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I requisiti di costituzione e d’efficacia della garanzia: la mancanza dello spossessamento

CONCRETE FATTISPECIE ITALIANE DI PEGNO CON FUNZIONAMENTO ATIPICO

1. Il pegno di beni le cui caratteristiche impongono il mantenimento del possesso in capo al debitore

1.1. Il pegno sui prosciutti a denominazione d’origine tutelata: la Legge 24 luglio

1.1.1. I requisiti di costituzione e d’efficacia della garanzia: la mancanza dello spossessamento

La principale specificità che presenta la garanzia reale sui beni in questione si riferisce alla modalità di costituzione ed ai requisiti per la sua efficacia. A prescindere dallo spossessamento è però prevista l’apposizione di un contrassegno sui beni e l’iscrizione registrale della garanzia. Malgrado la mancanza dello spossessamento, la dottrina italiana ha finito per ricondurre lo schema legale previsto dalla Legge 401/1985 alla disciplina del pegno regolata nel C.C.It. Oltre a l’argomento letterale apportato dallo stesso titolo della Legge e dal suo articolo 7, 341 l’anzidetta qualificazione giuridica si giustifica facendo ricorso ad “un’attenta lettura del disposto dall’articolo 2786 C.C.It.”. L’apposizione del contrassegno combinata con l’iscrizione registrale determina quindi

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Nel secondo comma, l’articolo stabilisce ulteriori precisazioni riguardo il metodo di costituzione. In tal senso il contrassegno e le relative modalità di applicazione, i registri e la loro tenuta debbono essere conformi ai modelli ed alle previsioni approvati con decreto del ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato su proposta dei consorzi incaricati della vigilanza sulla applicazione delle leggi sulla denominazione d’origine. Per le concrete formalità richieste dalla normativa d’esecuzione rinviamo a COSTANTINO, Giorgio i JANNARELLI, Antonio, “Commento alla legge 24 luglio 1985, n. 401”,

Nuove leggi civili commentate, 1986, pp. 540 e ss.

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L’articolo 7 della legge dichiara applicabili al pegno costituito conforme alle sue disposizioni tutte le norme del C.C.It. relative a tale istituto in quanto compatibili.

la perdita dell’esclusiva disponibilità del bene (da parte del costituente che richiede l’articolo 2786 C.C.It. come requisito di costituzione del pegno) cosicché, , malgrado le anomalie342 che mettono in dubbio la natura pignoratizia dell’istituto, possa continuare a muoversi nell’ambito della disciplina del pegno.343

Comunque sia, è da sottolineare il fatto che il costituente della garanzia continua nel possesso dei beni una volta essa è stata costituita. I beni oppegnorati rimangono in potere del proprietario o pignorante passando questo, però, a possedere a titolo di deposito (cfr. comma 1 dell’articolo 2 Legge 401/1985).344 Il proprietario del bene diventa depositario del suo proprio bene, producendosi un mutamento del titolo del possesso.345 Il produttore costituente può, inoltre, disporne sia materialmente che giuridicamente. La disposizione materiale è limitata ai soli fini della lavorazione (1º comma dell’articolo 2 Legge 401/1985) ed è pensata in interesse di entrambi le parti (creditore pignoratizio e produttore pignorante), poiché il processo di lavorazione

342 È come sempre GABRIELLI a riferirsi con il termine di “anomalie” quando parla dei nuovi metodi

alternativi di costituzione del pegno (GABRIELLI, Enrico, Il pegno anomalo, cit. p. 20) secondo il quale ``(...) è evidente che la mancanza dello spossessamento e la presenza di particolari modalità iscrizionali, alle quali è subordinata l’efficacia della garanzia, attribuiscono una veste anomala al pegno in questione”.

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Vid.. VIALE, Mirella, op. cit. , p. 105.

344 In effetti, il primo comma dell’articolo 2 stabilisce che il debitore assume in relazione ai beni gli

obblighi e le responsabilità del depositario. Vale a dire, inoltre, che se si trattasse di un pegno con spossessamento sarebbe il creditore pignoratizio quello che dovrebbe assumere gli obblighi di custodia propri del depositario (vid. 1º comma dell’articolo 2790 C.C.It a porre in relazione con l’articolo 1170 C.C.It.).

In un’altra prospettiva, è da sottolineare che la regolazione spagnola del pegno senza spossessamento contenuta nella L.H.M.P.S.D prende anche lo stesso modello e applica il regime del depositario al proprietario dei beni oppegnorati (vid. articolo 59 L.H.M.P.S.D.). La Exposición de motivos offre la giustificazione di questa scelta e intendiamo che è la stessa ad ispirare la regolazione analizzata nel testo. Così. nell’ultimo brano dell’epigrafe intitolato “la prenda sin desplazamiento de la posesión”, si avverte che “(e)n la regulación de la prenda se han tenido en cuenta los juicios adversos a la ficción

del depósito en cosa propia, que han sido objeto de especial estudio, y se ha considerado que esta figura no es propiamente un depósito, sino una especial situación del deudor, análoga en algunos puntos a la del tercero depositario, pero siempre distinta con arreglo a la naturaleza de las cosas. Sin embargo, se ha mantenido la ficción del depósito, por ser tradicional en nuestro Derecho y por ser el medio quizá más expresivo de determinar dos aspectos de excepcional importancia en la prenda sin desplazamiento: la singular relevancia que en ella tiene la persona del deudor y la más enérgica responsabilidad de éste por actos que dificulten o impidan el ejercicio de los derechos del acreedor. Se sujeta al deudor a todas las obligaciones y responsabilidades civiles y penales inherentes a la cualidad de depositario”.

345 La dottrina italiana ha qualificato l’iscrizione come funzionalmente equivalente o sostitutiva dello

spossessamento del pignorante proprio del pegno manuale così come regolato dal C.C.It. (vid.. GABRIELLI, Enrico, Il pegno anomalo, cit. p. 24).

Il ruolo dell’iscrizione è quello di allertare del mutamento del titolo del possesso che si produce in conseguenza della costituzione della garanzia. La possessione del bene non varia, bensì si produce un cambiamento nel suo fondamento che deve farsi pubblico tramite il registro.

aumenta il valore del bene oppegnorato e, di conseguenza, quello della garanzia. Riguardo alla disposizione giuridica, il pignorante può procedere alla vendita dei prosciutti, trasmettendo così il dominio sugli stessi. Non viene impedita la circolazione dei diritti sui beni gravati, ma se ne vieta la tradizione all’accipiens se prima non si è soddisfatto al creditore pignoratizio o questo non l’ha consentita facendolo constare nel registro da cui l’articolo 1 della Legge 401/1985 (vid. 1º comma dell’articolo 3 Legge

401/1985).

La permanenza dei beni nell’ambito di potere del produttore pignorante non impedisce il “controllo” degli stessi da parte del creditore pignoratizio che è autorizzato a ispezionare i prosciutti e addirittura a ritirare le mostre necessarie con lo scopo di controllarne la qualità e di verificare che si stanno osservando le norme di lavorazione (2º comma dell’articolo 2 Legge 401/1985)346 Pertanto, non c’è propriamente spossessamento o perdita di controllo del bene da parte del costituente della garanzia, si ha però un controllo esterno del creditore.347

L’apposizione del segno sui beni – che si può realizzare in qualunque fase della lavorazione (1º comma dell’articolo 1 Legge 401/1985) – serve, oltre al suo valore costitutivo, per identificare i concreti pezzi assoggettati al pegno e per dotare la garanzia di pubblicità che funziona come un’avvertenza dell’esistenza del gravame rispetto a potenziali acquirenti di diritti sui beni (cfr. articolo 4 Legge 401/1985) e ne determina l’ordine di prelazione in caso di concorrenza di creditori.348

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Per altro verso l’articolo 5 Legge 401/1985 dispone che il creditore possa richiedere al giudice “il sequestro dei prosciutti dati in pegno qualora il debitore non si attenga alle norme di lavorazione e per ogni altro grave motivo. In tale caso [continua l’articolo] i prosciutti vengono affidati al creditore o ad un terzo dallo stesso indicato”.

347 Anche questo dato può essere posto in relazione con la disciplina spagnola propria della “hipoteca

mobiliaria” e la “prenda sin desplazamiento de la posesión”. Concretamente, gli articoli 22.3, 57.3 e 63

della L.H.M.P.S.D prevedono la facoltà in capo al creditore (ipotecario nell’articolo 22.3; pignoratizio negli articoli 57.3 e 63) di realizzare attività di controllo (ispezionare, nell’articolo 22.3; ispezzionare e comprovare, negli articoli 57.3 e 63) dei beni e del comportamento del costituente della garanzia durante la vigenza di essa.

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In questo senso, secondo GABRIELLI, “per quanto riguarda l’opponibilità della data di costituzione della garanzia nei confronti degli altri creditori, la sua anteriorità rispetto al pignoramento, necessaria per far valere la prelazione nei confronti degli altri creditori concorrenti, è attestata dall’esistenza del contrassegno” (GABRIELLI, Enrico, Il pegno anomalo, cit. p. 22, nota 40).

L’estinzione totale o parziale della garanzia dovrà annotarsi nei registri previsti dall’articolo 1 Legge 401/1985 a cura del creditore pignoratizio e si renderà ostensibile mediante l’annullamento del contrassegno, da effettuarsi a cura del creditore soddisfatto entro tre giorni dal pagamento (vid. articolo 4 Legge 401/1985). La Legge dà più importanza alla soppressione del contrassegno che alla cancellazione dell’iscrizione, fatto che dimostra la funzione di pubblicità che compie il primo. Per giunta, deve tenersi presente che l’estinzione del pegno senza procedere all’annullamento del contrassegno creerebbe la falsa apparenza dell’esistenza della garanzia in pregiudizio dei terzi.349 All’iscrizione nel registro di cui all’articolo 1 Legge 401/1985, a cui bisogna attribuire il valore costitutivo della garanzia ai sensi dello stesso precetto, la Legge sembra riservare un ruolo piuttosto secondario a paragona con l’importanza che dimostra rivestire il contrassegno durante tutte le fasi di vigenza del pegno. In realtà, l’iscrizione nel registro compie una funzione che potremmo chiamare di complementazione in relazione al contrassegno. Quest’ultimo viene stampato mediante un timbro ad inchiostro indelebile che permette di individuare sia il creditore pignoratizio, attraverso l’apposizione di una sigla, sia il credito garantito, grazie ad un sistema di numerazione progressiva.350 Per ragioni evidenti, di spazio o logistiche, è l’iscrizione e non il contrassegno a contenere i dettagli della singola operazione.

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