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L’ingerenza statale nella formazione dei colleg

I collegi di probiviri potevano essere istituiti nei luoghi in cui esistevano fabbriche o imprese industriali (art. 1), "per decreto reale sulla proposta dei Ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio, sentito l'avviso delle Camere di commercio, delle società operaie legalmente riconosciute e dei Consigli municipali dei comuni che vengono compresi nella circoscrizione del Collegio stesso" (art. 2) e con la stessa procedura potevano essere soppressi (art. 31, IV comma). Inoltre, la redazione delle liste elettorali di operai e industriali a cura della giunta comunale (art. 14), la

139 V. Polacco, La scuola di diritto civile nell’ora presente. Prolusione letta al corso di diritto civile nella R.

Università di Roma, letta il 17 dicembre 1918, in Id., Opere minori, Modena, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Modena, 1929, parte II, fascicolo II, p. 14. Su Polacco, v. P. Grossi, «Il coraggio della moderazione» (Specularità dell’itinerario riflessivo di Vittorio Polacco), in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 1989, pp. 197-251.

140 Vedi capitolo II, §§ 1, 2 e 3. 141 Vedi capitolo II, § 10.1.

142 Sul contratto di lavoro. Disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti Cocco-

Ortu di concerto col Ministro di agricoltura industria e commercio Baccelli. Seduta del 26.11.1902, cit., p. 59.

143 Parafrasando il giudizio del Cappelletto, il valore istituzionale dell’esperimento probivirale andava a

collocarsi nell’alveo delle forme di democrazia rappresentativa, nei confornti della quale quella stratificazione sociale di natura precapitalistica tipica dell’epoca giolittiana, si dimostrava ostile; cfr. M. Cappelletto, Per una storia del diritto del lavoro: il contratto collettivo e i probiviri, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1977, p. 1238.

previsione di specifici requisiti per eleggere ed essere eletti (artt. 15-19), la procedura di reclamo per questioni concernenti la formazione delle liste le operazioni elettorali la capacità elettorale e l'eleggibilità (art. 21) e in generale tutte le disposizioni di legge sulla elezione dei probiviri e sulla costituzione dei collegi sono indici dai quali scaturisce l'ampia portata pubblicistica dell'istituto, e non solo quale giurisdizione statale. Si ribadisce, infatti, come fosse estraneo all'ordinamento italiano un sistema di elezione popolare dei giudici, al contrario di quello statunitense.

Bisogna poi considerare la difficoltà di redazione delle riferite disposizioni, come scaturisce dalla lettura dei lavori preparatori, in un'ottica di bilanciamento tra poteri di regolazione affidati alle parti sociali e controllo statuale. Innanzi tutto per quel che concerne la fase preparatoria alla costituzione dei collegi e cioè la positiva valutazione della costituzione stessa, sulla base delle condizioni locali in termini di sviluppo industriale e di predisposizione al confronto tra classe operaia e industriali144.

A tal fine, prima di procedere all'istituzione tramite decreto reale, bisognava consultare determinati corpi locali - la cui individuazione differisce in ogni progetto di legge - che rendessero partecipe il Governo delle condizioni dell'industria. Nel disegno di legge Berti si indicano il Consiglio provinciale e la Camera di commercio (art. 2). Ma il ministro "non fece agli operai quella equa parte che si conviene: infatti egli esclude in essi la facoltà di dare il loro parere sulla istituzione dei collegi; circoscrive loro il diritto alla eleggibilità, senza tener conto che codesto diritto nasce nei lavoratori pel sol fatto della prestazione all'industria del loro lavoro"145. Nel

disegno di legge Lacava, in seguito alle discussioni che si tennero alla Camera dei deputati in relazione ai disegni di legge Maffi e Chimirri, si ritenne di indicare tra i corpi locali da consultare le società operaie di mutuo soccorso riconosciute146.

Requisito del riconoscimento che venne meno nella legge definitiva, poichè "restringendo il diritto di dare il proprio avviso alle sole Società registrate per la costituzione in Corpo morale, male si serviva allo stato di fatto esistente, sicchè parve alla Commissione migliore partito il prefiggere a tutti i Corpi mediante pubblico annunzio un termine per presentare il loro avviso, lasciandone facoltà a tutte le società operaie senza distinzione"147.

144 Istituzione dei probiviri. Disegno di legge presentato dal presidente del consiglio dei Ministri Depretis di

concerto coi Ministri di grazia, giustizia e dei culti Savelli e di agricoltura, industria e commercio Berti. Seduta del 30 maggio 1883, cit., p. 5. Per le vicende dei collegi catanesi si rinvia al III capitolo.

145 Istituzione dei collegi di probi-viri. Proposta di legge d’iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in

considerazione nella seduta del 6 marzo 1890, p. 2.

146 Istituzione dei Collegi di «Prob-iviri». Disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e

commercio Lacava, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci. Seduta del 1° dicembre 1892, cit., p. 5.

147 Istituzione dei Collegi di «Prob-iviri». Relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal

ministro di agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti Bonacci presa in consideazione nella seduta del 3 febbraio 1893, cit., p. 2.

Dunque la facoltatività dei collegi di probiviri era connessa da un canto alla possibilità concreta per l'istituto di operare in un dato contesto socio-economico, dall'altro alla esigenza di tenere a freno spinte accentratrici del Governo. Creare un bilanciamento tra i soggetti interessati alla questione sociale. Non solo nella fase preparatoria, ma al momento dell'istituzione e nella stessa composizione paritetica dei collegi148.

Inoltre, essendo i collegi organi di amministrazione decentrata, si poneva il problema dei rapporti e delle rispettive competenze tra potere centrale e poteri locali (comunale e provinciale). Infatti, mentre nel disegno di legge Berti le questioni pratiche concernenti il funzionamento dei collegi venivano ripartite tra comune e provincia, successivamente verrà ridimensionata l'influenza provinciale a favore della comunale. Nella prima proposta di legge Maffi si auspica — sulla scia di altri Paesi europei ove erano presenti tribunali comunali — di "limitare l'ingerenza del Governo, sostituendovi per ragioni di opportunità quella del Comune"149. E così, nella legge del

1893 e nel relativo regolamento, tutte le questioni riguardanti l'istituzione la costituzione e il funzionamento dei collegi saranno deferite alla Giunta municipale, nonostante l'area di competenza dei collegi fosse variabile e non coincidesse necessariamente con il territorio comunale150. Tuttavia, anche sotto questo profilo il

paradigma legislativo dei collegi diverge molto da quello fattuale. Sulla base delle ricerche effettuate sul territorio di Catania — che saranno oggetto del terzo capitolo — si può affermare, perlomeno limitatamente all'esperienza considerata, che la fase di costituzione dei collegi non era esclusivamente rimessa alle libere dinamiche delle parti sociali e dei corpi locali, in quanto una precipua funzione di mediazione veniva svolta dal Prefetto, rappresentante locale del governo centrale151.

Un altro punto di vista attraverso il quale misurare gli equilibri fra potere statale e libertà di autoregolamentazione di capitalisti e operai riguarda la scelta del presidente. Come detto, membri del collegio erano un numero pari di rappresentanti della classe operaia e della industriale, secondo lo schema della doppia delegazione: di interessi da

148 Secondo l’articolo 3, III comma, della legge 295/1893, “i membri del collegio sono scelti in separate

adunanze per una metà dagli industriali e per una metà dagli operai fra gli eleggibili appartenenti alla rispettiva classe”. Inoltre era il decreto istitutivo a determinare di volta in volta “l’industria o le industrie per le quali si istituisce il collegio, la sua sede, la sua circoscrizione ed il numero dei componenti” (art. 2, III comma).

149 Istituzione dei collegi di probi-viri. Proposta di legge d’iniziativa del deputato Maffi Antonio presa in

considerazione nella seduta del 6 marzo 1890, cit., p. 2.

150 Il consiglio comunale però, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, aveva il compito di designare

l’impiegato della segreteria comunale che avrebbe dovuto “esercitare in modo stabile e permanente le funzioni di cancelliere”. Ad esempio, in provincia Catania, troviamo da un lato collegi con circoscrizione comprendente più comuni, dall’altro più collegi per la stessa industria con circoscrizione limitata a singoli comuni. Si fa qui riferimento al come i collegi furono pensati, prescindendo da valutazioni in ordine al loro funzionamento, su cui si dirà nel terzo capitolo.

parte degli elettori appartenenti al medesimo gruppo sociale, di cui pertanto condividevano i problemi; di compiti e funzioni da parte dello Stato che, attraverso l'incanalamento istituzionale del conflitto, aveva trovato un modo leggero di intervenire nella regolazione dei rapporti di lavoro. In tale contesto il presidente costituiva l'asse di equilibrio onde scongiurare il pugnace confronto e su cui, di fatto, gravava l'esito della lite152. Per questo motivo il criterio di scelta rivestiva

un'importanza fondamentale: il presidente doveva essere equidistante da entrambe le classi sociali e, allo stesso tempo, non poteva essere portatore di altri interessi da cui derivassero potenziali incompatibilità.

Si passa così dal sistema della scelta ministeriale del disegno di legge Berti a quello automatico dell'attribuzione della carica al sindaco proprio del primo progetto Maffi153. Ma, il sindaco avrebbe potuto non svolgere in maniera indipendente il

proprio ruolo di presidente, in quanto vertice di una amministrazione portatrice a sua volta di interessi propri. Ritenne allora la Commissione esaminatrice della proposta di legge Maffi che fosse più conveniente affidare la presidenza al pretore154. Il successivo

disegno di legge Chimirri manteneva questo criterio per la giuria, mentre per l'ufficio di conciliazione proponeva di affidarne la presidenza alternativamente a due vicepresidenti, appartenenti alla classe operaia e alla industriale.

Infine, l'onorevole Gallavresi, nella relazione della commissione esaminatrice del secondo progetto Maffi e del disegno di legge Chimirri, proporrà il sistema poi adottato definitivamente dalla legge. Quanto alla individuazione del presidente si valutò più conveniente "di lasciare al Ministero la facoltà di sceglierlo nella categoria di cittadini che, secondo le circostanze, reputerà preferibile, con esclusione però, appunto in omaggio al fondamentale principio della perfetta parità di rappresentanza, sia degli industriali, sia degli operai"; del resto la scelta del pretore risultava poco felice "sia perché questo modesto magistrato già trovasi troppo spesso sovraccarico di lavoro, sia perché egli può talvolta mancare delle attitudini necessarie"155. Per il

152 Secondo la celebre espressione del Carnelutti, “gli uomini sono uomini, e poiché novantanove volte su

cento avverrà che i membri elettivi appartengano più o meno direttamente ai confliggenti, difficilmente saranno sereni, sicché il giudizio diventerà quasi sempre, come diventa oggidì nel collegio probivirale, per la elisione delle forze contrarie, il giudizio del presidente” (F. Carnelutti, Sul contratto di lavoro relativo ai

pubblici servizi assunti da imprese private, cit., p. 430).

153 Secondo l’articolo 3 del disegno di legge Berti, il presidente e il vicepresidente dovevano essere “estranei

all’industria, scelti dal ministro di grazia e giustizia, sopra una lista di sei candidati, proposta a maggioranza assoluta di voti dal tribunale civile adunato in assemblea generale”. Mentre l’articolo 14 della proposta Maffi disponeva che “il sindaco del Comune ove si istituisce il collegio è investito della carica di presidente”.

154 Istituzione dei collegi di probi-viri. Relazione della Commissione sulla proposta di legge d’iniziativa del

deputato Maffi Antonio presa in considerazione nella seduta del 6 marzo 1890, cit., p. 4.

155 Probiviri. Relazione della Commissione sulla proposta di legge d’iniziativa del deputato Maffi presa in

considerazione nella tornata del 25 aprile 1891 e sul disegno di legge presentato dal Ministro d’agricoltura, industria e commercio Chimirri di concerto col Ministro di grazia, giustizia e dei culti Ferraris nella seduta del 16 maggio 1891. Seduta del 19 giugno 1891, cit., p. 2. Aggiungeva poi il relatore: “Non sarà d’altronde

vicepresidente, relativamente all'ufficio di conciliazione, veniva invece adottato un metodo incrociato, in base al quale il vicepresidente operaio era scelto dagli industriali, correlativamente il vicepresidente industriale dagli operai156.

Il presidente della giuria, insomma, doveva farsi portavoce dell'interesse dell'intera comunità, del bene pubblico, il quale non poteva essere tralasciato a causa dell'antagonismo tra due classi sociali, anzi doveva essere incrementato attraverso la risoluzione del conflitto. Infatti, "lo Stato è socio in ogni impresa. Nell'interesse della comunità considerata nel suo insieme, nessuna della interminabile serie di decisioni può essere presa senza il consenso di uomini di esperienza che rappresentino i consumatori da un lato, i produttori dall'altro e la nazione che ha potere su entrambi"157.

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