L A REGOLAMENTAZIONE DEL CONFLITTO IPOTESI DI UNA NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA E PROBLEMI DI QUALIFICAZIONE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE
1. V ERSO NUOVE PROPOSTE DI RIFORMA DEL QUADRO LEGISLATIVO
2.1 L’A CCORDO QUADRO DEL 22 GENNAIO 2009 SULLE REGOLE E LE PROCEDURE DELLA NEGOZIAZIONE E DELLA GESTIONE DELLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Dopo un lungo negoziato141, nel testo approvato il 22 gennaio 2009 sulle
«regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione
136
Su cui, per una panoramica generale del diritto sindacale al tempo della crisi, LECCESE, Il diritto
sindacale al tempo della crisi, Relazione AIDLASS PISA 2012. Altrettanto interessanti le ricostruzioni di
BAVARO, Contrattazione collettiva e relazioni industriali nell’”archetipo” Fiat di Pomigliano d’Arco,
Quad. Rass. Sind., 2010, 3, 340 s. e BOLLANI, Contratti collettivi separati e accesso ai diritti sindacali nel
prisma degli accordi FIAT del 2010 inMAGNANI –FERRARESI (a cura di), Da Pomigliano a Mirafiori:
viaggio nell’attualità del diritto sindacale italiano, Pavia, 2011, 9 s.; ROMEO, La contrattazione collettiva
tra categorie civilistiche e nuovi scenari del diritto sindacale: il caso degli accordi separati, DML, 2011, 3,
463-467. 137
Come si è già avuto modo di constatare nel primo capitolo, parr. 2.3 e 2.4, Fiat non è nuova a dare segnali di svolta. In essa si ritrovano costantemente segnali premonitori di cambiamenti di fase. Così si è visto nell’autunno caldo, così è stato nel 1980 per la marcia dei 40.000. Nel senso della Fiat come “motore del cambiamento” CARUSO, La rappresentanza negoziale irrisolta. Il caso Fiat tra teoria, ideologia,
tecnica … e cronaca, RIDL, 2011, III, 278.
138
CARUSO, ult. op. cit., 265. 139
Per una ricca disamina dei casi di accordi separati, REGALIA,GALETTO, TAJANI, Osservazioni sulle
relazioni industriali nei casi di contrattazione separata, RGL, 2010, I, 19 s.
140
Così CANNELLA –MATTONE, Alla ricerca di nuove regole per la rappresentanza sindacale, QG, 2011, 21.
141
Su cui si sofferma RICCI, L’Accordo quadro e l’Accordo Interconfederale Confindustria del 2009:
95
collettiva»142, concordato - fatto salvo il dissenso della CGIL143, di ABI, ANIA e Lega delle Cooperative - da tutte le confederazioni sindacali e imprenditoriali con il Governo presente «non come esecutivo, ma come datore e responsabile dell’intero
universo del lavoro pubblico privatizzato»144, si delineano i principi e i criteri cui devono attenersi le fonti contrattuali145, a partire dagli accordi interconfederali sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, condizioni e tempi con cui dare attuazione.
È un accordo che, oltre a ridefinire gli assetti contrattuali146, incide sul caso dell’eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo delle intese ed ammette la possibilità di deroga del contratto collettivo nazionale di lavoro, ad opera di un contratto di secondo livello, sin dal momento d’avvio di un’attività imprenditoriale147.
Interessa qui rivolgere l’attenzione ai profili legati alla materia del conflitto collettivo. Il punto 5 del par. 2 dell’accordo148
fa richiamo ai tempi di svolgimento dei negoziati e alla clausola di tregua149, senza tuttavia rinnovare di molto rispetto al protocollo del 1993150. Quanto all’ultimo aspetto si tiene presente la necessità di
142Per una panoramica d’insieme, M
AGNANI, I nodi attuali del sistema di relazioni industriali e l’accordo
quadro del 22 gennaio 2009, ADL, 2009, 1278 s.; NAPOLI, La riforma degli assetti contrattuali nelle intese
tra le parti sociali in NAPOLI, Lavoro, diritto, valori, Torino, 2010, 139 s.; SCARPELLI, Una riflessione a
più voci sul diritto sindacale ai tempi della crisi, RGL, I, 2010, 15 s.
143
Sul mancato assenso della CGIL, ACCORNERO, Il nuovo modello contrattuale. La Cgil e il mondo del
lavoro, www.ildiariodellavoro.it, 23 gennaio 2009.
144
L’espressione è ripresa da F.CARINCI, Una dichiarazione d’intenti: l’Accordo quadro 22 gennaio 2009
sulla riforma degli assetti contrattuali, RIDL, 2009, I, 177.
145
Nota una certa approssimazione nella lettera dell’Accordo, CARINCI, ult. op. cit., 179. 146
Lasciando intendere un “azzoppamento ma non il tracollo” del protocollo del ’93, perché non travolgeva l’assetto dei contratti, mantenendo i due livelli contrattuali integrati, ma si limitava a una “operazione di
maquillage del sistema contrattuale” per BELLARDI, L’attuazione dell’accordo quadro: pluralità dei
sistemi contrattuali ed eterogenesi dei fini. Alcune note di sintesi, DLRI, 2010, 2. Più netto, CARUSO, La
rappresentanza negoziale irrisolta, cit., 271.
147
Il modello di deroghe per come indicato dall’accordo quadro sembra richiamare il modello delle
hardship clauses tedesche, su cui SCHNABEL, Il cambiamento dei profili della contrattazione collettiva in
Germania, Relazione al convegno “Contrattazione salariale e Cassa integrazione in Germania”, Roma,
2/3/2011. Rileva tuttavia le differenze strutturali tra Germania e Italia, LEONARDI, La condizione operaia
nella crisi tra valorizzazione del lavoro e declino delle relazioni industriali, QG, 2011, 3- 4, 151.
148
V. in proposito il testo dell’accordo. “Per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative
di rinnovo dei contratti collettivi, le specifiche intese ridefiniscono i tempi e le procedure per la presentazione delle richieste sindacali, l'avvio e lo svolgimento delle trattative stesse”.
149
Su cui, in generale, salvo poi specificarne meglio l’istituto e le implicazioni concrete, GHEZZI,
Autonomia collettiva, diritto di sciopero e clausole di tregua, RTDPC, 1967, 149 s.; PERA, Sulle clausole di
tregua sindacale, RDL, I, 1964, 285 s.; CORSO, Le clausole obbligatorie intersindacali in D’ANTONA (a cura di), Letture di diritto sindacale, Napoli, 1990, 339 s.
150
Così RICCI, ult. op. cit, 367. Più critica nel cogliere differenze rispetto al protocollo Giugni, CORAZZA,
Tregua sindacale, governo del conflitto collettivo e competitività internazionale in Studi in onore di Tiziano Treu, Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale. Il diritto del lavoro e i suoi interlocutori. Diritto sindacale e relazioni industriali, Napoli, 2011, 377: le clausole di tregua si estendono da tre a sei mesi. Sulla clausola
di tregua secondo l’Accordo quadro anche CARINCI, ult. op. cit. 193: se esiste un mero obbligo, per assicurare una tregua sindacale, risulta scarsamente effettivo, perché la sua eventuale violazione può
96 definire le modalità in grado di consentire il regolare svolgimento d’un negoziato. In
«rottura di un tabù»151, al par. 2.12152, si prevede che, per risolvere le controversie sorte, i contratti collettivi facciano ricorso, in prima battuta alla conciliazione153, all’arbitrato154
nel caso in cui il conflitto non fosse stato in precedenza superato. Intervenendo sulla questione rappresentatività-conflitto, il par. 2. 18155 sancisce che gli accordi di secondo livello nelle aziende di servizi pubblici locali possono selezionare i soggetti collettivi che possono proclamare gli scioperi al termine del periodo di tregua sindacale156. Sempre nell’ottica della riduzione della conflittualità, si considera importante attuare una riduzione del numero dei contratti collettivi firmati. Ciò si auspica senza tuttavia considerare i fronti interni ad ogni sindacato e tra sindacati derivabili.
All’accordo sugli assetti contrattuali ha fatto seguito l’Accordo interconfederale del 15 aprile 2009157. In senso generale si conferma l’impegno delle
comportare solo una responsabilità patrimoniale delle parti, ben difficilmente azionabile con successo nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Nel protocollo del luglio del 1993, le clausole di tregua erano utilizzate in combinazione con l’indennità di vacanza contrattuale, con ciò permettendo d’assicurare un periodo di “raffreddamento” del conflitto attraverso il collegamento diretto tra violazione della clausola e corresponsione del provvisorio emolumento della retribuzione. Dal protocollo del 1993 risulta cioè un automatismo tra violazione della clausola di tregua violata e corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale. Su tale contenuto del protocollo del ’93 v., ex multis, GHEZZI, Considerazioni
sull’accordo fra governo e parti sociali del 23 luglio 1993, PD, 1994, 15; ROCCELLA, Azione sindacale e
politica dei redditi. Appunti sull’accordo triangolare del 23 luglio 1993, RGL, 1994, I, 272 e più
recentemente MASTINU, Tregua sindacale e gestione dei conflitti intersindacali nell’accordo quadro del 22
gennaio 2009 e negli accordi interconfederali attuativi in Studi in onore di Tiziano Treu, Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale. Il diritto del lavoro e i suoi interlocutori. Diritto sindacale e relazioni industriali, Napoli, 2011, 507 s.
151
Tale espressione viene mutuata da CORAZZA, Il nuovo conflitto collettivo, cit., 2012, 175 nella parte in
cui l’A. criticamente evidenzia come le parti, pur volendo valorizzare nuovi strumenti per la deflazione del contenzioso, non si siano comunque messe (volutamente) in condizione di dar luogo a un meccanismo che abbia la capacità di “funzionare effettivamente”. Prova ne deriverebbe dal fatto che a tre anni dall’accordo, nessuna esperienza arbitrale è decollata in tal senso.
152
In proposito: “eventuali controversie nella applicazione delle regole stabilite, saranno disciplinate
dall'autonomia collettiva con strumenti di conciliazione ed arbitrato”.
153
Per conciliazione s’intende “quella forma di composizione delle controversie in cui sono le parti a
pervenire alla soluzione mediatoria, talvolta suggerita dal conciliatore”. Così CORAZZA, Il nuovo conflitto
collettivo, cit. 146.
154
Le nuove clausole tratteggiano un diverso apparato rimediale che tende ad assicurare l’effettiva applicazione del contratto collettivo e degli obblighi con esso assunti per MASTINU, ult.op.cit, 676. Relega invece tale disposizione ad un piano di debole coercibilità CORAZZA, Il nuovo conflitto collettivo, cit., 50. 155
In proposito: “le nuove regole possono determinare, limitatamente alla contrattazione di secondo livello
nelle aziende di servizi pubblici locali, l'insieme dei sindacati, rappresentativi della maggioranza dei lavoratori, che possono proclamare gli scioperi al termine della tregua sindacale predefinita”.
156
Rileva il difetto della disposizione F. CARINCI, ult. op. cit., 197 nella parte in cui segnala che Confindustria, parte dell’accordo quadro non sempre costituisce l’organizzazione di riferimento delle aziende, ragion per cui la disposizione va riferita alle parti sindacali, solo quelle firmatarie dell’accordo conseguito.
157
Sull’accordo interconfederale del 15 aprile 2009 v. CARINCI, Se quarant’anni vi sembran pochi: dallo
Statuto dei lavoratori all’accordo di Pomigliano, ADL, 2010, 3, 587 s. e FERRANTE, L’Accordo
97 parti a regolare il sistema di relazioni industriali nell’esercizio del potere d’influsso proprio delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori e in ossequio di tutte le regole158 concordate in sede collettiva. Uno scostamento dall’Accordo quadro si individua rispetto all’apparato sanzionatorio nel caso di violazione della clausola di tregua: per i rinnovi di primo livello, la clausola n. 2.4159 prevede una tregua estesa a partire da sei mesi precedenti al mese successivo alla scadenza, sì da impedire qualsiasi azione diretta pena la revoca o la sospensione della forma di dissenso collettivo messa in atto; nel caso di rinnovi di secondo livello, il punto 3.5 dell’intesa prescrive una clausola di tregua che vige dai due mesi precedenti al mese successivo alla scadenza del contratto collettivo in oggetto, senza tuttavia affermare l’eventualità della revoca o della sospensione dell’azione intrapresa. Nel contempo si potenzia, rispetto all’Accordo quadro, il rilievo delle procedure di conciliazione ed arbitrato nell’ipotesi in cui venga a sorgere una questione sull’applicazione delle clausole relative alla contrattazione di secondo livello. S’imbastisce in tal senso un procedimento articolato in due sottopassaggi, di cui il secondo meramente eventuale: in prima battuta si affida alla procedura conciliativa la soluzione della controversia sorta nei termini anzidetti, a livello territoriale e poi nazionale; nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo, si
1021 s. Più in generale, per una panoramica degli accordi interconfederali e nazionali sopraggiunti, v.LISO,
Lo shock di Pomigliano sul diritto del lavoro: il sistema collettivo, ADL, 2010, 1090-1091.
158
La mancata specificazione di tutte le regole lascia intendere il rispetto di qualsiasi norma, sia essa procedurale, sia essa di natura sostanziale.
159
V. 2.4. “Per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, il contratto
collettivo nazionale di lavoro di categoria definisce i tempi e le procedure per la presentazione delle proposte sindacali relative alla modifica delle disposizioni economiche e normative previste dalla contrattazione nazionale, aziendale o territo-riale nonché i tempi di apertura e lo svolgimento dei negoziati.
In ogni caso le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica, nella misura che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi na-zionali di lavoro di categoria, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e comunque per un periodo complessiva- mente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.
Qualora dopo sei mesi dalla scadenza il contratto collettivo nazionale di lavoro di ca-tegoria non sia stato ancora rinnovato, è previsto l’interessamento del Comitato pari-tetico per la gestione del presente accordo interconfederale per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell’accordo per il rinnovo del contratto”.
98 passa alla via arbitrale, delle cui regole viene chiamata a decidere la contrattazione nazionale160 o quella interconfederale.