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L’oggetto della garanzia: la pretesa “rotatività” dei beni designat

CONCRETE FATTISPECIE ITALIANE DI PEGNO CON FUNZIONAMENTO ATIPICO

1. Il pegno di beni le cui caratteristiche impongono il mantenimento del possesso in capo al debitore

1.1. Il pegno sui prosciutti a denominazione d’origine tutelata: la Legge 24 luglio

1.1.2. L’oggetto della garanzia: la pretesa “rotatività” dei beni designat

Tutti i connotati propri della fattispecie di pegno in studio derivano dalla speciale idiosincrasia dei beni che è destinato a gravare (i prosciutti a denominazione d’origine tutelata) e dal processo di produzione o trasformazione a cui essi sono sottomessi;351 il

349 L’alterazione e la contraffazione, l’uso e l’annullamento illecito del contrassegno sono sanzionati

dall’articolo 9 Legge 401/1985.

350 Vid. GABRIELLI, Enrico, Il pegno anomalo, cit. p. 19. 351

La dottrina designa questi beni ponendoli in relazione con il loro processo di produzione. In questo senso si parla di “beni in lavorazione” (v. gr. GABRIELLI, Enrico, Il pegno anomalo, cit. p. 17; utilizzando la stessa nomenclatura VIALE, Mirella, op. cit. , p. 105), di “beni oggetto di un processo di produzione” (vid. GABRIELLI, Enrico, Il pegno anomalo, cit. p. 24, dove li definisce come quei beni “(...) suscettibil(i) di un cambiamento che, senza alterarne la struttura ontologica, è in grado di mutarne

la destinazione ed utilizzazione economica e commerciale, con evidenti riflessi sul regime giuridico di circolazione de(i) ben(i) stess(i).”) o di “merci deperibili del magazzino del debitore” (vid.. GALGANO,

Francesco, op. cit. p. 509).

pegno deve, in questo senso, adattarsi ai prosciutti”.352 In effetti, l’elaborazione del prosciutto richiede la sottomissione della coscia dell’animale a lunghi processi di stagionatura con l’applicazione delle tecniche dovutamente regolamentate dalle leggi di tutela delle denominazioni d’origine. Oltre a renderne impossibile lo spossessamento, i trattamenti a cui i beni devono essere sottomessi ne comportano la sua mutazione o trasformazione: la “coscia” (articolo 1 Legge 401/1985) diventa o si trasforma in “prosciutto a denominazione d’origine tutelata”. Il problema giuridico a cui conduce il fenomeno è quello di determinare se la trasformazione della coscia in prosciutto suppone la creazione di un nuovo bene che sostituisce a quello originariamente soggetto al pegno, il che comporterebbe una surrogazione reale della cosa specificata, o se, per contro, si mantiene l’identità della coscia originaria, il che supporrebbe un’incorporazione dell’elaborazione al bene attraverso il meccanismo dell’accessione.

Sostenere la prima tesi equivale ad identificare la fattispecie regolata dalla Legge

401/1985 come un’ipotesi di surrogazione reale nella quale la garanzia inizialmente

costituita su un determinato bene si stende ad un altro senza produrre la rinnovazione del pegno e, conseguentemente, conservando la data iniziale di costituzione per la sua efficacia ed opponibilità ai terzi, cioè una garanzia di tipo rotativo.353 Inoltre, ciò significa presupporre che la lavorazione produce gli effetti propri della specificazione.354 Ciononostante, la Legge 401/1985 lascia chiaro che il processo produttivo costituisce una mera accessione che non cambia la specie del bene. Il cambiamento nello stesso (che ovviamente si produce) si traduce in meri miglioramenti che non ne alterano la struttura ontologica.355 Ne è conferma il tenore letterale della

352

Questo era il titolo del commento alla Legge realizzato da GUARNERI, Attilio, op. cit. p. 903.

353 La definizione di rotatività ed i suoi presupposti sono stati analizzati supra (vid. supra Capitolo III.2.

“La rotatività...” e Capitolo IV “I presupposti giuridici...”).

354 Vid.. articolo 940 C.C.It. È però da sottolineare che, allo stesso modo che nell’ambito del C.C.E

(articolo 383), i casi di specificazione previsti nel C.C.It. (articoli 922 e 944) presuppongono un conflitto di titolarità. In questo caso noi usiamo il concetto giuridico della specificatio per riferirci alla mera produzione del fenomeno ma senza conflitto.

355 Pertanto, a nostro avviso, quando si afferma che “l’aspetto di rotatività di questo tipo di pegno si

ravvisa nel fatto che i beni oggetto di vincolo subiscono un processo di trasformazione” (Vid. VENEZIANO, Ana, “Pegno rotativo”, in A.A.V.V., I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, Vol. XIX, Garanzie, Torino, 2004, p.p. 127 e s.s., p. 140) si sta parlando di un effetto “rotativo” per così dire debole, giacché, rigorosamente parlando, il termine “rotatività” dovrebbe designare il fenomeno di sussistenza d’una figura giuridica malgrado il cambiamento “totale” (v. gr. come conseguenza della sostituzione o della specificazione in senso “reale”) dei beni sui quali ricade. In questo caso, la

Legge nello stabilire la possibilità di costituire il pegno sulla coscia suina in qualunque fase della lavorazione (articolo 1 Legge 401/1985) ed il continuo utilizzo della parola “prosciutto” nel suo articolato dimostra di fare riferimento sempre allo stesso bene indipendentemente della fase di produzione in cui si trovi.356

Tuttavia, contro la posizione qui mantenuta potrebbe obiettarsi che è precisamente l’apposizione del contrassegno ad evidenziare la totale trasformazione del bene originario in un bene diverso. In questa prospettiva, il contrassegno sarebbe necessario per identificare un bene che, attesa l’importanza della trasformazione da esso subita, non sarebbe altrimenti identificabile. Malgrado ciò, crediamo che non si produca un cambiamento nell’identità dei beni oggetto della garanzia (specificazione di tipo reale), bensì che il segno sia necessario come presupposto della specificazione (nel senso della teoria generale delle obbligazioni) o operazione di separazione ed individuazione dei concreti elementi, i quali dentro del genere a cui appartengono i beni contrassegnati, rimangano assoggettati al vincolo pignoratizio.

Tuttavia, abbiamo già visto come, secondo l’articolo 4 Legge 401/1985, si possa procedere all’annullamento del contrassegno.357 Sarebbe, dunque, possibile la sostituzione di un concreto elemento (coscia suina) con un altro mantenendo la garanzia originaria, annullando il contrassegno del primo e marcando il secondo? O, detto d’altro modo, potrebbe funzionare la surrogazione reale nell’ambito d’una siffatta garanzia? La risposta deve essere negativa, poiché il contrassegno sulla coscia sostituta porterà la data del giorno in cui è stata contrassegnata senza prendere quella del giorno di costituzione della garanzia sulla coscia sostituita.

trasformazione non produce un cambiamento “totale” del bene e la fattispecie non serve a dimostrare che il pegno non sia vincolato a determinati beni (i prosciutti) come requisito d’esistenza.

356

Gli stessi argomenti servono a un settore della dottrina italiana (v. gr. GABRIELLI, Enrico, Il pegno

anomalo, cit. p.p. 20 - 25 e VIALE, Mirella, op. cit. , p.p. 106 i 107) per negare la teoria che qualificava il

pegno sui prosciutti come un’ipotesi di garanzia mobiliare su cosa futura. Questa è la tesi sostenuta da COSTANTINO, Giorgio e JANNARELLI, Antonio, op. cit. p. 544, secondo i quali, “ci troviamo di fronte a una nuova specie di garanzia mobiliare specifica su beni futuri che mutua elementi dal pegno tradizionale e dall'ipoteca mobiliare.”

Comunque sia, l’elemento decisivo per l’affermazione o la negazione della “rotatività” è sempre il modo di designazione dell’oggetto. Se i prosciutti sono designati individualmente o determinatamente funzioneranno come infungibili e, di conseguenza, non potranno essere sostituiti con altri senza comportare la costituzione di un nuovo pegno. In questo caso, dunque, ci sarebbero tanti pegni quanti i prosciutti designati individualmente. Ogni designazione individuale di un prosciutto costituirebbe l’oggetto di un unico pegno e verrebbe impedita la “rotatività” della garanzia. Se, invece, i prosciutti sono designati genericamente funzionerebbero come infungibili e, pertanto, potrebbero essere sostituiti senza produrre la costituzione di un nuovo pegno. Ci sarebbe un solo pegno con un solo oggetto: la designazione generica del congiunto dei prosciutti (beni fungibili). Questa designazione permetterebbe la surrogazione reale o la “rotatività” della garanzia.

Così, intendiamo che la modalità di pegno regolata dalla Legge 401/1985 non costituisce una fattispecie di pegno con funzionamento fungibile perché si prevede una designazione individuale dei beni, dando luogo ad una pluralità di pegni con oggetto unico per ciascuno di loro. Lo dimostrano i mezzi di costituzione analizzati in precedenza: da una parte, la funzione identificativa e il valore costitutivo del contrassegno su ogni concreta e in questo modo determinata coscia suina (articoli 1, 4 e 9 Legge 401/1985); dall’altra, l’iscrizione che, come si deduce dalla lettera dell’articolo 1 Legge 401/1985, deve individualizzare ciascuna delle coscia sottomesse al pegno. La legge, inoltre, non menziona in nessuno dei precetti un’ipotetica uscita delle coscia o dei prosciutti dal processo di lavorazione a cui sono sottomessi, dato che dimostra che sono sempre gli stessi elementi quelli assoggettati (ed assoggettabili) alla garanzia.

Rifiutando così la surrogazione reale nell’ambito del pegno sui prosciutti a denominazione d’origine tutelata, deve circoscriversi la novità e l’originalità del suo regime legale alla mancanza del requisito dello spossessamento. 358

358

Ciononostante, come CANDIAN ha messo in luce, “(i)l fatto che tale apertura, dovuta ad una efficace opera di lobby legislativa, sia rimasta isolata, testimonia, non già il dispiegarsi di una tendenza di fondo verso forme di pegno senza sopossessamento, come pure è stato osservato in passato, ma l’esatto contrario, ossia che l’ordinamento italiano rimane ancora legato nel suo complesso al principio dello spossessamento consacrato nel codice civile del 1942” (CANDIAN, Albina, op. cit., p. 313). Vale a dire, però, che la Legge 401/1985, ha smesso di essere completamente “isolata” con l’entrata in vigore della

Legge 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale. Nel suo articolo 7 la nuova Legge amplia il modello di pegno senza

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