• Non ci sono risultati.

b) Il sindacato sui motivi del licenziamento e gli obblighi accessori del preavviso

4. La stabilità del rapporto di lavoro a) Il preavviso di licenziamento ed il risarcimento del danno.

4.1 b) Il sindacato sui motivi del licenziamento e gli obblighi accessori del preavviso

È stato rilevato come il preavviso di licenziamento costituisse un espediente per evitare il sindacato giudiziale sulle ragioni del licenziamento346. Sindacato che i probiviri non

mancarono di esercitare, con il limite però, in caso di licenziamento ingiusto, della mera tutela risarcitoria.

Se dal punto di vista concreto il lavoro delle giurie si mantenne entro quel sistema di eguaglianza formale – ed infatti il risarcimento per recesso unilaterale senza preavviso era sanzione prevista sia nei confronti dell’industriale che dell’operaio347 – da un

punto di vista teorico, è interessante constatare il profilarsi nelle sentenze di una teoria delle cause legittimanti il licenziamento in tronco.

Le cause che giustificavano il licenziamento immediato erano ravvisate in tutti quei comportamenti capaci di ledere l’incolumità e il rispetto dell’altra persona e della sua proprietà; si doveva però trattare di una lesione altamente qualificata348. Ad esempio

non sono state ritenute cause legittimanti il licenziamento immediato il fatto

345 Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie tessili, 31 dicembre 1902, Milanesi c. Vitali, in “Monitore

dei tribunali”, 1903, pp. 17-18. In un’altra decisione la giuria dei collegi di probiviri per le industrie alimentari di Milano ha statuito che il termine di preavviso non deve coincidere necessariamente con il termine di pagamento del salario, in quanto se si deve ammettere che il salariato retribuito settimanalmente possa essere licenziato con un preavviso di quindici giorni, allora è da ammettersi pure la situazione inversa, se non si traduca in una violazione della morale o dell’ordine pubblico, e cioè che per un lavoratore pagato mensilmente o bisettimanalmente sia sufficiente un preavviso di soli otto giorni (come avviene per esempio per i domestici). Ed invero, non è detto che “la proroga del preavviso si traduca in vantaggio del lavoratore, che, tenuto a sua volta a rispettare la durata, troverebbesi talora impedito di migliorare le sue condizioni economiche passando da un impiego a d altro più lauto con agilità di atto e con limitato sagrificio pecuniario” (Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 25 maggio 1903, Brianza c.

Grancini, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 237). Mentre, secondo Giuria dei collegi di probiviri Milano,

Industrie poligrafiche, 14 maggio 1903, Ghioni c. Gliamas, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 539, come massimata dalla rivista, “se il pagamento della mercede all’operaio fu convenuto a mese, il preavviso di licenziamento deve essere di un mese, anche se in corso di lavoro il pagamento si fosse poi ripartito a rate settimanali”.

346 M. Offeddu, Attualità di una ricerca storica: probiviri industriali e licenziamenti, cit. pp. 71-73 e 81-83. 347 Cfr. Giuria dei collegi di probiviri Milano, Pelli, 23 maggio 1903, Fava c. Spekel, in “Monitore dei

tribunali”, 1904, p. 517; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 4 novembre 1903,

Rigamonti c. Breda, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 576.

348 Cfr. Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 17 maggio 1902, Baldelli c. Ditta Capretti

& C., cit., p. 714; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 11 febbraio 1902, Maina c. Grechi, in “Monitore dei tribunali”, 1902, p. 512. Per la Giuria dei collegi di probiviri Milano, Fornaci e

vetrerie, 26 marzo 1903, Branduardi c. Ditta M. Boschi & C., in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 459, il licenziamento immediato può essere dato soltanto in caso di “mancanze gravissime”. Uno dei fattori giustificanti il licenziamento in tronco era il venir meno della fiducia tra le parti; ma anche in questo caso dovevano sussistere serie e gravi motivazioni (vedi Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 31 marzo 1909, Savarè e altri c. Franceschetti, in “Monitore dei tribunali”, 1909, pp. 636-637).

dell’operaio di cercare altro impiego, senza avere preventivamente avvertito il datore di lavoro, né difetti di produzione che non siano frequenti né prevedibili, in base anche alla natura della produzione stessa, o un inutile sciupio di materia prima349. È

stato ammesso il recesso ad nutum nel caso di assoluta imperizia dell’operaio350. Od

ancora la reiterata negligenza e trascuratezza nell’esercizio delle mansioni giustificava l’immediato licenziamento351. Il semplice arresto dell’operaio per sospetto di

partecipazione a un reato, così come la malattia, rappresentava un’ipotesi di forza maggiore, per cui il licenziamento poteva essere comminato solo col preavviso d’uso352. Giustificava l’improvviso licenziamento il fatto del macellaio-lavorante di

banco, rimunerato in parte con mercede e in parte con un quantitativo di carne, che vendesse il bene alimentare ricevuto per sé e per la propria famiglia353. In generale può

dirsi col Porro che il licenziamento immediato era legittimo “quando si presenti giustificato da una colpa della parte a cui è dato, la quale colpa stia in una ragionevole proporzione coll’importanza del contratto in corso di esecuzione”354.

Le situazioni nelle quali i collegi potevano svolgere un sindacato più pregnante sui motivi del licenziamento erano quelle in cui quest’ultimo fosse stato determinato dall’inosservanza di un ordine di servizio, come ad esempio di certe regole di pesatura della pasta355. Tra gli obblighi del prestatore di lavoro vi era, infatti, quello di

349 Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902, Ghezzi c. Caprotti, in

“Monitore dei tribunali”, 1903, p. 418; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 23 agosto 1905, Mambretti c. Luraschi, in “Monitore dei tribunali”, 1905, pp. 756-757; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Oreficerie, 31 dicembre 1903, Ottomano c. Redaelli & C., in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 916.

350 Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 27 ottobre 1903, Marzatico c. Carminati, in

“Monitore dei tribunali”, 1904, p. 78: “L’ignoranza del lavoratore compromette in luogo di assicurare l’andamento dell’azienda, costituisce un inganno per l’imprenditore che o assolda nelle fede ch’egli possegga le nozioni dell’arte, e impedisce fin anco all’operaio provetto, ma disoccupato, di prestare l’opera col migliore raggiungimento dei fini della produzione”.

351 Giuria dei collegi di probiviri Milano, Legno, 15 luglio 1903, Zanini c. Montani e Bianchi, in “Monitore

dei tribuanli”, 1904, p. 598.

352 Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 17 luglio 1903, Limito c. Fraschini, in

“Monitore dei tribunali”, 1904, p. 97; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 10 maggio 1903, Pasini c. Samarani, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 156. Per i casi di malattia, oltre alle sentenze sopra citate, v. Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie meccaniche, 23 dicembre 1903,

Coarezza e Rebuscini c. Fabbrica nazionale di accumulatori, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 976.

353 Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 25 maggio 1903, Brianza c. Grancini, in

“Monitore dei tribunali”, 1904, p. 237: “Non è ammissibile che questo ultimo abbia a farne commercio, perché, quand’anche ne ritragga un prezzo pari di quello richiesto dal principale alla sua clientela, gli torrebbe quel profitto che è di sua ragione; dove poi si accontenti di prezzo inferiore gli muoverebbe una concorrenza incompatibile nei loro rapporti, se si tien conto che le dette somministrazioni, nel calcolo della mercede, son computate al prezzo di costo, ossia escludendo il guadagno industriale dell’imprenditore”.

354 E.A. Porro, Il preavviso di licenziamento nel contratto di lavoro, in “Monitore dei tribunali”, 1907, p. 3. Nella

costruzione barassiana, la fiducia (insieme a temporaneità e commutatività) costituisce uno dei caratteri insiti del rapporto di lavoro; sul punto vedi L. Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, cit., pp. 62-107).

355 Come ha argomentato la Giuria dei collegi di probiviri Brescia, Industrie metallurgiche e meccaniche, 5

marzo 1911, Gaiardoni c. Società anonima R. Rusconi, in “Monitore dei tribunali”, 1911, pp. 417-418, “... poiché in linea di fatto è risultato in modo tranquillo che l’attore ha contravvenuto ad un ordine

adempiere l’obbligazione secondo quelle modalità stabilite nel contratto di lavoro, tenuto conto che la prestazione di lavoro deve soddisfare quell’interesse al quale l’imprenditore l’ha destinata356. Secondo il Monitore dei tribunali, in questi casi,

sussisteva “la semplice possibilità della giustificazione, non potendo credere che la violazione di ogni e qualunque ordine di servizio, per quanto legittimo, abbia sempre da rappresentare una colpa grave come devono essere quelle le quali autorizzano il licenziamento immediato. Sarebbe necessario distinguere, a questo riguardo, gli ordini di servizio essenziali da quelli secondari, quelli principali e quelli accessori, e arrivare per tal modo a fissare qualche criterio di massima”357. Inoltre, poiché il licenziamento

corrisponde alla sanzione più dura – correlata alle mancanze più gravi – nei casi di insubordinazione collettiva, esso doveva essere comminato nei confronti di tutti i dipendenti e sulla base dei criteri di uguaglianza e uniformità358.

Un evento che ha dato luogo a giudizi contrastanti, anche da parte della medesima giuria, è stato il ritardato rientro al lavoro dell’operaio all’esito di un permesso goduto. Potrebbe sembrare che, attraverso il sindacato sui motivi del licenziamento, i probiviri si siano posti come censori dei costumi delle parti e si siano pronunciati diversamente a seconda dell’accertata ragione del ritardato rientro. In realtà il dato economico e la gestione aziendale sono sempre sottesi alle decisioni. Ed allora, l’operaio che, a seguito di una leggera scottatura all’omero, sia stato sostituito da altro operaio e che nel frattempo abbia ottenuto dai datori di lavoro la licenza per andare a trovare un parente malato, ma che invece cedeva alle lusinghe di Bacco prolungando la propria licenza e chiedendo al sostituto di surrogarlo pure il giorno successivo, è giustamente licenziato in tronco. “Oltre che il contratto singolo di lavoro è essenzialmente individuale, a nessuno è dato di alterare le disposizioni dell’azienda d’altri, se questi non lo accordi: la direzione dei lavori spetta all’imprenditore, e, quand’anche sia riconosciuto il diritto alla sostituzione, questa deve avverarsi a saputa del principale, ed essere ragionevolmente motivata”359.

Viceversa è stato ritenuto illegittimo il licenziamento immediato del lavoratore che, concessegli sette ore di permesso (dalle 10.00 alle 17.00), si ripresentava al lavoro

pubblicato nello stabilimento dalla direzione, reso anche verbalmente noto agli operai, tutta la questione si riduce all’esame della gravità della mancanza commessa in correlazione alla punizione inflittagli”.

356 L. Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, cit. p. 695 e ss..

357 Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 2 dicembre 1902, Bodina c. Agosta, in

“Monitore dei tribunali”, 1904, p. 97. Tale è anche l’orientamento della giurisprudenza ordinaria; cfr. Tribunale di Milano, sentenza 22 aprile 1912, Carrasco c. Erba, in “Rivista di diritto commerciale”, 1912, parte II, pp. 843-847, con nota di R. Montessori, il quale rinvia anche ad alcune pronunce della giurisprudenza probivirale.

358 Giuria dei collegi di probiviri Firenze, Industrie tessili, 28 luglio 1903, Melani c. Kössler, Mayer & Klinger,

in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 676.

359 Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 27 giugno 1903, Gelmuzzi c. Ditta Fratelli

Zocchi, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 216. Vedi pure Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie

soltanto la mattina successiva, mentre avrebbe dovuto lavorare per le successive quattro ore. Secondo la giuria, “se alte ragioni di disciplina e motivi d’interesse gli [al datore] consigliavano un rigore che supera persino quello adoperato dall’autorità militare, la quale pur accorda 24 ore al soldato renitente, prima di dichiararlo disertore, sembra che sarebbe bastata una punizione pecuniaria a castigare chi non poteva nemmeno esser accagionato di recidiva o d’altre mancanze. Che se danno gliene è venuto, (il che per vero non è stato dimostrato), si può presumere sarebbe stato limitato a ben povera proporzione, non essendo quell’azienda paragonabile ad una trattoria frequentata costantemente da clientela stabile, che dall’imperfetto servizio fosse per avventura sviato perché nel restorante di terza classe non sostano che i passegeri”360. Infine, nel caso di revoca dell’intempestivo recesso, le parti non

andavano incontro a risarcimento361.

Il preavviso, quale diritto-dovere delle parti contraenti, dava luogo ad altri obblighi accessori impregnati anche di un certo valore etico. In primo luogo l’operaio doveva prestare il proprio lavoro durante il periodo del preavviso, pena la perdita del deposito cauzionale, versato all’atto dell’assunzione, in favore del datore di lavoro362. È stato

anche giudicato che l’operaio, il quale avesse abbandonato il lavoro prima del trascorrere del termine di preavviso, aveva con tale atto accettato il licenziamento, e pertanto perso ogni diritto di contestazione del licenziamento medesimo363. Durante il

periodo di preavviso, infatti, il contratto di lavoro continuava a produrre i suoi effetti,

360 Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 30 ottobre 1902, Bersani c. Colombo, in

“Monitore dei tribunali”, 1904, p. 157. La decisione è stata annotata criticamente dalla direzione del Monitore, secondo la quale bisognava scendere più approfonditamente nel merito della questione, per valutare l’adeguatezza della durata della licenza rispetto alla motivazione per la quale quest’ultima era stata concessa. E aggiungeva: “Se è necessario che si venga elaborando un diritto nuovo, là dove prima non v’era che un complesso di norme patriarcalmente indefinite, varie ed arbitrarie, è pur necessario persuadersi che questo diritto deve basare su un criterio di eguaglianza, una uguaglianza non meccanica, non formale, sostanziale, senza dubbio, ma pure uguaglianza: le transazioni su questo punto non fanno che sostituire una nuova maniera di squilibrio a quella che si vuole giustamente rimuovere”.

Il Barassi distingueva l’astensione volontaria dal lavoro che, in quanto dolosa, legittimava sempre il licenziamento in tronco, dall’astensione involontaria. “In tal caso si applicano le regole circa l’impossibilità; manca naturalmente la responsabilità per danni, tranne se si tratti di prestazione fungibile e l’operaio non abbia provveduto alla supplenza; il principale ha il diritto sempre di licenziarlo, ma il recesso sarebbe giustificato, e cioè esonererebbe il principale dal risarcimento di danni solo allorquando il periodo di astensione forzata raggiungesse una certa durata”. Era il superamento del “limite di tolleranza” a giustificare il licenziamento; v. L. Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, cit., p. 691.

361 Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 20 dicembre 1901, Premoli e Rossa c.

Galimberti, in “Monitore dei tribunali”, 1902, p. 98. Non è stata giudicato revoca del licenziamento l’invito

all’operaio di prorogare di qualche giorno il lavoro, nonostante l’intervenuto licenziamento (Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 1° ottobre 1902, Galbiati c. Morandi, in “Monitore dei tribunali”, 1903, p. 96).

362 Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 23 maggio 1902, Bizzoni c. Cattaneo, in

“Monitore dei tribunali”, 1902, p. 735 e Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 11 febbraio 1902, Maina c. Grechi, in “Monitore dei tribunali”, 1902, p. 512.

363 Giuria dei collegi di probiviri Bologna, Industrie meccaniche, 21 settembre 1902, Anderlini c. Ditta

con le normali condizioni di lavoro, salva qualche deroga per permettere all’operaio di trovare nuova occupazione e all’imprenditore di assumere e istruire un nuovo lavoratore364. Vi sarebbe cioè stata una conversione dei negozi giuridici, in forza della

quale il contratto di lavoro a tempo indeterminato si sarebbe trasformato in contratto a termine, per cui scaduto il termine di preavviso il contratto sarebbe stato immediatamente risolto365. E ciò a conferma della teoria secondo la quale il contratto

di lavoro a tempo indeterminato sarebbe stato composto “di una serie indefinita di brevi e uniformi contratti a tempo determinato ... che si intrecciano e susseguono ininterrotti l’un l’altro”366. Ed invero, nei contratti di lavoro a tempo determinato, alla

scadenza prefissata il contratto veniva risolto di diritto, senza necessità del preavviso, sia per la dottrina che per la giurisprudenza anche probivirale367. Aspramente criticata

dalla rivista Monitore dei tribunali è stata una decisione pubblicata (caso Stucchi contro Grazioli e Gandenzi), emessa dalla giuria meneghina per le industrie del legno, che attribuiva all’operaio assunto a cottimo e licenziato col preavviso d’uso il diritto all’intera mercede pattuita, detratta la somma necessaria a compensare altro operaio per il completamento del lavoro. Invero, nel contratto di lavoro stipulato per il compimento di un’opera determinata, era illegittimo il licenziamento anteriore all’opera finita, a meno che non si versasse in un’ipotesi gravissima che autorizzava sempre e comunque il recesso immediato dai contratti. Il lavoratore ingiustamente licenziato aveva quindi diritto al risarcimento del danno. Oltre che nell’an, la decisione sarebbe errata anche nel quantum: “liquidare il danno all’operaio illegittimamente licenziato, sulla base di quanto il padrone inadempiente dovrà spendere per far compiere da altri operai il lavoro allogato a lui, è disconoscere l’assoluta autonomia delle due obbligazioni contratte dal padrone col primo e col secondo operaio, peggio ancora è far dipendere gli effetti della prima da quelli della seconda”368.

È stato detto che al preavviso erano collegati obblighi accessori, anch’essi da vedere in un’ottica di stabilità del rapporto di lavoro. Tra questi l’impartire il licenziamento o dare le dimissioni in forma chiara e univoca. Le giurie hanno più volte sostenuto “che una generica diffida data dall’industriale all’operaio di migliorare il proprio imperfetto

364 E.A. Porro, Il preavviso di licenziamento nel contratto di lavoro, cit., p. 4.

365 R. Montessori, L’indennità per il licenziamento intempestivo nel rapporto di lavoro a tempo

indeterminato, cit., p. 979.

366 E.A. Porro, Il preavviso di licenziamento nel contratto di lavoro, cit., p. 4.

367 Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 9 dicembre 1903, Zenocchini c. Ristorante

Cooperativo, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 396; Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie

meccaniche, 25 novembre 1903, Balani c. Brambilla, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 697. Vedi anche E. Redenti, Il contratto di lavoro nella giurisprudenza dei probiviri, cit., pp. 376-377. Sul recesso unilaterale nella locazione d’opere a tempo determinato vedi L. Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, pp. 824- 847.

368 Nota a Giuria dei collegi di probiviri Milano, Legno, 24 giugno 1903, Stucchi c. Grazioli & Gandenzi, in

sistema di lavorazione sotto comminatoria di licenziamento non soddisfa punto al precetto che legittima il recesso unilaterale del contratto di lavoro quando sia accompagnato da un congruo preavviso”. Nel caso di semplice diffida, infatti, “il rapporto continua, salvo risoluzione del medesimo qualora persista l’imperfezione del lavoro. È dunque necessaria un’esplicita dichiarazione che, riconoscendo tale persistenza, manifesti l’intenzione del paciscente di recedere dal contratto”369. Allo

stesso modo l’invito del principale ad astenersi dal lavoro per delle riparazioni da effettuare presso la fabbrica è stato considerato una semplice dichiarazione di sospensione del contratto, con obbligo di riammissione in servizio del lavoratore una volta conclusa la manutenzione, in quanto non era stato rispettato il termine consuetudinario degli otto giorni370. Dunque la chiarezza del licenziamento riguardava

non tanto la forma espressiva, piuttosto dipendeva dal rispetto del congruo termine di preavviso371.

Non si riteneva invece che l’operaio fosse tenuto a rivelare i motivi del licenziamento: l’istituto del preavviso era infatti funzionale a tale occultamento, a sua volta atto a garantire la libertà delle scelte e delle strategie imprenditoriali. In un caso di licenziamento per asserita mancanza di lavoro, ma in cui venne successivamente constatata l’assunzione di nuovi operai, è stato deciso che il datore di lavoro non incontrava alcuna responsabilità per aver addotto un motivo rivelatosi poi insussistente. “È intuitivo che andando in opposto avviso, innumeri sarebbero le contestazioni e non sarebbe dato ad una parte di regolare il servizio o migliorare la propria posizione, senza essere sottoposto ad indagini inquisitrici da parte dell’altra”372.

369 Giuria dei collegi di probiviri Milano, Panificazione, 11 luglio 1906, Montrasi c. Manzoni, in “Monitore

dei tribunali”, 1906, p. 656.

370 Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 29 maggio 1902, Benea c. Mazzolini, in

“Monitore dei tribunali”, 1902, p. 756. La sospensione del contratto era un tema nuovo ed ancora poco trattato. Ci si chiedeva principalmente se, durante la sospensione, dovesse pagarsi la mercede (circostanza che di fatto non si realizzava); v. E. Redenti, Il contratto di lavoro nella giurisprudenza dei probiviri, cit., pp. 370- 371.

371 “La risoluzione del contratto di lavoro durevole a tempo indeterminato deve avvenire senza incertezza di

termine. Troppo vago è l’invito a provvedersi di altro collocamento. In questa formula può ben ravvisarsi la deliberazione della risoluzione prossima, e costituisce senza dubbio una lodevole precauzione per renderla meno fastidiosa. Ma è nell’interesse reciproco dei contraenti che la data della cessazione dei loro vincoli risulti in modo categorico, affinché ciascuno abbia l’agio di stipulare i nuovi con certezza, per guarentirsi la continuità del servizio”. Così Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 31 dicembre 1902,

Sindaco c. Traversi, in “Monitore dei tribunali”, 1903, p. 455.

372 Giuria dei collegi di probiviri Milano, Oreficerie, 28 agosto 1902, Grassi e Guatta c. Ditta Gussoni & C., in

“Monitore dei tribunali”, 1904, p. 315. In senso conforme: Giuria dei collegi di probiviri Bologna, Industrie meccaniche, 19 aprile 1903, Tarozzi c. Calzoni, in “Monitore dei tribunali”, 1904, p. 315; Giuria

Outline

Documenti correlati