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Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: “Ci getti monnezza ed esce oro”

Sezione IV: Le principali fattispecie sanzionatorie in tema di rifiuti 4.1 Il traffico illecito di rifiuti: cenno e rinvio

1. Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: “Ci getti monnezza ed esce oro”

La genesi della fattispecie nell’art. 53 bis del D. Lgs. 22/1997 – 4. Il quadro nazionale -5. La Corte Costituzionale sull’art. 260 TUA – 6. Il complesso inquadramento del bene giuridico – 7. Esegesi del reato – 8. Confisca del mezzo di trasporto – 9. Delitto di attività organizzata per il traffico e concorso di persone – 10. Delitto di attività organizzate per il traffico illecito e associazione per delinquere – 11. Spedizione illegale e traffico illecito: il rapporto con la normativa comunitaria

1. Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: “Ci getti monnezza ed esce oro”

Come si fa a smaltire un carico di rifiuti tossici e magari radioattivi? Elementare Watson: basta stivarlo su una nave in pessime condizioni e poi venderlo a qualche

signore della guerra che in cambio chiede solo una buona partita di armi. Oppure comprare una carretta e affondarla insieme ai veleni. Dunque, si acquista un mercantile, si imbottisce di rifiuti pericolosi dichiarando un carico di

materiale innocuo e, infine, si inabissa il natante o almeno si tenta; male che vada il relitto viene abbandonato alla deriva.

Gianni Lannes (ambientalista, giornalista e fotografo italiano) Nell’ambito delle misure di contrasto alle diverse forme di criminalità legate alla gestione del ciclo dei rifiuti il ruolo del primo attore è affidato alla fattispecie prevista dall’art. 260 del Testo Unico in materia ambientale che si occupa di sanzionare le attività organizzate dirette al traffico illecito di rifiuti.261

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Per una rassegna dottrinale: S. Beltrame, Traffico illecito di rifiuti, tra dubbi e perplessità... alla ricerca di parametri interpretativi, in Ambiente, 2004, p. 229; S. Beltrame, Traffico illecito di rifiuti ed individuazione dei parametri che presiedono alla determinazione del giudice competente per territorio, in Rivista Giuridica Ambiente, 2007, p. 130; C. Bernasconi – M. Guerra, Profili interpretativi del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 355; C. Bernasconi – M. Guerra, Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, (a cura di) Giunta, 2005, p. 1217; L. Bisori, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e pericolo per l'incolumità pubblica, in Urbanistica e Appalti, 2006, p. 615; P. Fimiani, Il reato di traffico illecito di rifiuti, in Ambiente e sicurezza, n. 11/2001, p. 18; O. Forlenza, Contro l'ecomafia mano pesante sulle sanzioni, in Guida al diritto, 2001, 19, p. 35; P. Giampietro, Prime note sulle nuove "disposizioni in campo ambientale", in Ambiente, 2001, p. 405; P. Giampietro, L'art. 53-bis del decreto Ronchi diviene "diritto vivente", ma le perplessità restano..., in Ambiente, 2003, p. 957; M. Medugno, Traffico illecito di rifiuti: ingiusto profitto e ingenti quantitativi, in Riv. pen., 2006, p. 441; P. Molino, Il nuovo reato di organizzazione di traffico illecito di rifiuti: luci ed ombre nella lotta alla "ecomafia", in Riv. Poliz., 2001, p. 337; A. Natalini, Rifiuti, gestione abusiva e traffico illecito concorrono, in Diritto e Giustizia, 2004, 35, p. 31; L. Prati, Il nuovo reato di attività organizzata per

117 Per quanto possa apparire un’antinomia sotto il profilo semantico all’evolversi, anche quantitativo, dell’elemento antropico sul nostro pianeta cui prima provvedeva spontaneamente la natura attraverso i processi di biodegradazione si accompagna, oggi, un problema serio con un costo economico non trascurabile; essendo, inoltre, mutata la natura e la composizione stessa del rifiuto ne discende che questi possano celare risorse preziose quali materie prime secondarie o materiali recuperabili originando, quindi, anche ingenti possibilità di guadagno come drammaticamente sintetizzato dall’espressione riportata nel titolo riconducibile ad un camorrista e tratta da un intercettazione risalente ad oltre venti anni fa.

Il fenomeno investe l’intero paese pur se si deve registrare come la maggior parte delle commissioni di inchiesta istituite per affrontare il problema si siano occupate quasi esclusivamente delle evenienze del sud-italia.262

Il tradizionale modus operandi dei soggetti dediti a tale contegno criminoso conta sulla partecipazione di una molteplicità di protagonisti, a vario titolo coinvolti, capaci di predisporre e realizzare lo spostamento di notevoli quantità di rifiuti, normalmente dalle zone di produzione (specie del nord Italia) verso le regioni meridionali ma anche indirizzandoli verso Paesi stranieri. I soggetti coinvolti, pur se appartenenti a cerchie sociali diverse, non di rado cementano il proprio vincolo sul vantaggio economico comune su cui confluisce l’interesse dei produttori, alla ricerca di canali di smaltimento meno onerosi (talvolta nella piena consapevolezza delle modalità illecite del traffico al quale essi stessi davano origine), quello degli intermediari in grado di "rispondere" alla richiesta di abbattimento dei costi di smaltimento e quello dei trasportatori, vera catena di trasmissione dell'ingranaggio.

Accanto alle figure a titolo esemplificativo sopra illustrate in diverse occasioni si è, inoltre, constatato come il congegno criminoso si giovi anche di uno specifico apporto "tecnico" identificabile, secondo lo stigma del white collar criminal, in esperti chimici attrezzati, che, attraverso la falsificazione dei certificati di analisi, contribuiscono a mutare, solo nominalmente, la natura dei rifiuti che, una volta declassati, sono destinati, attraverso impianti di stoccaggio,

il traffico illecito di rifiuti, in Ambiente, 2001, 7, p. 625; L. Ramacci, Delitto di "attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti": nuovi chiarimenti dalla Cassazione, in Riv. pen., 2006, p. 181; G. Taddia, Nota a Cass. Pen., III, 7.4.2006 n. 12433, in Rifiuti, 2006, p. 8; A. L. Vergine, A proposito dell'art. 53-bis D.Lgs. 22 del 1997, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2001, p. 1023.

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Già durante la XIII e XIV legislatura erano state istituite Commissioni di inchiesta sul ciclo dei rifiuti rispettivamente con legge 97/1997 e 399/2001. L'ultima Commissione parlamentare in materia si deve alla legge 271/2006. La relazione finale è stata approvata il 27 febbraio 2008 ed è consultabile, unitamente a tutti gli altri documenti approvati dalla commissione, sul sito internet www.parlamento.it/ nella pagina dedicata agli organi bicamerali.

118 agli impieghi più diversi (finendo, ad esempio, per esser sversati su terreni agricoli, o comunque seppelliti o bruciati come combustibile o utilizzati come materia prima etc.).

Giova sin da subito sottolineare come, in un contesto caratterizzato prevalentemente da illeciti aventi natura contravvenzionale, questo reato si caratterizzi per essere un delitto e, dunque, una delle manifestazioni più gravi di aggressione ai beni giuridici tutelati dall’ordinamento cui il legislatore penale risponde con gli strumenti della reclusione e della multa.

Una reazione sanzionatoria così energica si giustifica, d’altro canto, con la preliminare considerazione che l’attività qui oggetto di analisi svela sovente l’esistenza di gruppi criminali altamente organizzati, spesso di matrice mafiosa, dediti sistematicamente alle attività di traffico e smaltimento illecito di rifiuti, attività che, peraltro, conduce alla realizzazione di enormi profitti che potranno essere reinvestiti nell’associazione criminale.

Evidente, a questo, punto, la necessità che l’ordinamento reagisca con forza anche sulla base della particolare rilevanza dei beni costituzionali altamente sensibili e meritevoli di protezione quali l’ambiente, martoriato dal continuo sversamento ed interramento di tonnellate di rifiuti nel sottosuolo, e la salute pubblica messa in pericolo dalle gravissime conseguenze derivanti dalla contaminazione dei diversi terreni interessati dallo sversamento dei suddetti rifiuti il più delle volte di natura altamente tossica.

Il fenomeno non è circoscritto al solo ordinamento interno: gruppi criminali organizzati hanno incominciato ad occuparsi, con sempre maggiore interesse, di spedizioni transfrontaliere indirizzate, il più delle volte, verso i paesi più poveri del terzo mondo dove la scarsità dei controlli e la potenziale compiacenza delle autorità giustificata dai potenziali introiti economici agevolano la trasformazione di questi paesi nelle “pattumiere” dei paesi occidentali economicamente sviluppati.

A tale ultimo proposito il Consiglio d’Europa è intervenuto con la Direttiva 2008/99/CE, già diffusamente analizzata in precedenza, che, con particolare riferimento alla gestione illecita dei rifiuti, individua quale reato “la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti,

comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora.”263

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