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I diritti di credito sono beni patrimoniali di natura incorporale

I DIRITTI DI CREDITO COME OGGETTO DEI DIRITTI DI GARANZIA

1. Il dilatamento dell’oggetto del diritto reale di pegno Il modello continentale I diritti di credito all’interno della teoria dei ben

1.1.1. I diritti di credito sono beni patrimoniali di natura incorporale

I diritti di credito non sono entità suscettibili di percezione sensibile e, pertanto, devono essere considerati al di fuori dalle “cose”, caratterizzate dalla loro entità corporale. Ciononostante, anche se i diritti di credito non sono res corporales,255 possono altresì considerarsi compresi nel concetto giuridico-economico di “bene”.

Già il diritto romano includeva i crediti nella categoria poco sviluppata delle res

incorporales.256 La pretesa oggettivante dei giuristi romani faceva si che la conoscenza nell’ambito patrimoniale fosse limitata a quello che essi chiamavano res e che dividevano in due categorie: le res corporales (che si possono toccare) e le res

incorporales (che non si possono toccare perché in iure consistunt).257 I diritti (iura) restavano così immessi dentro le res.

Concretamente, i diritti di credito possono qualificarsi come “beni patrimoniali”. La loro “patrimonialità” è una caratteristica che risponde a componenti sia economici che giuridici. Dal punto di vista economico, essa deriva dal loro valore. Giuridicamente, invece, discende dalla loro “attribuibilità” al titolare di un patrimonio.258 La loro

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Nel senso ampio e filosofico del termine, considerando cioè i diversi sensi come organi del tatto, in modo che la corporeità si riferisca alla mera possibilità d’apprensione da parte di qualsiasi dei cinque sensi. Vid. KAGAN, “Res Corporales and Res Incorporales. A comparison of Roman and English Law of Interests for Life”, Tulane Law Review, 1945-1946, p.p. 98 e s.s., p. 99. Nelle fonti romane, la distinzione tra res corporales e res incorporales viene formulata da GAYO (Inst, 2, 13-14) e serve a stabilire i distinti elementi del patrimonio (Vid. D’ORS, Álvaro, op. cit. p. 191).

256 Vid. in questo senso, DÍEZ-PICAZO, Luis, GULLÓN, Antonio, Sistema de Derecho Civil, Vol. I,

Madrid, 2002, p. 386.

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Per una trattazione amplia della storia della distinzione romana e uno studio dettagliato dei testi dal punto di vista della teoria del diritto soggettivo vid. PUGLIESE, Giovanni, “Res corporales, res

incorporales e il problema del diritto soggettivo”, in Studi in onore di Vincenzo Arangio- Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento III, Napoli, 1952, p.p. 223 e s.s. Secondo l’autore, “la qualificazione dei iura

come res incorporales, se non esclusivamente opera di Gaio, era conosciuta solo da pochissimi giuristi, e non costituiva affatto un’idea centrale della giurisprudenza romana. La pretesa dunque di dedurre da quella qualificazione il corollario che per i Romani i iura non erano diritti soggettivi, ma cose, istituzioni giuridiche obbiettive, si manifesta priva di qualsiasi fondamento” (p. 247).

In ogni caso, anche se dall’inclusione dei diritti (iura) dentro le cose (res) non ne derivasse – come rileva l’autore – la negazione assoluta dei loro segni specifici, non è conveniente l’esacerbazione di questi ultimi con lo scopo di situarli completamente al di fuori dal Diritto dei beni.

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considerazione come beni, per contro, è una caratteristica esclusivamente economica. Si riferisce alla relazione esistente tra l’uomo come portatore di necessità e gli oggetti che risultano adeguati per soddisfarle. È precisamente per indicare la suscettibilità degli oggetti per soddisfare le necessità umane che l’economia descrittiva ha creato il concetto utilitario di bene.259

Malgrado che nell’ambito d’alcuni ordinamenti giuridici l’incorporeità dei crediti gli abbia tradizionalmente impedito di entrare a fare parte del concetto di “bene” che, secondo questa concezione, comprenderebbe soltanto le res corporales,260 consideriamo più in sintonia con la realtà economica e giuridica attuale quell’approccio che, all’interno dell’idea di beni, non realizza nessuna esclusione in relazione alla loro incorporeità, e intendiamo che la caratteristica rilevante dei beni sia la loro attitudine per produrre utilità.261

Questo è il criterio preso dall’ordinamento giuridico spagnolo e italiano. Il primo raggruppa sotto il concetto di beni ogni entità patrimoniale suscettibile di valutazione economica, come si deduce dell’espressione “que son o puedan ser objeto de

apropiación” (articolo 333 C.C.E.). Il secondo descrive come bene tutto quello che può

259 Vid. in questo senso GALGANO, secondo il quale, il concetto “bene” è, per giunta, “un concetto

storicamente relativo, dipendente per diversi aspetti dall’evoluzione della civiltà umana.” (GALGANO, Francesco, Diritto Civile e Commerciale, Vol. I, Padova, 1990, p. 307).

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Secondo il Diritto tedesco che ne costituirebbe l’esempio paradigmatico, “sólo son cosas en sentido legal los objetos corporales” e queste sono, “partes de la naturaleza no libre y dominable que rodea al hombre, que tienen substantividad propia, una denominación especial y un valor en la vida del tráfico, siendo en consecuencia reconocidas como objetos de derecho independientes”. Così, non sarebbero

“cose” per mancanza di natura corporea, tra altri, “los derechos, los conjuntos de derechos, el patrimonio

y la empresa”. Per il Diritto tedesco“sólo son cosas en sentido legal los “objetos corporales”. Se trata de partes de la naturaleza no libre y dominable que rodea al hombre, que tienen substantividad propia, una denominación especial y un valor en la vida del tráfico, siendo en consecuencia reconocidas como objetos de derecho independientes”. Per contro, “no son cosas por faltarles la naturaleza de objeto corporal: (…) c) Los derechos, los conjuntos de derechos, el patrimonio y la empresa (vid.

ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLFF, Martin, Tratado de Derecho Civil, Parte General, Vol. I, Barcellona, 1953, 13ª Ed. ravvisata da NIPPERDEY, Hans Carl, tradotta da PÉREZ GONZÁLEZ, Blas; ALGUER, José p.p. 532 – 534).

261 Secondo BADOSA, nell’ambito del Diritto civile catalano, l’inclusione dei diritti nei beni discende dai

seguenti dati: a) che possano avere accessori, come le garanzie reali riguardo i diritti di credito che garantiscono; b) la loro “valutabilità”; c) la loro “acquisibilità”; e d) la loro suscettibilità di essere oggetti d’altri diritti (cfr., BADOSA COLL, Ferran, in BADOSA COLL, Ferran, Manual de Dret Civil Català, Madrid – Barcellona, 2003, p.p. 199-200).

essere oggetto di diritto, facendo riferimento implicitamente alla sua atribbuibilità e senza distinguere in funzione della sua corporeità (articolo 810 C.C.It.).262

Quest’idea è chiara anche nel Diritto catalano, che riserva il concetto “coses” agli “objectes corporals” (articolo 511-2 C.C.Cat.) però che include, accanto ad esse, i “drets patrimonials” (specie) nel genere “béns” (articolo 511-1 C.C.Cat.). Vediamo, in questo modo, come i “beni” (“cose” e “diritti patrimoniali”) sono considerati a prescindere dalla loro corporeità o suscettibilità d’apprensione sensoriale.

In definitiva, il concetto di bene abbraccia anche i diritti patrimoniali, quei diritti cioè che hanno come oggetto un’entità suscettibile di valutazione economica, sia essa personale, come nel caso dei crediti, o reale, e indipendentemente del loro carattere eminentemente incorporale.

Per questo, possiamo concludere come, dal punto di vista della teoria dei beni, i diritti di credito sono “beni patrimoniali di natura incorporale”.

1.1.2 Il valore economico inerente ai diritti di credito li rende suscettibili di

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