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Sezione IV: Le principali fattispecie sanzionatorie in tema di rifiuti 4.1 Il traffico illecito di rifiuti: cenno e rinvio

8. Confisca del mezzo di trasporto

La confisca del mezzo di trasporto impiegato per l’attività di traffico dei rifiuti è ritenuta pacifica dalla giurisprudenza pur se non espressamente richiamata dall’art. 259 comma 2 TUA che recita

luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile).” con nota di S. Marascialli, Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti una breve analisi del reato, in Diritto e Giurisprudenza Agr. Alim. E dell’Ambiente, 2010, fasc. 9 pt. 2, 549.

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Sez. 3, Sentenza n. 46705 del 03/11/2009 Cc. (dep. 03/12/2009 ) in Ced Cass. Rv. 245605 “Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato abituale in quanto è integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie. (Nella specie la Corte, nel rigettare un'eccezione di incompetenza territoriale, ha precisato che la competenza deve essere individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile).”

313 Sez. 3, Sentenza n. 29619 del 08/07/2010 Cc. (dep. 27/07/2010 ) in Ced Cass. Rv. 248145. 314

142 “Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura

penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.”

E’ opinione ricorrente che, allorché il reato venga posto in essere anche mediante il trasporto, la confisca del mezzo impiegato diventi obbligatoria giacché tale misura di sicurezza risulta espressamente prevista dall’art. 259 TUA il quale contiene un riferimento esplicito all’art. 256 senza operare distinzione alcuna in merito all’attività di gestione illecita per la quale i rifiuti sono trasportati.315

Il legislatore ha, evidentemente, attribuito alla confisca del mezzo di trasporto di cui all’art. 259 T.U. ambientale una funzione “generalpreventiva-dissuasiva”, che si fonda su una presunzione legislativa di pericolosità della cosa.

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Sul tema è presente un’ampia rassegna giurisprudenziale, Sez. 3. Sentenza n. 33916 del 23.06.2010 Cc. (dep. 20/09/2010 ) in Ced Cass. Rv. 248100 “La confisca del mezzo di trasporto adibito al traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) deve essere disposta, oltre che nei casi previsti dall'art. 256 del citato decreto (trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto o inesatto ovvero usando certificati falsi durante il trasporto), anche in quelli di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto”; Sez. 3, Sentenza n. 46012 del 04.11.2008 c.c. (dep. 12/12/2008 ) Rv. 241771 “In tema di gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di un mezzo di trasporto di proprietà del ricorrente, terzo estraneo al reato, utilizzato

dall'indagato in virtù di un contratto di nolo a caldo)”;

Sez. 3, Sentenza n. 35879 del 25/06/2008 Cc. (dep. 19/09/2008 ) in Ced Cass. Rv. 241030 “In tema di gestione dei rifiuti, la confisca dei mezzi di trasporto è obbligatoria, sia nelle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti od inesatti ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, sia per il reato d'attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ove sia stato commesso mediante l'impiego di mezzi di trasporto”; Sez. 3, Sentenza n. 4746 del 12/12/2007 Cc. (dep. 30/01/2008 ) in Ced Cass. Rv. 238784 “Ai fini del reato di attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti di cui all'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente utilizzato per la commissione dello stesso è obbligatoria essendo tale misura di sicurezza espressamente prevista dall'art. 259, contenente un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di attività di gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256.”

Con riferimento alle ipotesi di sequestro preventivo Sez. 3, Sentenza n. 10710 del 28.01.2009 Cc. (dep. 11/03/2009 ) in Ced Cass. Rv. 243106 “In tema di gestione dei rifiuti, anche a seguito dell'intervenuta autorizzazione al trasporto degli stessi, non può essere disposta la restituzione del mezzo adibito al trasporto illecito di rifiuti che sia stato oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in quanto il sequestro preventivo "delle cose di cui è consentita la confisca" si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione generalpreventiva e dissuasiva attribuitale dal legislatore”; Sez. 3, Sentenza n. 43945 del 25.06.2013 Cc. (dep. 28/10/2013 ) in Ced Cass. Rv. 257418 “La revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell'ipotesi nella quale vengano a mancare gli elementi costituenti il "fumus commissi delicti" e non per il venire meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della "res" non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge. (Fattispecie relativa a sequestro di un veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti e, quindi, suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 172 del 2008, conv. in legge n, 2010 del 2008).”

143 La scelta legislativa non determina alcuna disparità di trattamento rispetto agli altri eventuali concorrenti nel reato poiché è proprio la libera disponibilità del veicolo che ne ha reso possibile la commissione.

Il rinvio contenuto nell’art. 259 T.U. ambientale alle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti previste dall’art. 256 T.U. ambientale ha carattere di rinvio ‘mobile’, suscettibile, pertanto, di riferirsi anche alle fattispecie di trasporto illecito di rifiuti di successiva introduzione.

Giova a questo punto compiere una dovuta riflessione sulle difficoltà riscontrate in tema di confisca quando ci si trovi dinanzi a trasportatori di rifiuti che non risultino essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.316

Alla mancanza di iscrizione si riconnette, solitamente ed in modo superficiale, una considerazione minore come se si trattasse di un mero illecito cartolare di poco conto: in realtà la mancata iscrizione è uno dei presupposti preliminari per poter operare in nero ovvero in maniera invisibile; essa non resta un’inadempienza isolata ma preannuncia, evidentemente, che quel soggetto non adempirà mai a tutti gli obblighi conseguenti (redazione di formulario, registri di carico e scarico etc) e, aspetto maggiormente significativo, non potrà mai trasportare i propri rifiuti verso impianti di smaltimento lecito.317 Detto in atri termini dietro quella che sembra essere una semplice omissione cartolare si cela una cospicua attività di gestione integralmente illecita del rifiuto con conseguente danno per l’ambiente, per la salute pubblica e, infine, per l’erario dal momento che, evidentemente, quel soggetto non verserà per l’attività illecita posta in essere alcun contributo. La stessa giurisprudenza della Cassazione in proposito precisa che “La sopravvenuta iscrizione all'Albo gestori ambientali del titolare

dell'automezzo adibito al trasporto di rifiuti non esclude la confisca del mezzo stesso, precedentemente sottoposto a sequestro preventivo per la mancanza di detta iscrizione (art. 259, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).”318

La premessa è fondamentale per comprendere che queste forme di illiceità sono propedeutiche all’alimentazione dell’intero sistema di smaltimento illegale dei rifiuti; risulta, quindi, fondamentale reprimere tali manifestazioni criminose con tutti gli strumenti a disposizione, primo fra gli altri quello della confisca obbligatoria di cui all’art. 259 comma 2 TUA che

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Sull’argomento M. Santoloci, Confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per il trasporto illecito dei rifiuti senza iscrizione all’Albo: la strategia di intestare i veicoli a terzi (“teste di paglia”) per continuare a delinquere “in nero”, su Diritto Ambiente del 22 aprile 2014.

317 La Cassazione con sentenza del 21.02.2011 n. 6256 della III Sezione ha precisato che l’inosservanza delle

prescrizioni dell’autorizzazione necessaria allo svolgimento di attività di gestione di rifiuti, di cui all’art. 256 co. 4 D.Lgs 152/2006 integra un reato formale, per la cui realizzazione non occorre che la condotta sia idonea alla creazione di una situazione di concreto pregiudizio per il bene giuridico protetto. Sul punto cfr. M. Bosi, L’attività di gestione di rifiuti in violazione delle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione (art. 256, c. 4 del D.Lgs 152/06) tra “mera condotta” e “pericolo astratto”, su Diritto Penale Contemporaneo, 14 marzo 2011.

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144 consente di sottrarre alla libera disponibilità operativa lo strumento principale di commissione del reato ovvero il mezzo impiegato.

Anche a fronte di una norma chiara come quella citata, si deve registrare, tuttavia, nella giurisprudenza un progressivo e pericoloso arretramento della applicazione di tale misura. Il momento più delicato non riguarda strettamente la fase della confisca ma quella fisiologicamente precedente del sequestro preventivo del veicolo che dovrebbe essere posto in essere dalla polizia giudiziaria in presenza di flagranza del reato di trasporto di rifiuti in mancanza della prescritta iscrizione all’albo. Il sequestro preventivo, anche a prescindere dal soggetto cui esso risulti formalmente intestato,319 avrebbe in questo senso in prima battuta lo scopo di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze.320 L’attività investigativa dovrebbe poi muoversi nel senso di accertare, anche attraverso la anamnesi delle pregresse condotte, la reale attività del conducente, onde ampliare, potenzialmente l’indagine e risalire al titolare dell’azienda che pone in essere l’attività di gestione e trasporto illecito. La confisca, infatti, potrà applicarsi al solo proprietario del veicolo e solo se questi risulti essere il responsabile del reato. Superata la prima e più delicata fase del sequestro preventivo possono presentarsi diversi scenari: se il veicolo appartiene al soggetto che risulta coinvolto nel reato va da sé il mantenimento dello stato di sequestro in vista della futura, ed obbligatoria, confisca; nel caso in cui, invece, il veicolo risultasse appartenere a soggetto estraneo al reato andrebbe valutata una possibile applicazione sostanziale del combinato disposto tra l’art. 259 comma 2 TUA e l’art. 240 c.p.;

va, in primis, vagliata l’eventualità che il mezzo impiegato possa essere nuovamente utilizzato e destinato al traffico illecito di rifiuti; maggiore attenzione, inoltre, va prestata alla reale appartenenza del veicolo: è da registrarsi nel campo degli illeciti de quo una strategia stratificata e consolidata nel tempo che consiste nell’intestazione fittizia dei veicoli impiegati per il trasporto

319 Come confermato dalla Cassazione “è pacifico che oggetto del sequestro preventivo di cui all’art. 321 co. 1

c.p.p. può essere qualsiasi bene, a prescindere dall’appartenenza di esso, sempre che esso risulti collegato al reato, sebbene indirettamente ed idoneo, ove lasciato in libera disponibilità, a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.” Cass. Sez. III Sent. N. 12501 del 3 aprile 2012.

320 Sul punto si veda la Sentenza Cass. Pen. sez. III, 27.01.2011 (dep. 23.02.2011), n. 6890 che ha ad oggetto il

sequestro preventivo del mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del reato di trasporto illecito di rifiuti, disposto ai sensi dell’art. 321 co. 1 e 2 c.p.p. in relazione agli artt. 256 e 259 D.lg. 03.04.2006, n. 152 (T.U. ambientale), nonché la correlata ipotesi speciale di confisca obbligatoria prevista dall’art. 259 co. 2 T.U. ambientale. Con riferimento all’oggetto della misura cautelare, la sentenza precisa che è suscettibile di sequestro preventivo il veicolo destinato, per le intrinseche caratteristiche costruttive, al trasporto di materiali e già adibito al trasporto di rifiuti dal proprietario che sia titolare di un’impresa che svolge un’attività che comporta la loro produzione. La libera disponibilità del mezzo integra il pericolo di agevolazione della commissione di altri reati ai sensi dell’art. 321 c.p.p. e, conseguentemente, il sequestro può legittimamente essere applicato, anche in ragione della prevista confisca obbligatoria del mezzo di trasporto di cui all’art. 259 T.U. ambientale.

145 in nero a soggetti formalmente estranei ai fatti in modo da schermare, in alcuni casi in maniera davvero raffinata, il veicolo dalla confisca. In conclusione occorre ricordare che la fattispecie ex art. 256 TUA si applica a chiunque eserciti una illecita attività legata alla gestione dei rifiuti; la norma, come sostenuto un orientamento per la verità minoritario, non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente un’attività di gestione dei rifiuti ma costituisce una ipotesi di reato comune ascrivibile anche a chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario ovvero consequenziale all’esercizio di un’attività primaria differente.

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