10. Il contratto collettivo: l’autonomia privata entro l’ordine costituito
10.1 Il contratto collettivo e la funzione arbitrale delle giurie
Prima di procedere all’analisi delle decisioni alle quali da ultimo si è fatto riferimento, è logicamente e cronologicamente indispensabile soffermarsi sull’attività svolta dai collegi in qualità di arbitri, sia in relazione alle questioni giuridiche sia alle economiche523. Il settore di riferimento è l’industria della panificazione, animata da
numerosi scontri tra proprietari dei forni e lavoranti, a causa delle peculiarità dei metodi e dei tempi di lavorazione e del sistema di reclutamento della mano d’opera. Per tali motivi, nel maggio del 1901 i lavoranti del pane di Monza, riuniti in Mutua di miglioramento, costituivano un ufficio di collocamento per eliminare la piaga dei mediatori e ne davano comunicazione ai proprietari dei forni, unitamente alla
520 Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 29 febbraio 1901, Pietra c. Dominioni, in
“Monitore dei tribunali”, 1901, p. 616.
521 “Lo spirito di solidarietà, che costituisce la forza delle classi lavoratrici, ed è tanto fecondo di risultati,
non deve essere messo in gioco solo a determinate occasioni, per venir negletto nell’ora delle contrattazioni individuali.
Nel momento in cui si dimenticano gli impegni collettivi vien meno tutto un lavoro di preparazione che è costato grande sagrificio a molti compagni. La tanto invocata solidarietà pare allora convertirsi in un comodo pretesto momentaneo: il venirle meno si risolve in mancanza del riguardo dovuto ai compagni di classe: dà luogo a indebita concorrenza verso coloro che onestamente rispettando gli impegni presi, anzi che offendere le comuni intese, si condannano spontaneamente alla disoccupazione. Le tardive domande d’applicazione delle convenzioni generali prendono allora un significato di rappresaglia o peggio”.
522 Si rinvia infra al § 11.2.
523 Sul dibattito circa l’opportunità di una loro differenziazione e l’attribuzione a soggetti diversi vedi cap. I,
domanda di adozione di un sistema di commisurazione delle mercedi alla quantità di farina panizzata (il cosiddetto quintalato). In assenza di riscontro, entro il termine indicato, da parte dei datori di lavoro, gli operai preparavano lo sciopero, dal quale desistettero grazie all’opera di convincimento svolta dalle autorità amministrative e dalle Camere del lavoro, al fine di affidare la risoluzione della controversia al collegio di probiviri per le industrie alimentari in qualità di arbitro524. Il lodo, accompagnato
da una relazione esplicativa del presidente Contini, veniva reso il 21 agosto dello stesso anno525. Con esso vennero regolati aspetti basilari del rapporto di lavoro fra
prestinai e panettieri, nell’ottica di una potenziale riduzione del conflitto e di stabilizzazione della tregua tra imprenditori ed operai: l’ancoraggio della mercede al dato di panizzazione, i controlli sul consumo di farina onde evitare future contestazioni, la ripartizione delle mercedi in base all’importanza del lavoro e l’introduzione della figura del garzone, la distribuzione del pane a domicilio, i criteri di fissazione del salario in presenza di lavoro meccanico, l’individuazione di un
minimum di salario, il periodo di prova, il servizio stabile, il lavoro in sostituzione, il
licenziamento, la responsabilità degli operai e le multe; norme sulla durata della tariffa e sull’arbitrato obbligatorio526. Senza entrare nel merito delle soluzioni accolte, le
quali erano comunque in linea con gli esiti che i collegi avevano reso svolgendo la propria funzione giurisdizionale, è opportuno rammentare come la relazione e la sentenza in esame siano state salutate dal Monitore dei tribunali come “uno dei più pregevoli contributi per la costruzione scientifica del contratto di lavoro, intesa, come crediamo debba essere intesa soprattutto in Italia e al presente, cioè studio e disciplina condotti limitatamente a taluni gruppi di maestranze, divisi secondo taluni principali gruppi d’industrie. [...] ... e se il precedente troverà imitazione, e le imitazioni si
524 Secondo il Romagnoli, che muove dalle opinioni del Carnelutti e del Mortara, non “va trascurata, anche
se è rimasta chiusa nell’orto delle ambizioni sbagliate, la disponibilità a prospettarsi come del tutto naturale l’estensione del rimedio giurisdizionale alle controversie attuata in vista della stipulazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoponendo la libertà dei contraenti alla potestà moderatrice e coercitrice di una giurisdizione di equità”. La sentenza probivirale, fra ius dicere e ius dare, avrebbe la stessa genesi del contratto (U. Romagnoli, L’equità nei conflitti di lavoro: elementi per un bilancio consuntivo, in Id., Lavoratori e sindacati tra
vecchio e nuovo diritto, cit., pp. 279-280 ).
525 Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 21 agosto 1901, Operai panettieri c. Proprietari
di forni di Monza, in “Monitore dei tribunali”, 1901, pp. 852-858.
526 Ai sensi dell’articolo 19, la tariffa sarebbe rimasta in vigore sino al 31 dicembre 1904 e si sarebbe intesa
rinnovata di anno in anno se non fosse stata resa una denuncia da una parte all’altra almeno un anno prima la scadenza del termine. Inoltre, essa sarebbe stata comunque applicata sino all’adozione di una nuova tariffa. Secondo l’articolo 20, ciascuna parte sceglieva tre delegati che si costituivano in Commissione ed eleggevano un presidente di comune fiducia estraneo all’industria. Inoltre, “mentre dura in vigore una tariffa nessuna sospensione di lavoro potrà essere decretata né dai principali né dagli operai a fine di modificarla. Dove sia il caso di chiedere una modificazione od un’aggiunta alla tariffa in vigore in occasione di un sopravvenuto modo di produzione, non ancora esistente all’epoca della sua emanazione, o di riconosciute mutazioni di ordine economico di non lieve momento, si seguirà anche in precedenza dei termini sopra stabiliti la procedura fissata dagli articoli 19 e seguenti ...”. procedura da seguire anche in caso di lamentele o conflitti tali da cagionare una sospensione totale o parziale del lavoro (articolo 22).
moltiplicheranno fino a diventare regola, noi ci troveremo ad avere il migliore dei contratti di lavoro, senza intervento legislativo. Il migliore dal punto di vista della tecnica opportunità e rispondenza ai bisogni concreti, che variano da industria a industria – il migliore dal punto di vista del perfezionamento evolutivo, e della facile adattabilità alle situazioni locali che molte volte subiscono temporanee mutazioni – il migliore dal punto di vista della coscienza giuridica delle parti, la quale sarebbe corpo ed anima di questo diritto contrattuale, conquistato palmo per palmo e lentamente, con un processo infallibile di elaborazione sperimentale”527.
Nella relazione alla sentenza arbitrale un paragrafo è dedicato alle “norme generali d’interpretazione” della tariffa, le quali appaiono come il manifesto programmatico dell’attività di regolazione sociale esperita dai collegi. Partendo dal dato che, per quanto minuziose, leggi e convenzioni non possono che essere imperfette, è necessario che la loro interpretazione si informi allo spirito di coloro che le hanno formulate. Nel lodo tra lavoratori del pane e proprietari di forni sulla piazza di Monza, “i Probi- Viri si sono attenuti alla convinzione che più sono governate le relazioni tra imprenditore ed operaio, e più si contribuisce a dissipare le cagioni di sospetto, di malinteso e di avversione che frequentemente disgiungono queste classi”. Pertanto, essi hanno cercato di dare “quell’uniformità e chiarezza al contratto di lavoro che ne garantiscano la stabilità”. Situazione realizzabile soltanto attraverso il nutrimento di uno spirito di collaborazione tra le parti antagoniste: “Col mettere in chiaro i doveri ed i diritti rispettivi non si sono stabiliti dei confini assoluti di separazione fra i contraenti. Imprenditore ed operaio sono moralmente tenuti a reciproca assistenza: vi hanno prestazioni doverose che non possono essere prese in considerazione né da una tariffa né da un contratto, ma dipendono dalla legge universale di umanità che governa le relazioni di tutti gli individui conviventi in una società civile”. In questo senso, e in merito all’applicazione dell’articolo 1124 del codice civile, gli obblighi contrattuali risultano integrati da un fascio di comportamenti ispirati ad un più generale dovere di solidarietà. Pilastro di tutta la costruzione probivirale in tema di contrattazione collettiva, e tra membri della stessa classe e tra soggetti appartenenti a classi antagoniste.
La sentenza arbitrale resa dal collegio – è stato anticipato – è punto di partenza per un diverso modus argumentandi nell’affermazione dell’inderogabilità del contratto collettivo della sua efficacia erga omnes. Imitazione è proprio il termine adatto a compendiare il metodo seguito dai collegi. Non più motivazioni di ordine sostanziale, bensì formali e procedurali.
Il lodo tra operai panettieri e proprietari dei forni di Monza aveva dato luogo a diverse controversie scaturenti dalle lacune della legge sui probiviri in merito alla procedura
527 Nota a Giuria dei collegi di probiviri Milano, Industrie alimentari, 21 agosto 1901, Operai panettieri c.
arbitrale528. Il collegio milanese aveva depositato la tariffa nella cancelleria della
pretura del III mandamento in Milano ed il pretore l’aveva dichiarata esecutiva con decreto del 24 agosto 1901. Tuttavia, i datori convenuti in diverse controversie per l’applicazione della nuova tariffa avevano eccepito di non avere ricevuto la personale notificazione del concordato, e quindi di non esserne tenuti all’osservanza. La giuria stabilì di risolvere una delle controversie proposte, il cui esito – a prescindere dalle particolari circostanze di fatto – “deciderà la sua giurisprudenza in ordine all’applicabilità della tariffa a fattura nei panifici monzesi”529. Nel pronunciare che,
quando opera come arbitro amichevole compositore, la giuria deve essere equiparata all’ufficio di conciliazione del quale assume le più snelle forme procedimentali, ha enunciato il principio per il quale non occorreva la personale notificazione della tariffa e ciascuna parte non poteva opporne l’ignoranza all’altra. A tale soluzione il collegio è arrivato muovendo dalla propria giurisprudenza, nell’ordine: dal riconoscimento di tutti quegli accordi collettivi stipulati ed ottemperati in buona fede dai soggetti interessati; dai giudicati che per ragioni d’ordine pubblico estendevano l’efficacia a tutte le classi di un territorio a quei concordati stipulati tra le delegazioni delle maggioranze; dalla funzione affidata ai probiviri dalla legge istitutiva. “Sarebbe per lo meno strano che l’autorità accordata per generale convenzione a così fatte deliberazioni, nude di ogni forma di legalità, prima manifestazione di un nuovo diritto in via di confezione, debba essere negata a quelle della Giuria dei Probi-Viri, i cui atti rivestono un carattere di autenticità”530.
I concordati devono perciò essere da tutti rispettati in quanto la loro equità, legalità e opportunità è riconosciuta dai collegi di probiviri, tramite tra un diritto spontaneo, rude, concreto ed un diritto formale che fuoriesce dalle pattuizioni per assurgere ad un rango superiore531.