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Sezione IV: Le principali fattispecie sanzionatorie in tema di rifiuti 4.1 Il traffico illecito di rifiuti: cenno e rinvio

4.3 Realizzazione e gestione di discarica abusiva

Nell’ambito delle condotte illecite che hanno ad oggetto il ciclo illegale dei rifiuti è da collocarsi altresì la fattispecie di cui all’art. 256 Tua comma terzo “Chiunque realizza o gestisce una

discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.”

Preliminarmente occorre specificare che in materia di discariche, ed in attuazione della Direttiva 1991/31/CE, il testo normativo di riferimento è il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"250 che si occupa di individuare criteri gestionali, organizzativi e costruttivi nonché le modalità per l’ottenimento

249 Sez. 3, Sentenza n. 7606 del 24/01/2012 Ud. (dep. 27/02/2012 ) Rv. 252105 ”Il reato di deposito incontrollato

di rifiuti previsto dall'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per la violazione delle prescrizioni indicate dall'art. 6, lett. m) del D.Lgs. n. 22 del 1997 (oggi sostituito dall'art. 183 lett. bb) del citato D.Lgs. n. 152 del 2006, così come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205) si configura anche se la condotta si svolga nel luogo di produzione.”

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110 delle autorizzazioni, rinviando la puntuale definizione di ciò che può essere conferito in discarica ad un Decreto Ministeriale.251

La maggiore criticità nella individuazione delle condotte di realizzazione e gestione di una discarica abusiva sono da individuarsi nella considerazione che i profili illeciti possono determinarsi esclusivamente “a contrario” ovvero facendo riferimento a quelli che sono i criteri tracciati dal D.Lgs 36/2003 la cui mancanza suggerisce che si versi nella fattispecie criminosa di cui all’art. 256 terzo comma TUA. La giurisprudenza, dal canto suo, ha tentato di fornire una completa ricostruzione delle caratteristiche della discarica, operando altresì una distinzione rispetto alle condotte illecite contigue. In una recente pronuncia252 con riferimento alla discarica si legge “una definizione giuridica è rinvenibile nell'articolo 2, comma primo, lettera g) d.lgs.

36\2003, ove si afferma che per discarica deve intendersi un' area "adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno".” Aggiunge la richiamata disposizione che "sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno", consentendo così, grazie

all'indicazione del dato temporale, di distinguere la discarica da altre attività di gestione.

E’ preliminarmente necessario comprendere quali sono gli aspetti che caratterizzano la fattispecie di «discarica abusiva» ed in che modo la stessa si differenzi dall’abbandono/deposito incontrollato di rifiuti. In una prima fase, la giurisprudenza richiedeva anche la presenza del requisito della trasformazione, sia pur tendenziale, del sito degradato dalla presenza dei rifiuti: ad oggi, però, si tratta di condizione oramai superata, posizione peraltro confermata in numerose pronunce, sicché i caratteri che permettono di identificare la discarica rispetto al mero abbandono di rifiuti possono essere così individuati: accumulo ripetuto di rifiuti; stesso luogo; tendenziale carattere di definitività .

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, inoltre, si è ripetutamente impegnata nella individuazione del concetto di discarica con riferimento al reato di cui al terzo comma

251 Il Decreto Ministeriale ora vigente è il D.M. 27 settembre 2010, in Gazz. Uff. 1 dicembre 2010, n. 281, che ha

abrogato il precedente Decreto del 3 agosto 2005.

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111 dell'articolo 256 del d.lgs. 152/06, sottolineandone, ad esempio, la differenza con la nozione di "smaltimento" e rilevando che trattasi di due attività diversamente disciplinate, perché, pur avendo in comune talune operazioni (quali il conferimento dei materiali e la loro deposito), si differenziano radicalmente: nello smaltimento i rifiuti vengono interamente sfruttati a scopo di profitto con tre specifiche modalità (cernita, trasformazione, utilizzo e riciclo previo recupero), nella discarica, invece, i beni non ricevono alcun trattamento ulteriore e vengono abbandonati a tempo indeterminato, mediante deposito ed ammasso.

Si ha quindi discarica abusiva "tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti

vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato"253. Anche il discrimine con il mero abbandono di rifiuti è stato individuato evidenziando la natura occasionale e discontinua di tale attività rispetto a quella, abituale o organizzata, di discarica.254” la Suprema Corte, poi, prosegue individuando i tratti fondamentali per la costituzione di una discarica abusiva “La discarica abusiva dovrebbe

presentare, tendenzialmente, una o più tra le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata; eterogeneità dell'ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono255; degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione.”256

La fattispecie di gestione di discarica abusiva integra gli estremi del reato permanente: questione controversa in giurisprudenza ha riguardato la portata della permanenza ovvero l’individuazione del momento consumativo del reato. In un primo approccio, datato 2004257 il Supremo collegio richiamandosi alla normativa in materia ovvero al d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 ed alla disciplina

253 Sez. III n. 27296, 17 giugno 2004. 254 Sez. III n. 25463, 15 aprile 2004.

255 Sez. 3, Sentenza n. 9849 del 29/01/2009 Ud. (dep. 04/03/2009 ) Rv. 243116 “È configurabile il reato

di discarica non autorizzata o abusiva nel caso di abbandono reiterato di rifiuti anche se il loro deposito abbia durata inferiore ad un anno, in quanto la protrazione del deposito dei rifiuti per un periodo superiore all'anno non individua un elemento costitutivo della fattispecie. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che l'equiparazione del deposito temporaneo protrattosi per oltre un anno alla realizzazione di una discarica, contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, non incide sulla configurabilità del reato di discarica abusiva quando si è in presenza di un abbandono reiterato di rifiuti).”

256Sez. 3, Sentenza n. 41351 del 18/09/2008 Ud. (dep. 06/11/2008 ) Rv. 241533 “In tema di gestione dei rifiuti,

integra il reato di realizzazione di discarica abusiva la condotta di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio ha ulteriormente affermato che tale condotta, sulla base di specifici presupposti, può concernere anche l'accumulo di rifiuti in area collocata all'interno dello stabilimento produttivo).”

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112 in tema di discariche introdotta dal d.lgs. del 13 gennaio 2003 n. 36 ha sottolineato come il decreto Ronchi, nel fornire all’art. 6 la nozione di gestione, ivi ricomprendesse «la raccolta, il

trasporto, il recupero, e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura»

precisando altresì che il d.lgs. n. 36/2003 sul regime delle discariche, prevedendo una disciplina particolarmente articolata della fase post operativa della gestione delle discariche, nel confermare le indicazioni del decreto Ronchi, faceva coincidere la cessazione della permanenza del reato di gestione di discarica abusiva solo dopo che erano «trascorsi dieci anni dalla

cessazione dei conferimenti, ovvero con l’ottenimento dell’autorizzazione o con la rimozione dei rifiuti». La decisione in realtà è rimasta isolata nel panorama giurisprudenziale che il medesimo

anno ha assistito allo sconfessamento di tale orientamento che collegava al mero decorso del termine di dieci anni la cessazione della permanenza;258 in effetti, l’art. 2, lett. o) del d.lgs. n. 36/2003 ha inteso affermare senza equivoci che va ricondotta alla gestione dei rifiuti anche la fase post operativa di una discarica, in un’ottica di garanzia di smaltimento sicuro. Ma ciò non significa che la discarica possa essere considerata tenuta in esercizio, anche allorquando non è più operativa.

La cessazione della permanenza del reato di gestione abusiva della discarica va dunque più opportunamente ricollegata alla cessazione dei conferimenti dei rifiuti, in quanto il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura non significa che, dopo la chiusura della discarica, possa parlarsi ancora di funzionamento della stessa. Il richiamo alla circostanza che le fasi relative alla gestione post operativa della discarica, quali la manutenzione, la sorveglianza ed il controllo dell’impianto non abbiano una propria autonomia ai fini della nozione di gestione della stessa, ricollega l’inosservanza delle previsioni dell’autorizzazione in fase di gestione post operativa della discarica non all’ipotesi di gestione abusiva, oggi disciplinata dal terzo comma dell’art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ma alla meno grave contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, prevista dal 4 comma dello stesso articolo.

Da ultimo e di recente, con riferimento al tema della gestione delle terre e rocce da scavo nella vicenda relativa all’Alta Velocità della tratta Bologna-Firenze, la Suprema Corte ha sostenuto che “la fase post operativa, i relativi controlli e precauzioni ed il ripristino ambientale

costituiscono parte del ciclo di vita della discarica e sono oggetto della discicplina autorizzatoria, così che la violazione della relativa disciplina integra gli estremi del reato di

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gestione abusiva di discarica”259

, precisando che l’omissione della condotta di controllo e vigilanza successive alla cessazione del conferimento, non è rapportabile ad un generico obbligo di eliminare le conseguenze dannose del reato ex art. 256, terzo comma, d.lgs. n. 152/2006. Si è osservato come tale soluzione si ponga in contrasto proprio con la disciplina sulle discariche (d.lgs. n. 36/2003); secondo parte della dottrina il Supremo collegio incorrerebbe in un’erronea lettura della disciplina (d.lgs. n. 36/2003) e, trascurando un dato normativo essenziale, ricondurrebbe l’omesso controllo della discarica nella fase post operativa all’ipotesi contravvenzionale di gestione abusiva, anziché a quella, che più le si attaglia, di violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione (art. 256, comma quarto, d.lgs. n. 152/2006).

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