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I L DISEGNO 1170/2008: D ISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCIOPERO VIRTUALE

L A REGOLAMENTAZIONE DEL CONFLITTO IPOTESI DI UNA NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA E PROBLEMI DI QUALIFICAZIONE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

1. V ERSO NUOVE PROPOSTE DI RIFORMA DEL QUADRO LEGISLATIVO

1.1 L O STATO DELL ’ ARTE NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI : DALLA L.

1.2.1 I L DISEGNO 1170/2008: D ISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCIOPERO VIRTUALE

Il disegno di legge 1170/08 recante «Disposizioni in materia di conflitto» ha l’interesse di promuovere nel nostro ordinamento l’introduzione di nuove forme di lotta sindacale68, comunque volontarie69, aventi il tratto distintivo di risultare prive di esternalità negative per gli utenti e la collettività70.

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Sulla distinzione tra conflitto e sciopero si rinvia alle brevi premesse di cui al par. 1 del capitolo I. 68

Aveva già sollevato la necessità di introdurre, attraverso la regolamentazione pattizia lo sciopero virtuale almeno nei servizi di elettricità, gas e acqua, VALLEBONA, Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, cit., 44. Tra gli esempi di sciopero virtuale, oltre quanto richiamato nel capitolo I, sono stati sperimentati nei servizi pubblici essenziali: nel 1989 dai piloti aerei dell’Anpac; nel 1995 dai poliziotti della Sap; nel 1999 dai medici dell’Anmi; nel 1999 dai piloti e gli assistenti della Meridiana; nel 2000 dagli autoferrotranvieri ATM; nel 2002 dagli elicotteristi. Ad oggi, inoltre, sono stati firmati quattro accordi generali per la disciplina dello sciopero virtuale: i direttori sanitari del SSN; il personale amministrativo dell’Università Bocconi; medici di famiglia e del pronto soccorso del SSN; elicotteristi impegnati in servizi di soccorso. Si rilevano all’uopo i giudizi di idoneità degli accordi raggiunti da parte della Commissione di garanzia per piloti addetti al servizio di elisoccorso (Accordo 21/5/2002 dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera 02/170) e per i lavoratori del settore elettrico (accordo dichiarato idoneo con delibera 91/14).

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L’idea di sciopero virtuale risale al 1971. A sorreggerne l’utilizzo la necessità di limitare i cc.dd. costi sociali degli scioperi nei servizi pubblici. Tale idea, si legge nella Relazione di accompagnamento al progetto, ha interessato soprattutto due economisti, Ayres e Nalebuff che nel 2002 scrivevano: “the workers

77 In quattro articoli traspare esplicitamente il tentativo del disegno: estendere la forma dello sciopero virtuale71 ad ambiti nei quali il pregiudizio dell’utente può raggiungere forti compromissioni, a causa dell’astensione dal lavoro. Detto in altro modo, interesse del disegno di legge è sostenere la regolamentazione di un conflitto che, attraverso la sostituzione dell’astensione dal lavoro con lo sciopero virtuale, consenta la prosecuzione del servizio a favore dell’utente.

L’esercizio di tale lotta viene demandato alla facoltà riconosciuta alle organizzazioni sindacali autorizzate da appositi “accordi collettivi” di qualsiasi livello. La contrattazione collettiva – ai sensi dell’art. 272 - deve indicare un contenuto minimo: la maniera in cui lo sciopero deve essere proclamato e attuato, il fondo presso cui destinare le somme devolute dai lavoratori virtualmente in sciopero

keep working as usual and the firm keeps producing as usual, but neither skide gets paid. Workers lose their wages and an employer loses its profits during a strike. So during a virtual strike the workers would work for nothing and the employer would give up its revenues. That money could go to Uncle Sam or a charity”.

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Su posizioni differenti NICITA-RIZZOLI, Il caso dello sciopero virtuale tra equivoci e illusioni, MCR, 2009, 3, 587 s.

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Secondo la Relazione d’accompagnamento al disegno 1170/08, “per sciopero virtuale deve oggi

intendersi la forma di agitazione collettiva che un sindacato o una coalizione di altro genere possono scegliere di proclamare in alternativa rispetto allo sciopero tradizionale, soprattutto in un settore di servizi pubblici, al fine di esercitare pressione sulla controparte imprenditoriale in modo diretto, incidendo immediatamente sul suo bilancio, ma senza recare pregiudizio agli utenti del servizio o alla collettività, comunque senza distruzione di ricchezza”.

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Art. 2. Contenuto del contratto collettivo istitutivo. Il contratto collettivo istitutivo dispone:

A) Le modalità di proclamazione e attuazione dello sciopero virtuale;

B) La destinazione delle somme versate al fondo d cui all’art. 3 a finalità d progresso civile o di solidarietà sociale di cui all’art. 3, c. 5, lettere a), b) e c), della legge 24 dicembre 2077, n. 244, e successive modificazioni, nonché a iniziative di pubblicazione delle ragioni delle parti nella controversia.

2. la destinazione delle risorse del fondo di cui all’art. 3 rivenienti da uno sciopero virtuale può essere variata mediante accordo aziendale tra il datore di lavoro e l’organizzazione sindacale che ha proclamato l’agitazione. Quando l’agitazione è proclamata da una pluralità di organizzazioni sindacali, l’accordo aziendale che varia la destinazione delle relative risorse rivenienti è sottoscritta da tutte le suddette organizzazioni.

3. salvo diversa disposizione contenuta nel contratto collettivo applicabile, lo sciopero virtuale può essere proclamato da una o più organizzazioni firmatarie, in riferimento alla generalità o a una parte dei lavoratori dell’azienda o del settore.

4. la proclamazione dello sciopero virtuale avviene, mediante comunicazione ai lavoratori interessati e alla direzione aziendale, o alla associazione imprenditoriale di categoria competente quando l’agitazione si riferisca a una pluralità di aziende, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data in cui lo sciopero produce gli effetti di cui al c. 2 dell’art. 1. I lavoratori che intendano aderire allo sciopero virtuale ne danno comunicazione alla direzione aziendale, di regola con almeno sei giorni di anticipo rispetto alla data per la quale esso è proclamato. La comunicazione può essere data in forma scritta, anche in forma telematica, secondo le modalità determinate dal contratto istitutivo.

5. lo sciopero virtuale può essere proclamato in corrispondenza o no con la proclamazione, da parte di altre organizzazioni dello sciopero nella sua forma tradizionale, con relativa astensione dal lavoro. 6. l’adesione allo sciopero virtuale comporta l’accettazione, da parte del lavoratore, di tutti gli effetti derivanti dall’applicazione del contratto collettivo istitutivo, nonché gli effetti derivanti dalla presente legge per quanto non previsto dal contratto stesso.

7. Salva diversa disposizione contenuta nel contratto collettivo istitutivo, il versamento da parte del datore di lavoro al fondo di cui all’art. 3 delle somme d cui all’art. 1, c. 2, lett. b), deve avvenire entro sette giorni da quello per il quale lo sciopero virtuale viene proclamato.

78 (il vincolo di destinazione è per finalità sociali e per sostenere la pubblicità delle ragioni della protesta) e il quantum di retribuzione da calcolare come “potenziale danno” a carico dell’impresa che subisce “l’agitazione virtuale”. Alla gestione di tale fondo e al controllo del rispetto delle regole indicate nell’apposito contratto collettivo istitutivo viene dedicato un apposito comitato designato pariteticamente da parte datoriale e sindacale e presieduto da un terzo soggetto nominato di concerto dai soggetti nominati73.

La disposizione successiva riconosce alla contrattazione aziendale la facoltà di variare la destinazione delle somme in beneficienza. In particolare, nel caso d’agitazione proclamata da più sigle sindacali, l’accordo che varia la destinazione delle risorse derivanti dallo sciopero virtuale deve essere sottoscritto da tutte le suddette organizzazioni.

Sul fronte del concreto esercizio di tale forma di dissenso collettivo, il disegno specifica che esso può interessare la totalità o una parte di lavoratori e che per svolgersi occorre che esso venga previamente comunicato all’azienda di riferimento, salvo che lo sciopero virtuale non interessi più realtà imprenditoriali. In quest’ultimo caso, occorre rivolgere l’informativa dello sciopero alla associazione imprenditoriale collegata a tali siti produttivi. Lo sciopero deve essere preavvisato con 10 giorni d’anticipo rispetto alla sua attuazione; i lavoratori devono inviare entro 6 giorni dallo sciopero una dichiarazione preventiva di partecipazione, da effettuarsi in forma scritta o tutt’al più telematica. Non vige, invece, per tale forma di lotta

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Così l’art. 3. Fondo di solidarietà. 1. Presso la direzione dell’azienda è costituito un fondo, alimentato dai versamenti di cui al c. 2 dell’art. 1, da effettuare mediante accredito su un apposito conto corrente bancario.

2. La gestione del fondo è affidata a un comitato di gestione, composto da:

a) un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di cui al c. 1 dell’art. 1, se presente in azienda;

b) un membro designato dal datore di lavoro, il quale dispone di tre voi qualora le organizzazioni sindacali firmatarie siano almeno quattro, due voti qualora le organizzazioni sindacali firmatarie siano almeno tre, un voto qualora le organizzazioni sindacali firmatarie siano meno di tre.

3. Il comitato di gestione elegge al suo interno il Presidente, cui compete l’esecuzione delle delibere. 4. Il comitato di gestione delibera, con la maggioranza semplice dei voti espressi dai partecipanti alla seduta, la destinazione delle risorse disponibili, nel rispetto di quanto disposto al riguardo dal contratto collettivo applicabile.

5. Il presidente da esecuzione alle decisioni del comitato di gestione disponendo del conto corrente bancario di cui al c. 1, mediante firma congiunta con il rappresentante dell’azienda nel comitato di gestione.

6. Il rappresentante dell’azienda nel comitato di gestione può rifiutare la propria firma sull’atto di disposizione soltanto nel caso in cui esso tenda a finalità differenti rispetto a quelle individuate dal contratto collettivo applicabile. Ogni controversia in proposito è risolta entro trenta giorni con lodo inappellabile da un arbitro unico individuato con le modalità stabilite nel contratto istitutivo o nel contratto aziendale applicabile, oppure, in difetto di disciplina collettiva della materia, designato dal presidente della sezione lavoro del tribunale territorialmente competente, senza altro vincolo di procedura se non quello di sentire, in contraddittorio tra di loro, tutti i membri del comitato di gestione. Le spese dell’arbitrato sono poste a carico del fondo.

79 alcuna rarefazione, né oggettiva né soggettiva, giacchè essa può realizzarsi sia autonomamente che in contemporanea alla più tradizionale astensione dal lavoro.

Se il Comitato di gestione dovesse non attenersi alle indicazioni presenti nell’accordo relativamente alla gestione delle somme da versare, al lavoratore sarà accreditato quanto spettante a titolo di retribuzione74.

1.2.2 IL DISEGNO DI LEGGE 1409/09: DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE

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