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Sezione IV: Le principali fattispecie sanzionatorie in tema di rifiuti 4.1 Il traffico illecito di rifiuti: cenno e rinvio

4.2 Abbandono e deposito incontrollato

L’intero sistema della gestione del ciclo dei rifiuti è finalizzato al loro definitivo indirizzo verso il recupero ovvero lo smaltimento; ben si comprende, dunque, la ragione per la quale vengano sanzionate condotte che in qualche misura deviino lo stesso dal suo percorso naturale;239

viene in rilievo, in prima battuta, l’abbandono ovvero il deposito incontrollato dei rifiuti nel suolo, sul suolo o nelle acque (superficiali o sotterranee) disposti dall’art. 192 TUA che prevede “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì

vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 25, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.”240

Per potersi parlare di mero abbandono di rifiuti occorre la sussistenza di due requisiti individuati nella occasionalità della condotta e nel modesto quantitativo di rifiuti; in presenza di tale contengo andrà applicato l’art. 255 TUA così come parzialmente riscritto dal D.Lgs 205/2010 che recita “Abbandono di rifiuti 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2,

chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. (1) 2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale

239 Si veda anche il fenomeno della raccolta in forma ambulante; sul punto V. Paone, La raccolta e il trasporto dei

rifiuti in forma ambulante, in Ambiente & Sviluppo, 2013, 2, p. 111 ss.

240 Il comma quarto del medesimo articolo aggiunge che “Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile

ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.” Sul punto cfr Sez. 3, Sentenza n. 45974 del 27/10/2011 Ud. (dep. 12/12/2011 ) Rv. 251340 “Il legale rappresentante di una ditta, proprietario di un'area su cui terzi depositino in modo incontrollato rifiuti, è penalmente responsabile dell'illecita condotta di questi ultimi in quanto tenuto a vigilare sull'osservanza da parte dei medesimi delle norme in materia ambientale.”

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della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta. 3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.”

Il superamento della “modestissima quantità di rifiuti” è idoneo, invece, ad integrare la condotta intermedia tra l’abbandono e la vera e propria costituzione di discarica abusiva ovvero il deposito incontrollato di rifiuti.241

Le fattispecie di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti hanno natura di reato proprio242 di pericolo243 e permanente (o in alcune ipotesi istantaneo ma con effetti permanenti) così come sottolineato dalla giurisprudenza.244

241Sez. 3, Sentenza n. 21785 del 28/04/2011 Ud. (dep. 31/05/2011 ) Rv. 250479 “Integra il reato

di deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido lo spandimento, alla rinfusa ed a tempo indeterminato, dei fanghi di sedimentazione derivanti da attività di allevamento raccolti in vasche fuori terra, non rilevandone il legittimo, ma parziale, impiego nell'attività di fertirrigazione. (Nella specie i reflui in eccedenza, tracimando dai bordi delle vasche, si riversavano e venivano assorbiti nel terreno circostante, dando luogo a ruscellamenti e ad infiltrazioni in profondità).” Nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 15593 del 24/03/2011 Ud. (dep. 19/04/2011 ) Rv. 250150

242

Sez. 3, Sentenza n. 5042 del 17/01/2012 Ud. (dep. 09/02/2012 )Rv. 252131“Il reato di abbandono o deposito inc ontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma secondo, del D.Lgs. n. 152 del 2006 ha natura di reato proprio, richiedendo, quale elemento costitutivo, la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente in capo all'autore della violazione, sicché non rientra in esso, bensì nell'ipotesi dell'illecito amministrativo di cui all'art. 255, comma primo, la condotta del proprietario di un autoveicolo di abbandono dello stesso in un parcheggio pubblico.”

243 Sez. 3, Sentenza n. 19439 del 17/01/2012 Ud. (dep. 23/05/2012 ) Rv. 252908 ”Il reato di attività di gestione di

rifiuti non autorizzata è reato di pericolo, sicché la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione.”

244 Sez. 3, Sentenza n. 30910 del 10/06/2014 Ud. (dep. 15/07/2014 ) Rv. 260011 “In tema di gestione dei rifiuti, il

reato di deposito incontrollato di rifiuti ha natura "permanente" se l'attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento, delle cose abbandonate, e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio, o, invece, natura "istantanea con effetti eventualmente permanenti", se l'attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini dell'accertamento della natura giuridica della condotta e, conseguentemente, del "dies a quo" per il decorso del termine di prescrizione, costituiscono significativi indici rivelatori della permanenza la sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto ovvero la pertinenza del rifiuto al circuito produttivo dell'agente).” Nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 25216 del 26/05/2011 Ud. (dep. 23/06/2011 ) Rv. 250969 “Il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato permanente sicché, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero

108 Se l’art. 255 si occupa di sanzionare i contegni di abbandono di rifiuti mediante una sanzione amministrativa il successivo art. 256 TUA introduce un articolato sistema di misure penali per le condotte di attività di gestione di rifiuti non autorizzate; in particolare la disposizione recita “1.

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto,245 recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;246 b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.247 (…) 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.248 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a

od allo smaltimento, la consumazione perdura sino allo smaltimento o al recupero. (Fattispecie in tema di prescrizione).”

245

Sez. 3, Sentenza n. 25716 del 13/05/2014 Ud. (dep. 16/06/2014 ) Rv. 259636 ”In tema di gestione dei rifiuti, il trasporto di rifiuti prodotti da terzi (nella specie, residui di demolizione da riutilizzare come sottofondo stradale) effettuato da un soggetto autorizzato unicamente al trasporto dei rifiuti propri integra il reato di gestione di rifiuti senza autorizzazione (art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006) e non anche la meno grave ipotesi contravvenzionale di trasporto dei rifiuti in violazione delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo (art. 256, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006).”

246 Sez. 3, Sentenza n. 48491 del 13/11/2013 Ud. (dep. 04/12/2013 ) Rv. 257999 “In tema di gestione dei rifiuti,

integra il reato di illecita gestione ex art. 256, comma primo, lett. a) del d. lgs. 152 del 2006 l'attività di stoccaggio, se effettuata in assenza di autorizzazione, posto che la stessa consiste nel deposito preliminare o nella messa in riserva di rifiuti, e, quindi, conformemente anche a quanto dispone la disciplina comunitaria, deve essere considerata un'operazione di smaltimento o di recupero.”

247 Sez. 3, Sentenza n. 38364 del 27/06/2013 Ud. (dep. 18/09/2013 ) Rv. 256387 “Il reato di cui all'art. 256, comma

secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale sua o dell'attività medesima. (In applicazione di tale principio è stato ritenuto soggetto attivo del reato anche l'imprenditore agricolo).”

248

Sez. 3, Sentenza n. 19955 del 09/04/2013 Ud. (dep. 09/05/2013 ) Rv. 255401 “Integra il reato previsto dall'art. 256, comma quarto, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 l'inosservanza delle prescrizioni previste per l'esercizio della attività di recupero dei rifiuti, che traggano origine da specifiche disposizioni normative o che siano direttamente imposte dalla P.A. nell'esercizio del suo potere discrezionale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto penalmente rilevante il mancato accertamento delle caratteristiche dei rifiuti sottoposti a termodemolizione).”

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quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 23 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 23.”249

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