nei contratti Fiat degli stabilimenti di Pomigliano d’Arco e di Mirafiori. Nella c.d. clausola di responsabilità, s’è detto, il soggetto sindacale che stipula il contratto collettivo assume «l’impegno di non

promuovere scioperi o comunque di non ricorrere all’azione diretta per conseguire la modificazione del contratto stesso ante tempi»283. Mettere in evidenza che trattasi d’una clausola i cui effetti si limitano ai soggetti firmatari dell’accordo collettivo, per quanto testimonia, secondo taluni, l’attaccamento ad un sistema ancora troppo affetto dalla debolezza della parte obbligatoria del contratto collettivo284, risolve tuttavia le incertezze legate alla possibilità per il sindacato di negoziare efficacemente la rinuncia temporanea all’utilizzo dello sciopero e del conflitto più in generale e circa gli effetti di tale negoziazione nei confronti dell’esercizio del diritto di sciopero da parte dei singoli lavoratori. La legittimità della clausola in oggetto è dedotta dal fatto che essa non intacca il diritto dei singoli a scioperare ma semplicemente agisce sui poteri che sono nella piena disponibilità del sindacato.

Quanto poi alla clausola integrativa, istitutiva d’una responsabilità diretta del lavoratore, s’è esclusa un’efficacia diretta285

della clausola di tregua sul piano del rapporto di lavoro individuale per mancanza d’una esplicita formulazione letterale della stessa286 e comunque per un’estraneità dello sciopero dai comportamenti tenuti in conto dalla disposizione.

Una seconda occasione per arricchire il dibattito è fornita dal recente accordo interconfederale del 2011. Se da una parte, in un’ottica di controllo diffuso del conflitto, in esso vengono colte «le criticità della soluzione adottata dalle parti sociali quanto ad efficacia delle clausole di tregua atteso che l’Accordo confina l’effetto all’ambito dei soggetti collettivi»287 purché firmatari dell’accordo di giugno

283

Così GHEZZI, Autonomia collettiva, diritto di sciopero e clausole di tregua, RTDPC, 1967, 149.

Successivamente D’ANTONA, La legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e le tendenze del diritto

sindacale RGL, I, 1989, 18.

284

Su cui diffusamente TREU, La concertazione in MONTUSCHI (a cura di), Un diritto in evoluzione. Studi

in onore di Yasuo Suwa, Milano, 2007, 658 s. Reclama “un intervento regolatorio volto a garantire l’affidamento delle imprese ma anche la possibilità per il sindacato di spendere utilmente una preziosa risorsa negoziale”DE LUCA TAMAJO, Le relazioni sindacali dopo Mirafiori e Pomigliano: opinioni a

confronto, DRI, 2011, 364.

285

Auspicano un’efficacia diretta delle clausole di tregua DE LUCA TAMAJO, ult. op. cit., 365 e CORAZZA,

ult. op. cit., 2012, 126.

286

In proposito LISO, Appunti su alcuni profili giuridici delle recenti vicende FIAT, GDLRI, 2011, 348. 287

In questi termini CORAZZA, 2012, 87-88. Secondo l’A, “lascia perplessi la soluzione che esclude

122 2011288, contravvenendo all’intento originario dell’accordo che è quello di pervenire ad un sistema regolato di relazioni sindacali289, dall’altra l’unico aspetto che si mantiene costante alla tesi consolidata riguarda l’indisponibilità del diritto da parte del lavoratore, stante la conferma dell’inoperatività delle clausole di tregua sindacale nei confronti dei lavoratori uti singoli.

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