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D ALL ’E UROPA MERCANTILE ALLA DIMENSIONE SOCIALE D ’ UN MERCATO UNICO EUROPEO : CENNI INTRODUTT

A UTOTUTELA COLLETTIVA VERSUS LIBERTÀ ECONOMICHE NELLA DIMENSIONE COMUNITARIA

1. D ALL ’E UROPA MERCANTILE ALLA DIMENSIONE SOCIALE D ’ UN MERCATO UNICO EUROPEO : CENNI INTRODUTT

Da qualche anno, il tema del conflitto collettivo deve essere inquadrato in una prospettiva inedita. In rottura rispetto al passato - che individuava nell’Unione europea un’entità «socialmente frigida e algida»1

- la dimensione sovrannazionale dei diritti sociali chiama oggi a confrontarsi con quel che si definisce constitutional

cross fertilization2. Per la prima volta il testo comunitario pone i diritti e le norme sociali accanto ai tradizionali fondamenti della Comunità3.

1

Così MANCINI, L’incidenza del diritto comunitario sul diritto del lavoro degli Stati membri, ora in

Democrazia e costituzionalismo nell’Unione europea, Bologna, 2004, 259. Rilevante in proposito anche

l’impostazione critica rispetto alla scarsa considerazione della Comunità circa le questioni sindacali di VENEZIANI, Nel nome di Erasmo da Rotterdam. La faticosa marcia dei diritti sociali fondamentali

nell’ordinamento comunitario, RGL, 2000, I, 824 s. In precedenza LO FARO, Maastricht ed oltre. Le

prospettive sociali dell’Europa comunitaria tra resistenze politiche, limiti giuridici ed incertezze istituzionali, DLRI, 1993, 1, 110 s. Tra gli esempi che possono riportarsi a testimonianza della scarsa

rilevanza degli aspetti di politica sociale e dei diritti sociali si vedano i criteri di Copenhagen, elaborati dal Consiglio europeo in data 21-22 giugno 1993. Nei criteri v’è esclusiva traccia di tipo politico, giuridico ed economico e nessun riferimento alle politiche sociali.

2

S’intende per tale l’osmosi reciproca e continua tra ordinamenti con l’elaborazione di veri e propri principi generali di diritto europeo ad opera della CGUE. A proposito dell’osmosi tra ordinamenti, per primo, DEHOUSSE, Comparing National and EC law: the problem of the level of analysis, American

Journal comparative law, 1994, 42, 4, 762-763. In seguito, VAN GERVEN, Comparative law in a texture of

communitarization of national laws and Europeanization of community law in O’KEEFE (a cura di), Liber

132 A suggerire, per altro verso, una visione meno “provinciale” del conflitto è, oltre alla globalizzazione economica4, anche il fatto che la libertà di azione sindacale si estrinseca, in maniera non troppo sporadica ed episodica, nella forma del conflitto transnazionale5, promuovendo e generando, nell’ottica dell’integrazione dei mercati in Europa, forme inedite di protesta “allargata”6: si richiami, oltre alle occasioni di sciopero di solidarietà sulle quali si tornerà nei paragrafi successivi, il primo sciopero europeo organizzato nel novembre 2012 per “il lavoro e la solidarietà”7

.

Queste prime constatazioni sono sufficienti per dedurre che il tema del conflitto collettivo ha oggi mutato i propri contorni e le proprie peculiarità, mettendo

435 s. Più recentemente v., tra i tanti, I diritti sociali tra ordinamento comunitario e Costituzione italiana:

il contributo della giurisprudenza multilivello, in CARUSO –MILITELLO (a cura di), WP CDSLE Massimo

D’Antona. Collettive Volumes, 2011, 1, con contributi di ABIGNENTE,BRONZINI,CARUSO,MILITELLO,G. RICCI,SCIARRA, L.ZOPPOLI.

3

Così DE LOS COBOS ORIHUEL, Aspetti sociali della Costituzione europea, ADL, 2005, 552; SCIARRA, I

diritti fondamentali nell’ordinamento europeo: storia e prospettive di una controversa costituzionalizzazione in GAROFALO –RICCI, (a cura di), Percorsi di diritto del lavoro, Bari, 2006, 53; RUSCIANO, Il diritto del lavoro di fronte alla Costituzione europea, in Diritto e Libertà. Studi in Memoria

di Matteo Dell'Olio, Torino, 2008, II, 1437-1438. Sul superamento della dimensione essenzialmente

mercantilistica dell’UE, basata sull’obiettivo del mercato unico e della tutela della concorrenza v. anche G. SANTORO PASSARELLI, La “lunga marcia” della tutela dei diritti del lavoro nella normativa europea in MONTUSCHI (a cura di), Un diritto in evoluzione. Studi in onore di Yasuo Suwa, Milano, 2007, 49 s.

4

Su cui v. MILITELLO, La Costituzione sociale europea in cammino in CARUSO –MILITELLO (a cura di), I

diritti sociali tra ordinamento comunitario e Costituzione italiana: il contributo della giurisprudenza multilivello, CDSLE, n. 8/2011; LEONARDI, La condizione operaia nella crisi tra valorizzazione del lavoro

e declino delle relazioni industriali, QG, 2011, 3-4, 143 s. e JACOB, The law of strikes and lockouts in BLANPAIN (a cura di), Comparative Labour law and industrial relations in industrialized market

economies, The Netherlands, 2007, 645 s.

5

Esprimeva perplessità circa la possibilità di continuare a considerare le relazioni sindacali dal solo punto di vista nazionale già CELLA, Che cosa rimane dei sistemi nazionali di relazioni industriali, DRI, 2001, 357 s. In precedenza affrontavano lo stesso problema TREU, Compiti e strumenti delle relazioni industriali nel

mercato del lavoro globale, LD, 1999, 181 s.; RODOTÀ,Diritto, diritti, globalizzazione, RGL, 2000, I, 765

s.;ROMAGNOLI,Per un diritto del lavoro postindustriale e sopranazionale, LD, 1999, 209 s.;PERULLI,

Diritto del lavoro e globalizzazione, Padova, 1999; più specificamente sono intervenuti sul conflitto:

CARUSO, Il conflitto collettivo post-moderno: come si adegua il diritto del lavoro, GDLRI, 2002, 126 s.;

BRUUN –VENEZIANI, The right for freedom to transnational industrial action in the European Union in AA.VV., A legal frame work for european industrial relations, Etui, Bruxelles, 1999, 81; WEDDERBURN OF CHARLTON, Il diritto di sciopero: esiste uno standard europeo?, in I diritti del lavoro, Milano, 1998, 136 s. Più recentemente JIMENEZ SANCHEZ, Marcos de las relaciones laborales en las empresas

multinacionales: las directrices de la OCDE en empresas multinacionales: su incidencia en las relaciones sociales, Cuadernos de derecho judicial, Consejo general del poder judicial, Madrid, 2006, 57 ss. Tra gli

esempi concreti di un conflitto non più provinciale, si richiami in maniera esemplificativa, l’ipotesi di vertenze collettive finalizzate alla conclusione di accordi di rilevanza europea, applicabili in più Stati membri dell’UE, su cui più dettagliatamente, PINO, Conflitto e autonomia collettiva, 2005, spec. 54. 6

Tra le forme di lotta più incisive per promuovere eventuali rivendicazioni a carattere transnazionale si annoverano lo sciopero di solidarietà, lo sciopero politico e il boicottaggio. Sulle prime due v. GIUBBONI,

Lavoro e diritti sociali nella “nuova” Costituzione europea. Spunti comparatistica, DLM, 2004, 558 e

GIUBBONI-ORLANDINI, Il conflitto collettivo nell’ordinamento comunitario, Dem. Dir., 2004, 150. Per il boicottaggio interessante riprendere LASSANDARI, La tutela collettiva nell’età della competizione

economica globale, RGL, 2005, 334 s.

7

Sulla notizia si consenta di rimandare a “Sciopero europeo: guerriglia a Roma e feriti a Torino, Padova,

Milano. A Madrid la polizia spara proiettili di gomma” in http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-

14/leuropa-scende-piazza-contro-072714.shtml?uuid=AbQejj2G. Per altri esempi di protesta transnazionale si rinvia alla nota 205 del capitolo I per maggiori riferimenti bibliografici.

133 in discussione tutta una serie di concezioni ormai date per assodate in seno alla tradizione giuridica e costituzionale italiana8, consolidatasi «sulla lettura

immunitaria dei primi commi degli artt. 39 e 40 Cost., soprattutto nella fase post- statuto lavoratori»9. Costituisce, da ultimo, il precipitato di queste ricadute l’acceso e

partecipato dibattito promosso dalla dottrina soprattutto a seguito di alcuni pronunciamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea negli anni 2007-2008.

Sullo sfondo d’una «dimensione sociale del mercato unico europeo, cresciuta

d’importanza nel quadro delle politiche di integrazione che tiene fermo il principio costituzionale della concorrenza di competenza tra potere comunitario e potere degli Stati membri»10, segue dapprima una sintetica illustrazione delle vicende giudiziarie che hanno offerto l’occasione d’approfondire il tema del conflitto collettivo di lavoro presso le Corti Europee e, successivamente, il tentativo di ricostruire il quadro d’insieme entro il quale ciascuno Stato membro è, da qualche tempo, chiamato a collocarsi.

2. IL DIRITTO D’INTRAPRENDERE AZIONI COLLETTIVE COME DIRITTO

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