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D AL RAPPORTO M ONTI ALLE PROPOSTE 29 E 30 DELLA C OMMISSIONE EUROPEA

“S ULLE SFIDE PER GLI ACCORDI COLLETTIVI NELL ’U NIONE E UROPEA ”

4.1.2 D AL RAPPORTO M ONTI ALLE PROPOSTE 29 E 30 DELLA C OMMISSIONE EUROPEA

Una pronta reazione alla giurisprudenza Viking – Laval é derivata anche dalla Commissione europea. Per comprendere a fondo l’impegno di tale istituzione è tuttavia essenziale partire dalla relazione «Una nuova strategia per il mercato

unico», presentata dal Prof. Monti al Presidente della Commissione europea in data 9

maggio 2010. È qui che si evidenzia come l’effetto primo delle sentenze scandinave si sia riversato anzitutto sull’evidenziazione d’una frattura esistente tra mercato unico e dimensione sociale a livello nazionale, mai sanata se solo si considera la perdurante «divisione tra i sostenitori di una maggiore integrazione del mercato e coloro che

considerano l’appello alle libertà economiche e alla soppressione delle barriere normative la parola d’ordine per smantellare i diritti sociali tutelati a livello nazionale»126.

La pericolosità dell’accentuazione dei toni del dibattito appena riferito - si legge nel rapporto - finirebbe per allontanare dal mercato unico e dall’UE una parte dell’opinione pubblica che nel corso degli anni ha invece sostenuto l’integrazione comunitaria127. In tal senso è esplicito il riferimento ai movimenti sindacali e ai lavoratori stessi, che assieme ad altri, non si sono sentiti esentati dalla costruzione di un mercato comune (ancorché più sensibili ad una prospettiva più vicina ad istanze sociali)128.

In chiusura del rapporto si trova riferimento all’auspicata introduzione d’una disposizione che garantisca lo sciopero-diritto sulla base del modello descritto all’art.

125

Sulla proposta della confederazione europea dei sindacati v. GOTTARDI, Diritti sindacali e libertà

economiche al Parlamento europeo. I nodi del coordinamento sistematico, LD, 2008, 576 s. Critico rispetto

a tale prospettazione INGARGIULO, ult. op. cit., 234. Secondo l’A. le parti sindacali più che affrontare il problema di un’Europa sociale sembrano avere intenzione di nasconderlo. Nello stesso senso ORLANDINI,

Libertà economiche e cittadinanza sociale europea in www.europeanrights.eu, 2011, 3.

126

In particolare pag. 68 della relazione. 127

Su cui tra tutti, BLANPAIN, The European Union and its Social policy in a global setting: looking for the

“European Social model” in NEAL (a cura di), The changing face of European labour law and social

policy, The Hague, 2004, 1 s.

128

Coglie una sottovalutazione delle parti sindacali, e quindi una corresponsabilità politica dei rappresentanti dei lavoratori, nell’integrazione europea ad un numero di paesi aventi discipline del lavoro molto poco protettiveINGRAVALLO, Il diritto di sciopero e quello di contrattazione collettiva nell’Unione

europea dopo il Trattato di Lisbona in GARGIULO, Politica e diritti sociali nell’Unione europea. Quale

157 2 del regolamento 98/2679129, oltre alla predisposizione d’un meccanismo per la composizione informale delle controversie di lavoro relative all’applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori. Il modello al quale si fa rinvio altro non richiama se non il fatto che il funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci non deve in nessun modo «pregiudicare l’esercizio dei

diritti fondamentali riconosciuti dagli stati membri, compreso il diritto di sciopero»130, tanto più oggi che la promozione dell’art. 28 della Carta di Nizza –

successiva alle sentenze che hanno preoccupato – ha la capacità di rimodulare l’equilibrio, consentendo una diversa considerazione del peso di ciascuno degli interessi in gioco coinvolti.

La Commissione europea accetta l’auspicio del rapporto Monti. Il governo europeo avvia una consultazione pubblica su 50 proposte, tutte da riferire al vigore da attribuire al mercato unico, trasformandolo in più inclusivo e più capace di stimolare e promuovere la crescita. Tra esse, la Commissione avanza due proposte, entrambe volte a riconquistare l’affezione di quanti erano delusi dallo squilibrio costruito tra diritti sociali fondamentali e libertà economiche dalle criticate conclusioni della CGUE. La prima azione, la proposta n. 29131, si pone l’obiettivo di dare efficacia ai diritti garantiti dalla Carta di Nizza, ivi compreso il diritto di promuovere azioni collettive, attraverso l’attuazione di una nuova strategia. La seconda proposta si occupa invece di rivedere la direttiva distacco, tenendo in debito conto la necessità di chiarire esplicitamente il peso dei diritti sociali fondamentali nel contesto delle libertà economiche del mercato unico, colmando in sostanza le lacune regolative e superando le incertezze interpretative sorte.

La risultante dei pareri e delle varie elaborazioni è costituita dall’Atto per il

mercato unico- dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia132, comunicazione della Commissione europea adottata nell’aprile 2011. Tra le ambizioni dell’esecutivo si annovera quella di affiancare alla direttiva sul distacco

129

GUUE L 337, 12/12/1998, 8. Trattasi di un regolamento approvato all’unanimità dopo un dibattito promosso in seno alle istituzioni comunitarie a causa di un’astensione collettiva messa in piedi da autotrasportatori, nel novembre 1997, sui quali era intervenuto un provvedimento della Commissione europea per le ripercussioni prodotte sugli scambi, stante la lesione della libertà di circolazione delle merci di matrice comunitaria. Sulla vicenda e sul regolamento v. ORLANDINI, Sciopero e servizi pubblici

essenziali, cit., 261 s. Il regolamento in oggetto prevede un sistema di richiami attraverso lo strumento della

raccomandazione non vincolante, allo Stato membro e di controlli sull’operato di quest’ultimo in ipotesi di ostacoli agli scambi causati da privati. Tra le precisazioni, tuttavia, l’art. 2 del regolamento stabilisce: “il

presente regolamento non può essere interpretato in modo tale da pregiudicare in qualsiasi modo l’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri, compreso il diritto o la libertà di sciopero”.

130

V. nota precedente. 131

Proposta di regolazione dell’esercizio del diritto di sciopero, cit.. 132

158 dei lavoratori una «legislazione mirante a chiarire l’esercizio delle libertà di

stabilimento e di prestazione di servizi accanto ai diritti sociali fondamentali». Ciò al

fine d’impedire che il perdurare dell’incertezza del diritto possa produrre una perdita di sostegno nei confronti d’un mercato unico, così come il rischio che l’incorrere in richieste di risarcimento danni presso i tribunali nazionali possa tradursi in impedimento concreto per l’esercizio dello sciopero133

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4.1.3. I PARERI “POCO DIPLOMATICI” DEL COMITATO ECONOMICO E

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