I PRESUPPOSTI GIURIDICI DEL FUNZIONAMENTO ROTATIVO DELLA GARANZIA
3. La surrogazione reale particolare
3.3. Le giustificazioni economiche e giuridiche della surrogazione reale particolare nell’ambito delle garanzie mobiliar
Così delineato il concetto della surrogazione reale particolare dal punto di vista teorico astratto, conviene ora soffermarsi ad esaminare quale siano le sue giustificazione,
235 vid. supra 3. “La surrogazione...”.
236 In maniera equivalente, cercando anche di risolvere dogmaticamente il problema della trasformazione
del diritto patrimoniale, è solito in dottrina fare la differenza fra “surrogazione reale in senso stretto” e “surrogazione reale in senso lato”. Su questo punto, vid. per tutti, MOSCARINI, Lucio V., “Voce: surrogazione reale”, in AZARA, Antonio, EULA, Ernesto (a cura di) Novissimo Digesto Italiano, vol. XVIII, Torino, 1971, p.p. 969 e s.s. Secondo l’autore, “il concetto di surrogazione reale appartiene alla categoria delle vicende del rapporto giuridico e può essere assunto in due diverse accezioni. In senso più ristretto sta ad indicare le ipotesi in cui di un rapporto giuridico, che conserva intatta la sua natura e la sua struttura, cambia l'oggetto. In senso più ampio la nozione comprende anche i casi in cui il venir meno dell'oggetto originario del rapporto e la sua sostituzione con un diverso oggetto si riflette sulla struttura, e quindi sulla natura giuridica, del rapporto, che non è più lo stesso ma non è neppure un rapporto del tutto autonomo rispetto a quello preesistente. Da quest'ultimo trae non solo la matrice (e quindi la giustificazione della sua forza vincolante) ma la stessa misura patrimoniale della realizzazione dell'interesse protetto; in guisa tale che l'eventuale vizio o difetto del rapporto originario si trasmette al rapporto nuovo. In questo senso è corretta la configurazione di un rapporto derivato come contenuto della nozione di surrogazione reale intesa in senso meno restrittivo” (p. 969).
soprattutto per quanto riguarda le garanzie mobiliari, che costituiscono, anche sul piano pratico, il suo più fertile terreno di emersione.
3.3.1. La giustificazione nel caso dell’alterazione fisica o perdita del bene gravato
L’ipotesi più tipica di surrogazione reale legalmente riconosciuta è quella derivata dalla alterazione fisica o perdita del bene gravato. Infatti, tradizionalmente si è considerato che quando il bene dato in garanzia si perde o subisce deterioramenti e il proprietario del bene ha diritto al pagamento di un indennizzo – perché il bene è assicurato, derivato dalla responsabilità del causante del danno, o per concessione dell’amministrazione pubblica – è un effetto naturale che i creditori garantiti godano dello stesso diritto di prelazione, preferenza e persino del diritto di seguito sul credito all’indennità del bene per applicazione della dottrina della surrogazione reale. In questo modo, il rapporto di garanzia non si estingue posto che le somme dovute per il pagamento dell'indennità derivante da tali accadimenti restano vincolate ex lege a garanzia del pagamento dell’obbligazione principale garantita (v. gr. articolo 2742 C.C.It.,238 articolo 5 L.H.M.P.S.D.239 e sezione 9-102 (a) (64) (D) e (E) U.C.C.).
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La regola, trascritta in precedenza (vid.infra Capitolo III.2.2. “Il concetto di…”), prevede per il Diritto italiano la cosiddetta “surrogazione dell’idennità alla cosa” già oggetto del diritto di garanzia, ed è stata interpretata dalla Cassazione in diverse occasioni: “infatti, nel sistema della responsabilità patrimoniale del debitore il criterio della cosiddetta par condicio creditorum (art. 2741, comma 1º, prima parte, c.c.) incontra un limite importante nella previsione di clausole legittime di prelazione in favore di creditori che ne sono titolari. La capacità che queste cause di prelazione hanno di operare è legata alla sopravvivenza ed alla integrità delle cose sulle quali insistono. Quando il rischio di questa sopravvivenza o di questa integrità è oggetto di assicurazione i diritti dei creditori, titolari della prelazione, si trasferiscono sul premio assicurato, nel senso che quei creditori, in caso di perdita o deterioramento delle cose, hanno diritto a ricevere direttamente dall’assicuratore le indennità dovute fino a concorrenza dei rispettivi crediti: questi principi si ricavano dal primo comma dell’art. 2741 c.c. In questo modo si realizza, perciò, una sorta di sostituzione della cosa con l’indennità assicurativa in applicazione del noto brocardo pretium succedit locum rei. Conseguenza di quanto ora si è enunciato è che il creditore che ha agito sul premio sarà soddisfatto fino a concorrenza dell’importo del suo credito, a condizione che attraverso l’azione egli abbia conseguito quanto gli è dovuto: art. 2910 c.c.” (vid. Cassazione 21 giugno 1995, n. 7021, in Banca Borsa e Titoli di Credito, 1996, II, p.p. 376 e ss., con nota di Giorgio LENER, “Appendice di vincolo nei contratti assicurativi e collegamento negoziale: uno pseudo-problema”, p.p. 379 e s.s.).
Come sottolineato in precedenza, la trasformazione del bene (in questo caso da cosa a credito) può essere incompatibile con la tipicità del diritto reale originariamente costituito. Nel caso concreto dell’articolo 2742 C.C.It., non si verificherà una semplice sostituzione di un oggetto ad un altro, bensì si produrrà l’estinzione dell’originario diritto e la trasformazione di esso in pegno sul credito. È questo il parere della maggioranza della dottrina Italiana, concretamente di RUBINO, secondo il quale, “la costituzione di questo pegno di credito avviene colle forme normali di questa figura generale. Occorre cioè notificare al debitore del nuovo debito (assicuratore, ecc.) il titolo, che nella specie non è un contratto, perché si tratta di un pegno non convenzionale ma legale, bensì è il complesso degli stremi richiesti dall’art. 2742, e cioè un preesistente diritto di pegno o di ipoteca o di privilegio e la perdita o il deterioramento della cosa.” (vid. RUBINO, Domenico, cit. p.p. 15 – 18). Malgrado il cambiamento del bene (e di tipo) la funzione di garanzia viene mantenuta.
Questo risultato oggi appare indubbio e coerente ma non è stato affatto ammesso fino l’avvenire del movimento codificatore per dimostrarsi contrario ai principi più fondamentali inerenti alla stessa natura dei dritti reali.240
La giustificazione della surrogazione in questo campo deve situarsi nella funzione di garanzia svolta da questo tipo di diritti reali. In tali diritti i beni che ne conformano l’oggetto interessano al creditore non per i loro connotati individualizzanti, ma per il loro valore in cambio. I diritti di garanzia tendono per definizione ad una somma di danaro (il valore pecuniario dei beni gravati) e risulta logico che, se questo valore viene realizzato per via anticipata come conseguenza di atti di infortunio o estranei alla volontà del creditore, sia nonostante conservata l’effettività del suo diritto di prelazione.
Una siffatta surrogazione – dell’indennità al bene in garanzia come conseguenza della sua alterazione fisica o perdita – può anche essere giustificata da ragioni di equità o, sul piano strettamente economico, dalla salvaguarda del credito.241 Secondo questa concezione, non è giusto che il titolare di una garanzia reale perda il suo diritto quando invece del bene gravato rientri nel patrimonio del suo debitore un altro bene che ne rappresenti il valore e che lo restauri economicamente.242
239 Secondo il primo comma del menzionato articolo, “ La hipoteca y la prenda se extenderá a toda clase
de indemnizaciones que correspondan al hipotecante o pignorante, concedidas o debidas por razón de los bienes hipotecados o pignorados, si el siniestro o hecho que los motiva acaeciere después de la constitución de la hipoteca o prenda”.
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Nel campo dei diritti reali ha predominato da sempre la regola “sicut re corporali extincta, ita et
usufructu extincto, pignus hypothecave perit” (Digesto 20-6.8 pr.). Come detto in precedenza (vid. supra
2.1. “Il suo fondamento...”), l’inesistenza del bene impossibilita la funzione designatrice dell’oggetto nei diritti patrimoniali reali. Questi implicano il vincolamento attuale del bene e, pertanto, si estinguono quando esso perisce. Per farla breve: non può esserci diritto reale senza oggetto. La surrogazione reale costituirebbe un’eccezione alla classica regola (ciononostante, nel suo ambito, non è che non vi abbia oggetto, bensì viene sostituito il concreto bene che lo conforma).
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Secondo BONNECASE, “singularmente fràgil sería la base del crédito si los derechos e intereses basados en un bien individualizado fuesen susceptibles de pérdida, por el solo hecho de que desapareciera este bien, no obstante ser reemplazado, mas o menos intencionalmente, por otros, en el patrimonio, y esto de una manera directa, o por lo menos cierta.” (vid. BONNECASE, Julien, op. cit. p. 33).
242 Poiché, come rapporta LONGO nel commentare l’articolo 1951 del C.C.It. dell’anno 1865 antecedente
dell’articolo 2742 attuale, la sua “sventura [con riferimento al creditore garantito] costituirebbe invece una causa d’arricchimento a favore dei creditori chirografari che nulla fecero per conservare le loro ragioni e s’affidarono interamente al debitore. Deve esser quindi favorito, chi, avvenuta la disgrazia,
certat de damno vitando e non quelli che certant de lucro captando” (vid. LONGO, Filippo, p. 231).
Nello stesso senso vid. la decisione della Corte di Cassazione 21 giugno 1995, n. 7021 secondo la quale, “I principi fin qui esposti servono ad evitare che i creditori muniti di prelazione, nonostante la preferenza loro accordata, risultino svantaggiati rispetto ai creditori chirografari del debitore, i quali si troverebbero a
Questa surrogazione è pienamente conforme a quelle politiche che hanno come scopo favorire un più facile accesso al credito, in quanto si rendono più efficaci le garanzie mobiliari (il creditore non perde la sua prelazione malgrado la perdita del bene che ne conforma l’oggetto), fatto che giova non solo al creditore, ma anche ai debitori che potranno fare ricorso al credito a migliori condizioni.
3.3.2 La giustificazione nel caso dell’alterazione giuridica dei beni gravati
La giustificazione della surrogazione reale come conseguenza dell’alterazione giuridica dei beni gravati impone di partire dalla distinzione tra “surrogazione reale per riscossione” e “surrogazione reale per controprestazione”, entrambi i casi considerati in precedenza.243
La ragione che giustifica la surrogazione per riscossione è assimilabile a quella già rapportata riguardo la surrogazione come conseguenza dell’alterazione fisica o perdita del bene, nel senso che quando il valore del bene viene realizzato anticipatamente – nella fattispecie concreta tramite la riscossione del credito gravato prima della scadenza del credito garantito – non è giusto che il titolare della garanzia perda il suo diritto di prelazione, soprattutto se, in cambio di quel bene, rientra nel patrimonio del suo debitore un altro bene che ne rappresenta il valore.
Per quanto riguarda la surrogazione reale per controprestazione bisogna rilevare che si tratta di una fattispecie verificatasi soprattutto nel contesto delle garanzie mobiliari non possessorie. Anche se le sue giustificazioni sono maggiormente di tipo economico, esse possono anche essere spiegate da un punto di vista strettamente tecnico o giuridico.
Il commercio dei beni inerente alle economie industrializzate sconsiglia in alcuni casi il carattere reale delle garanzie senza spossessamento. Concretamente, il diritto di seguito del bene che spetta ai titolari dei diritti reali di garanzia può trovare delle eccezioni. Ciò deriva dalla finalità che quei beni destinati per loro natura al commercio concorrere su entità patrimoniali originariamente destinate a soddisfare la loro pretesa esecutiva in via successiva ai primi.” (cit. p.p. 378 – 379).
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(fondamentalmente le merci o altri beni dell’impresa) possano essere alienati dal debitore liberi da ogni onere. La ragione è la seguente: se il diritto di garanzia nella sua qualità di diritto reale “viaggiasse” con i beni indipendentemente del suo titolare, la loro commerciabilità verrebbe ostacolata. Inversamente, se si negasse il diritto di seguito ai creditori con garanzia, probabilmente essi sarebbero meno disposti a prestare denaro sulla base di questo tipo di beni o, in caso lo facessero, solo a peggiori condizioni.
La soluzione al problema economico si articola sul piano giuridico attraverso il riconoscimento legale della surrogazione reale per controprestazione (vid. 5º comma dell’articolo 46 T.U, articolo 22 L.H.M.P.S.D. e sezione 9-102 (a) (64) (A) U.C.C.). Il bene gravato esce dalla portata della garanzia ma ciò non comporta la sua estinzione, poiché questa continua sul corrispettivo.
Dal punto di vista giuridico, la surrogazione reale compensa, dunque, l’assenza di diritto di seguito del creditore e, dal punto di vista economico, rende possibile l’effettiva circolazione dei beni nonostante la precedente costituzione di vincoli reali su di essi.
4. La generalizzazione della surrogazione reale nell’ambito delle garanzie