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L’ ACCORDO I NTERCONFEDERALE DEL 28 GIUGNO 2011: EFFETTI VIRTUOSI PER L ’ UNITÀ SINDACALE ( PRIMA DELLA DESTABILIZZAZIONE )

L A REGOLAMENTAZIONE DEL CONFLITTO IPOTESI DI UNA NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA E PROBLEMI DI QUALIFICAZIONE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

1. V ERSO NUOVE PROPOSTE DI RIFORMA DEL QUADRO LEGISLATIVO

2.3 L’ ACCORDO I NTERCONFEDERALE DEL 28 GIUGNO 2011: EFFETTI VIRTUOSI PER L ’ UNITÀ SINDACALE ( PRIMA DELLA DESTABILIZZAZIONE )

Dopo che gli accordi FIAT appena illustrati hanno «totalmente scompaginato il quadro delle relazioni sindacali»201, il 28 giugno 2011 si sottoscrive unitariamente l’Accordo Interconfederale tra Confindustria e le organizzazioni CGIL, CISL e UIL. In maniera inaspettata202 e con «un effetto di innovazione»203 rispetto alla disgregazione del sistema sindacale che «sembrava confermare, se non addirittura incrementare, i motivi e le occasioni di divisione tra le principali organizzazioni sindacali»204, arriva un’intesa congiunta205 (da porsi come nuovo accordo fondamentale206), che si concentra innanzitutto sulla produzione di criteri e regole da utilizzare per superare i conflitti intersindacali a livello aziendale.

199

TOSI, Lo shock di Pomigliano, cit., 1094.

200

Così si esprimono CANNELLA –MATTONE, op. cit., 21. Critica la declinazione di modernità sotto la lente dell’arretramento della tutela sindacale dei diritti dei singoli e dell’indifferenza a condizioni di disparità di forza contrattuale TERZI, op. cit., 19.

201

Si citano testualmente CANNELLA –MATTONE, op. cit., 22. Sullo sfondo, cioè, si collocano le vicende Fiat intese come “la scossa tellurica” che ha convinto le parti a compiere un passo decisivo mediante la stipulazione di un accordo congiunto. Tra gli interessi maggiormente considerati, quello di ricreare una cultura partecipativa che dovrebbe consentire maggiori chances di successo per la parte sindacale e per quella datoriale, in un contesto di economia turbolenta e di rapporti di forza precari. Così TREU, L’accordo

del 28 giugno e oltre, DRI, 2011, 614.

202

A inizio 2011 in CANNELLA –MATTONE, op. cit., 24 si trova scritto che “tra le confederazioni sindacali

sono oramai insorti contrasti altrettanto gravi (rispetto a quelli che hanno scosso il quadro politico), non risanabili nel breve periodo; neppure tra gli imprenditori (o tra buona parte di essi) può suscitare pieno consenso la prospettiva di una frammentazione del sistema di relazioni industriali controllate e altamente destabilizzanti”. Sempre a detta dei due magistrati, autori del testo citato, “quella parlamentare appare tuttora la sola via realisticamente percorribile ai fini della elaborazione di un testo pur limitato agli aspetti essenziali di quella necessaria riforma”.

203

Nel senso delle svolta di rilievo che segna CARUSO, La rappresentanza negoziale irrisolta, cit., 272-273. 204

Così LASSANDARI, Dopo l’accordo del 28 giugno 2011 (e l’art. 8 della l. n. 148): incertezze,

contraddizioni, fragilità, LD, 2012, 54. Individua nell’accordo il frutto di un atto di responsabilità e di

grande saggezza compiuto da tutti gli attori in una fase di lucidità collettiva LISO, Brevi note sull’accordo

interconfederale del 28 giugno 2011 e sull’art. 8 della legge n. 148/2011, GDLRI, 2012, 135, 462.

205

Per i contenuti dell’accordo, nello specifico, oltre a LASSANDARI, ult. op. cit, 54 s., v., ex multis, CARINCI, L’accordo interconfederale del 28 giugno 2011: armistizio o pace?, ADL, 2012, 457 s.; G. FONTANA, L’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 (e i suoi avversari). Un commento “a caldo”,

RIDL, 2012, III, 321 s.; PERSIANI, Osservazioni estemporanee sull’Accordo interconfederale del 2011,

ADL, 451 s.; SCARPELLI, L’accordo interconfederale del 28 giugno, RGL, 2011, I, 639 s.; TREU,

L’accordo del 28 giugno e oltre, DRI, 2011, 613 s.; LISO, Brevi note sull’accordo interconfederale, cit., 452 s.

206

Sull’incapacità di un accordo collettivo di farsi carico di tutte, o comunque, buona parte delle criticità del sistema sindacale ROMAGNOLI, L’ambiguo compromesso del 28 giugno, 2011, www.lavoroelibertà.it

105 Ciò che emerge è un corpus di regole convenzionali, risultanti dal

«coordinamento composito di diversi atti: quel che rimane del protocollo del ’93, gli

accordi separati del 2009 in combinato disposto con l’accordo unitario del 2011»207. Sul versante della struttura della contrattazione collettiva, si conferma il ruolo di governo del contratto nazionale anche se si valorizza la contrattazione aziendale per «le materie delegate, in tutto o in parte dal contratto collettivo nazionale di lavoro»208. Quanto invece al problema legato alla tenuta delle regolazioni operate attraverso la contrattazione collettiva, l’accordo fissa, al punto 4209

, «la regola che è fondamentale per la vitalità del sistema di relazioni industriali, soprattutto a livello aziendale»210: la generalizzazione dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi

aziendali che siano espressione della maggioranza dei lavoratori.

Per quanto rileva più strettamente in questa sede, il punto 6211 dell’accordo rinvia specificamente al conflitto ed in particolare allo sciopero212. Lo spostamento del baricentro dalla contrattazione collettiva nazionale a quella aziendale, rende necessario insistere sulla predisposizione di strumenti negoziali di governo del conflitto213: sta ai contratti collettivi aziendali, approvati secondo le regole previste dall’accordo interconfederale, sostenere clausole di tregua sindacale214

, finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva215

. Tali

207

CARUSO, La rappresentanza negoziale irrisolta, cit., 267.

208

Così il punto 3 dell’accordo. 209

Cita testualmente il punto 4: “I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono

efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti”.

210

LISO, Brevi note sull’accordo interconfederale, cit., 454. 211

In proposito: “i contratti collettivi aziendali, approvati alle condizioni di cui sopra, che definiscono

clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda e non per i singoli lavoratori”.

212

Criticamente RICCI, L'accordo interconfederale 28 giugno 2011: un'inversione di tendenza nel sistema

di relazioni industriali, ADL, 2012, 1, 55. Secondo l'A., il contenuto della clausola è da valutare su un piano

preminentemente politico e non giuridico, a causa della mancata previsione di un apparato sanzionatorio in caso di sua violazione.

213

In questi terminiROMEI, Ripensare il diritto di sciopero?, GDLRI, 2012, 331. 214

Fatti salvi gli accordi FIAT del 2010-11, sembra che, in tema di clausole di tregua, le lancette siano tornate agli anni ’60, ai tempi in cui la contrattazione articolata accoglieva al suo interno clausole, poi spazzate via dall’autunno caldo. Su ciò GIUGNI, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, cit., spec. 132-139 e MONTUSCHI, I limiti legali nella conclusione del contratto di lavoro, Milano, 1967, spec. 185- 187 e riferimenti bibliografici ivi richiamati. Dopo il declino negli anni ‘70, v’è stata una ricomparsa a partire dall’Accordo Scotti del 1983. In proposito MAGNANI, Contrattazione collettiva e governo del

conflitto, DLRI, 1990, 697.

215

In proposito LISO, Brevi note sull’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e sull’articolo 8 della

legge n. 148/2011, GDLRI, 2012, 135, 457 rileva che la disposizione dell’art. 6 dell’accordo

interconfederale non mira a prevedere che la clausola di tregua debba ritenersi implicita negli accordi aziendali.

106 clausole - specifica per la prima volta l’intesa216 - hanno efficacia (obbligatoria) vincolante per tutte le parti collettive firmatarie del patto interconfederale operanti all’interno dell’azienda, ma non per i singoli lavoratori217. L’interpretazione

dell’intesa porta a affermare che la clausola di tregua, ove introdotta, vincoli tutte le parti sindacali firmatarie del patto del giugno 2011, anche quando da qualcuna di esse non sia pervenuto l’accordo sul contratto collettivo aziendale richiamato come da punto 6. «Con ciò concernendo limiti di ricorso al conflitto ma probabilmente anche sanzioni operanti in caso di mancato rispetto delle clausole»218 .

Solo per inciso, giova segnalare che all’accordo unitario è seguita una destabilizzazione per mano dell’art. 8 del d.l. 138/2011 rubricato Sostegno alla

contrattazione collettiva di prossimità219, il cui contenuto determina un assetto del tutto differente da quello disegnato nell’accordo di giugno. A tentare la precarietà degli equilibri precedentemente raggiunti220, in sostanza è una manovra d’agosto che con un “intervento a gamba tesa”221

nel sistema delle relazioni industriali, abilita, direttamente con legge, la contrattazione decentrata, indipendentemente dalle regole che il sistema dei rapporti collettivi s’è dato. Per evitare di subire gli effetti di una

216

Su cui TREU, L’accordo del 28 giugno 2011 e oltre, DRI, 2011, 613. 217

Si tratta quindi di clausole di tregua pure. È evidente allora la differente impostazione delle clausole di tregua rispetto al Protocollo del luglio del 1993 giacchè in precedenza destinatari della violazione dell’obbligo di pace erano i singoli lavoratori, colpiti come già anticipato, attraverso lo slittamento dell’indennità di vacanza contrattuale. Ne criticava tale scelta GHEZZI, Considerazioni sull’accordo fra

governo e parti sociali del 23 luglio 1993, Politica del diritto, 1994, 15 s. Per un problema di efficacia

soggettiva della clausola oltre il perimetro degli iscritti ai sindacati firmatari del contratto, su tutti, DEL

CONTE, L’indennità di vacanza contrattuale nell’accordo interconfederale del luglio 1993, ADL, 1995, 215.

218

LASSANDARI, Dopo l’accordo del 28 giugno 2011…, cit., 2012, 68-69. Solleva il problema per il

sindacato dissenziente in azienda ALLEVA, L’accordo interconfederale del 28 giugno, RGL, 2011, I, 635. 219

Sulla perdita di centralità del governo del decentramento, per la contrattazione nazionale v., fra gli altri, PERULLI –SPEZIALE, L’art. 8 della legge 14 settembre 2011, N. 148 e la “rivoluzione di Agosto” del

diritto del lavoro, CSDLE, 2011, 133; ALES, Dal “caso Fiat” al “caso Italia”. Il diritto del lavoro di

“prossimità”, le sue scaturigini e i suoi limiti costituzionali, CSDLE, 2011, 134. Sull’illegittimità

costituzionale di tale norma, LECCESE, Relazione Aidlass, cit., 2012. 220

Parla di un governo capace di fomentare la separazione tra i sindacati storici, attraverso una “delega in bianco alla contrattazione collettiva tale da destabilizzare gli equilibri faticosamente raggiunti dopo l'accordo del 28 giugno 2011 BELLAVISTA, Le prospettive delle relazioni industriali, DML, 2011, 3, 456. Della destabilizzazione inizialmente derivata ne ha costituito prova la differente reazione delle parti sociali. A tal proposito si richiamano l'organizzazione di uno sciopero generale da parte della CGIL, diversamente da CISL, UIL e Confindustria che non sono da subito sembrate ostili rispetto al provvedimento governativo.

221

Il termine è mutuato da GARILLI, L'art. 8 della legge n. 148 del 2011 nel sistema delle relazioni

sindacali, ADL, 2012, I, 33. Tale espressione viene suggerita dal fatto che rispetto al passato il legislatore

nazionale è intervenuto con un provvedimento autoritativo che incidendo sulla autonomia sindacale definisce attori, livelli e funzioni della contrattazione collettiva. L'art. 8 della L. 148/2011, secondo l'A., si spinge ben oltre il Libro Bianco del 2001, atteso che pur spingendo verso una maggiore valorizzazione della contrattazione aziendale, nel 2001 si era avuta l'accortezza di precisare che la materia delle relazioni sindacali doveva restare affidata al confronto delle parti sociali. In proposito non si è mancato di rintracciare nell'art. 8, una possibile violazione dell'art. 39 Cost. che tutela, oltre che la libertà dei singoli di associarsi sindacalmente, anche l'autonomia organizzativa e negoziale del sindacato.

107 nuova “scossa tellurica” - prodotta stavolta per mano dell’ordinamento giuridico nazionale - i soggetti firmatari dell’accordo interconfederale sono corsi ai “ripari”222, aggiungendo all’accordo interconfederale di giugno 2011 una postilla mediante la quale le parti s’impegnano a non applicare l’art. 8 del d.l. 138/11, convertito in legge n. 148/2011223.

3 VECCHI PROBLEMI E NUOVE FRONTIERE PER LA QUALIFICAZIONE DELLO

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