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G LI STRUMENTI DI CONTROLLO DEL CONFLITTO COLLETTIVO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI : VERSO LA VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA

L A REGOLAMENTAZIONE DEL CONFLITTO IPOTESI DI UNA NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA E PROBLEMI DI QUALIFICAZIONE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

3 V ECCHI PROBLEMI E NUOVE FRONTIERE PER LA QUALIFICAZIONE DELLO SCIOPERO E DEL CONFLITTO

3.3 Q UALE PROSPETTIVA PER LE PROCEDURE ARBITRALI E CONCILIATIVE ?

3.3.1 G LI STRUMENTI DI CONTROLLO DEL CONFLITTO COLLETTIVO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI : VERSO LA VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA

ARBITRALE

La maggiore pericolosità (per il pregiudizio arrecato ai diritti degli utenti) dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, come oramai noto, ha comportato che sul governo dei conflitti collettivi fosse la legge a introdurre ciò che nel privato è stato riservato alla volontarietà delle parti collettive.

Se non pare revocabile in dubbio che esigenza costante del settore dei servizi pubblici essenziale sia stata quella di far “decollare” il concetto secondo cui la prevenzione è un concetto ineludibile nella gestione del conflitto297, va anche detto che tale principio ha assunto il più alto rilievo quando tra gli auspici del Patto dei trasporti del 1998 s’è profilata l’idea dello sviluppo strategico del settore, attraverso l’intensificazione degli strumenti di prevenzione del conflitto (e non di regolazione

la globalizzazione offre nuove opportunità all'utilizzazione del lavoro senza alcun limite alla concorrenza, sarebbe auspicabile una maggiore disponibilità delle parti sociali a mettersi in condizione di realizzare pratiche partecipative e di operare rendendo fondamentale la unitarietà dell'azione sindacale.

294

Per la conflittualità di tali settori cfr. par. 2.2 del cap. I. Il dato empirico mette in luce uno sciopero che “risorge” dopo una fase di declino, illustrata da BORDOGNA –CELLA, Decline or transformation? Change

in industrial conflict and its challenge, Transfer, 2002, spec. 585 e BAGLIONI, L’accerchiamento. Perché si

riduce la tutela sindacale tradizionale, Bologna, 2008, 85.

295La rottura dell’azione sindacale si ripercuote sulla costituzione dei soggetti sindacali aziendali, sul loro funzionamento, sulla loro attività negoziale secondo MARESCA, Accordi collettivi separati tra libertà

contrattuale e democrazia sindacale, RIDL, 2010, I, 30. Anche a livello nazionale non può dirsi mancante

qualche elemento di spaccatura dell’unità sindacale. In tal senso, da ultimo l’accordo sulla produttività del 21/11/2012.

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Sulla predisposizione verso l’accrescimento degli strumenti di risoluzione delle controversie, sotto la specifica prospettiva della “congenialità di tali strumenti” v. TREU, La riforma della giustizia del lavoro:

conciliazione e arbitrato, DLRI, 2003, 80-82.

297

RICCI, Sciopero nei servizi pubblici essenziali tra vecchi e nuovi limiti in M.RICCI, Sciopero e servizi

pubblici essenziali, cit., 40. Invero, di tale indispensabilità era convinto già il legislatore degli anni ’80.

L’art. 11, cc. 4-6 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 suggeriva l’introduzione d’una composizione del conflitto collettivo, imponendo l’adozione di codici sindacali come precondizione di ammissione alle procedure contrattuali.

124 dello stesso)298. A condividere la linea dell’accordo di settore richiamato è stato il legislatore del 2000299, il quale, all’art. 2, c. 2 della l. 146/90, ha aggiunto la disposizione secondo cui ogni accordo collettivo sulle prestazioni indispensabili deve prevedere procedure di raffreddamento e di conciliazione, da esperirsi obbligatoriamente prima di proclamare un’azione di sciopero300, pena l’illegittimità

della protesta301. Intervenendo nella fase precedente all’attuazione e alla pubblicizzazione302 di un’azione di sciopero, il legislatore, lungi in ogni caso dal comprimere il diritto di sciopero, ha previsto anzitutto un obbligo per i soggetti di cui ad un dato conflitto collettivo, al fine di responsabilizzarli nel governo del dissenso collettivo. In alternativa al mancato accordo, vige comunque una generale procedura conciliativa in sede amministrativa, avente le medesime finalità deflattive del conflitto da proclamare303.

Al fine di favorire la soluzione del conflitto collettivo in una fase preliminare si delega la Commissione di garanzia, alla quale è riconosciuto il compito d’intervenire sul conflitto, adoperandosi nella valutazione delle ragioni del mancato rispetto della procedura preventiva di composizione del contrasto. Ai sensi dell’art. 13, per come novellato dalla l. 83/00, la Commissione di garanzia può approfondire le cause d’insorgenza della controversia e valutare il comportamento delle parti durante la procedura di raffreddamento e conciliazione, oltre che deliberare il differimento degli

298

A riguardo TREU, Il patto dei trasporti, LPA, 1999, 12.

299

A proposito della l. 146/90 GRANDI, Sciopero, prevenzione del conflitto e servizi pubblici essenziali,

RIDL, 1999, 3, 258 aveva rilevato che la formula della prevenzione o del governo costruttivo del conflitto

non avesse spazio giacchè gli accenni fatti al tentativo della composizione o non riguardavano l’azione preventiva poiché intervenivano ad astensione collettiva già proclamata o riguardavano il conflitto tecnico sulla determinazione delle prestazioni indispensabili.

300

È evidente l’accoglimento della tesi di GRANDI, ult. op. cit., 266. Secondo l’A., la realizzazione del fine del contemperamento avrebbe dovuto valorizzare la sperimentazione di procedure compositive del conflitto, sottraendo il sistema all’impiego esclusivo dello sciopero come mezzo ordinario di risoluzione della controversia. Ed invero anche un ruolo promozionale assegnato alla prevenzione dello sciopero si scopre percorrendo la giurisprudenza della Commissione di garanzia su cui, tra le tante, Del. 1998/506 e Del. 1998/144.

301

Tra i commenti prodotti BAVARO, Le procedure di raffreddamento e conciliazione nei servizi pubblici

essenziali in M. RICCI, Sciopero e servizi pubblici essenziali, 109 s. Il saggio si distingue per aver rappresentato giuridicamente la definizione di raffreddamento e conciliazione. Per raffreddamento s’intende “una tecnica più generale rispetto alla conciliazione perché esso ha a oggetto tutto il conflitto, e non solo

lo sciopero che è solo una delle possibili forme di espressione dell’industrial unrest”. “La conciliazione invece interviene soltanto in caso di sciopero e solo nel corso di svolgimento del tentativo conciliatorio il potere datoriale di adottare iniziative dirette a danno dei lavoratori è esplicitamente messo in mora”.

Entrambe le definizioni sono presenti a pag. 116 del contributo. Si segnala inoltre VALLEBONA, Lo

sciopero nei servizi pubblici essenziali, cit., 90 che richiama i più frequenti vizi derivanti dal mancato o non

corretto esperimento delle procedure preventive. 302

Non venendo riconosciuta efficacia generale a tali accordi, nel caso di soggetti collettivi non stipulanti, si lascia la possibilità di scegliere tra gli accordi raggiunti da altri sottoscrittori e l’esperimento della procedura amministrativa davanti al Prefetto o presso il Ministero del lavoro, a seconda del rilievo territoriale della protesta.

303

Su cui interessante ripercorrere l’approccio critico di BIAGI, La legislazione sullo sciopero: riforma o

125 scioperi di particolare rilievo nazionale già proclamati per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione.

Pare tuttavia evidenziare il fallimento di questi propositi (circa la capacità delle parti di “raffreddare” il conflitto sorto), il progetto di legge n. 1473/2009: qui si mette in rilievo il fatto che nel settore dei servizi pubblici le procedure compositive preventive si «concretizzano in un inutile lasso temporale da far obbligatoriamente decorrere, cui le parti si sottopongono sapendo già che non produrrà l’effetto di arrivare ad una costruttiva conciliazione della controversia»304. A superamento di ciò305, il disegno di legge invoca una valorizzazione delle pratiche prevenzionistiche, attraverso la delega alla nuova Commissione per le relazioni di lavoro di «specifiche

competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie per i conflitti di lavoro»306.

Se vero è che ad oggi nulla è intervenuto a livello legislativo, resta tuttavia evidente, a livello di principio, la valorizzazione della «via civile di trattazione della conflittualità»307, percorrendo la quale, dopo essere passati per la procedura di raffreddamento e conciliazione, s’incontra la soluzione per via arbitrale come ulteriore canale da utilizzare per scongiurare il ricorso allo sciopero e, quindi, la verificazione di pregiudizi a danno degli utenti dei servizi pubblici essenziali.

3.3.2 ARBITRATO E CONCILIAZIONE NELLA RECENTE REGOLAMENTAZIONE

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