I PRESUPPOSTI GIURIDICI DEL FUNZIONAMENTO ROTATIVO DELLA GARANZIA
2. La “surrogazione reale generale” o propria del “funzionamento fungibile dei beni”
2.2. I due ambiti della sostituibilità o funzionamento fungibili dei beni: il genere e l’universalità
2.2.2. La fungibilità oggettiva: il concetto classico di “bene fungibile” e le conseguenze giuridiche del suo funzionamento come tale
2.2.2.1. Beni fungibili e beni infungibil
La fungibilità non è una nota caratterizzante dell’oggetto giuridico, bensì un carattere riguardante i beni mobili come quelle entità materiali o immateriali della realtà stragiuridica designate da esso. Ciononostante, il potere configuratore dell’oggetto giuridico può consentire che il funzionamento tipico dei beni fungibili (la loro sostituibilità) sia applicato ad altri beni che non lo sono da un punto di vista oggettivo.
Il concetto di “fungibilità” discende dal Diritto romano ma è inventato con posteriorità. A dire il vero i giuristi romani non facevano, come invece fa la civilistica moderna, la differenza tra “cose fungibili” e “cose infungibili”. Essi parlavano piuttosto di cose considerate in merito alla quantità, cose cioè apprezzate per il loro peso, numero o misura (res quae pondere, numero, mensurave constant, Inst. 3, 14, pr.).196
La distinzione tra beni fungibili e beni infungibili deriva dalla valutazione che se ne fa da un punto di vista oggettivo o economico-sociale. Benché tutti i beni abbiano esistenza autonoma e caratteri propri ed individualizzanti (dal punto di vista fisico la natura non offre due oggetti identici),197 in alcuni casi, queste sono qualità
195 Anche se non è solito negli ordinamenti giuridici del nostro intorno culturale trovare una definizione di
universalità, nel C.C.It., essa viene qualificata come quella “pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.” A ciò si aggiunge che “le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.” (articolo 816 C.C.It.)”.
196
Il creatore del vocabolo “res fungibilis” fu il giurista svizzero ULRICUS ZASIUS (1461-1535) a partire dai testi del Digesto 12-1-2-1 “magis in genere suo functionem recipiunt per solutionem quam
specie” e Digesto 12-1-6 “nominis vice fungitur…mutua vice fungantur quae tantundem praestent” (vid.
D’ORS, Álvaro, Derecho Privado Romano, Pamplona, 1997, p. 194 e MIQUEL, Joan, Derecho Privado
Romano, Barcelona, 1992, p. 86). Con il passare del tempo, anche se qualificata come “barbara” ed
“inidonea” da parte della dottrina scientifica, il vocabolo diventò la più usuale designazione di questo tipo di beni, (vid. WINDSCHEID, Bernardo, Diritto delle Pandette, Vol. I, Torino, 1930, p. 486).
197
“Ogni cosa, individualmente considerata, dal punto di vista rigorosamente fisico, presenta caratteri ed elementi che la individuano e la fanno distinguere da ogni altra, sia pure compresa nella medesima categoria. In natura non esistono entità assolutamente identiche”. Vid. BIONDI, Biondo, “Voce: cose fungibili, cose infungibili”, in AZARA, Antonio, EULA, Ernesto (a cura di), Novissimo Digesto Italiano, , Vol. IV, Torino, 1957, p.p. 1019 e s.s., p. 1020.
completamente trascurabili secondo l’opinione prevalente nel commercio. Da un punto di vista pratico, ci sono alcuni beni che sono certamente identici tra loro ed è in questo senso che viene affermata la loro fungibilità.198 Essa rappresenta, insomma, l’identità di un bene con un numero grande e indefinito di altri beni, cosicché nella considerazione sociale, l’individuo è completamente irrilevante e, di conseguenza, sostituibile con qualsiasi altro bene della stessa categoria. Il denaro è bene fungibile per eccellenza. Nella sua funzione, le concrete unità monetarie sono assolutamente sostituibili perché non presentano nessun connotato individuale che sia rilevante da un punto di vista economico o sociale.
In definitiva, per bene fungibile intendiamo quello che viene identificato, non già per la sua individualità, ma per l’appartenenza ad una categoria di beni identici (genere) e per la quantità.199 La fungibilità si rivela così, non come una qualità intrinseca dei beni, ma come una loro qualità logico-economica ed esterna agli stessi che dipende dall’esistenza d’altri beni della stessa identità (stesso genere e qualità) che possano occuparne il posto in toto. Dipendendo dall’esistenza di queste condizioni esterne, i beni sono fungibili o infungibili ed è precisamente grazie alla sua fungibilità che un bene può essere sostituito indifferentemente con un altro, in quanto non interessa avere proprio quel bene ma una data quantità di beni di quel genere che possano compiere la stessa funzione.
In questo modo, possiamo finalmente individualizzare come i connotati inerenti ai beni fungibili, da una parte, la loro appartenenza a un genere in considerazione di criteri di tipo numerico e, dall’altra, la loro sostituibilità con altrettanta quantità di beni dello stesso genere (tantundem eiusdem generis et qualitatis).200
198 Come rapporta il BIONDI, “Si dovrebbe parlare a rigore di cose giuridicamente identiche, in quanto
comprese in una determinata categoria. Ma il termine cosa fungibile, penetrato nel linguaggio scientifico e legislativo, è così tradizionale che non sarebbe nè utile nè opportuno sostituire altra locuzione.” (Id. p. 1020).
199 In realtà, questo tipo di beni sono anche stati chiamati “cose di genere”, perchè in esse ogni cosa
individualmente determinata appartenente a questo genere può essere rappresentata da ogni altro individuo appartenente allo stesso genere, “cose che si rappresentano”. Un’altra designazione di esse è stata “cose di quantità” (vid. sul punto, WINDSCHEID, Bernardo, op. cit., Vol. I, p. 486).
200 Anche se questo è il concetto classico e comunemente accettato di fungibilità, la sua recezione
codicistica è stata per certi versi sfortunata. Questo è stato il caso, ad esempio, del Codice Civile Spagnolo che confonde lamentabilmente i beni fungibili con quelli consumabili. Secondo l’articolo 337 C.C.E, “los bienes muebles son fungibles o no fungibles. A la primera especie pertenecen aquellos de que
no puede hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin que se consuman; a la segunda especie corresponden los demás”. Ciononostante, nelle applicazioni concrete del concetto, il C.C.E. riprende i
A questo riguardo è d’uopo chiarire che, come qualità, la fungibilità e la sostituibilità non sono identiche. In effetti, la nozione di sostituibilità comprende la fungibilità, ma si tratta di un concetto più ampio, giacché sostituire vuol dire soltanto mettere una cosa al posto di un’altra, non importa se uguale o diversa. La sostituibilità inerente alla fungibilità, invece, dipende dall’identità degli elementi sostituiti, dalla loro appartenenza cioè alla stessa categoria di beni.Da ciò deriva che, sebbene tutti i beni fungibili sono sostituibili (fra loro si intende), non tutti i beni sostituibili sono altresì fungibili. 201
Comunque sia, visto che la sostituibilità (anche se limitata al genere) è uno dei connotati inerenti ai beni fungibili, noi useremo spesso l’espressione “funzionamento fungibile dei beni” per fare riferimento al loro carattere sostituibile.
2.2.2.2 La trascendenza giuridica della fungibilità con speciale riferimento al pegno