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La società Monte Titol

INCIDENZA NELLA FATTISPECIE DEL PEGNO

3. Prima fase: il pegno dei titoli-valori immessi nel sistema di deposito centralizzato di valori della società Monte Titol

3.1. La società Monte Titol

La società per azioni Monte Titoli S.p.A. – Istituto per la custodia e l’amministrazione

accentrata di valori mobiliari – fu costituita l’anno 1978 per iniziativa congiunta della

Banca d’Italia, delle entità di credito e degli organismi professionali che raggruppavano gli agenti di scambio e cominciò ad operare effettivamente l’anno 1981. Il suo scopo era la razionalizzazione della custodia e la negoziazione dei valori mobiliari in essa depositati (articolo 1 Legge 289/1986). I titoli ammessi al sistema erano emessi da società mercantili, addirittura spesso straniere (articolo 2 Legge 289/1986)396 e venivano caratterizzati dalla loro quotazione nei mercati regolamentati.

Prima dalla sua conferma legislativa, la Monte Titoli agiva come società fiduciaria397 dei titoli che gli erano consegnati per la loro gestione ed amministrazione. La trasmissione fiduciaria si realizzava attraverso intermediari finanziari, come entità di credito, che agivano da depositari diretti dei titoli. Il rapporto che questi intermediari

394 Come si accennerà di seguito, la Legge 289/1986 non instaura un sistema nuovo, ma riconosce una

pratica già consolidata dall’anno 1981 quando la società Monte Titoli cominciò a realizzare effettivamente le loro funzioni.

395 Vid. ESPINA, Daniel, Las anotaciones en cuenta. Un nuevo medio de representación de los derechos,

Madrid, 1995, p. 150.

396 In compimento delle prescrizioni contenute all’articolo 10.1 Legge 289/1986, la Commissione

Nazionale per la Società e la Borsa (Consob.) approvò con Delibere Consob. 18 febbraio 1987, n. 2723 e

29 agosto 1989, n. 4199 il corrispondente Regolamento d’attuazione in cui si stabiliva un’elencazione dei

valori mobiliari suscettibili di essere amministrati dalla Monte Titoli.

aderenti al sistema mantenevano con la Monte Titoli era in questa maniera qualificabile da subdeposito.398

D’altronde, l’immissione dei titoli nel sistema d’amministrazione della Monte Titoli presupponeva il carattere fungibile degli stessi e, a sua volta, la fungibilità legittimava la trasmissione fiduciaria della proprietà alla società di gestione.399 I titoli depositati, vista la loro fungibilità, si mescolavano nella massa dei titoli amministrati fiduciariamente dalla società. La Monte Titoli accendeva conti per ognuno degli intermediari, depositari diretti dei titoli, che accreditavano la specie e la quantità dei titoli depositati.

Riguardo la circolazione dei titoli all’interno del sistema, essa si realizzava prescindendo dalla traditio tramite semplici operazioni di giroconto. Un facente parte al sistema (subdepositante o depositario diretto dei titoli) ordinava al gestore (società Monte Titoli) di addebitare sul suo conto e, conseguentemente, di accreditare sul conto di un altro acquirente certa quantità di titoli di una determinata specie. Frutto di quest’operazione, l’aderente beneficiario della girata acquistava la disponibilità dei titoli e, per intermediazione sua, essa era anche acquisita dal depositante originario, che diventava fiduciante della Monte Titoli senza avergli mai trasmesso i titoli e quindi solo come conseguenza di avere acquisto titoli già fiduciariamente trasmessi alla società di gestione. L’amministrazione dei titoli produceva la cosiddetta “dematerializzazione della circolazione” dei titoli, nel senso che era possibile la trasmissione contabile dei medesimi senza attuare direttamente sul documento.

Durante questo periodo il termine “dematerializzazione” veniva comunemente utilizzato in Italia al fine di descrivere i mezzi specificamente ideati per permettere di operare sui diritti incorporati nel titolo senza che fosse necessario attuare sempre sul documento.400 Come si è visto prima, una delle conseguenze tipiche del fenomeno della “dematerializzazione” è la perdita di corrispondenza tra forme di circolazione dei titoli

398 Vid. OPPO, Giorgio, op.cit., en esp. p. 15 i p. 17.

399 Si ricordi, però, che la “fungibilità” di per se stessa non produce l’effetto trasmissivo (vid. supra

Capitolo IV.2.2.2. “La fungibilità...”.

400 In Spagna, per contro, era più abituale in quell’epoca l’utilizzo del termine “desincorporación”. Vid.

e forme di circolazione delle cose mobili.401 Il sistema della società per azioni Monte Titoli si presentava, dunque, come una forma di “dematerializzazione della circolazione” facoltativa (i facenti parte potenziali al sistema non erano obbligati ad aderirsi) e reversibile (i titoli potevano essere ritirati dal sistema in qualsiasi momento ricuperando così la loro materialità documentale).402

Vale a dire che, già prima de l’entrata in vigore della Legge 289/1986, l’articolo 13 delle condizioni generali del “contratto di deposito” adottate dalle Monte Titoli prevedeva la possibilità che i depositanti concedessero diritti di garanzia sui titoli in favore di terzi estranei alla relazione di deposito.403 In tal caso, vista la trasmissione fiduciaria della proprietà dei titoli alla Monte Titoli, la garanzia ricadeva sul diritto di credito che il depositante riceveva in capo alla consegna dei titoli.

La recezione legislativa di un siffatto sistema di gestione di titoli dalla Legge 289/1986 introdusse cambiamenti di rilievo nella configurazione dei rapporti tra i soggetti implicati. Innanzitutto l’articolo 3 della Legge 289/1986, lontano dal qualificare come relazione fiduciaria quella derivata dell’immissione dei titoli nel sistema, la qualificò come “deposito regolare” . Comunque, si trattava generalmente di un rapporto di struttura tripartita (tra titolare dei titoli, intermediario e società di gestione), la cui qualificazione era rilevante agli effetti di determinare i diritti delle parti riguardo ai beni immessi in gestione e il concreto regime a cui questi beni dovevano assoggettarsi. Continuiamo ad analizzare la concreta natura giuridica che bisognava attribuire al fenomeno dell’introduzione dei titoli nel sistema e le conseguenze giuridiche che ne derivavano.

401 Vid. supra 2. “Precisioni terminologiche…”. 402

Per una descrizione dei diversi sistemi statali di “dematerializzazione” durante la decada degli anni ottanta si rinvia a LENER, Raffaele, La “dematerializzazione”…”,cit. p.p. 10 e s.s.

3.2. Le relazioni giuridiche derivate dall’immissione dei titoli nel sistema Monte

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