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A PROPOSITO DELLE FORME ALTERNATIVE E STRUMENTALI RISPETTO ALLO SCIOPERO : LE “ INDICAZIONI ” DELLA GIURISPRUDENZA PENALE

“ PARA SCIOPERO E QUASI SCIOPERO ”

4.2 I L CONFLITTO COLLETTIVO OLTRE LO SCIOPERO

4.2.3 A PROPOSITO DELLE FORME ALTERNATIVE E STRUMENTALI RISPETTO ALLO SCIOPERO : LE “ INDICAZIONI ” DELLA GIURISPRUDENZA PENALE

La disamina delle cc.dd. fattispecie alternative e strumentali allo sciopero completa il quadro sulle principali azioni collettive. Al di là del codice penale che fa riferimento ad ipotesi di lotta che integrano fattispecie costruite per la tutela della libertà personale, dell’incolumità delle persone e del patrimonio personale, richiamare i precedenti giurisprudenziali su queste forme di agitazione può essere utile p er ipotizzare la perseguibilità delle moderne forme di conflitto. Ciò, pur nella consapevolezza del fatto che, a parte qualche eccezione sulla quale ci si soffermerà, tendenzialmente le Corti, soprattutto penali, sono fortemente reticenti a sindacare sul conflitto collettivo di lavoro389. Ciononostante, una rassegna di casi potrebbe comunque costituire un parametro di riferimento per definire la qualificazione di alcune delle condotte più diffuse nell'ambito del conflitto collettivo moderno.

Rispetto ad imputazioni per occupazione d’azienda (art. 508 c.p.) - mentre non pare assumere valenza penale l’occupazione dei locali dell’impresa giunta al termine della giornata di lavoro390 oppure nel caso di sciopero alla rovescia391 - il lavoratore, secondo un apposito indirizzo della giurisprudenza, viene ritenuto

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Oltre alle riflessioni di GAETA, Materiali per una storia dello sciopero nei servizi pubblici. Il periodo

liberale, LD, 1989, 134 s., cfr. TENCATI, Profili penalistici dello sciopero nei servizi pubblici essenziali,

RP, 1989, 5, 433 s.; CORSO, Conflitto e autotutela nei servizi pubblici essenziali, GDLRI, 1981, 199 s.; E. GALLO, Sciopero e repressione penale, Bologna, 1981; SMURAGLIA, Diritto penale del lavoro, Padova, 1980, 243 s.; MAZZACUVA, Sciopero e serrata per “coazione alla pubblica autorità”: ovvero a proposito

del dolo specifico quale (unico) elemento di disvalore della fattispecie, RGL, 1983, IV, 17 s.; STORTONI,

Un nuovo reato di sciopero, Quale giustizia, 1975, 120 s.; SCOTTO, Profili penalistici del diritto di

sciopero in AA.VV., L’esercizio del diritto di sciopero, Milano, 1968, 68 s.; PEDRAZZI, Lo sciopero nella

legge penale, RTDPP, 1963, 1082 s.; NUVOLONE, Il diritto di sciopero di fronte alla legge penale, RIDP, 1953, 300 s.; GIUGNI, La lotta sindacale nel diritto penale, RGL, 1949, I, 323. Precedentemente al codice Rocco, su tutti, SMURAGLIA, Diritto penale del lavoro, Padova, 1980, 258 s. e BRIOSCHI –SETTI, Lo

sciopero nel diritto. Rassegna delle legislazioni dei vari stati, 1949, Milano, 49 s.

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VERGARI, Le altre forme di lotta sindacale connesse o alternative allo sciopero in ZOLI (a cura di), Le

fonti. Il diritto sindacale, Comm. Carinci, 1998, 603. Più rigorosa Cass. pen, sez. VI, 19/6/1979, n. 5804, GI, 1980, II, 461.

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Così LUCIANI, Le forme di conflitto diverse dallo sciopero in LUNARDON (a cura di), Conflitto,

57 punibile se in corso di sciopero abbia agito con il dolo specifico di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro392. Altrettanto illecita sul fronte penale può intendersi l’assemblea permanente realizzata in danno e spregio dell’attività lavorativa e del datore di lavoro393. Alla luce d’un orientamento “prudente”394, può escludersi tout court l’antigiuridicità dell’occupazione, da parte degli operai, dei locali aziendali per mancata integrazione del requisito di altruità395. Non sorprenda neanche che vi è un indirizzo giurisprudenziale che fa rientrare nell’alveo dell’art. 40 Cost. l’occupazione d’azienda se strutturalmente collegata all’interesse che con l’azione sindacale s’intende tutelare396

.

Quanto al sabotaggio, dopo le “dritte” della citata Corte cost. 220/1975, esso può essere punito tutte le volte che i lavoratori danneggino l’azienda e i beni in essa contenuti.

Una specifica suitas occorre(rebbe) per condannare le ipotesi di blocco stradale397. Accanto alla valutazione dell’elemento soggettivo ascritto al dolo specifico, a salvare spesso da rimprovero penale condotte dei lavoratori di tal fatta è l’esimente della necessità: attraverso la valutazione degli elementi dell’attualità del pericolo, dell’inevitabilità del danno e della proporzione, le Corti penali - più ispirate da ragionevolezza, tolleranza ed equilibrio - hanno assolto gli scioperanti che avevano occupato la sede stradale e la strada ferrata nei pressi di Piombino giacchè l’occupazione del suolo pubblico era avvenuta per “evitare il pericolo attuale e non

altrimenti eliminabile del danno grave alla persona costituito dal pericolo di licenziamento dallo stabilimento (ILVA di Piombino), che avrebbe lasciato loro e i loro figli senza alcuna prospettiva di lavoro, non essendovi altre possibilità di occupazione della zona”398.

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Dopo l’intervento della Corte Cost. 17/7/1975, n. 220, Giur. Cost., 1975, 1656, confermano l’indirizzo sul dolo specifico, Cass. 19/06/1979; Cass. 30/10/1976.

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Trib. Cagliari 14/11/1994, GMer., 1995, 1 s. 394

Differentemente, nel periodo liberale, la classe borghese premeva sulla magistratura del lavoro affinché adottasse un’interpretazione estensiva delle fattispecie della minaccia e della violenza per limitare gli scioperi. Così NEPPI MODONA, Sciopero, potere politico e magistratura 1870- 1922, Bari, 1973, 97 e 175; JOCTEAU, L’armonia perturbata. Classi dirigenti e percezione degli scioperi nell’Italia liberale, Bari,

1988; CASTELVETRI, Dalla repressione alla liceità penale dello sciopero: una svolta nell’ordinamento

giuridico liberale, RIDL, 1989, I, 444. Interessanti rilievi sul punto in LEONI, Realtà e mito del diritto di

sciopero in Rilevanza dell’interesse pubblico nel diritto del lavoro con particolare riguardo al diritto di sciopero, Padova, 1968, 45.

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Così T. Prato 5/12/1969: il requisito dell’altruità non può dirsi sussistente per i lavoratori che entrano in azienda perché legittimati ad accedere ai locali presso cui per contratto svolgono la propria prestazione di lavoro. Sul punto anche LOI, L’occupazione d’azienda in alcune recenti sentenze, RGL, 1979, IV, 377 e si richiami da ultimo, Cass. pen, sez. VI, 6/3/2009, n. 28251.

396

Pret. Milano 19/1/1983, Lav. 80, 1983, 84. V. in tema anche ALESSANDRI, Occupazione e invasioni

d’azienda, Dig. Pen., VIII, 1994, 440 s.

397

Ex plurimis Cass. 11/10/72; Cass. 2/06/1979. 398

58 In aggiunta alle ipotesi appena richiamate, viene in rilievo l’unicum del blocco navale causato dalle gondole veneziane: vanno considerati colpevoli gli imputati che “cagionino interruzioni e comunque rilevanti turbative al pubblico

servizio di trasporto acqueo di linea”399.

Riguardo all’imputazione per disturbo alla quiete pubblica, può “servire” il precedente secondo cui il conflitto è penalmente censurato nel caso di astensioni accompagnate da clamori smodati risultanti dall’uso assordante di fischietti400

. Sul fronte dell’interruzione di un pubblico servizio, il discorso è più delicato. Ai fini della qualificazione di tali condotte merita segnalarsi anzitutto che la giurisprudenza ha ritenuto che “la condotta limitata a singole utenze, incidendo solo

marginalmente sul volume di attività complessiva, non è in grado di interromperla o di compromettere il funzionamento”401. Diversamente, s’è concluso nel caso

d’occupazione temporanea d’una scuola da parte di due insegnanti: “l’occupazione

temporanea di una scuola, sebbene per motivi sindacali, integra gli estremi della fattispecie di cui all’art. 340 c. p. quando le modalità di condotta, volte ad alterare il normale svolgimento del servizio scolastico, esorbitano dal legittimo esercizio dei diritti di cui agli artt. 17 e 21 Cost., ledendo altri interessi costituzionalmente garantiti”402. È giunta perfino la condanna per interruzione di pubblico servizio nel caso d’intralcio per occupazione d’una stazione ferroviaria, anche se la protesta non ha creato ulteriori disagi nel settore dei trasporti. È quanto ha statuito la Suprema Corte403, confermando l’accusa per 10 manifestanti: “l’art. 340 c.p. sussiste anche se,

in caso d’occupazione, non vi sia stata alcuna denunzia, né comunicazione alcuna delle Ferrovie dello Stato, in relazione a “presunti” ritardi o disservizi, che possano, in qualche modo, essere riconducibili ai fatti in questione”404. Prima di concludere, 399 Trib. Venezia, 17/07/2009. 400 Cass. 26/02/1970; Cass. 15/06/1977. 401

Cass. pen. Sez. VI, 37083/2007. 402

Cass. pen., 20/09/2007, n. 35178, DRI, 2008, 157 s., nt. IORIO, Interruzione di servizio pubblico

essenziale e libertà costituzionalmente garantite di riunione e manifestazione del pensiero. In dottrina, per

chiarimenti sull’art. 340 c. p. cfr. LANZARA, Interruzione di un ufficio o servizio pubblico e di un servizio di

pubblica necessità, Riv. pen., 1973, I, 41 s. Oltre al caso evidenziato, rispetto ad una cospicua area della

giurisprudenza penale che riconosce la perseguibilità ai sensi dell’art. 340 c.p. nel caso di comportamenti individuali conflittuali sganciati da lotte sindacalmente organizzate, si segnala l’unanimità nell’escludere l’integrazione dell’art. 340 c.p. nel caso di protesta posta in essere nell’ambito di una precisa conflittualità sindacale. Sull’ultimo punto v., su tutti, Cass. pen. 20/02/2003, n. 17906, MGL, 2004, 196. Tra i commenti, per gli spunti offerti, v. anche PASCUCCI, Le violazioni della legge 146/1990 e il delitto di interruzione di

servizio pubblico ex art. 340 cod pen, RGL, 2007, II, 81 s.

403

Cass. pen. VI, 26/10/2009, n. 41018. 404

Nel panorama dei precedenti, giova segnalare una più severa impostazione giurisprudenziale secondo cui “integra tuttora il reato di blocco ferroviario previsto dall’art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66

“Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione” (come modificato dall’art. 17, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) la condotta diretta ad ostruire la sede

59 giova riferire di alcuni docenti bolognesi accusati d’aver attuato lo sciopero del 10 (su cui par. 2.3). All’uopo, secondo il Tribunale di Bologna, la non personalizzazione delle valutazioni di ciascuno studente non integra la fattispecie dell’abuso d’ufficio, mancando “l'intenzionalità di causare vantaggio o danni, a se stessi o a terzi”: "di

vantaggio non si può parlare e, a proposito di danno, tutt'al più sarebbe stato dannoso ricevere un "6″ in pagella e non un "10"405.

Quanto infine alle proteste dei lavoratori non subordinati, messe a punto soprattutto da avvocati, farmacisti e tassisti, non appaiono dati significativamente utili all’attività di qualificazione delle condotte astensive o di protesta in senso più generale. Posto che alla sfera del rapporto autonomo non si applica l’art. 51 c.p.406

, potenzialmente, una rilevanza penale si costruisce sulle condotte diverse dalla mera astensione. Da qui, la possibile condanna per l’abbandono d’incapaci, l’attentato alla sicurezza dei trasporti, l’infedele patrocinio e l’omissione ex art. 328 c.p.407

Può concludersi il quadro dopo aver prestato una seppur breve attenzione alle cc.dd. forme strumentali all’esercizio di sciopero. Tra esse, eccetto la propaganda che trova una sua compiuta disciplina nello Statuto dei lavoratori, s’annovera la diffusa pratica del picchettaggio. Su di essa può essere utile segnalare che essa può dirsi salva da censure se “posta in essere senza violenza, minaccia o intimidazione, e

senza impedimento alla libertà di movimento delle persone, ivi compresa la libertà di entrare o uscire dall’azienda, essendo peraltro consentita la ricerca della discussione con i dissenzienti”408. Alla stregua dell’esimente di cui all’art. 51 c.p., la

giurisprudenza considera preminente il diritto degli scioperanti, perché portatori d’un interesse collettivo professionale, sull’interesse del lavoratore non scioperante 409

; parimenti, è salva da censure “la barriera degli scioperanti a braccetto come

ostacolo fisso per quanti vogliano recarsi al lavoro” in quanto “azione sussidiaria

ferroviaria, a scopo dimostrativo o di protesta, sia mediante la collocazione di oggetti che fisicamente con la propria persona”. Così, Cass. pen., sez. I, n. 2205/2005.

405

Di quest’avviso Trib. pen. Bologna 8/04/2009. Sull’attualità dell’art. 340 si sofferma DI CAGNO,

Intervento in FROSINI –MAGNANI (a cura di), Diritto di sciopero e assetto costituzionale, 2009, Milano, 71-72.

406

NICOSIA, La sostenibile leggerezza del confine tra diritto di sciopero e astensione collettiva dei

lavoratori autonomi, RIDL, 2004, I, 147 e dottrina ivi richiamata.

407

In argomento PULITANÒ, Riflessi penalistici della nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici

essenziali, Legislazione penale, 1991, 177 ePILATI, Il conflitto collettivo nell’area del lavoro autonomo in PASCUCCI (a cura di), La nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, Ipsoa, 2000, 76. 408

Così, da ultimo, Cass. 7518/2010. Nel caso di specie, il giudice di legittimità ha considerato sproporzionato procedere al licenziamento del dipendente giacché, alla luce delle testimonianze raccolte in sede processuale, non erano emersi episodi di tale violenza da rendere necessario oltre che ragionevole l’allontanamento definitivo dall’azienda. In precedenza, avevano salvato il picchettaggio - se posto in essere per convincere civilmente a partecipare allo sciopero – anche C. cost. 220/1975; Cass. 376/1986; Cass. 11905/1992.

409

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per il successo di uno sciopero che non lede un interesse tutelato”410

. Tale conclusione permette di sostenere che il picchettaggio è considerato sempre lecito salvo che non si traduca in condotta autonomamente rilevante. Ciò in quanto il riconoscimento del diritto di sciopero implica necessariamente il riconoscimento del diritto a porre in essere condotte strumentali rispetto all’astensione dal lavoro411

. Nello stesso solco può inserirsi il crumiraggio. A tale riguardo, mentre va esclusa la liceità della sostituzione con personale esterno412, vanno nella direzione opposta gli indirizzi della giurisprudenza del lavoro413 che tracciano i confini della legittimità delle reazioni datoriali – in quanto opposizione nel conflitto e non al conflitto - nel caso in cui gli effetti dannosi riconducibili allo sciopero vengano attenuati attraverso una diversa organizzazione interna del lavoro. Indicativa di ciò appare la mancata censura della Corte suprema a proposito della sostituzione del personale docente in occasione dello sciopero degli scrutini di fine anno414

Riportare i precedenti delle Corti nelle moderne forme di conflitto, a quanto consta solo talvolta sottoposte a procedimento penale e ad iscrizione almeno della notizia criminis negli appositi registri, lascia concludere che il terreno penale non costituisce il più importante ausilio per l’attività di qualificazione delle forme di conflitto. Ancora oggi, a distanza di 70 anni, resiste oltre ad una “riluttanza della pubblica accusa”415

- ben lungi dalla spregiudicatezza delle condanne dei primi anni del secolo scorso416, una certa “prudenza del magistrato nel vagliare tutte le

410

Di quest’avviso T. Mondovì 11/10/1979, RGL 1980, IV, 201. 411

Così GIUGNI, Il diritto sindacale, Bari, 2010, 243. 412

Cass. 13/03/1986, n. 1701, cit.; Cass. 16/11/1987, n. 8401, cit., Cass. 29/11/1991, n. 12822, RIDL, 1992, II, 518; Cass. 4/07/2002, n. 9709, cit.; tra le decisioni di merito, T. Milano 27/12/2000, RCDL, 2001, 383; T. Venezia 17/07/2002, RIDL, 2003, II, 384; T. Modena 22/04/2003, MGL, 2003, 10, 721; T. Bari 26/11/2003, LG, 2004, 11, 1185.

413

Tra le tante Cass. 13/03/1986, n. 1701, GI, 1987, I, 1; Cass. 16/12/1987, n. 8401, RGL, 1988, II, 55, nt. NATOLI; Cass. 4/07/2002, n. 9709, DL, 2002, 588; T. Milano 9/3/2006, DRI, 2006. In dottrina, BALESTRIERI, Sostituzione dei lavoratori in sciopero e condotta antisindacale, ADL, 1997, 6, 150 s.; CAMPANELLA, Gli effetti dello sciopero, in C.ZOLI, (a cura di), Le fonti. Il diritto sindacale, cit. 720 s; DE

FALCO, Diritto del lavoro e interesse dell’impresa, Napoli, 2003, 99 s. Escludono altresì la violazione dell’art. 2103 c.c. nel caso d’adibizione temporanea a mansioni inferiori: T. Milano 9/03/2006, cit.; Cass. 25/2/1998, n. 2045, MGC, 1998, 427 purché il compito richiesto sia marginale e solo per completamento e doverosa definizione del lavoro principale ed assorbente; Cass. 8/6/04, n. 11045, MGL, 2004, 720; contra A. Venezia 30/03/04, RCDL, 2004, 4, 85; Cass. 12811/09 e Cass. 12/09/2012, n. 14157. Per un commento ultimo a Cass. 19/7/2011, n. 15782, v. GALLETTI, Legittima la sostituzione interna di lavoratori in

sciopero anche in casi non eccezionali o emergenza, ADL, 2011, 6, 1344 s.

414

Cass. 29/11/1991, n. 12822, RIDL, II, 518. 415

PEDRAZZI, Lo sciopero nella legge penale, in Il diritto di sciopero, Milano, 1964, 73. 416

Usava il termine spregiudicato MANZINI, Trattato di diritto penale italiano. Parte speciale, vol. IV, Torino, 1911, 801. In questo senso, BRIOSCHI-SETTI, Lo sciopero nel diritto. Rassegna delle legislazioni

dei vari Stati, 1949, 49-50. Sul periodo di vigenza del codice sardo invece il ricorso all’azione penale era

stato massiccio. Ciò era sintomo di un’inaccettabilità di fondo dello sciopero nella coscienza generale, nonché la prova del fatto che esso fosse indicato come la reazione patologica, e quindi, illegittima, alla disciplina del lavoro industriale. Così CASTELVETRI, Dalla repressione alla liceità penale, cit., 1989, 484.

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circostanze delle vicende concrete”417, ma soprattutto un diffuso disagio nel ricorrere a categorie penalistiche per i reati legati alla lotta collettiva418, da parte della persona offesa dal reato419.

Per tutte le ragioni esplicitate o intuibili da quanto è preceduto, la giurisprudenza non può allora definirsi determinante, ma sicuramente indicativa. Non sarà un caso che il sindacato giudiziale sulle forme di lotta costituisca soltanto l’eccezione alla regola della libera soluzione delle parti sindacali.

5. PRIME RIFLESSIONI CONCLUSIVE: QUALE MANUTENZIONE PER LA NOZIONE DI

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