“ PARA SCIOPERO E QUASI SCIOPERO ”
4.2 I L CONFLITTO COLLETTIVO OLTRE LO SCIOPERO
4.2.1 L’ IRRILEVANZA DEL NOMEN JURIS : LA “ TENTAZIONE ” DELLA C OMMISSIONE AD ESTENDERE IL CONCETTO DI CONFLITTO
Tra i protagonisti del dibattito sorto attorno alla qualificazione delle forme di conflitto collettivo si colloca la Commissione di garanzia per l’attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali364.
Se gli interventi dell’Authority in tema di sciopero dello straordinario 365
risultano in linea con quanto statuito dalla giurisprudenza del lavoro366, non mancano occasioni in cui le “incursioni” dell’organismo di vigilanza hanno creato qualche riserva. È questo il caso delle assemblee proclamate ai sensi dell’art. 20, l. 300/70367
. Nonostante si siano diate per presupposte le specifiche indicazioni legali e contrattuali di riferimento, la Commissione non ha perso occasione per espandere il proprio perimetro d’intervento368
: facendo leva sulla necessità di tutela dei soggetti fruitori dei servizi essenziali, ha operato un’estensione delle regole operanti in caso di “sciopero” nei servizi pubblici essenziali, perché l’azione dei lavoratori si era
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Sul ruolo dell’Autorità garante, cfr. SUPPIEJ, Il ruolo e la “giurisprudenza” della Commissione di
garanzia, NGL, 1994, suppl. 10, 61 s.; GHEZZI, La Commissione di garanzia tra politiche di prevenzione e
poteri sanzionatori: spunti per la riflessione, RGL, 2003, I, 495 s.
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Considera che un’impostazione troppo rigorosa e formalistica da parte della Commissione di garanzia impedirebbe a quest’ultima di intervenire su iniziative di protesta che, pur se non strettamente rientranti nelle ipotesi ricomprese dal legislatore del 1990, incidono comunque sul pericolo dei diritti dell’utenza A. MARTONE, Introduzione in FROSINI –MAGNANI (a cura di), Diritto di sciopero e assetto costituzionale, Milano, 2009, 2.
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La competenza della Commissione di garanzia nel campo delle forme “anomale” di lotta sindacale si registra già nella Relazione sull’attività della Commissione 1996-1997, spec. 21. Affronta il problema, PILATI, I diritti di sciopero, 2004, 144 s. e 161 s.
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V. Del. Commissione di garanzia 11/09/2003, n. 130. 366
Tra la giurisprudenza Cass. 28/01/1992 , GC, 1992, 1 riconduce lo sciopero dello straordinario all’art. 40 Cost.
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In questo senso si vedano le seguenti delibere della Commissione di garanzia: 29/9/1994, n. 154; 19/7/1996, n. 233; 16/12/1999, n. 662; 7/9/2000, n. 205; 1/4/2004, n. 541; 6/12/2006, n. 679. Affronta l’intreccio tra sciopero e assemblea NANNIPIERI, Sul diritto di assemblea degli scioperanti, GC, 1996, 3, 715 s. e BERRUTI, Il diritto di assemblea e il diritto di sciopero: appunti per l’identificazione di un difficile
confine, GI, 1986, IV, 25 s.
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52 realizzata ricorrendo a modalità differenti da quelle prescritte secondo la negoziazione collettiva369.
Stesso iter argomentativo è stato utilizzato di fronte alla malattia di massa dichiarata da un numero cospicuo di piloti Alitalia nel 2003370. Tale episodio ha sollecitato un intervento espansivo della Commissione di garanzia, riconosciutasi legittimata a giudicare del «numero abnorme di comunicazioni di malattia»371: attesi i diversi, chiari, univoci e concordanti indici circa la natura di preordinata astensione collettiva simulata delle assenze del personale di provocare disservizio all’azienda, si è concluso per l’inattendibilità di gran parte delle certificazioni prodotte e per la determinazione di profili di responsabilità nei confronti di quanti nell’attuazione d’una stravagante “protesta organizzata” hanno agito in spregio degli utenti ed in violazione della l. 146/90 e ss.mm.
In altra occasione, infine l’organo di vigilanza ha ascritto al concetto di conflitto collettivo lo sciopero pignolo, messo a punto dai controllori di volo Alitalia: il personale della compagnia aerea, attenendosi scrupolosamente ai regolamenti di servizio, ha finito per causare problemi all’organizzazione del volo e all’assistenza per gli utenti, impattando quindi sul bene giuridico tutelato dalla l. 146/90372.
Gli esempi appena richiamati consentono di poter osservare che, nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, il conflitto tende ad estendersi, indipendentemente dal
nomen juris, a tutte quelle occasioni di “sostanziale lotta sindacale” che provocano
un serio impatto ai diritti dell’utenza373
. A dare conferma di ciò è giunta la recente delibera 12/143374 secondo cui «alla luce della evoluzione dell’intera materia, la
ratio della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non sembra più risiedere sul presupposto giuridico fondato esclusivamente sulla figura tipizzata di
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Hanno esteso il principio in giurisprudenza: P. Roma 7/4/1997, DL, 1998, III, 411; T. Napoli 26/7/2001,
Rass. Avv. Stat. , 2001, II, 245; App. Milano 18/11/2003, RIDL, 2004, II, 272, nota BOLLANI, Anche il
diritto di assemblea è assoggettato ai limiti posti dalla l. n. 146/1990. Contra T. Milano 17/4/205, n. 217.
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La stessa condotta è stata successivamente adottata nel settore della sanità e del trasporto pubblico locale. Così comunicato stampa CdG 28/6/2007.
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Così Commissione di garanzia del. 23/7/2003, n. 123; 4/3/2004, n. 75. Sul punto, si rinvia per una panoramica più ampia agli accordi Fiat degli stabilimenti di Pomigliano d’Arco e Mirafiori, su cui per maggiori dettagli, cap. 2, par. 2.2.
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Del. Commissione di garanzia 13/11/2008, n. 32731. 373
Sul punto, FERRANTE, La difficile distinzione fra sciopero ed eccezione d’adempimento nell’ipotesi di
astensione dalla prestazione di lavoro collettivamente attuata, Newsletter CgS, 2008, 1, 26. Critiche
rispetto all’inclusione nella l. 146/90 delle forme anomale di assenza collettiva, BORGOGELLI, Sciopero e
modelli giuridici, 1998, 189 s. Contra GALANTINO, L’astensione dei lavoratori autonomi, DL, 2002, I, 133 s. Riconosce che un’impostazione della Commissione di garanzia troppo rigorosa e formalistica possa rischiare di tradursi in inutile ritualismo e per favorire iniziative di protesta consapevolmente attuate fuori dal quadro normativo, A.MARTONE, Introduzione in FROSINI –MAGNANI (a cura di), Diritto di sciopero e
assetto costituzionale, Milano, 2009, 2.
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Su cui LUCREZIO MONTICELLI –SGRÒ, Serrata e legge n. 146/1990. Nuovi orientamenti dell’autorità
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sciopero, nella sua definizione classica di astensione dei lavoratori dipendenti dalle prestazioni di lavoro, dal momento che la legge si pone l’obiettivo precipuo di garantire i servizi pubblici essenziali, in funzione della tutela dei beni fondamentali della persona, elencati nell’art. 1, c. 1, della legge».
4.2.2 LE INDICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE SUI COMPORTAMENTI