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L O SCIOPERO VIRTUALE : UNA VECCHIA TERMINOLOGIA O UNA CONTRADDIZIONE IN TERMINI ?

“ PARA SCIOPERO E QUASI SCIOPERO ”

4.1.6 L O SCIOPERO VIRTUALE : UNA VECCHIA TERMINOLOGIA O UNA CONTRADDIZIONE IN TERMINI ?

Nel tratteggiare le varie esperienze del conflitto collettivo, si diceva, è stata rilevata una discreta pratica dello sciopero virtuale, non più «personaggio in cerca

d'autore»346. L’utilizzo di tale forma di lotta, interessata peraltro da un'intensa attività

promozionale della Commissione di garanzia347, è stato riconosciuto da precisi accordi di settore348, soprattutto in quei casi in cui l’esigenza di tutela del fruitore d’un servizio, per l’appunto pubblico essenziale, assumesse una decisiva intensità (v. su tutti le esigenze primarie di custodia negli asili nido).

Occasione per un serio ed “impellente” problema di qualificazione sembrerebbero essere proprio i progetti di legge presentati nel corso della legislatura XVI349. L’esclusività della fonte contrattuale potrebbe presto cedere il passo ad un intervento di modifica della l. 146/90, almeno per quanto riguarda lo sciopero nel settore del trasporto. Tralasciando il disegno di legge 1170/08 che si occupa specificamente di sciopero virtuale senza tuttavia apportare sostanziali cambiamenti rispetto ad accordi collettivi già raggiunti, nel disegno di legge per la regolamentazione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone (ddl 1437/09) si riscontra la maggiore criticità. Tale proposta di legge valorizza «l’istituto dello sciopero virtuale, inteso come

manifestazione di protesta con garanzia dello svolgimento della prestazione lavorativa. E nel far ciò, prescrive l’obbligatorietà di tale forma di lotta «per determinate categorie professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale»350.

345

Sulla questione NAPOLI, Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Linee interpretative della l. 12

giugno 1990, n. 146 in Occupazione rappresentatività conflitto. Note di legislazione del lavoro (1987- 1991), Torino, 1992, spec. 209.

346

Così GIANFRANCESCO, Rilievi costituzionali in tema di sciopero virtuale, MGL, 2005, 5, 324. 347

In questo senso, cfr. le relazioni del 1998-1999 e 1999- 200, 2000- 2001, 2001-2002. 348

Su cui SANTINI, Le forme di sciopero in LUNARDON (a cura di), Conflitto, concertazione,

partecipazione, Padova, 2011, 145-146.

349

Sulla possibile variabilità del concetto di sciopero diritto per mano del legislatore già CORRADO,

Trattato di diritto del lavoro, Torino, 1965, 255.

350

49 Alla luce di questi dati, sebbene vi sia chi lo intende più «una sorta di

pannicello caldo e un’idea, buona in astratto ma che si traduce in un marchingegno impraticabile»351, resta il fatto che il problema d’un possibile inquadramento deve

almeno essere tentato.

Ad una prima impressione potrebbero sembrare maturi i tempi per avviare un ammodernamento dello strumentario disponibile, vale a dire una revisione della consolidata attitudine della dottrina e della giurisprudenza di associare il concetto di sciopero al significato d’astensione concertata dal lavoro.

Si potrebbe a contrario invece argomentare che la mancanza nella fattispecie concreta dell’elemento (imprescindibile) dell’abbandono del posto del lavoro renda tale forma di dissenso estranea alla protezione dell’art. 40 Cost., stante la singolare struttura dello sciopero virtuale352.

L’accostamento alla prima ipotesi sarebbe preferita dal progetto di legge 1473/09 allorquando lo sciopero virtuale viene reso l’unico tipo di conflitto nei casi di maggiore necessità. A meno che non via sia da parte del legislatore un preciso ed illegittimo intento di neutralizzare in toto i mezzi di pressione ad appannaggio dei lavoratori, si dovrebbe osservare che i disegni di legge hanno intercettato, prima di altri, l’esistenza d’un comune sentire, che ravvisa nello sciopero virtuale un’ipotesi di sciopero reale, sì da renderlo unica forma possibile di dissenso nel trasporto pubblico353.

Se per un verso deve mantenersi libera l’organizzazione dell’attività sindacale e quindi la scelta delle modalità più opportune a realizzare un più efficace accoglimento dell’azione rivendicativa promossa, va comunque tenuto in conto che, ai sensi dell’art. 40 Cost., il diritto di sciopero s’esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Quest’ultima osservazione consente di affermare che il legislatore potrebbe bypassare il problema d’una nuova ipotesi di manutenzione della nozione di sciopero e non sollevare nuove eventuali incertezze di qualificazione giuridica, lasciando in piedi, come già nella prassi si fa da tempo354, la sola incentivazione della forma dello sciopero virtuale come facoltà degli accordi sindacale355.

351

MARIUCCI, Sciopero e rappresentanza sindacale: intrecci singolari e inquietudini, LD, 2009, 333.

352

Parla di forma alternativa allo sciopero VICECONTE, Democrazia sindacale e profili comparativi.

Sciopero: le nuove tendenze, LPO, 2004, 1306. Secondo l'A., esso si caratterizza per ottenere risultati

equivalenti ad un’azione di sciopero nei confronti del datore di lavoro senza arrecare danni all'utenza e senza avere riflessi nei confronti di terzi.

353

Esclude la legittimità della sostituzione in toto della forma virtuale con quella dello sciopero reale, VICECONTE, ult. op. cit. 1307.

354

Su cui G. PROSPERETTI, Lo sciopero virtuale, MGL, 2000, 4, 328. 355

Sull’equilibrio fra le fonti costituzionali in materia sindacale TOSI, Contrattazione collettiva e controllo

50 Al di là dei possibili profili d’illegittimità costituzionali proponibili in base ad un assetto normativo ancora troppo “in fasce” per potersi considerare pronto a produrre effetti giuridici di un certo rilievo e comunque riservato al settore turbolento dei trasporti, gli spunti tuttavia non possono essere trascurati specie a livello dei dubbi innestati sulla tenuta della nozione sociale rispetto all’ipotesi dello sciopero virtuale. Se lo sciopero è un fenomeno sociale, restiamo proprio certi del fatto che in esso il sentire comune faccia rientrare anche l’ipotesi del mancato abbandono del posto di lavoro, per giunta non accompagnato da altra forma di pregiudizio all’organizzazione aziendale se non per quanto attiene all’obbligo di versamento di una somma stabilita in sede di contrattazione collettiva356? Oppure stiamo approdando sempre più ad uno sciopero che, per un “dovere di incivilimento”357

, si frantuma nei suoi elementi di base per via delle esigenze dell’utenza358

, pur non essendone totalmente coscienti359?

La zona d'ombra passata ora a “grigia” uscirà dall'ambito meramente simbolico e teorico per approdare a una certa effettività sociale?

Qualora l'evoluzione delle relazioni sindacali evidenzi un inequivocabile radicamento dello sciopero virtuale all'interno dell'esperienza concreta, per l'interprete il discorso dovrebbe considerarsi chiuso, a meno che non si voglia ricadere nuovamente nella trappola della confusione tra i piani dell’essere e del dover essere.

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