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L A DIFFICILE QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE FORME DI CONFLITTO

“ PROTAGONISTI TIPICI IN LUOGHI CONFINATI ”

4. L A DIFFICILE QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE FORME DI CONFLITTO

Se è vero che il diritto sindacale ha l’abitudine di ritagliare i concetti su «una

terminologia relativa a fenomeni sociali»243, va da sé che lo sciopero rappresenta solo uno dei tanti concetti che per sua natura è in grado d’adattarsi, sia pure in modo problematico, alle sfumature della vita sociale244: «lo sciopero è intrinsecamente

materia incandescente nel suo substrato sociale, naturalmente restia a calarsi, nelle forme tradizionali delle categorie giuridiche», sicché «ogni costruzione dello sciopero appare come una sintesi provvisoria per definizione non conclusiva»245. Di volta in volta, allora andrebbe tracciata una “sintesi perfettibile” visto che il sistema di relazioni sindacali muta continuamente.

Lo sciopero fa fatica ad assumere una veste unitaria, sia sul piano sociologico o della prassi sindacale, sia per via delle norme dell’ordinamento giuridico nazionale oggi vigenti o in via di rielaborazione246. Nel mutato quadro, priorità assolute del giurista divengono individuare il «perimetro massimo entro cui possa estendersi

l’esercizio del diritto di sciopero (anche oltre la subordinazione)»247

e fissare le coordinate che valgano a tenere separate dalla garanzia costituzionale le azioni collettive che invece costituiscono esercizio d’una mera libertà o integrazione di un illecito avente nei casi più gravi anche una valenza delittuosa.

4.1 LO SCIOPERO: UNA VECCHIA ESPRESSIONE PER NUOVI “FENOMENI SOCIALI”?

Le pagine precedenti, dedicate alle forme collettive di dissenso, rivelano che non soltanto il conflitto per manifestarsi può sfruttare le modalità più diverse e/o eterogenee ma che il termine sciopero non viene dedicato esclusivamente a quella parte del conflitto basato sull’astensione collettiva dal lavoro. Si è chiamato per esempio, a-tecnicamente, sciopero l’astensione dei tassisti anche se il comportamento tenuto non proviene da un lavoratore subordinato e non consiste in un’astensione dal

243

TARELLO, op. cit., 13 244

FEBBRAJO, Note sul concetto sociologico – giuridico di “confine” in Diritto e libertà, Studi in onore di

Matteo dell’Olio, Torino, 2008, 497.

245

PERA, Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano, Milano, 1960, 167.

246

Sul punto PILATI, I diritti di sciopero, Padova, 2004, 7 in critica alla prima impostazione di C. Cost., 27/12/1974, n. 290, cit.

247

Espressione presa a prestito da MONDELLI, Libertà sindacale e diritto di sciopero oltre i confini della

35 lavoro; la medesima espressione s’è utilizzata per indicare lo sciopero virtuale, notoriamente consistente nella continuazione dell’attività lavorativa.

D'altra parte è proprio l’Authority di vigilanza sugli scioperi che, al fine d’impedire all’utente di risentire di certi tipi di condotte messe in campo dai lavoratori, estende i concetti di sciopero e conflitto collettivo sì da inserire nell’ambito della l. 146/90 condotte che, almeno a prima vista, sembrano richiamare istituti e fonti di disciplina differenti da quelle tipicamente indicate dalla legge sindacale in tema di dissenso collettivo nei servizi pubblici essenziali248.

V’è da porsi allora due domande. Alla luce dell’evoluzione del conflitto collettivo in Italia, la definizione che di sciopero è stata accolta negli anni scorsi può considerarsi “al passo coi tempi”? Ed inoltre, alla luce dell’evoluzione del conflitto, è conforme alla legge, la prassi seguita dalla Commissione di garanzia volta ad estendere oltre modo i propri poteri d’intervento?249

Seguiranno alcuni esempi che cercheranno di far chiarezza sulla terminologia utilizzata, non sempre in modo univoco, per stabilire se le iniziative assunte dai lavoratori sono state correttamente o inopportunamente ricondotte nel linguaggio comune alla nozione di sciopero.

4.1.1 L’ATTIVITÀ CREATRICE DEGLI INTERPRETI NEGLI ANNI ’50: LIMITI DI UNA DISCIPLINA IN “VITRO”

Una certa “pericolosità” dello sciopero, complicata dalla lacuna legislativa su un tema che per eccellenza risente dei cambiamenti di contesto socio-economico, poteva già dedursi dall’art. 40 Cost., retto da una «formulazione volutamente ellittica

e aperta»250, «breve e povera nel suo enunciato quanto grave e complessa per le

conseguenze» sul piano dei rapporti intersoggettivi251.

In soccorso dell’ampiezza del contenuto precettivo252

ed a fronte della necessità di cercare di risolvere il gup stopping253 conseguente, è intervenuta un’attenta e copiosa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Sul primo fronte, lo sciopero s’è fatto coincidere con: la “astensione concertata dal lavoro per la tutela di

248Sul punto, più approfonditamente, v. il par. 4.2. del capitolo I, dedicato all’intrusione della autorità garante su istituti altri rispetto a quelli a prima vista interessati dalla l. 146/90.

249

Sul ruolo della Commissione di garanzia, FERRARI, Conflitto collettivo e servizi essenziali: problemi e

prospettive, ADL, 2006, 73 s.

250

GAETA, Lo sciopero come diritto in D’ANTONA, (a cura di), Letture di diritto sindacale, Napoli, 1990, 403.

251

RESCIGNO, Sindacati e partiti nel diritto privato, Jus, 1956, 1 s. 252

V. PASCUCCI, Regolamentazione autonoma e diritto di sciopero in D’ANTONA, (a cura di), Letture di

diritto sindacale, Napoli, 1990, 472.

253

36

un interesse professionale collettivo”254; la “astensione collettiva da lavoro promossa da sindacati e posta in essere da lavoratori subordinati, avente la finalità di ottenere miglioramenti della situazione economica e delle condizioni di lavoro rispetto a quelle disciplinate nel contratto collettivo”255; ogni “preordinata e temporanea astensione collettiva dal lavoro, previo abbandono dell’azienda avente lo scopo di co-agire sulla volontà del datore di lavoro per fini economico- sindacali”256; “il comportamento omissivo, concertato da una collettività professionale di struttura stabile o precaria e attuato appunto per mezzo di una astensione, generalmente collettiva e quindi plurisoggettiva, dalla prestazione di lavoro, astensione messa in atto con la mancata prestazione del lavoratore sul luogo o nel posto di lavoro o con l’abbandono di quest’ultimo”257

.

Al di là delle sfumature di ciascuna definizione258, costante interesse della dottrina è stato quello di fornire all’interprete validi ausili per la qualificazione giuridica dei casi concreti. Tra i tentativi di strutturare giuridicamente il diritto di sciopero259, sono stati individuati gli elementi del potere della collettività professionale di proclamare lo sciopero e il diritto del singolo lavoratore di darvi attuazione260, così come, sotto il profilo delle conseguenze determinate, sono state individuate le relazioni collettive e i rapporti contrattuali individuali261. In seguito, non s’è mancato d’osservare «l’esito fallimentare dell’impegno pur cospicuo della

dottrina»262 e, dall’altra, di cogliere il grosso limite della costruzione aprioristica del concetto: «il profano che ripercorre gli studi dedicati allo sciopero, ne trae

254

SANTORO PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, 1949, 138.

255

CALAMANDREI, Significato costituzionale dello sciopero, RGL, 1952, 243. 256

ARDAU, Lo sciopero e la sua provvisoria disciplina, RDL, I, 1952, 164. Nel solco di una definizione dello sciopero come astensione dal lavoro, sul piano comunitario, in Spagna, ALONSO GARCIA, La huelga y

el cierre patronal, Tecnos, Madrid, 1979, 36; in Francia, da ultimo, Cass. social 23/10/2007.

257

ZANGARI, Il diritto di sciopero. Raccolta di scritti, 1976, Milano, 5.

258L’attributo collettivo va agganciato alla deliberazione della protesta. Su ciò F. S

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