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Sezione IV: Le principali fattispecie sanzionatorie in tema di rifiuti 4.1 Il traffico illecito di rifiuti: cenno e rinvio

2. Problematiche connesse al trasporto dei rifiuti nell’ordinamento interno

L’introduzione del tema delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non può che prendere le mosse da una riflessione sull’esegesi del quadro normativo di riferimento della disciplina del trasporto di rifiuti sulle strade del nostro paese onde verificare l’aderenza, o meno, della prassi rispetto alle disposizioni vigenti.

Nel quadro tracciato dal decreto legislativo 152/06 con riferimento al trasporto dei rifiuti traspare, fin dalle intenzioni originarie, una precisa volontà di voler distinguere il trattamento sulla scorta della pericolosità o meno di quanto trasportato: si è, di conseguenza, sanzionato il trasporto illegale di rifiuti non pericolosi (integrato dal trasporto senza formulario ovvero con formulario incompleto o contenente dati inesatti) con una sanzione amministrativa264 riservando, invece, la sanzione penale di cui all’art. 258 comma 4 secondo periodo, che richiama quoad

poenam l’art. 483 del codice penale,265 alle ipotesi in cui i rifiuti trasportati si caratterizzino per la pericolosità ovvero alla evenienza che nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, vengano fornite false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti nonché venga fatto uso di un certificato falso durante il trasporto.

E’ altamente significativo non soltanto il discrimine fondato sulla pericolosità dei rifiuti da cui discende l’applicazione di una sanzione amministrativa ovvero penale ma il rilievo che il reato previsto sia un delitto contrariamente a quanto si può solitamente riscontrare in materia ambientale dove il legislatore predilige la repressione delle violazioni per il tramite dello strumento, assai più blando, della contravvenzione.

La verifica della tenuta di questo impianto sanzionatorio è fondamentale sotto un duplice profilo ovvero la validità delle attività di prevenzione e repressione poste in essere per contrastare i fenomeni di traffico illecito e la efficace protezione nei confronti di tutti i trasportatori regolari, evidentemente danneggiati da tali contegni criminali.

Da questo angolo di osservazione si deve registrare una parziale inefficienza del sistema legata a doppio filo, ed in parte originata, alle carenze della normativa in tema di controllo elettronico della tracciabilità dei rifiuti ovvero del sistema sistri: l’isterismo normativo in materia non ha

264 Art. 258 comma 4 “Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo

212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.”

265

Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.”

120 inoltre consentito l’entrata in vigore di tutte le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs 205/2010266 nonché le nuove norme sanzionatorie.

Nel corso della fase transitoria è stato comunque previsto, per il tramite di una disposizione interpretativa contenuta nell’art. 39 comma 2 bis D.Lgs 205/2010 che “Anche in attuazione di

quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all’art. 188 ter commi 1,2,4 e 5 del D.Lgs a aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188 bis comma 2 lett. a) del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all’art. 28, comma 2, del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 sono soggetti alle relative sanzioni previste dall’art. 258 D.Lgs 152/2006 nella formulazione precedente all’entrata in vigore del presente decreto”. In buona sostanza, quindi, può sostenersi che i soggetti obbligati all’iscrizione sistri,

ovvero coloro che ne abbiano facoltà, fino al superamento della fase transitoria e di proroga, ed in attesa della piena operatività del sistema, saranno soggetti all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 258 TUA nella formulazione antecedente il D.Lgs 205/2010.267

266

In base a quanto disposto dall’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 205/2010 le seguenti disposizioni che modificano la Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 entreranno in vigore solo a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’art. 12, comma 2 del D.M. 17 dicembre 2009 (cioè del termine della fase transitoria durante la quale tutti i soggetti sono tenuti ad operare ancora con il formulario ed il registro di c/s): art. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti); art. 188 bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti); art. 188 ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI); art.189 (Catasto dei rifiuti); art. 190 (Registri di carico e scarico); art. 193 (Trasporto rifiuti).

267

Si riporta la versione dell’art. 258 TUA precedente l’entrata in vigore del D.Lgs 205/2010 “1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di

121 Tanto deriva da una stretta interpretazione letterale dei testi normativi.

Nonostante, quindi, le versioni aggiornate del Testo unico in materia ambientale riportino le disposizioni della parte quarta così come riscritta dal D.lgs 205/2010 va sottolineato, e ribadito con forza, che nessuna di queste norme è attualmente ancora in vigore giacché rimessa alla fase in cui il sistema sistri diverrà pienamente operante.

L’impianto sanzionatorio attuale, cui gli operatori e l’autorità giudiziaria devono guardare, resta quindi quello tracciato nella versione originaria del D.Lgs 152/2006 e condensato nelle disposizioni degli artt. 188, 189, 190, 193 e 258.

L’eccessiva stratificazione normativa ha avuto ricadute negative anche sul versante giurisprudenziale dove si può registrare una discrasia tra diverse pronunce in merito alla concreta vigenza del nuovo art. 258; in particolare la III Sezione della Corte di Cassazione ha recentemente sostenuto che “La rilevanza penale della disposizione di cui all’art. 258 comma 4

del D.Lgs 152/2006 è venuta meno per effetto delle modifiche intervenute con il D.Lgs 205/2010”268 mostrando di non considerare correttamente l’orientamento del legislatore sulla continuità normativa così come chiaramente espresso nell’art. 39 comma 2 bis dello stesso decreto richiamato.

Molto più correttamente, invece, una diversa pronuncia, per la verità sempre della stessa sezione e temporalmente vicina, ha sostenuto che “Lo smaltimento di rifiuti non pericolosi di natura

eterogenea aventi un codice CER diverso da quello indicato nel formulario di trasporto continua ad essere sanzionato penalmente dall'art. 256, comma primo, lett. a) del d.lvo n. 152 del 2006, in quanto l'entrata in vigore del d.lvo n. 205 del 20120, istitutivo della scheda SISTRI in luogo del codice CER, che ha depenalizzato la condotta in questione, è stata rinviata per effetto dell'art. 6 del D.L. n. 138 del 2011, conv. in legge n. 148 del 2011.”269 Tale discordanza, unitamente al caos normativo già rilevato e alla complicazione della disciplina di settore di per sé estremamente

ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonchè nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'art. 190, comma 1, o del formulario di cui all'art. 193.”

268 Cass. Pen. III Sezione n. 32942 del 30 luglio 2013. Per un commento, M. Santoloci, V. Vattani, Ma davvero il

trasporto illegale dei rifiuti pericolosi è attualmente privo di ogni sanzione? In Diritto ambiente del 9 agosto 2013.

269 Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 28909 del 24/01/2013 Ud. (dep. 08/07/2013 ) in Ced Cass. Rv. 257041. Nello

stesso senso Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 3692 del 17/12/2013 Ud. (dep. 28/01/2014 ) in Ced Cass. Rv. 258567 “In tema di trasporto di rifiuti pericolosi eseguito senza formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti, la parziale depenalizzazione prevista dal D.Lgs. n. 205 del 2010 è stata differita al momento in cui acquisterà piena operatività il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), per effetto dell'art. 4, comma secondo del D.Lgs. n. 121 del 2011, disposizione quest'ultima che - avendo natura di norma interpretativa e non innovativa - si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (16 agosto 2011), senza dar luogo a violazione del principio di irretroattività della legge incriminatrice.”

122 articolata, non può che favorire e sollecitare le diverse forme di criminalità legate al trasporto illecito dei rifiuti.

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