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Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n 96 del 20 marzo 2013: ennesimo start up

Sezione III: Il “SISTRI”: storia di un destino travagliato

3.3 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n 96 del 20 marzo 2013: ennesimo start up

Come anticipato dal Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 - Decreto Sviluppo confermato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - il cui art. 52 a seguito dell’ennesimo riscontro della farraginosità del sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri ne sospendeva il funzionamento rinviandolo ad una data successiva al 30 giugno 2013, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 96 del 20 marzo 2013 titolato “Termini di riavvio progressivo del Sistri” che porta la firma dell’allora Ministro Corrado Clini, stabiliva la progressiva rimessa in moto della sua operatività.215 Sin dalle origini il sistema SISTRI, salutato come la panacea delle problematiche connesse al trasporto illegale dei rifiuti, ha mostrato falle difficilmente superabili, che non gli hanno consentito il raggiungimento dei risultati tanto attesi, in primis, una rapida ed efficace contrazione delle attività di gestione dei traffici illeciti di rifiuti coordinati dalle

213 Sez. 3, Sentenza n. 3692 del 17/12/2013 Ud. (dep. 28/01/2014 ) Rv. 258567. Per un commento critico alla

sentenza A. L. Vergine, Reato di trasporto di rifiuti pericolosi con formulario “falso”: si e no (nota a Cass. Pen. n. 3692/2014) in Ambiente & Sviluppo, 2014, 5, p. 349 ss.

214

Espressione di A. L. Vergine, Reato di trasporto di rifiuti pericolosi con formulario “falso”: si e no (nota a Cass. Pen. n. 3692/2014) in Ambiente & Sviluppo, cit. 351.

215 G.U. n. 92 del 19 aprile 2013 consultabile su www.gazzettaufficiale.it. Per un primo commento A. Pierobon, Il

sistri.. sintomo di una guerra che verrà, in Rivista giuridica on line Lexambiente del 30 aprile 2013; G. Tappeto, Brevi considerazioni sul riavvio del Sistri, in Rivista giuridica on line Lexambiente del 24 aprile 2013.

95 consorterie criminali, tanto da far ipotizzare, da parte delle associazioni di categoria interessate, un suo definitivo superamento.

Il provvedimento ministeriale rappresenta, invero, l’ennesimo provvedimento in ordine di tempo di un percorso tortuoso costellato da avvicendamenti di sperimentazioni e sospensioni del sistema, intervallati da interventi legislativi tesi a superare le diverse impasse riscontrate.

Esso, tuttavia, si limita ad adempiere a quanto disposto nell’art. 52 del citato D.L. 83/2012 che prevedeva tale sospensione all’esclusivo scopo di procedere ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali dell’impianto. Tali adempimenti sono stati condotti dall’Agenzia per l’Italia digitale 216

che nella sua relazione semestrale per la “Verifica del funzionamento del sistema per la tracciabilità dei rifiuti denominato Sistri” ritenne “auspicabile un sollecito riavvio del sistema anche in considerazione del fatto che il

perdurare della inoperatività provoca un progressivo disallineamento delle informazioni contenute nel sistema rispetto alla realtà rappresentata che continua ad evolvere, rendendo sempre più crescente lo sforzo necessario per il ripristino dell'operatività” ed espresse

l'opportunità “che il riavvio del sistema avvenisse in modo graduale, in modo che una prima

fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti, consentisse di verificare il comportamento in condizioni reali di utilizzo e fosse l'occasione per consolidare le procedure di erogazione dei servizi e gli strumenti di diagnostica e monitoraggio, necessari per tenere sotto controllo il sistema nella fase di piena operatività”.

Per comprendere a fondo la ratio del Decreto e le ragioni per cui non si addiviene ad un semplice abbandono e superamento del sistema, la cui completa esecuzione venne affidata all’allora neo eletto Ministro Andrea Orlando, non può non considerarsi che esso discende direttamente, prima che dalle leggi nazionali, da atti normativi Europei, primo fra tutti la Direttiva 2008/98/CE in tema di tracciabilità e controllo di produzione e destinazione finale dei rifiuti pericolosi, quale strumento - tra l’altro - di contrasto alle c.d. “ecomafie”;217

non possono, tuttavia, tacersi le polemiche originate nel corso degli ultimi sei anni, ovvero dalla data della sua nascita, legate, in particolare al cattivo e farraginoso funzionamento del software

216 L'Agenzia per l'Italia Digitale è stata istituita con decreto legislativo n. 83, convertito nella legge n. 134 2012. 217

Con riferimento alla citata Direttiva consultabile su http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:IT:PDF, si dubita, tuttavia, che questa contenga un obbligo di tracciabilità dei rifiuti tout cour, ne tantomeno l’imposizione dell’adozione di meccanismi informatici in sostituzione di quelli tradizionali dal momento che l’art. 17 rubricato “Controllo dei rifiuti pericolosi”, impone agli Stati membri la sola adozione delle “misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all’articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36.”

96 predisposto dalla società appaltatrice Selex-Se.Ma. e dalla conseguente intollerabilità della corresponsione di un contributo per un servizio di fatto inutilizzato.218

Considerata quindi l’impossibilità di un riavvio sic et simpliciter del sistema per tutti i suoi destinatari, che quasi certamente avrebbe prodotto un suo blackout, la necessità di provvedere ad un previo allineamento ed adeguamento dei dati registrati, di concerto con le Associazioni di categoria intervenute si è ritenuto che l’unica strada percorribile fosse la sua messa a regime graduale e progressiva, distinta in due fasi, rispettivamente, di riallineamento e piena operatività. Pertanto, come stabilito dall’art. 1 “1. Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con

più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all'art. 3 comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1 ottobre 2013. 2. Per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014.”

Dunque, in una prima fase, il Sistri era destinato ad essere sperimentato da una cerchia ristretta di destinatari, individuati sulla scorta delle dimensioni aziendali e del compimento di operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi.

L’art. 2 del Decreto si incaricava, di conseguenza, di individuare un termine entro il quale le aziende destinatarie dell’obbligo avrebbero dovuto provvedere alla verifica (ed eventuale rettifica) delle informazioni contenute onde renderle attuali: esso veniva individuato, rispettivamente, nel 30 aprile 2013 (con conclusione 30 settembre 2013) e nel 30 settembre 2013 (con conclusione 28 febbraio 2014).

La consapevolezza in ordine alle difficoltà che si sarebbero incontrate a questo ennesimo startup condusse alla previsione di un regime transitorio: per trenta giorni (a decorrere dai singoli termini individuati) sarebbero stati, quindi, obbligatori i tradizionali metodi di registrazione dei

218 Con riferimento alla travagliata vita del SISRI, il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, espungeva dal panorama

legislativo l’intero sistema di tracciabilità dei rifiuti che sarebbe dovuto entrare in vigore il 18 settembre dello stesso anno, dopo ingenti investimenti, sperimentazioni, svariati click days e due anni di risorse impiegate per comprenderne l’operatività, facendo venir meno il relativo art. 260 bis D.Lgs. 152/2006 introdotto nel 2010 ad opera del d.lgs. n. 205.

In seguito alle accese polemiche sollevate ed ai pareri contrari espressi, tra gli altri, dalla Commissione Territorio, Ambiente e Beni ambientali del Senato, la L. 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del D.L. ripristinava il sistema SISTRI, rinviandone l’entrata in vigore all’anno successivo. Sul punto A. Scarcella, Sistri si, Sistri no, Sistri (forse): smentito il colpo di mano d’agosto. Ma è tutto rinviato al 2012, in Ambiente e sviluppo, 2011, 10, p. 810 e ss.

97 rifiuti, così come previsti dagli artt. 190 (registri di carico e scarico) e 193 (trasporto di rifiuti) e successive modificazioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Anche per l’anno 2013 veniva rinnovata, inoltre, la sospensione del pagamento del contributo da parte delle imprese iscritte al Sistri, in armonia con quanto già disposto nel precedente Decreto n. 83/2012.

I dubbi e le polemiche attorno al Sistri sono ultimamente amplificate dal capitolo giudiziario che ha visto coinvolti i principali protagonisti: la Procura della Repubblica di Napoli, nell’ambito dell’inchiesta sull’appalto alla Selex- Se.Ma per la realizzazione del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, ha predisposto ventidue misure cautelari nei confronti di esponenti di spicco della società, unitamente al sequestro di una ingente somma di denaro nella disponibilità della stessa.

Le indagini sono tese ad accertare responsabilità in ordine ai gravi reati ipotizzati nell’ambito dell’appalto costato oltre 400 milioni di euro (sul quale era stato apposto segreto di Stato) quali corruzione, truffa aggravata, riciclaggio, favoreggiamento e occultamento di scritture contabili.219

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